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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9013 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17467/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 C.F._1
NT e dell'avv. MARIANI SILVIA ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZALE CADORNA, 10 MILANO, presso il difensore avv. RUGGIERO NT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINO Parte_2 C.F._3
AN e dell'avv. CORTESI ILARIA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA MARCHE 87 LAINATE, presso il difensore avv. SAVINO AN
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLESANI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
GIMMI, elettivamente domiciliato in Via San Senatore MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente : Parte_1
in via preliminare,
respingere l'avversa domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
sempre in via preliminare,
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della per i morivi esposti Controparte_1
nella spiegata opposizione;
nel merito,
dichiarata, siccome acclarata, l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata, revocare il
decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite rifuse da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano
antistatari.
Per parte opponente : Parte_2
IN VIA PRELIMINARE:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione di
pronta soluzione poiché la pretesa avversaria risulta priva del benché minimo supporto probatorio per
tutte le ragioni dedotte nella motivazione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito ingiunto in capo a
e, per essa, la Procuratrice speciale , per tutti i motivi Controparte_1 Parte_3
pagina 2 di 10 dedotti in atti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto, il decreto
ingiuntivo opposto;
- nella denegata e non creduta ipotesi che e, per essa, la Procuratrice speciale Controparte_1
, superi validamente l'onere probatorio posto a suo carico, limitare le Parte_3
pretese creditorie avanzate dalla e, per essa, dalla Procuratrice speciale Controparte_1 [...]
, a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa dall'odierna Parte_3
opposta.
IN OGNI CASO:
vinte le spese e competenze del giudizio.
Per parte convenuta:
Per la convenuta:
in via pregiudiziale e/o preliminare,
Preso atto della pendenza del parallelo procedimento presso questo stesso Tribunale di Milano,
Sezione 6^ civile, RG n. 17739/2025, Giudice Dott.ssa Michela Guantario (ove si è Controparte_1
costituita in data 07/07/2025, in vista della prima udienza differita al 18/11/2025, alle ore 10.30),
disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. al presente giudizio, inerente al medesimo decreto
ingiuntivo e alla stessa garanzia rilasciata in relazione al contratto di mutuo concesso ad Pt_4
[...]
Concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto con Controparte_1
riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 20.516,81 emessa nei confronti della
signora , in solido con il signor , oltre interessi così come indicati nel Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo
l'opposizione manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di
pronta soluzione;
nel merito,
Respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma
del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Antonio S. Stefani, n. 3865/2025 del
10/03/2025 RG n. 4220/2025, notificato in data 18-20/03/2025, e/o, comunque, condannare la signora
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in 20022 Parte_1 C.F._1
Castano Primo (MI), Via della Meridiana n. 10, quale garante di (C.F. e P.IVA Parte_4
) e nei limiti dell'importo massimo garantito di € 100.000,00, in solido con il signor P.IVA_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 20015 Parte_2 C.F._3
Parabiago (MI), Via Giuseppe Mazzini n. 18, a pagare in favore di la somma di € Controparte_1
20.516,81, quale debito residuo di cui al contratto di finanziamento chirografario ex
[...]
del 29/12/2014, attualmente numerato 5986733, oltre interessi di mora maturati e Controparte_2
maturandi sulla sorte capitale di € 20.000,00 al tasso convenzionale ex art. 8 del contratto [4,50% in
più del tasso Euribor a 6 (sei) mesi base 360 arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 –
denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11.00 a.m. (ora di Bruxelles) di un
giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo
periodo di interessi, pubblicata sul quotidiano “il Sole 24 Ore”, corrispondente al 0,188, + 1%], e
comunque in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96, dal 18/01/2018 e fino al
saldo effettivo, o le diverse altre, maggiori o minori, somme che saranno ritenute dovute dall'Ill.mo
pagina 4 di 10 Giudice, oltre spese e compensi di avvocato liquidati nel procedimento monitorio, tassa di registro e
successive occorrende tutte;
in ogni caso,
condannare l'attrice/opponente alla rifusione in favore di delle spese e dei Controparte_1
compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n.
