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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f. ) anche in qualità di ex socio ed Parte_1 CodiceFiscale_1 amministratore della (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Carmelo Lazzari, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), già in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante p.t. quale procuratrice speciale e in rappresentanza di
[...]
(già (p.i. Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marcello P.IVA_3
Urso, come da mandato in atti;
(p.i. ) (incorporante con atto del Controparte_6 P.IVA_4 CP_7
14/05/2019) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso;
- APPELLATE -
All'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di pagina 1 di 8 trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/05/2009 , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e unitamente alla società CP_8 Parte_2 Controparte_1
per la quale avevano prestato fideiussione personale, proposero opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n.56/2009, del tribunale di Lecce-ex sezione distaccata di Casarano, emesso in favore di per il pagamento della somma di € 66.736,89, a titolo di CP_7 esposizione rinveniente da tre conti correnti intestati alla società.
Gli opponenti chiesero la nullità del D.I., eccependo l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'usura, l'illegittimità delle condizioni praticate dalla banca in quanto non pattuite;
chiesero, pertanto, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituì contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_7
All'udienza del 28/04/2015 venne rilevato che la società risultava dichiarata estinta in data
16/05/2008. Indi il giudizio venne interrotto e riassunto con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata in data 09/10/2015 da , in proprio e quale ex socio Parte_1 della , e (questi ultimi tre CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 nella qualità di fideiussori della estinta società) ad eccezione di . CP_8
La eccepì l'inammissibilità della riassunzione, nonché il difetto di legittimazione ad CP_9 agire dei fideiussori rispetto alla domanda di ripetizione di indebito.
Con comparsa del 04/10/2018 si costituì la , quale procuratrice speciale di CP_3
-, deducendo che nelle more era divenuta Controparte_5 cessionaria in blocco dei crediti deteriorati e di altri attivi, già nella titolarità di Parte_5
(da cui banca UL era partecipata all'epoca della messa in liquidazione coatta amministrativa di di cui al DL 89/2017). Dichiarò di essere subentrata nella Parte_5 posizione assunta da CA UL PA (oggi ), essendo essa unica Controparte_6 legittimata passiva a conoscere della causa a seguito dell'intervenuto D.L. 99/2017 e del contratto di cessione del 26/06/2017 intervenuto fra le parti. Chiese l'estromissione dal giudizio di CA UL PA.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, venne decisa con sentenza n. 1971/2022, pubblicata in data 28/06/2022, con la quale il tribunale di Lecce revocò il D.I. opposto e dichiarò cessata la materia del contendere.
Si riporta di seguito la motivazione della sentenza: pagina 2 di 8 “L'esito dell'opposizione risulta condizionato dal fatto che già al momento del ricorso per decreto ingiuntivo la era stata cancellata dal registro delle imprese CP_10
(16/5/2008). Ciò malgrado, la società, in persona del legale rappresentante, e i suoi garanti hanno proposto citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza eccepire la detta circostanza. Una compiuta ricostruzione della disciplina sostanziale e processuale relativa ai residui rapporti attivi e passivi delle società post estinzione per cancellazione volontaria è offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo indicata da parte opponente
(SSUU, 12/03/2013, n. 6070). Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio - tenuto inevitabilmente concreto conto degli sviluppi processuali e istruttori dello stesso e delle conseguenti domande avanzate dalle parti – la pronuncia in questione chiarisce che, con riguardo ai residui attivi non liquidati e alle sopravvenienze attive della liquidazione di una società che il liquidatore ha comunque ritenuto di cancellare dal registro, aspetto qui rilevante e non espressamente disciplinato dal legislatore, occorre distinguere tra “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità
d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” e il caso in cui venga in evidenza “un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti)”. Nel primo caso – che, diversamente da quanto prospettato dagli opponenti, è quello che nella specie ricorre, atteso che le domande restitutorie proposte in riconvenzionale in sede di opposizione facevano riferimento a una posizione di credito non accertato e del tutto presunto, costituendo, dunque, mere pretese certamente non iscrivibili nel bilancio di liquidazione finale - la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tenere conto di tale pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva - o si può ragionevolmente presumere che avesse – contezza (attenendo la stessa a ragioni inerenti a un rapporto di durata intercorso con
