Articolo 9 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 marzo 1951
>
Versione
13 settembre 1960
>
Versione
28 marzo 2010
Art. 9.
In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno ((, sentita previamente la provincia interessata,)) con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. ((Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato))
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell' art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.
Entrata in vigore il 28 marzo 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente