Articolo 7 della Legge 28 luglio 1950, n. 737
Articolo 6
Versione
6 ottobre 1950
Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 6 ottobre 1950