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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3044 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
Signor corrente in Strevi (AL), (C.F. Parte_1 Parte_2
, Partita IVA ), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RAPETTI ERIKA del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
Controparte_1
, istituita dalla Convenzione del 13 dicembre 1960
[...] come da ultimo emendata a seguito del Protocollo del 12 febbraio 1981 ratificata dall'Italia con legge n. 575 del 1995, con sede in Rue de la Fusèe 96, B – 1130 Bruxelles, in persona del suo legale rappresentante, sig. , e della responsabile del Servizio Giuridico, avv. Judith Schmitz CP_2
( ),, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO P. RUGGERI LADERCHI del CP_1 foro di Milano e dell'avvocato GIUSEPPE CARDONA del foro di Reggio Calabria presso lo studio dei quali in Milano, Corso Magenta 84 (LMS STUDIO LEGALE) è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 11.7.2024, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare, quantomeno in parte, estinto per
1 prescrizione il diritto di credito dedotto in giudizio da e, per l'effetto, CP_1
revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente ad e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso rigettare le domande tutte svolte da nei confronti CP_1 dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il difetto di causa e/o di causa lecita e comunque
l'indebito dei pagamenti eseguiti da ad nel periodo Parte_1 CP_1
compreso tra il 10 maggio 2005 ed il 31 maggio 2014 a titolo di canoni di rotta e di terminale, in misura pari in linea capitale ad Euro 24.733,91, oltre interessi, come meglio precisato in narrativa;
-per effetto condannare a restituire e pagare in favore di CP_1 Parte_1
una somma pari ad Euro 24.733,91 ovvero a quella maggiore o minore
[...]
che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi
e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
20.5.2024, così chiedendo:
“nel merito, dichiarare infondata l'opposizione proposta per le ragioni esposte in narrativa (e con riserva di ulteriormente dedurre) e, per l'effetto, previa ogni opportuna declaratoria, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare
l'opponente al pagamento dell'importo di € 50.068,45 in favore dell'opposta, oltre ulteriori interessi da ritardato pagamento decorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo, da calcolarsi in conformità alle disposizioni applicabili all'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 ed alle condizioni di pagamento applicabili;
sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale promossa da Parte_1
nei confronti della Organizzazione Internazionale per la Sicurezza della
[...]
Navigazione Aerea – Eurocontrol, per le ragioni esposte in narrativa (e con riserva di ulteriormente dedurre), e per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e successive occorrende.
2 nell'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, si insiste per la prova contraria come formulata nella memoria ex art.
183, VI comma n. 3, c.p.c. da qui intendersi per richiamata e trascritta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 per il pagamento in relazione a voli effettuati tra il 2013 e il 2022 di canoni di rotta (€ 13.014,36); relativi interessi da ritardato pagamento (€ 4.363,00) e canoni di terminale (Italia) e relativi interessi da ritardato pagamento (€ 32.691,09) per il complessivo importo di € 50.068,45, oltre interessi e spese di procedura.
Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1133/2022 evidenziando in Parte_1
sostanza:
- di svolgere servizio pubblico di elisoccorso e eliambulanza comprensivo di elisoccorso medico di emergenza (HEMS), del servizio di ricerca e soccorso in montagna (SAR), nonché del servizio di eliambulanza (HAA) mediante elicotteri destinati in via esclusiva all'attività di emergenza e soccorso e non impiegati nel trasporto commerciale di passeggeri;
- che l'opponente in forza di contratto di noleggio di elicottero in linea di volo pone ad esclusiva disposizione della Associazione denominata IU PI OM Onlus un elicottero
(garantendo ininterrottamente assistenza tecnica e pilotaggio del medesimo) con base a Laion
(BZ) al fine di effettuare servizi di elisoccorso (HEMS);
- che l' con sede legale in Laion (BZ), in possesso Controparte_3
dell'autorizzazione sanitaria allo svolgimento del servizio di elisoccorso della Provincia
Autonoma di Bolzano e rispondente ai requisiti prescritti dall'Ente Nazionale Aviazione
Civile (ENAC), proprietaria dell'elicottero, è affidataria del servizio di elisoccorso in alta montagna in forza di accordo contrattuale sottoscritto con l' della provincia Controparte_4
autonoma di Bolzano;
- che l'attività di elisoccorso svolta da per il tramite di esercente Parte_1
l'elicottero, che si affianca al servizio di elisoccorso provinciale gestito dall'associazione
“Heli Flugrettung Sudtirol Elisoccorso Alto Adige” di Bolzano integrando i due elicotteri stazionanti presso le basi operative di Bolzano e Bressanone, comprende i seguenti compiti: - soccorso di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute;
- trasporto di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di vista medico per trasferimento da una struttura ospedaliera ad altra;
- trasporto di medici, nonché di farmaci (in modo particolare plasma), di apparecchi
3 sanitari, di organi o parti di organo per trapianti e simili;
- trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso;
- che i predetti interventi emergenziali sono svolti da a seguito di richiesta diretta Parte_1
Contr effettuata ad e proveniente dalla Centrale Provinciale di Emergenza 118, cui spetta il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso;
- che in sostanza gli agli elicotteri eserciti da e impiegati in via esclusiva nelle Parte_1
predette operazioni di elisoccorso sono l'elicottero EC 135T3 marche , attualmente in CP_6 funzione e l'elicottero marche EC 135 T2 I HALP impiegato per il soccorso alpino sino al mese di febbraio 2015, sostituito da I AIUT;
- che dal dettaglio delle fatture relative alle tariffe di rotta e di terminale depositate dalla convenuta unitamente al decreto ingiuntivo opposto sub docc. 01B e 01E si evince che in violazione del relativo regime di esenzione, richiede il pagamento dei canoni CP_1
di rotta e di terminale per i voli compiuti dagli elicotteri marche I HALP e I AIUT, che svolgono servizio di elisoccorso per la provincia autonoma di Bolzano.
Parte opponente con l'opposizione formulata:
- eccepiva in sostanza l'estinzione di almeno parte del diritto di credito azionato per il decorso della prescrizione quinquennale applicabile ai canoni di rotta e di terminale, avendo gli stessi natura di obbligazione periodica e dovendosi quindi applicare l'art 2948 co 1 n. 4 c.c.;
- contestava poi l'esigibilità delle somme azionate con il ricorso monitorio, in quanto i canoni, richiesti dalla controparte, riguardavano velivoli adibiti in via esclusiva al servizio di elisoccorso.
Precisava l'opponente sul punto che si trattava in sostanza di velivoli destinati in via esclusiva alla esecuzione di un pubblico servizio essenziale e pertanto equiparati agli aeromobili di Stato, ai sensi dell'art 744 cod. nav., come previsto dall'atto di indirizzo ministeriale del 18 novembre 1999 e che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 744, quarto comma, 746 e 748 c.n., come novellati dal D.lgs. n. 151 del 15 marzo 2006, gli aeromobili impiegati da nella propria Parte_1
attività di elisoccorso erano tutti esentati dal pagamento di qualsivoglia tassa, onere diritto e/o tariffa aeroportuale e per il servizio di navigazione aerea, ivi inclusi i canoni di rotta e terminale chiesti in pagamento da CP_1
Ancora, evidenziava l'opponente che tale esenzione si ricavava anche dalla normativa europea (art
31 Reg UE 317/2019 - che aveva sostituito l'art. 10 del Regolamento UE n. 391/2013, che a sua volta aveva sostituito l'art. 9 del Regolamento CE n. 1794/2006 – che prevede che gli Stati Membri esonerano dalle tariffe di rotta, tra gli altri, “i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente” (art. 31, comma 3, lett. d) e che i medesimi voli possono essere esonerati anche dalle tariffe di terminale (art. 31, comma 5) con analoghe previsione anche nei precedenti regolamenti
4 europei), dall'accordo avente ad oggetto i canoni di terminale firmato da e Enav il 15 CP_1 dicembre 1998 (ove si prevedeva che “tra le categorie di voli esonerati dal pagamento dei canoni di terminale riscossi da sono compresi […] 3. i voli di ricerca e soccorso autorizzati CP_1 dall'organismo competente”) e dalle Information Circular Terminal Charges in Italy emanate da che prevedevano, al pari della normativa comunitaria e dell'accordo tra ed CP_1 CP_1
Enav, che i voli oggetto di fatturazione erano senz'altro esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa in ragione della espressa previsione di esenzione.
Parte opponente contestava ancora la debenza degli interessi richiesti non essendo dovuti i canoni di cui sopra ed inoltre in quanto il tasso di interesse applicato da era finanche superiore a CP_1
quello previsto da d.lgs. 192/2012 con riferimento alle transazioni commerciali e pertanto era da considerarsi usurario e quindi nullo.