l'opposta), è da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa. Se così è, sussistono ragioni sufficienti ad accogliere la declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata in via principale dall'opposta. Si consideri, infatti, per un verso, come il difetto di interesse a una pronuncia nel merito riguardi l'opposta medesima, la quale, anche al netto dell'esito istruttorio del giudizio e delle risultanze della
c.t.u.: ha rivolto la domanda monitoria verso un soggetto già estinto;
ha indicato il socio pagina 3 di 8 accomandatario unicamente quale legale rappresentante del soggetto di cui sopra (e non quale titolare in via successoria, nei limiti di legge, dei rapporti passivi della società cancellata); ha, concludendo in via principale, dichiarato il proprio difetto di interesse all'azione anche nei confronti dei garanti (in relazione, peraltro, a un debito risultato inesistente). Si consideri, per altro verso, come la implicita rinunzia – concretizzatasi, per quanto più sopra detto, con la cancellazione della società dal registro delle imprese - alle pretese poi fatte valere dagli opponenti in via riconvenzionale, privi, di fatto, anche questi ultimi dell'interesse a una pronuncia nel merito del giudizio. Può, dunque, previa revoca del decreto opposto, dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno
l'interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento giudiziale”.
Avverso tale sentenza, non notificata, , anche in qualità di ex socio ed Parte_1 amministratore della , Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto il presente appello con atto di citazione del
[...] Parte_4
26/01/2023, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita , già , nella qualità di procuratrice speciale e in Controparte_2 CP_3 rappresentanza di (già Controparte_11 Controparte_5
), eccependo l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'originario
[...] difetto di legittimazione attiva degli opponenti e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Si è costituita , resistendo al gravame e chiedendo in ogni caso l'estromissione Controparte_6 dal giudizio come richiesta da in primo grado.
All'udienza del 09/04/2025, svoltasi a trattazione scritta, l'appello è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha revocato il D.I. opposto, in assenza di impugnazione sul punto.
Sempre in via preliminare, si rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da
. Ed infatti la cessione dei crediti in blocco, tra i quali rientra quello oggetto Controparte_6 del D.I. opposto, come allegata dalla Sga, oggi e da , non attribuisce CP_12 Controparte_13 alla cessionaria del credito la legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata dagli opponenti, oggi appellanti, atteso che alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale, al fine di paralizzare pagina 4 di 8 la pretesa creditoria, ma non possono essere rivolte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportino istanze restitutorie. Ne consegue che la società cessionaria del solo credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento dei vizi del rapporto contrattuale e alla restituzione dell'indebito, in quanto solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (cfr. sentenza Cass. Civ. n. 8579/2024). Ed ancora: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, pagina 5 di 8 invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto)” (cfr. sentenza Cass. Civ. n. 17727/2018).
Con unico motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la società avesse implicitamente rinunciato al credito verso la banca in ragione della estinzione della società medesima. Ritengono in particolare gli appellanti che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che il credito azionato dagli opponenti rientrasse nella prima ipotesi prevista dalla Cassazione con la sentenza resa a
SSUU n. 6070/2013, ossia tra i crediti azionati o azionabili in giudizio allorché la società era in auge.
Insistono nel ritenere che, invece, il credito rientri nella seconda ipotesi, ossia in quella in cui venga in evidenza un bene o un diritto che, se fossero stati conosciuti al tempo della liquidazione, sarebbero stati senz'altro riportati nel bilancio di liquidazione e sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci. Sostengono di aver appreso l'esistenza del controcredito azionato dopo l'estinzione della società, avvenuta prima della notifica del D.I., assumendo che solo dopo la notifica del D.I. siano stati eseguiti i necessari ricalcoli, prendendosi così consapevolezza dell'esistenza di un controcredito.