147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione e convenivano in giudizio la Pt_1 Parte_2 CP_1
in persona del procuratore proponendo opposizione avverso
[...] Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 3865/2025 emesso nei loro confronti in data 3.3.3035 dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a 20.516,81 euro, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di 20.000 euro al tasso convenzionale ex art. 8 del contratto, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di finanziamento chirografario concluso in data 29.12.2014 da Pt_4
poi dichiarata fallita con sentenza del 24.1.2019, di cui gli opponenti si erano costituiti garanti in
[...]
forza di fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo massimo di 100.000 euro;
- che il contratto di finanziamento era stato stipulato con la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l,
alla quale erano successivamente subentrate, per via di operazioni di fusione societaria,
[...]
e poi Controparte_3 Controparte_4
- che con lettera del 15/12/2017, inviata anche ai garanti, aveva dichiarato la Controparte_4 pagina 5 di 10 risoluzione di diritto del contratto di finanziamento e con successiva lettera del 25/1/2018 aveva intimato ai fideiussori il pagamento di quanto ancora dovuto, pari ad € 20.516,81;
- che il creditore opposto si era insinuato al passivo del fallimento di ma che non Parte_4
aveva potuto recuperare nulla del suo credito a causa dell'insufficienza dell'attivo;
- che non era stata data prova della legittimazione attiva della ricorrente, quale cessionaria della banca originaria creditrice;
- che l'obbligazione fideiussoria si era comunque estinta ex art. 1956 c.c., avendo la banca concesso il credito in modo abusivo alla debitrice principale;
- che la domanda della ricorrente difettava del requisito della chiarezza quanto alle modalità di calcolo degli interessi moratori richiesti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ed adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando di essere cessionaria del credito originariamente in capo a Banca Popolare di
Milano S.c.a.r.l. in forza di una operazione di cartolarizzazione di crediti e di aver prodotto in giudizio tutti i documenti necessari a provare la propria legittimazione attiva (estratto della Gazzetta Ufficiale
riguardante l'avviso di cessione, lista dei rapporti ceduti, dichiarazione della banca cedente
[...]
ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale). CP_4
A seguito di riunione dei due procedimenti di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, il giudice, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, all'udienza del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 10 L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In sede monitoria parte ricorrente ha riferito come il credito oggetto di pretesa, inizialmente vantato dalla Banca Popolare di Milano in ragione di un rapporto di finanziamento acceso da nel Parte_4
2014 e chiuso con il passaggio a sofferenza nel 2018, fosse stato oggetto di cessione in blocco in favore di nel 2019. CP_1
Parte opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo come la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle cessioni, ma si sostituisse soltanto alla notifica delle stesse al debitore ceduto, in particolare, quindi, non emergeva prova dell'inclusione del credito azionato monitoriamente fra quelli oggetto della cessione.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
L'opposta ha superato l'eccezione, evidenziando come il credito azionato in via monitoria possedesse tutti i requisiti descrittivi del blocco di crediti ceduto, così come indicati nell'avviso in
Gazzetta Ufficiale depositato in atti (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza (doc. 19) con segnalazione in Centrale Rischi e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria) e ha altresì prodotto la lista dei rapporti ceduti (doc. 10), tra i quali quello concluso individuato mediante il numero di rapporto corrispondente, oltre Parte_4
alla dichiarazione resa da che conferma che il credito oggetto di causa fosse Controparte_4
ricompreso nella cessione di crediti in blocco operata in data 28.12.2018 ex art. 58 TUB in favore di
(doc. 11). CP_1
pagina 7 di 10 Tali dati, in uno con la disponibilità in capo a parte opposta di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Sull'oscurità della domanda di interessi moratori.
Parte opponente ha rilevato la non intelligibilità di una parte del petitum della domanda monitoria, nella parte in cui sono stati richiesti ai garanti gli interessi moratori sulla somma oggetto di finanziamento mediante il richiamo all'art. 8 del regolamento contrattuale, il quale a sua volta rimanda parzialmente all'art. 4.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle conclusioni del presente procedimento, parte opposta espressamente si riferisce a tale articolo e precisa, in chiave di semplificazione ma non sostitutiva del testo della clausola, che il calcolo debba essere effettuato come segue: “4,50% in più del tasso Euribor
a 6 (sei) mesi base 360 arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato “Euro Inter
Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11.00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due)
giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi,
pubblicata sul quotidiano “il Sole 24 Ore”, corrispondente al 0,188, + 1%”.
Sul punto si osserva che nel caso di specie il calcolo degli interessi, pur richiedendo delle conoscenze tecniche specialistiche, avviene mediante il richiamo a elementi oggettivi, il cui valore viene specificato alle date precisate nel contratto. Segnatamente, nessuno dei parametri utilizzati ai fini del calcolo, singolarmente considerato, risulta oscuro o non conoscibile per parte opponente, né
pertanto la combinazione degli elementi, unitamente considerati, può ritenersi oscura.
pagina 8 di 10 Ne discende che la domanda monitoria presentata da parte opposta non difetta del requisito della chiarezza quanto al petitum e non determina una lesione del diritto di difesa di parte opponente.