Parte opponente in sostanza per le stesse ragioni di esenzione di cui sopra formulava altresì domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in relazione ai canoni di terminale e di rotta pagati ad per il periodo tra il 10 maggio 2005 e 31 maggio 2014 per un importo di € 24.733,91. CP_1
Chiedeva quindi l'opponente nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere estinto almeno parte del diritto di credito azionato per l'intervenuta prescrizione e per essere nulla dovuto all'opposta, a fronte in sostanza dell'esenzione di cui sopra, e in via riconvenzionale la restituzione da parte dell'opposta della somma di € 24.733,91 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava le deduzioni e difese avversarie, evidenziando tra l'altro, in sostanza:
- che è un'organizzazione intergovernativa dotata di personalità giuridica ai sensi CP_1
del diritto internazionale pubblico, istituita dalla “Convenzione Internazionale per la sicurezza della navigazione aerea « ” firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, ed CP_1 entrata in vigore il 1° marzo 1963, che l'articolo 2 della Convenzione indica, tra i vari compiti dell'Organizzazione, quello di calcolare, fatturare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea;
- che il primo Accordo Multilaterale relativo alle tariffe di rotta è stato concluso dagli Stati membri in data 08 settembre 1970 ed ha portato all'istituzione, nel novembre del 1971, del sistema relativo alle tariffe di rotta;
CP_1
- che il sistema delle tariffe di rotta è stato potenziato e ampliato dagli Stati membri nel 1981, con la stipula dell'“Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta”; che la Convenzione
e l'Accordo Multilaterale, entrati in vigore il 1° gennaio 1986, costituiscono il CP_1
quadro giuridico internazionale in base al quale opera oggi il sistema delle tariffe di rotta
CP_1
5 - che l'Italia ha aderito alla Convenzione ed ha ratificato l'Accordo Multilaterale CP_1
del 1981 con la legge n. 575/1995, con ciò implementando a tutti gli effetti la decisione degli
Stati Contraenti circa in particolare l'incarico a di calcolare, fatturare e riscuotere CP_1
(nonché successivamente redistribuire) per conto degli Stati contraenti le tariffe / canoni di rotta per i servizi di navigazione aerea forniti nello spazio aereo di loro competenza, essenziali per il finanziamento del sistema di controllo del traffico aereo in Europa;
che inoltre, su richiesta di ciascuno Stato membro e sulla base di accordi bilaterali, può CP_1
riscuotere anche altre tariffe di navigazione aerea (e.g. terminale, comunicazione, sorveglianza);
- che con ENAV S.p.A. (in passato acronimo di ) Controparte_7
(“ENAV”), ha concluso un accordo bilaterale relativo alle tariffe di terminale il CP_1
15 dicembre 1998, tutt'ora in vigore;
- che pertanto, è anche responsabile del calcolo, della fatturazione e del recupero CP_1
delle tariffe di terminale per conto dell'ENAV, al quale trasferisce quanto incassato in ossequio al predetto accordo bilaterale;
- che gli utenti dello spazio aereo, a loro volta, sono tenuti a pagare i canoni di rotta e di terminale che riflettono il costo delle strutture e dei servizi forniti da ciascun dei fornitori di servizi di navigazione aerea designati da ciascuno Stato membro di in relazione CP_1
allo spazio aereo di propria competenza;
- che a tal riguardo, ha messo a disposizione una piattaforma c.d. CEFA (CRCO CP_1
Extranet For Airspace users, i.e. piattaforma del CRCO (Ufficio centrale delle tariffe di rotta) dedicata agli operatori aerei) che permette l'accesso sicuro e diretto di ogni utente, incluso l'opponente, alla propria posizione contabile (estratti conto, fatture, dettagli di fatturazione per ogni volo), nonché l'inoltro di comunicazioni e reclami all'Ufficio centrale delle tariffe di rotta ("CRCO") di CP_1
- che in virtù della normativa richiamata e, perciò, nel rispetto delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite, è titolare, quale mandataria all'incasso, del Credito CP_1
nei confronti di per canoni di rotta e canoni di terminale, unitamente agli interessi Parte_1 da ritardato pagamento, come calcolati in conformità all'Accordo multilaterale del 1981, all'accordo bilaterale del 1998 e alle condizioni di pagamento applicabili agli stessi;
- che il credito azionato era già provato per tabulas, avendo l'opposta prodotto: (i) tutti gli estratti conto autenticati, (ii) tutte le fatture emesse , (iii) tutti i pro-forma, (iv) le decisioni della Commissione Allargata nel quale sono stabiliti e indicati i coefficienti unitari per il
6 calcolo dei canoni di navigazione aerea e per il calcolo degli interessi, sulle cui base erano state elaborate le fatture di cui al Decreto Ingiuntivo in oggetto.
Evidenziava poi l'opposta, tra l'altro, che mai aveva presentato un reclamo al CRCO e che Parte_1
in sostanza non aveva contestato il credito azionato, se non con riferimento alle esenzioni dalla stessa ritenute applicabili, alla prescrizione e alla misura degli interessi applicati, contestazione quest'ultima generica e comunque infondata.
Contestava poi l'opposta l'eccezione di prescrizione, formulata da controparte, essendo applicabile il termine di prescrizione decennale e non essendo quindi estinto il diritto di credito azionato (atto interruttivo del 22 settembre 2022), in considerazione del fatto che l'obbligazione di pagamento dei canoni di navigazione aerea non è un'obbligazione periodica, ma sorge solo in conseguenza del volo e, giocoforza, della fornitura dei servizi di navigazione aerea.
Quanto all'eccezione di esenzione di pagamento del credito, evidenziava in sostanza l'opposta che il codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), unitamente al Regolamento di
Esecuzione UE 2019/317, nonché al Decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 2007 che aveva recepito la normativa europea de quibus (il “DM 2007”) rappresentavano le principali fonti di regolamentazione delle esenzioni dal pagamento dei canoni di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo, e costituivano la normativa rilevante nel caso di specie e che in forza di tale normativa non era in sostanza prevista l'esenzione dal pagamento dei canoni così come invocata da controparte;
che in ogni caso l'onere della prova dell'esenzione fatta valere incombeva a carico della controparte.
Ancora, parte opposta rappresentava che oltretutto il credito azionato era relativo anche ad ulteriori voli rispetto a quelli indicati dall'opponente ed in particolare agli ulteriori voli degli I-AIOI, I-VIEK,
I-DUEK, , I-VIED, I-GBVD e D-HIFI; contestava la fondatezza della domanda Per_1 riconvenzionale avversaria e chiedeva in definitiva in sostanza il rigetto dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale formulata.
La causa, successivamente allo scambio tra le parti delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, istruita documentalmente, a seguito dello svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 25.7.2024, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato.
L'eccezione è infondata considerato che i canoni di rotta e di terminale non possono considerarsi obbligazioni periodiche, essendo dovuti e attribuendo il diritto al pagamento del canone individualmente per ciascun singolo volo e per la sola durata del volo. (cfr. in tale senso Trib. Torino sent n. 4383/2023 e Tribunale Roma n. 15318/2024).
7 Ne consegue che non può essere applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art- 2498
n. 4 c.c., dovendosi invece applicare il termine di prescrizione decennale.
Non può considerarsi pertanto estinto per prescrizione di diritto di credito fatto valere in relazione ai canoni di rotta e di terminale per il periodo dal 2013 al 2022 (si veda diffida del 22.9.2022 che risulta ricevuta dall'opponente di cui al doc. 3 di parte opposta).
2. Sulla fondatezza del credito azionato e sulla domanda riconvenzionale di parte opponente.
Parte opposta ha agito per ottenere il pagamento di canoni di rotta e terminale nei confronti di
[...]
per una serie di voli per il periodo dal 2013 al 2022. Parte_1
Ebbene la prestazione oggetto della domanda di pagamento da parte di (organo come CP_1
sopra indicato al quale compete la riscossione dei canoni relativi al servizio di navigazione aerea a fronte dei servizi di navigazione aerea prestati da oltre 41 Stati membri tra i quali l'Italia tramite la concessione Enav, in forza dell'accordo multilaterale per i canoni di rotta del 12 Febbraio 1981, ratificato dall'Italia con legge 575 del 1995) non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Quest'ultima non ha in sostanza contestato i voli per i quali sono stati richiesti i canoni di pagamento e non ha in definitiva neanche tempestivamente, adeguatamente e specificamente contestato il quantum richiesto, se non con riferimento all'inesigibilità del credito in forza dell'esenzione dei voli
HEMS effettuati, come meglio si analizzerà nel prosieguo.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in sostanza ha fondato le proprie Parte_1 contestazioni proprio sull'esenzioni che avrebbero goduto i voli effettuati con gli elicotteri I Halp e
I- IU, in quanto attività di elisoccorso.