Il motivo non ha fondamento.
Ed infatti, incontestata l'esistenza di una cospicua esposizione debitoria della società nei confronti della banca (esposizione inserita nel bilancio della società), a dispetto CP_1 delle generiche, non credibili e indimostrate affermazioni degli appellanti, è evidente che l'amministratore-liquidatore fosse a perfetta conoscenza della situazione patrimoniale della società, delle clausole contrattuali dalla stessa sottoscritte e, in particolare, della esposizione debitoria nei confronti della banca nel momento in cui lo ha inserito nel bilancio di liquidazione. Ne consegue che, prima che la società fosse cancellata, il medesimo liquidatore era nelle condizioni di potere effettuare i conteggi del dare-avere con la banca per valutare, a possibile vantaggio dei soci, l'esistenza di un controcredito ed azionarlo quindi nei confronti della banca medesima, ovvero di rinunciare ad una tale azione e riconoscere il debito verso la banca. pagina 6 di 8 Il comportamento del liquidatore, che ha sostanzialmente riconosciuto l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca e non ha inteso, prima della messa in liquidazione e della cancellazione della società dal registro delle imprese, agire per l'accertamento di un eventuale controcredito, anche solo tramite una mera costituzione in mora all'indirizzo della banca, è chiaro ed inequivocabile indice di una rinuncia al credito medesimo, che come tale non può dirsi azionabile dagli ex soci.
La conclusione cui si giunge è rispettosa dei principi della Cassazione espressi da ultimo con la sentenza a SSUU n. 19750/2025, pubblicata in data 16/07/2025, la quale, prendendo nuovamente posizione sulla sorte dei crediti facenti capo alla società cancellata dal Registro delle Imprese così statuisce: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito»”. Nella fattispecie in esame, come innanzi detto, la volontà di cancellare la società in liquidazione senza intentare alcuna azione di ripetizione di indebito verso la banca è provata dalla circostanza che alla mancata iscrizione di un credito verso la banca nel bilancio di liquidazione si associa, al contrario, l'iscrizione – in tale bilancio – di un debito della società verso la banca.
L'appello va rigettato anche per le seguenti ulteriori ragioni.
L'opposizione con contestuale domanda riconvenzionale, proposta dal in Parte_6 nome della società, dichiarandosi esso stesso socio accomandatario e legale rappresentante della società (vedi procura alle liti rilasciata all'avv. Lazari), è da ritenersi inammissibile, con conseguente inammissibilità anche della riassunzione del giudizio da parte degli ex soci, per essere quest'ultima tardiva per decorso del termine alla proposizione della opposizione al
D.I.. Infatti, l'opposizione veniva proposta con atto del 07/05/2009, cioè allorché la società era già estinta da oltre un anno, per essere stata cancellata dal registro delle imprese in data
16/05/2008. Per tale ragione la procura alle liti rilasciata da solo in qualità Parte_6
pagina 7 di 8 di legale rappresentante della società estinta da tempo è inesistente e, come tale, non è sanabile a norma dell'art. 182 co. II cod. proc. civ. (cfr. sentenza Cass. a SSUU n.
37434/2022).
A ciò aggiungasi che i fideiussori difettano di legittimazione ad agire per la ripetizione di indebito nei confronti della banca, non avendo essi né allegato, né dimostrato di avere effettuato dei pagamenti in ragione della garanzia prestata.
Le spese di questo grado possono essere interamente compensate, vertendo la controversia su questioni decise in maniera difforme della giurisprudenza e risolte dalle sezioni unite nel corso del giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del giudizio;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di LECCE
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f. ) anche in qualità di ex socio ed Parte_1 CodiceFiscale_1 amministratore della (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
e rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4 dall'avv. Carmelo Lazzari, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), già in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante p.t. quale procuratrice speciale e in rappresentanza di
[...]
