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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11766 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 25538/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice . -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25538 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n.133
RICORRENTE, resistente in riconvenzionale
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Arenaccia n.99
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione con la conferma della disciplina in atto
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Napoli l'11.12.2006; che dalla predetta CP_1 relazione erano nati due figli: ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Per_1 Per_2
4.08.2011); che la casa coniugale, in Napoli alla Via Zara n.18/B sc.9 int.10, era di proprietà della madre del resistente e concessa loro in comodato gratuito;
che ella lavorava come banconista- cameriera con contratto di lavoro part time presso il bar “Le Reve Cafè” Sas di Madonna Sonia con un reddito netto mensile medio pari ad € 600,00; che il marito era operaio presso la società
Stellantis Europe Spa ed aveva un reddito mensile netto pari ad € 1.380,00 e nel tempo libero lavorava come allenatore di calcio;
che le parti vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi. In ordine alle condizioni accessorie della separazione, la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, determinarsi in €
300,00 (trecento/00) l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio e in € 250,00 l'assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, porsi le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori a carico di ciascun genitore nella misura del 50% .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva tempestivamente il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione e fermo restando l'affidamento condiviso dei figli, chiedeva la declaratoria di addebito della separazione alla ricorrente e la collocazione del figlio presso di sé, chiedeva altresì Per_2 determinarsi in € 200,00, il contributo a suo carico nel mantenimento della figlia e chiedeva Per_1 infine che, decorsi i termini di legge, fosse emessa pronuncia di divorzio tra le parti.
All'udienza di comparizione, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e rigettate le richieste istruttorie, i difensori venivano invitati alla discussione orale della causa, che veniva rimessa in decisione al Collegio. Con sentenza n. 4327/2024, pubblicata in data 23/04/2024, veniva pronunciata la separazione tra le parti, rigettata la domanda di addebito proposta da disposto l'affido condiviso dei CP_1 minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 regolamentati i tempi di permanenza dei minori con il padre a carico del quale veniva posto un assegno di €500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT e veniva assegnata la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Zara 180/ bis, a
; con separata ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per Parte_1 il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 28.01.2025, sentite le parti, la difesa del resistente insisteva per la collocazione di presso il padre chiedendone l'ascolto. La difesa della ricorrente chiedeva la conferma Per_2 delle statuizioni accessorie adottate in sede di separazione con la previsione di un assegno divorzile in favore di Disposto ed espletato l'ascolto di , la causa veniva rinviata Parte_1 Per_2 all'udienza del 6/11/2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e invio degli atti al PM per le conclusioni
Il Collegio, premesso che tra le parti è stata emessa sentenza di separazione personale n 4327/2024, pubblicata in data 23/04/2024 e passata in giudicato come da attestazione prodotta, rileva che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle statuizioni accessorie, premesso che la prima figlia, è divenuta maggiorenne, Per_1 con riguardo a non sono emersi elementi per derogare alla regola preferenziale Per_2 dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti.
Quanto alla collocazione del medesimo, disposta in sede di separazione presso la madre sia per salvaguardare il rapporto tra i fratelli, sia perché era emerso dall'ascolto delle parti un clima disteso e sereno tra i genitori in ordine alla gestione dei figli e alla permanenza degli stessi presso entrambi, non ostacolata da nessuno dei due, agevolati dalla vicinanza delle rispettive abitazioni, deve rilevarsi che successivamente alla pronuncia della separazione la difesa del ha insistito per CP_1 la collocazione di presso di sé, mentre la difesa della ha chiesto la conferma dei Per_2 Pt_1 provvedimenti adottati in sede di separazione, sebbene la ricorrente medesima, all'udienza in cui la causa era stata rimessa dopo la pronuncia della separazione avesse riferito: “… Non ho mai impedito a di andare dal padre. All'improvviso però lui non voleva più fare ritorno da Per_2 me. Allora io ho lottato per farlo tornare da me perché mi dispiaceva. So che con il padre sta bene, lui mi dice che con me si scoccia un po,' forse non abbiamo tante cose in comune. Ma la mia casa per lui è sempre aperta. Io ci sarò sempre anche se vuole stare più tempo dal padre poi può sempre tornare da me. Certo io mi dispiaccio ma la sua serenità per me è la cosa più importante. Ora fa un po' come gli pare e il fatto che abitiamo praticamente nello stesso parco lo agevola. Io vorrei che restasse collocato presso di me. Se però la sua volontà è un'altra, va bene ugualmente anche se per me non è facile accettarla.. So che con il padre sta bene”.