Successivamente, con la prima memoria ex art 183 co. 6 cpc, anche a fronte del rilievo di parte convenuta relativo al fatto che in realtà la domanda di pagamento aveva ad oggetto altresì voli effettuati da ulteriori elicotteri, ha indicato di non contestare la debenza dei canoni di rotta e terminale per gli elicotteri non adibiti ad elisoccorso, evidenziando in sostanza che, ritenendo non dovuti i canoni di rotta e terminale per i voli di soccorso, effettuati nel periodo compreso dal 10 maggio 2005 al 31 dicembre 2013, per euro 24.733,91 e non avendo ricevuto in restituzione da tale CP_1 importo già pagato a quest'ultima, la stessa opponente aveva dapprima posto in compensazione tale somma indebitamente pagata e successivamente, completata la compensazione, a partire dall'anno
2017, aveva provveduto a pagare unicamente gli importi richiesti a titolo di tariffe di rotta e di terminale, relativi ai voli effettuati che non svolgevano servizio di elisoccorso, omettendo quindi il pagamento degli importi richiesti con riferimento agli elicotteri I Halp e I IU.
8 Con tale contestazione, tuttavia, parte opponente non ha specificamente indicato di avere già effettuato il pagamento di alcune o parte delle fatture azionate, neanche indicando infatti quale sarebbe stato l'eventuale ammontare degli importi già pagati di cui alle fatture in questione.
L'importo di cui alle fatture azionate non risulta quindi oggetto, in sostanza, di una specifica eccezione di estinzione per pagamento dello stesso da parte dell'opponente ( a parte la questione della unilaterale compensazione dell'importo di € 24.733,91 che rientra nella questione dell'applicabilità
o meno dell'esenzione invocata e che si tratterà nel prosieguo).
Ciò detto, anche a fronte della produzione delle fatture, dei proforma e delle decisioni della
Commissione allargata sui coefficienti unitari per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e degli interessi (doc. 5 parte convenuta opposta), risultano poi generiche le contestazioni dei crediti di cui al paragrafo 3 della prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, di parte opponente, ove la stessa indica genericamente che “…dalla disamina dei pro-forma allegati al ricorso monitorio sub doc. 01.b e
01.e non è possibile ricostruire puntualmente il criterio applicato da per l'addebito delle CP_1
tariffe di rotta e di terminale con riferimento ai voli di elisoccorso.
Invero, con riferimento agli elicotteri I HALP e I AIUT, le tariffe di terminale sono state richieste sino al mese di aprile 2016 e successivamente non paiono più essere state applicate (cfr. doc. 01.e di
, mentre le tariffe di rotta in alcuni casi sono state addebitate e in altri non paiono essere CP_1 state conteggiate (cfr. doc. 01.b di .” e che “…Da una disamina della colonna n. 6 dei CP_1
pro-forma allegati al ricorso monitorio non figura-no, come per contro asserito (a pagina 25 nota
35 della comparsa), “deduzioni dovute all'applicazione dell'esenzione per determinate funzioni svolte saltuariamente da taluni vo-li”. Semmai, figurano nella colonna numero sette dei pro-forma delle tariffe di rotta (doc. 01.b di -ma solo in alcuni casi- degli importi a zero relativi CP_1 appunto ai voli svolti da I HALP e I AIUT, mentre tali voli “spariscono del tutto” dai pro-forma delle tariffe di terminale a partire dal mese di maggio 2016 (doc. 01.e di .”. CP_1
Orbene tali contestazioni in relazione all'ammontare complessivo del credito azionato risultano generiche e per quanto riguarda i voli I HALP e I AIUT riguardano in sostanza sempre la questione relativa all'applicazione o meno dell'esenzione per i voli di elisoccorso che di seguito si tratterà.
D'altronde, anche nella seconda memoria ex art 183 co. 6 cpc precisa tra l'altro quanto Parte_1 segue: “ Si è già avuto modo di chiarire che l'oggetto del presente giudizio riguarda la debenza delle tariffe di navigazione aerea solo ed esclusivamente relative agli elicotteri di elisoccorso I-HALP e I-
AIUT. …”.
Quanto alle contestazioni sugli interessi gli stessi risultano nella prima memoria ex art 183 co. 6 cpc contestati con riferimento alle sole tariffe di terminale (le contestazioni degli interessi nell'atto di citazione in opposizione erano del tutto generiche), tuttavia la stessa opponente, dopo avere fatto
9 riferimento al tasso che sarebbe in sostanza stato applicabile per il ritardato pagamento delle tariffe di terminale, contesta il tasso in concreto applicato per le tariffe di rotta, precisando che non sarebbe bene individuabile con riguardo alle tariffe di terminale posto che gli interessi non erano stati oggetto di separata fatturazione.
Al di là del fatto che nel fascicolo monitorio risultano allegate le fatture sugli interessi per i canoni di terminale (cfr. doc. 1F) parte opponente non prende specifica posizione proprio sull'indicazione specifica delle fonti in forza delle quali sono stati applicati gli interessi moratori e sulla documentazione a tale fine prodotta dalla parte opposta proprio ai fini del calcolo degli interessi.
Invero, la stessa parte opposta già con la comparsa indicava quanto al calcolo degli interessi che:
“Gli interessi di mora applicati da sono regolati dalle Condizioni di pagamento allegate CP_1
alle Condizioni di applicazione del sistema di tariffazione delle rotte (clausola 6): https://www.eurocontrol.int/publication/conditions-application-route-charges-system-and- conditions-payment - si riporta di seguito la clausola 6 tradotta: “1. Ogni canone che non sia stata pagato entro il termine ultimo di pagamento sarà maggiorato di un interesse al tasso deciso dagli organi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti in conformità all'articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Gli interessi, denominati interessi di mora, sono interessi semplici calcolati di giorno in giorno sull'importo scaduto e non pagato.
2. Gli interessi saranno calcolati e fatturati in euro”. Il tasso di interesse applicabile al ritardo nel pagamento dei diritti di rotta è pubblicato ogni anno nella Circolare informativa "Information on Conditions of Application of the Route Charges
System, Conditions of Payment and Unit Rates Applicable from 1 January 20YY"
(https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-12/circ-2022-01-eurocontrol-route-charges- system.pdf). Il tasso d'interesse applicabile ai ritardi di pagamento delle spese di navigazione dei terminali italiani (TNC) è pubblicato in una circolare informativa separata
(https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-12/li-2022-01.pdf). Il tasso nel 2022 è del
9,48% sia per le tariffe di rotta che per le TNC italiane. …” (cfr. nota 15 della comparsa di costituzione e risposta).
A tale proposito al doc 12 di parte convenuta opposta risultano prodotte le condizioni di applicazione di cui sopra e alle condizioni di pagamento la clausola 6 sopra citata così infatti prevede: “
1. Any charge, which has not been paid by the latest date for payment, shall be increased by the addition thereto of interest at a rate decided by the competent bodies, and published by the Contracting States in accordance with Article 10 of the Conditions of Application. The interest, entitled Interest on Late
Payment, shall be simple interest calculated from day to day on the unpaid overdue amount.
2. The interest will be calculated and billed in euros.”.
10 Non solo, la stessa parte opposta ha prodotto le decisioni della commissione allargata (doc 5 e doc
21) sugli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento dal 2013 al 2022 (cfr. decisioni 119, 124,
133, 139, 146, 149, 154, 162, 20/167 e 21/171).
Parte opponente non contesta in definitiva la correttezza dell'applicazione di tali tassi di interessi nelle fatture azionate.
Anche le contestazioni relative agli interessi risultano in definitiva generiche e non basate su quanto emergente dalla specifica documentazione prodotta da parte opposta.
Non si ritengono pertanto fondate neanche le contestazioni relative agli interessi applicati.
Ciò detto è necessario a questo punto esaminare l'eccezione di inesigibilità del credito azionato formulato dalla parte opponente.
Orbene la stessa risulta infondata.
In primo luogo, si evidenzia quanto alla normativa europea che la disciplina della tariffa di rotta e di terminale che remunerano i fornitori di servizi di navigazione aerea (Enav nel caso di specie) è prevista dai seguenti Regolamenti della Commissione europea succedutisi nel tempo:
- Regolamento CE n. 1794/2006;
- Regolamento di esecuzione UE n. 391/2013 che ha sostituito il precedente;
- Regolamento di esecuzione UE n. 317/2019 in vigore dal 1.1.2020.
Orbene in materia di esenzioni rilevano in particolare per quanto qui di interesse l'art. 9 del Reg.
1794/2006 (secondo cui “
1. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.”), l'art. 10 Reg. 391/13 (secondo cui “
1. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.”) e l'art. 31 Reg. 317/2019 (secondo il quale: “
3. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta i seguenti voli: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente…”) che succedutisi nel tempo non hanno in sostanza mutato la materia delle esenzioni.
Orbene in sostanza tra i casi di esenzione obbligatoria o facoltativa l'unico che abbia attinenza al caso di specie si trova agli articoli sopra indicati;
esenzione quindi prevista per i voli c.d. SAR (cfr. sul punto esenzioni anche Trib. Torino, sent. n. 4383/2023).