(già (p.i. Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marcello P.IVA_3
Urso, come da mandato in atti;
(p.i. ) (incorporante con atto del Controparte_6 P.IVA_4 CP_7
14/05/2019) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso;
- APPELLATE -
All'udienza del 9 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di pagina 1 di 8 trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/05/2009 , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e unitamente alla società CP_8 Parte_2 Controparte_1
per la quale avevano prestato fideiussione personale, proposero opposizione avverso il
[...] decreto ingiuntivo n.56/2009, del tribunale di Lecce-ex sezione distaccata di Casarano, emesso in favore di per il pagamento della somma di € 66.736,89, a titolo di CP_7 esposizione rinveniente da tre conti correnti intestati alla società.
Gli opponenti chiesero la nullità del D.I., eccependo l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'usura, l'illegittimità delle condizioni praticate dalla banca in quanto non pattuite;
chiesero, pertanto, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituì contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_7
All'udienza del 28/04/2015 venne rilevato che la società risultava dichiarata estinta in data
16/05/2008. Indi il giudizio venne interrotto e riassunto con comparsa in riassunzione, ritualmente notificata in data 09/10/2015 da , in proprio e quale ex socio Parte_1 della , e (questi ultimi tre CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 nella qualità di fideiussori della estinta società) ad eccezione di . CP_8
La eccepì l'inammissibilità della riassunzione, nonché il difetto di legittimazione ad CP_9 agire dei fideiussori rispetto alla domanda di ripetizione di indebito.
Con comparsa del 04/10/2018 si costituì la , quale procuratrice speciale di CP_3
-, deducendo che nelle more era divenuta Controparte_5 cessionaria in blocco dei crediti deteriorati e di altri attivi, già nella titolarità di Parte_5
(da cui banca UL era partecipata all'epoca della messa in liquidazione coatta amministrativa di di cui al DL 89/2017). Dichiarò di essere subentrata nella Parte_5 posizione assunta da CA UL PA (oggi ), essendo essa unica Controparte_6 legittimata passiva a conoscere della causa a seguito dell'intervenuto D.L. 99/2017 e del contratto di cessione del 26/06/2017 intervenuto fra le parti. Chiese l'estromissione dal giudizio di CA UL PA.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, venne decisa con sentenza n. 1971/2022, pubblicata in data 28/06/2022, con la quale il tribunale di Lecce revocò il D.I. opposto e dichiarò cessata la materia del contendere.
Si riporta di seguito la motivazione della sentenza: pagina 2 di 8 “L'esito dell'opposizione risulta condizionato dal fatto che già al momento del ricorso per decreto ingiuntivo la era stata cancellata dal registro delle imprese CP_10
(16/5/2008). Ciò malgrado, la società, in persona del legale rappresentante, e i suoi garanti hanno proposto citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza eccepire la detta circostanza. Una compiuta ricostruzione della disciplina sostanziale e processuale relativa ai residui rapporti attivi e passivi delle società post estinzione per cancellazione volontaria è offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo indicata da parte opponente
(SSUU, 12/03/2013, n. 6070). Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio - tenuto inevitabilmente concreto conto degli sviluppi processuali e istruttori dello stesso e delle conseguenti domande avanzate dalle parti – la pronuncia in questione chiarisce che, con riguardo ai residui attivi non liquidati e alle sopravvenienze attive della liquidazione di una società che il liquidatore ha comunque ritenuto di cancellare dal registro, aspetto qui rilevante e non espressamente disciplinato dal legislatore, occorre distinguere tra “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità
d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione” e il caso in cui venga in evidenza “un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti)”. Nel primo caso – che, diversamente da quanto prospettato dagli opponenti, è quello che nella specie ricorre, atteso che le domande restitutorie proposte in riconvenzionale in sede di opposizione facevano riferimento a una posizione di credito non accertato e del tutto presunto, costituendo, dunque, mere pretese certamente non iscrivibili nel bilancio di liquidazione finale - la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tenere conto di tale pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva - o si può ragionevolmente presumere che avesse – contezza (attenendo la stessa a ragioni inerenti a un rapporto di durata intercorso con