Orbene dall'ascolto di , apparso subito un ragazzino molto sensibile che si è emozionato Per_2 più volte nel raccontare il proprio vissuto, è emerso innanzitutto che di fatto ormai da settembre
2024 trascorre più tempo presso la casa dei nonni paterni dove vive il padre che presso la casa famigliare dove sono rimaste la madre e la sorella (“…Da settembre 2024 dormo a casa di nonna nella stanza con papà. Lì studio anche. Mi trovo bene a casa della nonna perché non sto mai da solo. I nonni mi coccolano. A casa di mamma vado due o tre volte a settimana, qualche volta vado
a pranzo da lei. A me fa piacere andare a pranzo da mamma, ma poi lei deve andare a lavoro. In genere vado da lei a pranzo durante la settimana 2 o 3 volte e la domenica. Qualche volta vado a dormire da mamma, in genere il giovedì che non ho allenamento…”); è emersa, altresì, una situazione di profonda sofferenza di per la mancanza di un legame più stretto con la Per_2 madre che egli avverte un po' distante (“…Mi sento più voluto bene a casa di papà. A casa di mamma mi sento più solo. Quando vado da mamma, lei sta con il telefono sulla sedia ed io sto con il telefono sul divano. Lei mi ha promesso che avrebbe preso un turno a lavoro in modo da avere più tempo per me ma non è stato così. Io ad esempio quando faccio allenamento finisco alle 20:30, poi il tempo di fare la doccia e sto poco con lei. Vorrei stare un po' di più con mamma ma il rapporto con me e mamma non è uguale a quello che lei ha con , mentre con papà ho un Per_1 rapporto come due fratelli. Mi dispiace questo…. Quando mamma non mi chiama la chiamo io. Mi fa dispiacere che lei non mi chiama, vorrei che mi chiamasse di più… Mia mamma esce, io vedo che pubblica le foto sui social, che esce e che non mi chiama e questo mi fa dispiacere. Mamma non mi porta mai da nessuna parte. Tipo la pizza la mangiamo a casa, non andiamo mai fuori. A
Pasqua sono stato a casa dei nonni materni, ma loro sono un po' freddi… Lei non mi manda mai un messaggio, sono sempre io a contattarla. Lei non dimostra che ci è rimasta male che io sono andato da papà. A me manca mamma ma comunque vorrei continuare a vive-re da papà perché altrimenti non posso andare a calcio e poi a casa di mamma starei da solo mentre a casa di papà mi sento in compagnia. Con papà facciamo le passeggiate insieme, mi accompagna ad incontrare i miei amici. Quando fa il turno la mattina, mi viene a prendere lui a scuola. Quando fa il pomeriggio, torno a piedi da scuola. Questa estate mio padre ha detto che andremo a Santa Maria del Cedro. Da quando si sono separati, non sono mai andato in vacanza con mamma. …Mamma non viene mai a prendermi a scuola. Se avessi una bacchetta magica vorrei che stessimo di nuovo tutti e quattro insieme. Io voglio stare con papà perché con lui e con i nonni paterni mi sento molto amato mentre con mamma mi sento solo. Mamma la domenica va sempre a fare l'aperitivo, mi potrebbe chiedere di uscire insieme, se lei me lo chiedesse io non direi no, uscirei con lei. Io mi sento voluto bene solo da papà. Ad esempio lei non mi manda mai il buongiorno o la buonanotte e questa cosa mi fa di-spiacere. Io la chiamo sempre. Io faccio calcio da 9 anni e lei non è mai venuta a ve-dermi giocare mentre per si prende anche il giorno di ferie pur di andarla a Per_1 vedere per il saggio.”)