Con il D.M. 28.12.2007 (cfr. doc 9 parte opposta) è stata in sostanza data esecuzione all'art. 9 par 1
e 2 del Reg. 1794/2006.
Nello specifico l'art 1 di tale D.M. è previsto che: “A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 1 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006 le seguenti tipologie di volo: … c) voli di ricerca e soccorso, debitamente autorizzati dall'organismo competente, quando sono effettuati con aeromobili di proprietà dello Stato., appartenenti ai soggetti istituzionali all'uopo
11 deputati, ivi compresi i voli effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del Dipartimento della protezione civile. “ e ancora all'art 3 è previsto quanto segue: “Esclusioni sanzioni In vigore dal 17/03/2008 In relazione alle tipologie di volo di cui all'art. 1, lettere b) e c) e di cui all'art. 2, lettere a), b), f), g), del presente decreto, sono esclusi dal beneficio dell'esenzione tariffaria, sia per i canoni di rotta sia per i canoni di terminale, i relativi voli effettuati, per conto dello Stato, con aeromobili, di proprietà di soggetti privati esercenti il trasporto aereo, appositamente noleggiati secondo specifiche convenzioni commerciali, il cui corrispettivo di noleggio include necessariamente anche l'ammontare delle tariffe di rotta e delle tariffe di terminale”.
Ne consegue che “l'aeromobile di proprietà privata, noleggiato da un'amministrazione pubblica (o ente equiparato) “secondo specifiche convenzioni commerciali” e usato in un volo SAR, non beneficia dell'esenzione ed è sottoposto al pagamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza al volo da parte di ENAV. Pur in tal caso, tuttavia, l'onere economico finale del volo SAR resta a carico dello Stato (o ente equiparato), perché l'ammontare dei canoni di rotta e terminale è
“necessariamente” incluso nel corrispettivo e perciò oggetto di pretesa contrattuale del gestore dell'aeromobile nei confronti della p.a. committente” (cfr. Trib Torino sent n. 4383/2023).
Ebbene nel caso di specie in sostanza, come si desume anche dalle indicazioni dell'opponente, quest'ultima in forza di contratto di noleggio di elicottero poneva ad esclusiva disposizione della IU
PI OM Onlus un elicottero (prima I HALP poi sostituito da I AIUT) al fine di effettuare servizio di elisoccorso (HEMS) (cfr. doc 5 parte opponente).
Ciò in sostanza anche a fronte dell'accordo contrattuale tra l'Azienda Sanitaria della Provincia
Autonomia di Bolzano e l'associazione IU PI OM (AAD) per lo svolgimento del servizio di elisoccorso (cfr. doc. 6 di parte opponente).
Contr In sostanza esercente l'elicottero svolge l'attività di elisoccorso per , in forza di Parte_1
contratto di noleggio.
Nel caso di specie, pertanto, si ricade nell'ipotesi di esclusione dell'esenzione di cui all'art. 3 del
D.M. del 2007, in quanto gli elicotteri in questione risultano anche in base alla ricostruzione operata
Contr dall'opponente, noleggiati da , affidataria del servizio di elisoccorso, per l'esercizio dell'attività di elisoccorso affidata appunto dall' , con l'utilizzo quindi dello schema negoziale Controparte_4
in sostanza richiamato dalla normativa appena citata;
non rilevando per escludere l'operatività di tale
Contr norma né il fatto che gli elicotteri siano noleggiati da e non direttamente dall' , Controparte_4
Contr né il fatto che gli stessi elicotteri siano originariamente di proprietà di e non di , in Parte_1
quanto in definitiva risulta il soggetto esercente gli elicotteri che vengono infatti noleggiati Parte_1
Contr dalla stessa , potendo quindi operare proprio il meccanismo in forza del quale il corrispettivo di
12 noleggio include anche l'ammontare delle tariffe di rotta e di terminale, restando quindi il relativo Contr onere a carico di o comunque in definitiva a carico dell' , in forza degli accordi Controparte_4
stipulati tra tali soggetti.
Parte opponente indica invece in sostanza che l'art. 3 D.M. 2007 andrebbe disapplicato ove in contrasto con la normativa europea.
Tuttavia, non si ritiene sussista tale contrasto. Invero, anche questa norma pone a carico dello Stato
(inteso in senso ampio) l'onere economico del volo SAR, perciò preserva il principio espresso dall'art. 9 par. 4 Reg. 1794/06 (e successivi). (cfr. Trib Torino sopra citata del 2023). Cont Altro elemento rilevabile è che i voli ed risultano essere differenti tra loro. CP_9
La tipologia dei voli SAR è definita a livello internazionale dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), mediante l'Annesso 12 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, che la convenuta ha prodotto nell'edizione “Luglio 2004” (cfr. doc 19). A pagina 12 il SAR viene così definito: “Search and rescue service. The performance of distress monitoring, communication, coordination and search and rescue functions, initial medical assistance or medical evacuation, through the use of public and private resources, including cooperating aircraft, vessels and other craft and installations" [“Servizio di ricerca e soccorso. L'esecuzione di funzioni di monitoraggio, comunicazione, coordinamento e RICERCA e SOCCORSO, assistenza medica iniziale o evacuazione medica, attraverso l'uso di risorse pubbliche e private, compresi aeromobili, navi e altre imbarcazioni e installazioni che collaborano”].
Una definizione del volo può rilevarsi al Reg. 965/2012 ove si legge: “«volo HEMS», un volo CP_9
effettuato con elicottero con approvazione il cui scopo è fornire assistenza medica di CP_9
emergenza nei casi in cui un trasporto immediato e rapido è essenziale, e che trasporta:
a) personale medico;
b) forniture mediche (attrezzature, sangue, organi, medicinali); o c) persone malate o ferite e altre persone direttamente coinvolte;
” (v. pag 8 del Regolamento, doc 22 parte opposta).
Ebbene si tratta quindi di voli differenti.
Nel caso di specie in ogni caso tale distinzione non assume particolare rilievo, considerato che risulta
Cont in sostanza che la ricorrente abbia effettuato voli e non . Inoltre, come già sopra detto CP_9 anche ove fossero riscontrabili voli SAR l'esenzione sarebbe da escludere in applicazione dell'art 3
D.M. 2007 per le ragioni sopra indicate.
Da ultimo neanche si ritiene applicabile alcuna esenzione per i canoni di rotta e di terminale in forza del codice della navigazione.
13 Sul punto si ritiene di aderire a quanto già indicato recentemente dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15318/2024 che con divisibilmente afferma che: “l'art.748 cod. nav. comma 2 novellato
(d.lgs. 15.3.2006 n. 151) contiene una previsione di esonero da “qualsiasi tassa, diritto o tariffa” per
“l'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma,
e 746. Tale previsione ha ricevuto una interpretazione convincente in Cons. Stato 28.3.2012 n. 1847, nel senso che il potere delle fonti secondarie di equiparazione non riguarda l'esonero da tasse, diritti o tariffe relative all'uso dell'aeromobile che è accordato direttamente dalla legge, quando vi sia equiparazione.
Peraltro, l'esonero da “qualsiasi tassa, diritto o tariffa” non riguarda la materia del contendere, ma esclusivamente i diritti aeroportuali, cioè “le tasse che gli utenti degli aeroporti statali sono tenuti a pagare al gestore aeroportuale per l'imbarco e lo sbarco della merce (d.l.28 febbraio 1974, n. 47), nonché gli speciali diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili, nonché d'imbarco dei passeggeri (l. 5 maggio 1976, n. 324).”
Nel caso di specie non sono oggetto del contendere diritti aeroportuali, ma canoni di rotta e di terminale;
quindi, si discute di servizi di assistenza al volo riscossi dalla mandataria e CP_1
regolati da una disciplina euro-unitaria inderogabile dal legislatore nazionale (cfr. altresì Trib Torino
2023 sent già sopra citata).
In definitiva e alla luce di tutto quanto sopra indicato, quindi, non risultano applicabili esenzioni per i voli I HALP e I AIUT e il credito azionato dalla convenuta opposta risulta fondato, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Non ritenendosi operative le esenzioni invocate dall'opponente per i voli di elisoccorso di cui sopra anche la domanda riconvenzionale dalla stessa svolta deve in ogni caso essere rigettata, dovendosi ritenere assorbita ogni ulteriore questione sul punto.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/22, scaglione da € 52.001 a € 260.000, compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
C avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1133/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in
[...]
data 13.10.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
14 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente;
3. condanna la parte attrice opponente Parte_1
a rifondere in favore della convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 11.268,00 per
[...]