l'opposta), è da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa. Se così è, sussistono ragioni sufficienti ad accogliere la declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata in via principale dall'opposta. Si consideri, infatti, per un verso, come il difetto di interesse a una pronuncia nel merito riguardi l'opposta medesima, la quale, anche al netto dell'esito istruttorio del giudizio e delle risultanze della
c.t.u.: ha rivolto la domanda monitoria verso un soggetto già estinto;
ha indicato il socio pagina 3 di 8 accomandatario unicamente quale legale rappresentante del soggetto di cui sopra (e non quale titolare in via successoria, nei limiti di legge, dei rapporti passivi della società cancellata); ha, concludendo in via principale, dichiarato il proprio difetto di interesse all'azione anche nei confronti dei garanti (in relazione, peraltro, a un debito risultato inesistente). Si consideri, per altro verso, come la implicita rinunzia – concretizzatasi, per quanto più sopra detto, con la cancellazione della società dal registro delle imprese - alle pretese poi fatte valere dagli opponenti in via riconvenzionale, privi, di fatto, anche questi ultimi dell'interesse a una pronuncia nel merito del giudizio. Può, dunque, previa revoca del decreto opposto, dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno
l'interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento giudiziale”.
Avverso tale sentenza, non notificata, , anche in qualità di ex socio ed Parte_1 amministratore della , Controparte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto il presente appello con atto di citazione del
[...] Parte_4
26/01/2023, chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita , già , nella qualità di procuratrice speciale e in Controparte_2 CP_3 rappresentanza di (già Controparte_11 Controparte_5
), eccependo l'inammissibilità dell'appello in ragione dell'originario
[...] difetto di legittimazione attiva degli opponenti e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Si è costituita , resistendo al gravame e chiedendo in ogni caso l'estromissione Controparte_6 dal giudizio come richiesta da in primo grado.
All'udienza del 09/04/2025, svoltasi a trattazione scritta, l'appello è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha revocato il D.I. opposto, in assenza di impugnazione sul punto.
Sempre in via preliminare, si rigetta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da
. Ed infatti la cessione dei crediti in blocco, tra i quali rientra quello oggetto Controparte_6 del D.I. opposto, come allegata dalla Sga, oggi e da , non attribuisce CP_12 Controparte_13 alla cessionaria del credito la legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata dagli opponenti, oggi appellanti, atteso che alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale, al fine di paralizzare pagina 4 di 8 la pretesa creditoria, ma non possono essere rivolte domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportino istanze restitutorie. Ne consegue che la società cessionaria del solo credito non è legittimata passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento dei vizi del rapporto contrattuale e alla restituzione dell'indebito, in quanto solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente)” (cfr. sentenza Cass. Civ. n. 8579/2024). Ed ancora: “Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e
l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, pagina 5 di 8 invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto)” (cfr. sentenza Cass. Civ. n. 17727/2018).
Con unico motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la società avesse implicitamente rinunciato al credito verso la banca in ragione della estinzione della società medesima. Ritengono in particolare gli appellanti che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che il credito azionato dagli opponenti rientrasse nella prima ipotesi prevista dalla Cassazione con la sentenza resa a
SSUU n. 6070/2013, ossia tra i crediti azionati o azionabili in giudizio allorché la società era in auge.