L'eccezione avanzata da parte opponente deve essere, di conseguenza, respinta.
Sull'inefficacia del finanziamento per abusiva concessione del credito.
L'art. 1956 c.c. contempla a favore del garante di obbligazioni future, per l'ipotesi in cui il creditore abbia concesso al debitore garantito il credito nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, la particolare tutela dell'inefficacia della fideiussione.
Nel caso di specie detta tutela non può essere invocata da parte opponente, in quanto ella possedeva il 60% delle quote della società debitrice principale e ha ricoperto la carica di amministratrice dal 20.01.2014 al luglio 2018, quando è stata nominata liquidatrice della società (cfr.
visura storica della società, doc. 22 di parte opposta), e ha avuto la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la capacità di far fronte alle obbligazioni della società garantita. Ne consegue che la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 16822 del 17/06/2024, ord. n. 20713 del
17/07/2023, ord. n. 7444 del 23/03/2017).
Per ragioni di non contraddizione dell'ordinamento, invero, la concessione del credito ad
[...]
non può considerarsi abusiva con riferimento alla posizione dell'opponente, che non solo non Pt_4
era estranea alla gestione della società, ma in data 29.12.2014 ha lei stessa sottoscritto il contratto di finanziamento con parte opposta. Non sussistono pertanto i presupposti per riconoscere l'effetto liberatorio dell'art. 1956 c.c. a favore della Pt_1
Per tali ragioni la domanda principale va rigettata. pagina 9 di 10 L'opposizione a decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere rigettata;
il decreto ingiuntivo, per l'effetto, va confermato e munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite vanno poste a carico solidale di parte soccombente e, in applicazione del D.M.
55/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente prestata, si liquidano in complessivi 5.838,55 euro, oltre c.p.a., di cui 761,55 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così
dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3865/2025 emesso dal Tribunale di Milano,
[...]
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi 5.838,55 euro, oltre c.p.a., di cui 761,55 euro per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
SC RA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17467/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 C.F._1
NT e dell'avv. MARIANI SILVIA ( ; elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZALE CADORNA, 10 MILANO, presso il difensore avv. RUGGIERO NT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVINO Parte_2 C.F._3
AN e dell'avv. CORTESI ILARIA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA MARCHE 87 LAINATE, presso il difensore avv. SAVINO AN
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOLESANI STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
GIMMI, elettivamente domiciliato in Via San Senatore MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente : Parte_1
in via preliminare,
respingere l'avversa domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
sempre in via preliminare,
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della per i morivi esposti Controparte_1
nella spiegata opposizione;
nel merito,
dichiarata, siccome acclarata, l'infondatezza della pretesa monitoriamente azionata, revocare il
decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite rifuse da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano
antistatari.
Per parte opponente : Parte_2
IN VIA PRELIMINARE:
- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione di
pronta soluzione poiché la pretesa avversaria risulta priva del benché minimo supporto probatorio per
tutte le ragioni dedotte nella motivazione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito ingiunto in capo a
e, per essa, la Procuratrice speciale , per tutti i motivi Controparte_1 Parte_3
pagina 2 di 10 dedotti in atti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni giuridico effetto, il decreto
ingiuntivo opposto;
- nella denegata e non creduta ipotesi che e, per essa, la Procuratrice speciale Controparte_1
, superi validamente l'onere probatorio posto a suo carico, limitare le Parte_3
pretese creditorie avanzate dalla e, per essa, dalla Procuratrice speciale Controparte_1 [...]
, a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa dall'odierna Parte_3
opposta.
IN OGNI CASO:
vinte le spese e competenze del giudizio.
Per parte convenuta:
Per la convenuta:
in via pregiudiziale e/o preliminare,
Preso atto della pendenza del parallelo procedimento presso questo stesso Tribunale di Milano,
Sezione 6^ civile, RG n. 17739/2025, Giudice Dott.ssa Michela Guantario (ove si è Controparte_1
costituita in data 07/07/2025, in vista della prima udienza differita al 18/11/2025, alle ore 10.30),
disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. al presente giudizio, inerente al medesimo decreto
ingiuntivo e alla stessa garanzia rilasciata in relazione al contratto di mutuo concesso ad Pt_4
[...]
Concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto con Controparte_1
riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 20.516,81 emessa nei confronti della
signora , in solido con il signor , oltre interessi così come indicati nel Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 10 decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo
l'opposizione manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di
pronta soluzione;
nel merito,
Respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma
del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, Giudice Dott. Antonio S. Stefani, n. 3865/2025 del
10/03/2025 RG n. 4220/2025, notificato in data 18-20/03/2025, e/o, comunque, condannare la signora
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in 20022 Parte_1 C.F._1
Castano Primo (MI), Via della Meridiana n. 10, quale garante di (C.F. e P.IVA Parte_4
) e nei limiti dell'importo massimo garantito di € 100.000,00, in solido con il signor P.IVA_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 20015 Parte_2 C.F._3
Parabiago (MI), Via Giuseppe Mazzini n. 18, a pagare in favore di la somma di € Controparte_1
20.516,81, quale debito residuo di cui al contratto di finanziamento chirografario ex
[...]
del 29/12/2014, attualmente numerato 5986733, oltre interessi di mora maturati e Controparte_2
maturandi sulla sorte capitale di € 20.000,00 al tasso convenzionale ex art. 8 del contratto [4,50% in
più del tasso Euribor a 6 (sei) mesi base 360 arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 –
denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11.00 a.m. (ora di Bruxelles) di un
giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo
periodo di interessi, pubblicata sul quotidiano “il Sole 24 Ore”, corrispondente al 0,188, + 1%], e
comunque in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96, dal 18/01/2018 e fino al
saldo effettivo, o le diverse altre, maggiori o minori, somme che saranno ritenute dovute dall'Ill.mo
pagina 4 di 10 Giudice, oltre spese e compensi di avvocato liquidati nel procedimento monitorio, tassa di registro e
successive occorrende tutte;
in ogni caso,
condannare l'attrice/opponente alla rifusione in favore di delle spese e dei Controparte_1
compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n.
147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione e convenivano in giudizio la Pt_1 Parte_2 CP_1
in persona del procuratore proponendo opposizione avverso
[...] Parte_3
il decreto ingiuntivo n. 3865/2025 emesso nei loro confronti in data 3.3.3035 dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a 20.516,81 euro, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di 20.000 euro al tasso convenzionale ex art. 8 del contratto, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di finanziamento chirografario concluso in data 29.12.2014 da Pt_4
poi dichiarata fallita con sentenza del 24.1.2019, di cui gli opponenti si erano costituiti garanti in
[...]
forza di fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo massimo di 100.000 euro;
- che il contratto di finanziamento era stato stipulato con la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l,
alla quale erano successivamente subentrate, per via di operazioni di fusione societaria,
[...]
e poi Controparte_3 Controparte_4
- che con lettera del 15/12/2017, inviata anche ai garanti, aveva dichiarato la Controparte_4 pagina 5 di 10 risoluzione di diritto del contratto di finanziamento e con successiva lettera del 25/1/2018 aveva intimato ai fideiussori il pagamento di quanto ancora dovuto, pari ad € 20.516,81;
- che il creditore opposto si era insinuato al passivo del fallimento di ma che non Parte_4
aveva potuto recuperare nulla del suo credito a causa dell'insufficienza dell'attivo;
- che non era stata data prova della legittimazione attiva della ricorrente, quale cessionaria della banca originaria creditrice;
- che l'obbligazione fideiussoria si era comunque estinta ex art. 1956 c.c., avendo la banca concesso il credito in modo abusivo alla debitrice principale;
- che la domanda della ricorrente difettava del requisito della chiarezza quanto alle modalità di calcolo degli interessi moratori richiesti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ed adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando di essere cessionaria del credito originariamente in capo a Banca Popolare di
Milano S.c.a.r.l. in forza di una operazione di cartolarizzazione di crediti e di aver prodotto in giudizio tutti i documenti necessari a provare la propria legittimazione attiva (estratto della Gazzetta Ufficiale
riguardante l'avviso di cessione, lista dei rapporti ceduti, dichiarazione della banca cedente
[...]
ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale). CP_4
A seguito di riunione dei due procedimenti di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, il giudice, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, all'udienza del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 10 L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
In sede monitoria parte ricorrente ha riferito come il credito oggetto di pretesa, inizialmente vantato dalla Banca Popolare di Milano in ragione di un rapporto di finanziamento acceso da nel Parte_4
2014 e chiuso con il passaggio a sofferenza nel 2018, fosse stato oggetto di cessione in blocco in favore di nel 2019. CP_1
Parte opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo come la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni non costituisse prova delle cessioni, ma si sostituisse soltanto alla notifica delle stesse al debitore ceduto, in particolare, quindi, non emergeva prova dell'inclusione del credito azionato monitoriamente fra quelli oggetto della cessione.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
L'opposta ha superato l'eccezione, evidenziando come il credito azionato in via monitoria possedesse tutti i requisiti descrittivi del blocco di crediti ceduto, così come indicati nell'avviso in
Gazzetta Ufficiale depositato in atti (e, quindi, la data di instaurazione del rapporto, il suo passaggio a sofferenza (doc. 19) con segnalazione in Centrale Rischi e la natura del rapporto contrattuale costituente il titolo della pretesa creditoria) e ha altresì prodotto la lista dei rapporti ceduti (doc. 10), tra i quali quello concluso individuato mediante il numero di rapporto corrispondente, oltre Parte_4
alla dichiarazione resa da che conferma che il credito oggetto di causa fosse Controparte_4
ricompreso nella cessione di crediti in blocco operata in data 28.12.2018 ex art. 58 TUB in favore di
(doc. 11). CP_1
pagina 7 di 10 Tali dati, in uno con la disponibilità in capo a parte opposta di tutta la documentazione afferente il rapporto da cui trae origine il credito azionato, costituiscono elementi indiziari concordanti e univoci,
sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo all'opposta e, pertanto, la sua legittimazione attiva nel presente giudizio.
Sull'oscurità della domanda di interessi moratori.
Parte opponente ha rilevato la non intelligibilità di una parte del petitum della domanda monitoria, nella parte in cui sono stati richiesti ai garanti gli interessi moratori sulla somma oggetto di finanziamento mediante il richiamo all'art. 8 del regolamento contrattuale, il quale a sua volta rimanda parzialmente all'art. 4.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle conclusioni del presente procedimento, parte opposta espressamente si riferisce a tale articolo e precisa, in chiave di semplificazione ma non sostitutiva del testo della clausola, che il calcolo debba essere effettuato come segue: “4,50% in più del tasso Euribor
a 6 (sei) mesi base 360 arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato “Euro Inter
Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11.00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due)
giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi,
pubblicata sul quotidiano “il Sole 24 Ore”, corrispondente al 0,188, + 1%”.
Sul punto si osserva che nel caso di specie il calcolo degli interessi, pur richiedendo delle conoscenze tecniche specialistiche, avviene mediante il richiamo a elementi oggettivi, il cui valore viene specificato alle date precisate nel contratto. Segnatamente, nessuno dei parametri utilizzati ai fini del calcolo, singolarmente considerato, risulta oscuro o non conoscibile per parte opponente, né
pertanto la combinazione degli elementi, unitamente considerati, può ritenersi oscura.
pagina 8 di 10 Ne discende che la domanda monitoria presentata da parte opposta non difetta del requisito della chiarezza quanto al petitum e non determina una lesione del diritto di difesa di parte opponente.
L'eccezione avanzata da parte opponente deve essere, di conseguenza, respinta.
Sull'inefficacia del finanziamento per abusiva concessione del credito.
L'art. 1956 c.c. contempla a favore del garante di obbligazioni future, per l'ipotesi in cui il creditore abbia concesso al debitore garantito il credito nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, la particolare tutela dell'inefficacia della fideiussione.
Nel caso di specie detta tutela non può essere invocata da parte opponente, in quanto ella possedeva il 60% delle quote della società debitrice principale e ha ricoperto la carica di amministratrice dal 20.01.2014 al luglio 2018, quando è stata nominata liquidatrice della società (cfr.
visura storica della società, doc. 22 di parte opposta), e ha avuto la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la capacità di far fronte alle obbligazioni della società garantita. Ne consegue che la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 16822 del 17/06/2024, ord. n. 20713 del
17/07/2023, ord. n. 7444 del 23/03/2017).
Per ragioni di non contraddizione dell'ordinamento, invero, la concessione del credito ad
[...]
non può considerarsi abusiva con riferimento alla posizione dell'opponente, che non solo non Pt_4
era estranea alla gestione della società, ma in data 29.12.2014 ha lei stessa sottoscritto il contratto di finanziamento con parte opposta. Non sussistono pertanto i presupposti per riconoscere l'effetto liberatorio dell'art. 1956 c.c. a favore della Pt_1
Per tali ragioni la domanda principale va rigettata. pagina 9 di 10 L'opposizione a decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere rigettata;
il decreto ingiuntivo, per l'effetto, va confermato e munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite vanno poste a carico solidale di parte soccombente e, in applicazione del D.M.
55/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente prestata, si liquidano in complessivi 5.838,55 euro, oltre c.p.a., di cui 761,55 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così
dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3865/2025 emesso dal Tribunale di Milano,
[...]
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi 5.838,55 euro, oltre c.p.a., di cui 761,55 euro per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025
Il giudice
SC RA
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