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 15/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
15
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
Signor corrente in Strevi (AL), (C.F. Parte_1 Parte_2
, Partita IVA ), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
RAPETTI ERIKA del Foro di Alessandria, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice opponente contro
Controparte_1
, istituita dalla Convenzione del 13 dicembre 1960
[...] come da ultimo emendata a seguito del Protocollo del 12 febbraio 1981 ratificata dall'Italia con legge n. 575 del 1995, con sede in Rue de la Fusèe 96, B – 1130 Bruxelles, in persona del suo legale rappresentante, sig. , e della responsabile del Servizio Giuridico, avv. Judith Schmitz CP_2
( ),, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO P. RUGGERI LADERCHI del CP_1 foro di Milano e dell'avvocato GIUSEPPE CARDONA del foro di Reggio Calabria presso lo studio dei quali in Milano, Corso Magenta 84 (LMS STUDIO LEGALE) è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 11.7.2024, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare, quantomeno in parte, estinto per
1 prescrizione il diritto di credito dedotto in giudizio da e, per l'effetto, CP_1
revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente ad e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso rigettare le domande tutte svolte da nei confronti CP_1 dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il difetto di causa e/o di causa lecita e comunque
l'indebito dei pagamenti eseguiti da ad nel periodo Parte_1 CP_1
compreso tra il 10 maggio 2005 ed il 31 maggio 2014 a titolo di canoni di rotta e di terminale, in misura pari in linea capitale ad Euro 24.733,91, oltre interessi, come meglio precisato in narrativa;
-per effetto condannare a restituire e pagare in favore di CP_1 Parte_1
una somma pari ad Euro 24.733,91 ovvero a quella maggiore o minore
[...]
che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi
e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
20.5.2024, così chiedendo:
“nel merito, dichiarare infondata l'opposizione proposta per le ragioni esposte in narrativa (e con riserva di ulteriormente dedurre) e, per l'effetto, previa ogni opportuna declaratoria, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare
l'opponente al pagamento dell'importo di € 50.068,45 in favore dell'opposta, oltre ulteriori interessi da ritardato pagamento decorrenti dalle singole scadenze sino al soddisfo, da calcolarsi in conformità alle disposizioni applicabili all'Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 ed alle condizioni di pagamento applicabili;
sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale promossa da Parte_1
nei confronti della Organizzazione Internazionale per la Sicurezza della
[...]
Navigazione Aerea – Eurocontrol, per le ragioni esposte in narrativa (e con riserva di ulteriormente dedurre), e per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'opposta all'opponente;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e successive occorrende.
2 nell'ipotesi di rimessione della causa sul ruolo per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, si insiste per la prova contraria come formulata nella memoria ex art.
183, VI comma n. 3, c.p.c. da qui intendersi per richiamata e trascritta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 per il pagamento in relazione a voli effettuati tra il 2013 e il 2022 di canoni di rotta (€ 13.014,36); relativi interessi da ritardato pagamento (€ 4.363,00) e canoni di terminale (Italia) e relativi interessi da ritardato pagamento (€ 32.691,09) per il complessivo importo di € 50.068,45, oltre interessi e spese di procedura.
Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1133/2022 evidenziando in Parte_1
sostanza:
- di svolgere servizio pubblico di elisoccorso e eliambulanza comprensivo di elisoccorso medico di emergenza (HEMS), del servizio di ricerca e soccorso in montagna (SAR), nonché del servizio di eliambulanza (HAA) mediante elicotteri destinati in via esclusiva all'attività di emergenza e soccorso e non impiegati nel trasporto commerciale di passeggeri;
- che l'opponente in forza di contratto di noleggio di elicottero in linea di volo pone ad esclusiva disposizione della Associazione denominata IU PI OM Onlus un elicottero
(garantendo ininterrottamente assistenza tecnica e pilotaggio del medesimo) con base a Laion
(BZ) al fine di effettuare servizi di elisoccorso (HEMS);
- che l' con sede legale in Laion (BZ), in possesso Controparte_3
dell'autorizzazione sanitaria allo svolgimento del servizio di elisoccorso della Provincia
Autonoma di Bolzano e rispondente ai requisiti prescritti dall'Ente Nazionale Aviazione
Civile (ENAC), proprietaria dell'elicottero, è affidataria del servizio di elisoccorso in alta montagna in forza di accordo contrattuale sottoscritto con l' della provincia Controparte_4
autonoma di Bolzano;
- che l'attività di elisoccorso svolta da per il tramite di esercente Parte_1
l'elicottero, che si affianca al servizio di elisoccorso provinciale gestito dall'associazione
“Heli Flugrettung Sudtirol Elisoccorso Alto Adige” di Bolzano integrando i due elicotteri stazionanti presso le basi operative di Bolzano e Bressanone, comprende i seguenti compiti: - soccorso di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute;
- trasporto di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di vista medico per trasferimento da una struttura ospedaliera ad altra;
- trasporto di medici, nonché di farmaci (in modo particolare plasma), di apparecchi
3 sanitari, di organi o parti di organo per trapianti e simili;
- trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso;
- che i predetti interventi emergenziali sono svolti da a seguito di richiesta diretta Parte_1
Contr effettuata ad e proveniente dalla Centrale Provinciale di Emergenza 118, cui spetta il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso;
- che in sostanza gli agli elicotteri eserciti da e impiegati in via esclusiva nelle Parte_1
predette operazioni di elisoccorso sono l'elicottero EC 135T3 marche , attualmente in CP_6 funzione e l'elicottero marche EC 135 T2 I HALP impiegato per il soccorso alpino sino al mese di febbraio 2015, sostituito da I AIUT;
- che dal dettaglio delle fatture relative alle tariffe di rotta e di terminale depositate dalla convenuta unitamente al decreto ingiuntivo opposto sub docc. 01B e 01E si evince che in violazione del relativo regime di esenzione, richiede il pagamento dei canoni CP_1
di rotta e di terminale per i voli compiuti dagli elicotteri marche I HALP e I AIUT, che svolgono servizio di elisoccorso per la provincia autonoma di Bolzano.
Parte opponente con l'opposizione formulata:
- eccepiva in sostanza l'estinzione di almeno parte del diritto di credito azionato per il decorso della prescrizione quinquennale applicabile ai canoni di rotta e di terminale, avendo gli stessi natura di obbligazione periodica e dovendosi quindi applicare l'art 2948 co 1 n. 4 c.c.;
- contestava poi l'esigibilità delle somme azionate con il ricorso monitorio, in quanto i canoni, richiesti dalla controparte, riguardavano velivoli adibiti in via esclusiva al servizio di elisoccorso.
Precisava l'opponente sul punto che si trattava in sostanza di velivoli destinati in via esclusiva alla esecuzione di un pubblico servizio essenziale e pertanto equiparati agli aeromobili di Stato, ai sensi dell'art 744 cod. nav., come previsto dall'atto di indirizzo ministeriale del 18 novembre 1999 e che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 744, quarto comma, 746 e 748 c.n., come novellati dal D.lgs. n. 151 del 15 marzo 2006, gli aeromobili impiegati da nella propria Parte_1
attività di elisoccorso erano tutti esentati dal pagamento di qualsivoglia tassa, onere diritto e/o tariffa aeroportuale e per il servizio di navigazione aerea, ivi inclusi i canoni di rotta e terminale chiesti in pagamento da CP_1
Ancora, evidenziava l'opponente che tale esenzione si ricavava anche dalla normativa europea (art
31 Reg UE 317/2019 - che aveva sostituito l'art. 10 del Regolamento UE n. 391/2013, che a sua volta aveva sostituito l'art. 9 del Regolamento CE n. 1794/2006 – che prevede che gli Stati Membri esonerano dalle tariffe di rotta, tra gli altri, “i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente” (art. 31, comma 3, lett. d) e che i medesimi voli possono essere esonerati anche dalle tariffe di terminale (art. 31, comma 5) con analoghe previsione anche nei precedenti regolamenti
4 europei), dall'accordo avente ad oggetto i canoni di terminale firmato da e Enav il 15 CP_1 dicembre 1998 (ove si prevedeva che “tra le categorie di voli esonerati dal pagamento dei canoni di terminale riscossi da sono compresi […] 3. i voli di ricerca e soccorso autorizzati CP_1 dall'organismo competente”) e dalle Information Circular Terminal Charges in Italy emanate da che prevedevano, al pari della normativa comunitaria e dell'accordo tra ed CP_1 CP_1
Enav, che i voli oggetto di fatturazione erano senz'altro esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa in ragione della espressa previsione di esenzione.
Parte opponente contestava ancora la debenza degli interessi richiesti non essendo dovuti i canoni di cui sopra ed inoltre in quanto il tasso di interesse applicato da era finanche superiore a CP_1
quello previsto da d.lgs. 192/2012 con riferimento alle transazioni commerciali e pertanto era da considerarsi usurario e quindi nullo.