Insistono nel ritenere che, invece, il credito rientri nella seconda ipotesi, ossia in quella in cui venga in evidenza un bene o un diritto che, se fossero stati conosciuti al tempo della liquidazione, sarebbero stati senz'altro riportati nel bilancio di liquidazione e sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci. Sostengono di aver appreso l'esistenza del controcredito azionato dopo l'estinzione della società, avvenuta prima della notifica del D.I., assumendo che solo dopo la notifica del D.I. siano stati eseguiti i necessari ricalcoli, prendendosi così consapevolezza dell'esistenza di un controcredito.
Il motivo non ha fondamento.
Ed infatti, incontestata l'esistenza di una cospicua esposizione debitoria della società nei confronti della banca (esposizione inserita nel bilancio della società), a dispetto CP_1 delle generiche, non credibili e indimostrate affermazioni degli appellanti, è evidente che l'amministratore-liquidatore fosse a perfetta conoscenza della situazione patrimoniale della società, delle clausole contrattuali dalla stessa sottoscritte e, in particolare, della esposizione debitoria nei confronti della banca nel momento in cui lo ha inserito nel bilancio di liquidazione. Ne consegue che, prima che la società fosse cancellata, il medesimo liquidatore era nelle condizioni di potere effettuare i conteggi del dare-avere con la banca per valutare, a possibile vantaggio dei soci, l'esistenza di un controcredito ed azionarlo quindi nei confronti della banca medesima, ovvero di rinunciare ad una tale azione e riconoscere il debito verso la banca. pagina 6 di 8 Il comportamento del liquidatore, che ha sostanzialmente riconosciuto l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca e non ha inteso, prima della messa in liquidazione e della cancellazione della società dal registro delle imprese, agire per l'accertamento di un eventuale controcredito, anche solo tramite una mera costituzione in mora all'indirizzo della banca, è chiaro ed inequivocabile indice di una rinuncia al credito medesimo, che come tale non può dirsi azionabile dagli ex soci.
La conclusione cui si giunge è rispettosa dei principi della Cassazione espressi da ultimo con la sentenza a SSUU n. 19750/2025, pubblicata in data 16/07/2025, la quale, prendendo nuovamente posizione sulla sorte dei crediti facenti capo alla società cancellata dal Registro delle Imprese così statuisce: “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito»”. Nella fattispecie in esame, come innanzi detto, la volontà di cancellare la società in liquidazione senza intentare alcuna azione di ripetizione di indebito verso la banca è provata dalla circostanza che alla mancata iscrizione di un credito verso la banca nel bilancio di liquidazione si associa, al contrario, l'iscrizione – in tale bilancio – di un debito della società verso la banca.
L'appello va rigettato anche per le seguenti ulteriori ragioni.
L'opposizione con contestuale domanda riconvenzionale, proposta dal in Parte_6 nome della società, dichiarandosi esso stesso socio accomandatario e legale rappresentante della società (vedi procura alle liti rilasciata all'avv. Lazari), è da ritenersi inammissibile, con conseguente inammissibilità anche della riassunzione del giudizio da parte degli ex soci, per essere quest'ultima tardiva per decorso del termine alla proposizione della opposizione al
D.I.. Infatti, l'opposizione veniva proposta con atto del 07/05/2009, cioè allorché la società era già estinta da oltre un anno, per essere stata cancellata dal registro delle imprese in data
16/05/2008. Per tale ragione la procura alle liti rilasciata da solo in qualità Parte_6
pagina 7 di 8 di legale rappresentante della società estinta da tempo è inesistente e, come tale, non è sanabile a norma dell'art. 182 co. II cod. proc. civ. (cfr. sentenza Cass. a SSUU n.
37434/2022).
A ciò aggiungasi che i fideiussori difettano di legittimazione ad agire per la ripetizione di indebito nei confronti della banca, non avendo essi né allegato, né dimostrato di avere effettuato dei pagamenti in ragione della garanzia prestata.
Le spese di questo grado possono essere interamente compensate, vertendo la controversia su questioni decise in maniera difforme della giurisprudenza e risolte dalle sezioni unite nel corso del giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese del giudizio;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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