Prendendo atto della situazione di fatto attuale in cui sostanzialmente nella quotidianità è Per_2 accudito dal padre e dalla famiglia paterna presso cui vive, in accoglimento della domanda proposta dal , va disposta la collocazione prevalente di presso il padre, fermo restando che CP_1 Per_2
l'interesse primario del medesimo ad una crescita serena ed equilibrata potrà realizzarsi solo attraverso il recupero di un legame più forte con la madre che necessariamente passa anche attraverso una partecipazione della stessa più attiva alla vita quotidiana di . In ordine alla Per_2 disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, tenuto conto dell'età del medesimo, 14 anni, e degli impegni sportivi quasi quotidiani, prendendo atto dell'attuale situazione di fatto, appare opportuno prevedere che due giorni a settimana, da concordare, dopo scuola si rechi a Per_2 pranzo dalla madre trascorrendo possibilmente ivi anche il pomeriggio e resti altresì con la madre a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera;
fermo restando che, come già disposto in sede di separazione, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 Per_2 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine trascorrerà con la madre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto all'assegnazione della casa famigliare, chiesta solo da tenuto conto che ella Parte_1 convive con la figlia maggiorenne ma pacificamente non economicamente autosufficiente, Per_1 va accolta la domanda dalla stessa proposta.
Venendo agli aspetti di carattere economico, premesso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con sé convivente, occorre prevedere il contributo da porre a carico di ciascuno per il mantenimento dell'altro figlio. A tal fine, occorre considerare il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Tenuto conto di tali elementi, va considerato che in sede di separazione è stato accertato, con sentenza che non risulta appellata, che “la ricorrente lavora come banconista- cameriera con contratto di lavoro part-time mentre il resistente è dipendente della società Stellantis
Europe spa e che dalla rispettiva documentazione reddituale allegata risulta un reddito annuo di circa € 7.000,00 per la e di circa € 19.500,00 per il . La ricorrente in udienza ha Pt_1 CP_1 riferito di guadagnare € 500,00 al mese e che se riesce fa qualche straordinario. Il resistente ha riferito di avere uno stipendio di circa euro 1.700,00/1.750,00 però di trovare in busta paga circa
1.400,00 euro per un finanziamento che ha con la società; ha aggiunto che quando vivevano insieme dava alla moglie euro 400,00 al mese e questo importo ha continuato a darle da quando era cessata la convivenza.” Successivamente negli scritti difensivi la difesa del ha dedotto CP_1 che il medesimo è stato posto “in “cassa integrazione” a far data dal mese di novembre 2024 e per tutto l'anno 2025 e poi in “patto di solidarietà”, producendo però solo la busta paga di agosto 2025 dalla quale risulta l'importo di € 1.223,00.
Tenuto conto della situazione economica delle parti come innanzi descritta, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, delle esigenze di ciascun figlio connesse all'età e, con riguardo a
, dei tempi di permanenza del medesimo presso la madre e al contempo della valenza Per_2 economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondete entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo CP_1 Parte_1 di Euro 280,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento di e a carico di Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondete entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro CP_1
250,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento di . Tali somme andranno rivalutate Per_2 secondo gli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2026.Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per ciascun figlio individuate come da Protocollo d'Intesa in vigore presso l'intestato Tribunale.
solo successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione, per la prima volta Parte_1 con una memoria difensiva depositata in data 8/01/2025, ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito va premesso che il deposito di memorie difensive, per vero effettuato anche dalla difesa del in data 23/01/2025, successivamente all'emissione della sentenza di separazione CP_1 (sentenza pubblicata il 23/04/2024) non è stato autorizzato dal giudicante né è previsto dalla legge, che all'art. 473 bis 49 c.p.c ha disciplinato la possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio nello stesso procedimento, prevedendo appunto che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”, con ciò dando evidenza dell'unicità del procedimento in cui sia proposta sia la domanda di separazione che quella di divorzio e conseguentemente dei termini previsti per la formulazione delle domande, delle eccezioni e per l'articolazione delle prove.