Parte opponente in sostanza per le stesse ragioni di esenzione di cui sopra formulava altresì domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in relazione ai canoni di terminale e di rotta pagati ad per il periodo tra il 10 maggio 2005 e 31 maggio 2014 per un importo di € 24.733,91. CP_1
Chiedeva quindi l'opponente nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere estinto almeno parte del diritto di credito azionato per l'intervenuta prescrizione e per essere nulla dovuto all'opposta, a fronte in sostanza dell'esenzione di cui sopra, e in via riconvenzionale la restituzione da parte dell'opposta della somma di € 24.733,91 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava le deduzioni e difese avversarie, evidenziando tra l'altro, in sostanza:
- che è un'organizzazione intergovernativa dotata di personalità giuridica ai sensi CP_1
del diritto internazionale pubblico, istituita dalla “Convenzione Internazionale per la sicurezza della navigazione aerea « ” firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, ed CP_1 entrata in vigore il 1° marzo 1963, che l'articolo 2 della Convenzione indica, tra i vari compiti dell'Organizzazione, quello di calcolare, fatturare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea;
- che il primo Accordo Multilaterale relativo alle tariffe di rotta è stato concluso dagli Stati membri in data 08 settembre 1970 ed ha portato all'istituzione, nel novembre del 1971, del sistema relativo alle tariffe di rotta;
CP_1
- che il sistema delle tariffe di rotta è stato potenziato e ampliato dagli Stati membri nel 1981, con la stipula dell'“Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta”; che la Convenzione
e l'Accordo Multilaterale, entrati in vigore il 1° gennaio 1986, costituiscono il CP_1
quadro giuridico internazionale in base al quale opera oggi il sistema delle tariffe di rotta
CP_1
5 - che l'Italia ha aderito alla Convenzione ed ha ratificato l'Accordo Multilaterale CP_1
del 1981 con la legge n. 575/1995, con ciò implementando a tutti gli effetti la decisione degli
Stati Contraenti circa in particolare l'incarico a di calcolare, fatturare e riscuotere CP_1
(nonché successivamente redistribuire) per conto degli Stati contraenti le tariffe / canoni di rotta per i servizi di navigazione aerea forniti nello spazio aereo di loro competenza, essenziali per il finanziamento del sistema di controllo del traffico aereo in Europa;
che inoltre, su richiesta di ciascuno Stato membro e sulla base di accordi bilaterali, può CP_1
riscuotere anche altre tariffe di navigazione aerea (e.g. terminale, comunicazione, sorveglianza);
- che con ENAV S.p.A. (in passato acronimo di ) Controparte_7
(“ENAV”), ha concluso un accordo bilaterale relativo alle tariffe di terminale il CP_1
15 dicembre 1998, tutt'ora in vigore;
- che pertanto, è anche responsabile del calcolo, della fatturazione e del recupero CP_1
delle tariffe di terminale per conto dell'ENAV, al quale trasferisce quanto incassato in ossequio al predetto accordo bilaterale;
- che gli utenti dello spazio aereo, a loro volta, sono tenuti a pagare i canoni di rotta e di terminale che riflettono il costo delle strutture e dei servizi forniti da ciascun dei fornitori di servizi di navigazione aerea designati da ciascuno Stato membro di in relazione CP_1
allo spazio aereo di propria competenza;
- che a tal riguardo, ha messo a disposizione una piattaforma c.d. CEFA (CRCO CP_1
Extranet For Airspace users, i.e. piattaforma del CRCO (Ufficio centrale delle tariffe di rotta) dedicata agli operatori aerei) che permette l'accesso sicuro e diretto di ogni utente, incluso l'opponente, alla propria posizione contabile (estratti conto, fatture, dettagli di fatturazione per ogni volo), nonché l'inoltro di comunicazioni e reclami all'Ufficio centrale delle tariffe di rotta ("CRCO") di CP_1
- che in virtù della normativa richiamata e, perciò, nel rispetto delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite, è titolare, quale mandataria all'incasso, del Credito CP_1
nei confronti di per canoni di rotta e canoni di terminale, unitamente agli interessi Parte_1 da ritardato pagamento, come calcolati in conformità all'Accordo multilaterale del 1981, all'accordo bilaterale del 1998 e alle condizioni di pagamento applicabili agli stessi;
- che il credito azionato era già provato per tabulas, avendo l'opposta prodotto: (i) tutti gli estratti conto autenticati, (ii) tutte le fatture emesse , (iii) tutti i pro-forma, (iv) le decisioni della Commissione Allargata nel quale sono stabiliti e indicati i coefficienti unitari per il
6 calcolo dei canoni di navigazione aerea e per il calcolo degli interessi, sulle cui base erano state elaborate le fatture di cui al Decreto Ingiuntivo in oggetto.
Evidenziava poi l'opposta, tra l'altro, che mai aveva presentato un reclamo al CRCO e che Parte_1
in sostanza non aveva contestato il credito azionato, se non con riferimento alle esenzioni dalla stessa ritenute applicabili, alla prescrizione e alla misura degli interessi applicati, contestazione quest'ultima generica e comunque infondata.
Contestava poi l'opposta l'eccezione di prescrizione, formulata da controparte, essendo applicabile il termine di prescrizione decennale e non essendo quindi estinto il diritto di credito azionato (atto interruttivo del 22 settembre 2022), in considerazione del fatto che l'obbligazione di pagamento dei canoni di navigazione aerea non è un'obbligazione periodica, ma sorge solo in conseguenza del volo e, giocoforza, della fornitura dei servizi di navigazione aerea.
Quanto all'eccezione di esenzione di pagamento del credito, evidenziava in sostanza l'opposta che il codice della navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), unitamente al Regolamento di
Esecuzione UE 2019/317, nonché al Decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 2007 che aveva recepito la normativa europea de quibus (il “DM 2007”) rappresentavano le principali fonti di regolamentazione delle esenzioni dal pagamento dei canoni di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo, e costituivano la normativa rilevante nel caso di specie e che in forza di tale normativa non era in sostanza prevista l'esenzione dal pagamento dei canoni così come invocata da controparte;
che in ogni caso l'onere della prova dell'esenzione fatta valere incombeva a carico della controparte.
Ancora, parte opposta rappresentava che oltretutto il credito azionato era relativo anche ad ulteriori voli rispetto a quelli indicati dall'opponente ed in particolare agli ulteriori voli degli I-AIOI, I-VIEK,
I-DUEK, , I-VIED, I-GBVD e D-HIFI; contestava la fondatezza della domanda Per_1 riconvenzionale avversaria e chiedeva in definitiva in sostanza il rigetto dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale formulata.
La causa, successivamente allo scambio tra le parti delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, istruita documentalmente, a seguito dello svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 25.7.2024, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'eccezione di prescrizione del credito azionato.
L'eccezione è infondata considerato che i canoni di rotta e di terminale non possono considerarsi obbligazioni periodiche, essendo dovuti e attribuendo il diritto al pagamento del canone individualmente per ciascun singolo volo e per la sola durata del volo. (cfr. in tale senso Trib. Torino sent n. 4383/2023 e Tribunale Roma n. 15318/2024).
7 Ne consegue che non può essere applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art- 2498
n. 4 c.c., dovendosi invece applicare il termine di prescrizione decennale.
Non può considerarsi pertanto estinto per prescrizione di diritto di credito fatto valere in relazione ai canoni di rotta e di terminale per il periodo dal 2013 al 2022 (si veda diffida del 22.9.2022 che risulta ricevuta dall'opponente di cui al doc. 3 di parte opposta).
2. Sulla fondatezza del credito azionato e sulla domanda riconvenzionale di parte opponente.
Parte opposta ha agito per ottenere il pagamento di canoni di rotta e terminale nei confronti di
[...]
per una serie di voli per il periodo dal 2013 al 2022. Parte_1
Ebbene la prestazione oggetto della domanda di pagamento da parte di (organo come CP_1
sopra indicato al quale compete la riscossione dei canoni relativi al servizio di navigazione aerea a fronte dei servizi di navigazione aerea prestati da oltre 41 Stati membri tra i quali l'Italia tramite la concessione Enav, in forza dell'accordo multilaterale per i canoni di rotta del 12 Febbraio 1981, ratificato dall'Italia con legge 575 del 1995) non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Quest'ultima non ha in sostanza contestato i voli per i quali sono stati richiesti i canoni di pagamento e non ha in definitiva neanche tempestivamente, adeguatamente e specificamente contestato il quantum richiesto, se non con riferimento all'inesigibilità del credito in forza dell'esenzione dei voli
HEMS effettuati, come meglio si analizzerà nel prosieguo.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in sostanza ha fondato le proprie Parte_1 contestazioni proprio sull'esenzioni che avrebbero goduto i voli effettuati con gli elicotteri I Halp e
I- IU, in quanto attività di elisoccorso.
Successivamente, con la prima memoria ex art 183 co. 6 cpc, anche a fronte del rilievo di parte convenuta relativo al fatto che in realtà la domanda di pagamento aveva ad oggetto altresì voli effettuati da ulteriori elicotteri, ha indicato di non contestare la debenza dei canoni di rotta e terminale per gli elicotteri non adibiti ad elisoccorso, evidenziando in sostanza che, ritenendo non dovuti i canoni di rotta e terminale per i voli di soccorso, effettuati nel periodo compreso dal 10 maggio 2005 al 31 dicembre 2013, per euro 24.733,91 e non avendo ricevuto in restituzione da tale CP_1 importo già pagato a quest'ultima, la stessa opponente aveva dapprima posto in compensazione tale somma indebitamente pagata e successivamente, completata la compensazione, a partire dall'anno
2017, aveva provveduto a pagare unicamente gli importi richiesti a titolo di tariffe di rotta e di terminale, relativi ai voli effettuati che non svolgevano servizio di elisoccorso, omettendo quindi il pagamento degli importi richiesti con riferimento agli elicotteri I Halp e I IU.
8 Con tale contestazione, tuttavia, parte opponente non ha specificamente indicato di avere già effettuato il pagamento di alcune o parte delle fatture azionate, neanche indicando infatti quale sarebbe stato l'eventuale ammontare degli importi già pagati di cui alle fatture in questione.
L'importo di cui alle fatture azionate non risulta quindi oggetto, in sostanza, di una specifica eccezione di estinzione per pagamento dello stesso da parte dell'opponente ( a parte la questione della unilaterale compensazione dell'importo di € 24.733,91 che rientra nella questione dell'applicabilità
o meno dell'esenzione invocata e che si tratterà nel prosieguo).
Ciò detto, anche a fronte della produzione delle fatture, dei proforma e delle decisioni della
Commissione allargata sui coefficienti unitari per il calcolo dei canoni di navigazione aerea e degli interessi (doc. 5 parte convenuta opposta), risultano poi generiche le contestazioni dei crediti di cui al paragrafo 3 della prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, di parte opponente, ove la stessa indica genericamente che “…dalla disamina dei pro-forma allegati al ricorso monitorio sub doc. 01.b e
01.e non è possibile ricostruire puntualmente il criterio applicato da per l'addebito delle CP_1
tariffe di rotta e di terminale con riferimento ai voli di elisoccorso.
Invero, con riferimento agli elicotteri I HALP e I AIUT, le tariffe di terminale sono state richieste sino al mese di aprile 2016 e successivamente non paiono più essere state applicate (cfr. doc. 01.e di
, mentre le tariffe di rotta in alcuni casi sono state addebitate e in altri non paiono essere CP_1 state conteggiate (cfr. doc. 01.b di .” e che “…Da una disamina della colonna n. 6 dei CP_1
pro-forma allegati al ricorso monitorio non figura-no, come per contro asserito (a pagina 25 nota
35 della comparsa), “deduzioni dovute all'applicazione dell'esenzione per determinate funzioni svolte saltuariamente da taluni vo-li”. Semmai, figurano nella colonna numero sette dei pro-forma delle tariffe di rotta (doc. 01.b di -ma solo in alcuni casi- degli importi a zero relativi CP_1 appunto ai voli svolti da I HALP e I AIUT, mentre tali voli “spariscono del tutto” dai pro-forma delle tariffe di terminale a partire dal mese di maggio 2016 (doc. 01.e di .”. CP_1
Orbene tali contestazioni in relazione all'ammontare complessivo del credito azionato risultano generiche e per quanto riguarda i voli I HALP e I AIUT riguardano in sostanza sempre la questione relativa all'applicazione o meno dell'esenzione per i voli di elisoccorso che di seguito si tratterà.
D'altronde, anche nella seconda memoria ex art 183 co. 6 cpc precisa tra l'altro quanto Parte_1 segue: “ Si è già avuto modo di chiarire che l'oggetto del presente giudizio riguarda la debenza delle tariffe di navigazione aerea solo ed esclusivamente relative agli elicotteri di elisoccorso I-HALP e I-
AIUT. …”.
Quanto alle contestazioni sugli interessi gli stessi risultano nella prima memoria ex art 183 co. 6 cpc contestati con riferimento alle sole tariffe di terminale (le contestazioni degli interessi nell'atto di citazione in opposizione erano del tutto generiche), tuttavia la stessa opponente, dopo avere fatto
9 riferimento al tasso che sarebbe in sostanza stato applicabile per il ritardato pagamento delle tariffe di terminale, contesta il tasso in concreto applicato per le tariffe di rotta, precisando che non sarebbe bene individuabile con riguardo alle tariffe di terminale posto che gli interessi non erano stati oggetto di separata fatturazione.
Al di là del fatto che nel fascicolo monitorio risultano allegate le fatture sugli interessi per i canoni di terminale (cfr. doc. 1F) parte opponente non prende specifica posizione proprio sull'indicazione specifica delle fonti in forza delle quali sono stati applicati gli interessi moratori e sulla documentazione a tale fine prodotta dalla parte opposta proprio ai fini del calcolo degli interessi.
Invero, la stessa parte opposta già con la comparsa indicava quanto al calcolo degli interessi che:
“Gli interessi di mora applicati da sono regolati dalle Condizioni di pagamento allegate CP_1
alle Condizioni di applicazione del sistema di tariffazione delle rotte (clausola 6): https://www.eurocontrol.int/publication/conditions-application-route-charges-system-and- conditions-payment - si riporta di seguito la clausola 6 tradotta: “1. Ogni canone che non sia stata pagato entro il termine ultimo di pagamento sarà maggiorato di un interesse al tasso deciso dagli organi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti in conformità all'articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Gli interessi, denominati interessi di mora, sono interessi semplici calcolati di giorno in giorno sull'importo scaduto e non pagato.
2. Gli interessi saranno calcolati e fatturati in euro”. Il tasso di interesse applicabile al ritardo nel pagamento dei diritti di rotta è pubblicato ogni anno nella Circolare informativa "Information on Conditions of Application of the Route Charges
System, Conditions of Payment and Unit Rates Applicable from 1 January 20YY"
(https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-12/circ-2022-01-eurocontrol-route-charges- system.pdf). Il tasso d'interesse applicabile ai ritardi di pagamento delle spese di navigazione dei terminali italiani (TNC) è pubblicato in una circolare informativa separata
(https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2021-12/li-2022-01.pdf). Il tasso nel 2022 è del
9,48% sia per le tariffe di rotta che per le TNC italiane. …” (cfr. nota 15 della comparsa di costituzione e risposta).
A tale proposito al doc 12 di parte convenuta opposta risultano prodotte le condizioni di applicazione di cui sopra e alle condizioni di pagamento la clausola 6 sopra citata così infatti prevede: “
1. Any charge, which has not been paid by the latest date for payment, shall be increased by the addition thereto of interest at a rate decided by the competent bodies, and published by the Contracting States in accordance with Article 10 of the Conditions of Application. The interest, entitled Interest on Late
Payment, shall be simple interest calculated from day to day on the unpaid overdue amount.
2. The interest will be calculated and billed in euros.”.
10 Non solo, la stessa parte opposta ha prodotto le decisioni della commissione allargata (doc 5 e doc
21) sugli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento dal 2013 al 2022 (cfr. decisioni 119, 124,
133, 139, 146, 149, 154, 162, 20/167 e 21/171).
Parte opponente non contesta in definitiva la correttezza dell'applicazione di tali tassi di interessi nelle fatture azionate.
Anche le contestazioni relative agli interessi risultano in definitiva generiche e non basate su quanto emergente dalla specifica documentazione prodotta da parte opposta.
Non si ritengono pertanto fondate neanche le contestazioni relative agli interessi applicati.
Ciò detto è necessario a questo punto esaminare l'eccezione di inesigibilità del credito azionato formulato dalla parte opponente.
Orbene la stessa risulta infondata.
In primo luogo, si evidenzia quanto alla normativa europea che la disciplina della tariffa di rotta e di terminale che remunerano i fornitori di servizi di navigazione aerea (Enav nel caso di specie) è prevista dai seguenti Regolamenti della Commissione europea succedutisi nel tempo:
- Regolamento CE n. 1794/2006;
- Regolamento di esecuzione UE n. 391/2013 che ha sostituito il precedente;
- Regolamento di esecuzione UE n. 317/2019 in vigore dal 1.1.2020.
Orbene in materia di esenzioni rilevano in particolare per quanto qui di interesse l'art. 9 del Reg.
1794/2006 (secondo cui “
1. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.”), l'art. 10 Reg. 391/13 (secondo cui “
1. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.”) e l'art. 31 Reg. 317/2019 (secondo il quale: “
3. Gli Stati membri esonerano dalle tariffe di rotta i seguenti voli: …d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente…”) che succedutisi nel tempo non hanno in sostanza mutato la materia delle esenzioni.
Orbene in sostanza tra i casi di esenzione obbligatoria o facoltativa l'unico che abbia attinenza al caso di specie si trova agli articoli sopra indicati;
esenzione quindi prevista per i voli c.d. SAR (cfr. sul punto esenzioni anche Trib. Torino, sent. n. 4383/2023).
Con il D.M. 28.12.2007 (cfr. doc 9 parte opposta) è stata in sostanza data esecuzione all'art. 9 par 1
e 2 del Reg. 1794/2006.
Nello specifico l'art 1 di tale D.M. è previsto che: “A decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 sono esonerate dal pagamento delle tariffe di rotta e dal pagamento delle tariffe di terminale, in adesione al disposto dell'art. 9, comma 1 e comma 3, del Regolamento (CE) n. 1794/2006 le seguenti tipologie di volo: … c) voli di ricerca e soccorso, debitamente autorizzati dall'organismo competente, quando sono effettuati con aeromobili di proprietà dello Stato., appartenenti ai soggetti istituzionali all'uopo
11 deputati, ivi compresi i voli effettuati dalla componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del Dipartimento della protezione civile. “ e ancora all'art 3 è previsto quanto segue: “Esclusioni sanzioni In vigore dal 17/03/2008 In relazione alle tipologie di volo di cui all'art. 1, lettere b) e c) e di cui all'art. 2, lettere a), b), f), g), del presente decreto, sono esclusi dal beneficio dell'esenzione tariffaria, sia per i canoni di rotta sia per i canoni di terminale, i relativi voli effettuati, per conto dello Stato, con aeromobili, di proprietà di soggetti privati esercenti il trasporto aereo, appositamente noleggiati secondo specifiche convenzioni commerciali, il cui corrispettivo di noleggio include necessariamente anche l'ammontare delle tariffe di rotta e delle tariffe di terminale”.
Ne consegue che “l'aeromobile di proprietà privata, noleggiato da un'amministrazione pubblica (o ente equiparato) “secondo specifiche convenzioni commerciali” e usato in un volo SAR, non beneficia dell'esenzione ed è sottoposto al pagamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza al volo da parte di ENAV. Pur in tal caso, tuttavia, l'onere economico finale del volo SAR resta a carico dello Stato (o ente equiparato), perché l'ammontare dei canoni di rotta e terminale è
“necessariamente” incluso nel corrispettivo e perciò oggetto di pretesa contrattuale del gestore dell'aeromobile nei confronti della p.a. committente” (cfr. Trib Torino sent n. 4383/2023).
Ebbene nel caso di specie in sostanza, come si desume anche dalle indicazioni dell'opponente, quest'ultima in forza di contratto di noleggio di elicottero poneva ad esclusiva disposizione della IU
PI OM Onlus un elicottero (prima I HALP poi sostituito da I AIUT) al fine di effettuare servizio di elisoccorso (HEMS) (cfr. doc 5 parte opponente).
Ciò in sostanza anche a fronte dell'accordo contrattuale tra l'Azienda Sanitaria della Provincia
Autonomia di Bolzano e l'associazione IU PI OM (AAD) per lo svolgimento del servizio di elisoccorso (cfr. doc. 6 di parte opponente).
Contr In sostanza esercente l'elicottero svolge l'attività di elisoccorso per , in forza di Parte_1
contratto di noleggio.
Nel caso di specie, pertanto, si ricade nell'ipotesi di esclusione dell'esenzione di cui all'art. 3 del
D.M. del 2007, in quanto gli elicotteri in questione risultano anche in base alla ricostruzione operata
Contr dall'opponente, noleggiati da , affidataria del servizio di elisoccorso, per l'esercizio dell'attività di elisoccorso affidata appunto dall' , con l'utilizzo quindi dello schema negoziale Controparte_4
in sostanza richiamato dalla normativa appena citata;
non rilevando per escludere l'operatività di tale
Contr norma né il fatto che gli elicotteri siano noleggiati da e non direttamente dall' , Controparte_4
Contr né il fatto che gli stessi elicotteri siano originariamente di proprietà di e non di , in Parte_1
quanto in definitiva risulta il soggetto esercente gli elicotteri che vengono infatti noleggiati Parte_1
Contr dalla stessa , potendo quindi operare proprio il meccanismo in forza del quale il corrispettivo di
12 noleggio include anche l'ammontare delle tariffe di rotta e di terminale, restando quindi il relativo Contr onere a carico di o comunque in definitiva a carico dell' , in forza degli accordi Controparte_4
stipulati tra tali soggetti.
Parte opponente indica invece in sostanza che l'art. 3 D.M. 2007 andrebbe disapplicato ove in contrasto con la normativa europea.
Tuttavia, non si ritiene sussista tale contrasto. Invero, anche questa norma pone a carico dello Stato
(inteso in senso ampio) l'onere economico del volo SAR, perciò preserva il principio espresso dall'art. 9 par. 4 Reg. 1794/06 (e successivi). (cfr. Trib Torino sopra citata del 2023). Cont Altro elemento rilevabile è che i voli ed risultano essere differenti tra loro. CP_9
La tipologia dei voli SAR è definita a livello internazionale dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), mediante l'Annesso 12 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, che la convenuta ha prodotto nell'edizione “Luglio 2004” (cfr. doc 19). A pagina 12 il SAR viene così definito: “Search and rescue service. The performance of distress monitoring, communication, coordination and search and rescue functions, initial medical assistance or medical evacuation, through the use of public and private resources, including cooperating aircraft, vessels and other craft and installations" [“Servizio di ricerca e soccorso. L'esecuzione di funzioni di monitoraggio, comunicazione, coordinamento e RICERCA e SOCCORSO, assistenza medica iniziale o evacuazione medica, attraverso l'uso di risorse pubbliche e private, compresi aeromobili, navi e altre imbarcazioni e installazioni che collaborano”].
Una definizione del volo può rilevarsi al Reg. 965/2012 ove si legge: “«volo HEMS», un volo CP_9
effettuato con elicottero con approvazione il cui scopo è fornire assistenza medica di CP_9
emergenza nei casi in cui un trasporto immediato e rapido è essenziale, e che trasporta:
a) personale medico;
b) forniture mediche (attrezzature, sangue, organi, medicinali); o c) persone malate o ferite e altre persone direttamente coinvolte;
” (v. pag 8 del Regolamento, doc 22 parte opposta).
Ebbene si tratta quindi di voli differenti.
Nel caso di specie in ogni caso tale distinzione non assume particolare rilievo, considerato che risulta
Cont in sostanza che la ricorrente abbia effettuato voli e non . Inoltre, come già sopra detto CP_9 anche ove fossero riscontrabili voli SAR l'esenzione sarebbe da escludere in applicazione dell'art 3
D.M. 2007 per le ragioni sopra indicate.
Da ultimo neanche si ritiene applicabile alcuna esenzione per i canoni di rotta e di terminale in forza del codice della navigazione.
13 Sul punto si ritiene di aderire a quanto già indicato recentemente dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15318/2024 che con divisibilmente afferma che: “l'art.748 cod. nav. comma 2 novellato
(d.lgs. 15.3.2006 n. 151) contiene una previsione di esonero da “qualsiasi tassa, diritto o tariffa” per
“l'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma,
e 746. Tale previsione ha ricevuto una interpretazione convincente in Cons. Stato 28.3.2012 n. 1847, nel senso che il potere delle fonti secondarie di equiparazione non riguarda l'esonero da tasse, diritti o tariffe relative all'uso dell'aeromobile che è accordato direttamente dalla legge, quando vi sia equiparazione.
Peraltro, l'esonero da “qualsiasi tassa, diritto o tariffa” non riguarda la materia del contendere, ma esclusivamente i diritti aeroportuali, cioè “le tasse che gli utenti degli aeroporti statali sono tenuti a pagare al gestore aeroportuale per l'imbarco e lo sbarco della merce (d.l.28 febbraio 1974, n. 47), nonché gli speciali diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili, nonché d'imbarco dei passeggeri (l. 5 maggio 1976, n. 324).”
Nel caso di specie non sono oggetto del contendere diritti aeroportuali, ma canoni di rotta e di terminale;
quindi, si discute di servizi di assistenza al volo riscossi dalla mandataria e CP_1
regolati da una disciplina euro-unitaria inderogabile dal legislatore nazionale (cfr. altresì Trib Torino
2023 sent già sopra citata).
In definitiva e alla luce di tutto quanto sopra indicato, quindi, non risultano applicabili esenzioni per i voli I HALP e I AIUT e il credito azionato dalla convenuta opposta risulta fondato, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Non ritenendosi operative le esenzioni invocate dall'opponente per i voli di elisoccorso di cui sopra anche la domanda riconvenzionale dalla stessa svolta deve in ogni caso essere rigettata, dovendosi ritenere assorbita ogni ulteriore questione sul punto.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/22, scaglione da € 52.001 a € 260.000, compensi minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
C avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 1133/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in
[...]
data 13.10.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
14 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente;
3. condanna la parte attrice opponente Parte_1
a rifondere in favore della convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 11.268,00 per
[...]
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 15/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
15