Nel caso di specie a seguito della tempestiva costituzione del con comparsa di costituzione CP_1
e risposta (depositata in data 14/02/2024) contenente la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la originaria ricorrente non ha depositato nei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. alcuna memoria, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta solo un deposito di documentazione in data 18/03/2024, così decadendo dalla possibilità di formulare domanda di assegno divorzile. Ed invero ai sensi dell'art. 473 bis. 17 n.1 c.p.c. “Entro 20 giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, appena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Di tale facoltà l'attrice non si è avvalsa. Né può ritenersi la domanda originariamente formulata nel ricorso introduttivo della volta al conseguimento di un assegno di Pt_1 mantenimento per sé, quale pronuncia accessoria alla domanda di separazione, in qualche modo comprensiva o estesa alla domanda di assegno divorzile, ciò sia perché la domanda di divorzio, cui quella di assegno divorzile è accessoria, non era stata ancora formulata alla data di deposito del ricorso, sia per l'ontologica diversità della domanda di assegno di mantenimento in sede di separazione e di quella di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va, dunque dichiarata inammissibile
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Venendo alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di e Parte_1 CP_1 sulle domande proposte da quest'ultimo in via riconvenzionale così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli l'11.12.2006 (atto n.89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2006);
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso il Per_2 padre;
• dispone che la madre possa vedere e tenere con sé nei modi e nei termini indicati Per_2 in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa familiare, in Napoli alla Via Zara 180/ bis, a Pt_1
[...]
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo Per_2 gli indici Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo Per_1 gli indici Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2026;
• Pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese straordinarie per entrambi i figli, come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice . -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25538 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n.133
RICORRENTE, resistente in riconvenzionale
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Arenaccia n.99
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la pronuncia della separazione con la conferma della disciplina in atto
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 , premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Napoli l'11.12.2006; che dalla predetta CP_1 relazione erano nati due figli: ( nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Per_1 Per_2
4.08.2011); che la casa coniugale, in Napoli alla Via Zara n.18/B sc.9 int.10, era di proprietà della madre del resistente e concessa loro in comodato gratuito;
che ella lavorava come banconista- cameriera con contratto di lavoro part time presso il bar “Le Reve Cafè” Sas di Madonna Sonia con un reddito netto mensile medio pari ad € 600,00; che il marito era operaio presso la società
Stellantis Europe Spa ed aveva un reddito mensile netto pari ad € 1.380,00 e nel tempo libero lavorava come allenatore di calcio;
che le parti vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi. In ordine alle condizioni accessorie della separazione, la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, determinarsi in €
300,00 (trecento/00) l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio e in € 250,00 l'assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, porsi le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori a carico di ciascun genitore nella misura del 50% .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva tempestivamente il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione e fermo restando l'affidamento condiviso dei figli, chiedeva la declaratoria di addebito della separazione alla ricorrente e la collocazione del figlio presso di sé, chiedeva altresì Per_2 determinarsi in € 200,00, il contributo a suo carico nel mantenimento della figlia e chiedeva Per_1 infine che, decorsi i termini di legge, fosse emessa pronuncia di divorzio tra le parti.
All'udienza di comparizione, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e rigettate le richieste istruttorie, i difensori venivano invitati alla discussione orale della causa, che veniva rimessa in decisione al Collegio. Con sentenza n. 4327/2024, pubblicata in data 23/04/2024, veniva pronunciata la separazione tra le parti, rigettata la domanda di addebito proposta da disposto l'affido condiviso dei CP_1 minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 regolamentati i tempi di permanenza dei minori con il padre a carico del quale veniva posto un assegno di €500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018 ed oltre rivalutazione ISTAT e veniva assegnata la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Zara 180/ bis, a
; con separata ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per Parte_1 il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 28.01.2025, sentite le parti, la difesa del resistente insisteva per la collocazione di presso il padre chiedendone l'ascolto. La difesa della ricorrente chiedeva la conferma Per_2 delle statuizioni accessorie adottate in sede di separazione con la previsione di un assegno divorzile in favore di Disposto ed espletato l'ascolto di , la causa veniva rinviata Parte_1 Per_2 all'udienza del 6/11/2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e invio degli atti al PM per le conclusioni
Il Collegio, premesso che tra le parti è stata emessa sentenza di separazione personale n 4327/2024, pubblicata in data 23/04/2024 e passata in giudicato come da attestazione prodotta, rileva che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle statuizioni accessorie, premesso che la prima figlia, è divenuta maggiorenne, Per_1 con riguardo a non sono emersi elementi per derogare alla regola preferenziale Per_2 dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti.
Quanto alla collocazione del medesimo, disposta in sede di separazione presso la madre sia per salvaguardare il rapporto tra i fratelli, sia perché era emerso dall'ascolto delle parti un clima disteso e sereno tra i genitori in ordine alla gestione dei figli e alla permanenza degli stessi presso entrambi, non ostacolata da nessuno dei due, agevolati dalla vicinanza delle rispettive abitazioni, deve rilevarsi che successivamente alla pronuncia della separazione la difesa del ha insistito per CP_1 la collocazione di presso di sé, mentre la difesa della ha chiesto la conferma dei Per_2 Pt_1 provvedimenti adottati in sede di separazione, sebbene la ricorrente medesima, all'udienza in cui la causa era stata rimessa dopo la pronuncia della separazione avesse riferito: “… Non ho mai impedito a di andare dal padre. All'improvviso però lui non voleva più fare ritorno da Per_2 me. Allora io ho lottato per farlo tornare da me perché mi dispiaceva. So che con il padre sta bene, lui mi dice che con me si scoccia un po,' forse non abbiamo tante cose in comune. Ma la mia casa per lui è sempre aperta. Io ci sarò sempre anche se vuole stare più tempo dal padre poi può sempre tornare da me. Certo io mi dispiaccio ma la sua serenità per me è la cosa più importante. Ora fa un po' come gli pare e il fatto che abitiamo praticamente nello stesso parco lo agevola. Io vorrei che restasse collocato presso di me. Se però la sua volontà è un'altra, va bene ugualmente anche se per me non è facile accettarla.. So che con il padre sta bene”.
Orbene dall'ascolto di , apparso subito un ragazzino molto sensibile che si è emozionato Per_2 più volte nel raccontare il proprio vissuto, è emerso innanzitutto che di fatto ormai da settembre
2024 trascorre più tempo presso la casa dei nonni paterni dove vive il padre che presso la casa famigliare dove sono rimaste la madre e la sorella (“…Da settembre 2024 dormo a casa di nonna nella stanza con papà. Lì studio anche. Mi trovo bene a casa della nonna perché non sto mai da solo. I nonni mi coccolano. A casa di mamma vado due o tre volte a settimana, qualche volta vado
a pranzo da lei. A me fa piacere andare a pranzo da mamma, ma poi lei deve andare a lavoro. In genere vado da lei a pranzo durante la settimana 2 o 3 volte e la domenica. Qualche volta vado a dormire da mamma, in genere il giovedì che non ho allenamento…”); è emersa, altresì, una situazione di profonda sofferenza di per la mancanza di un legame più stretto con la Per_2 madre che egli avverte un po' distante (“…Mi sento più voluto bene a casa di papà. A casa di mamma mi sento più solo. Quando vado da mamma, lei sta con il telefono sulla sedia ed io sto con il telefono sul divano. Lei mi ha promesso che avrebbe preso un turno a lavoro in modo da avere più tempo per me ma non è stato così. Io ad esempio quando faccio allenamento finisco alle 20:30, poi il tempo di fare la doccia e sto poco con lei. Vorrei stare un po' di più con mamma ma il rapporto con me e mamma non è uguale a quello che lei ha con , mentre con papà ho un Per_1 rapporto come due fratelli. Mi dispiace questo…. Quando mamma non mi chiama la chiamo io. Mi fa dispiacere che lei non mi chiama, vorrei che mi chiamasse di più… Mia mamma esce, io vedo che pubblica le foto sui social, che esce e che non mi chiama e questo mi fa dispiacere. Mamma non mi porta mai da nessuna parte. Tipo la pizza la mangiamo a casa, non andiamo mai fuori. A
Pasqua sono stato a casa dei nonni materni, ma loro sono un po' freddi… Lei non mi manda mai un messaggio, sono sempre io a contattarla. Lei non dimostra che ci è rimasta male che io sono andato da papà. A me manca mamma ma comunque vorrei continuare a vive-re da papà perché altrimenti non posso andare a calcio e poi a casa di mamma starei da solo mentre a casa di papà mi sento in compagnia. Con papà facciamo le passeggiate insieme, mi accompagna ad incontrare i miei amici. Quando fa il turno la mattina, mi viene a prendere lui a scuola. Quando fa il pomeriggio, torno a piedi da scuola. Questa estate mio padre ha detto che andremo a Santa Maria del Cedro. Da quando si sono separati, non sono mai andato in vacanza con mamma. …Mamma non viene mai a prendermi a scuola. Se avessi una bacchetta magica vorrei che stessimo di nuovo tutti e quattro insieme. Io voglio stare con papà perché con lui e con i nonni paterni mi sento molto amato mentre con mamma mi sento solo. Mamma la domenica va sempre a fare l'aperitivo, mi potrebbe chiedere di uscire insieme, se lei me lo chiedesse io non direi no, uscirei con lei. Io mi sento voluto bene solo da papà. Ad esempio lei non mi manda mai il buongiorno o la buonanotte e questa cosa mi fa di-spiacere. Io la chiamo sempre. Io faccio calcio da 9 anni e lei non è mai venuta a ve-dermi giocare mentre per si prende anche il giorno di ferie pur di andarla a Per_1 vedere per il saggio.”)
Prendendo atto della situazione di fatto attuale in cui sostanzialmente nella quotidianità è Per_2 accudito dal padre e dalla famiglia paterna presso cui vive, in accoglimento della domanda proposta dal , va disposta la collocazione prevalente di presso il padre, fermo restando che CP_1 Per_2
l'interesse primario del medesimo ad una crescita serena ed equilibrata potrà realizzarsi solo attraverso il recupero di un legame più forte con la madre che necessariamente passa anche attraverso una partecipazione della stessa più attiva alla vita quotidiana di . In ordine alla Per_2 disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, tenuto conto dell'età del medesimo, 14 anni, e degli impegni sportivi quasi quotidiani, prendendo atto dell'attuale situazione di fatto, appare opportuno prevedere che due giorni a settimana, da concordare, dopo scuola si rechi a Per_2 pranzo dalla madre trascorrendo possibilmente ivi anche il pomeriggio e resti altresì con la madre a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera;
fermo restando che, come già disposto in sede di separazione, trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 Per_2 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine trascorrerà con la madre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto all'assegnazione della casa famigliare, chiesta solo da tenuto conto che ella Parte_1 convive con la figlia maggiorenne ma pacificamente non economicamente autosufficiente, Per_1 va accolta la domanda dalla stessa proposta.
Venendo agli aspetti di carattere economico, premesso che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con sé convivente, occorre prevedere il contributo da porre a carico di ciascuno per il mantenimento dell'altro figlio. A tal fine, occorre considerare il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Tenuto conto di tali elementi, va considerato che in sede di separazione è stato accertato, con sentenza che non risulta appellata, che “la ricorrente lavora come banconista- cameriera con contratto di lavoro part-time mentre il resistente è dipendente della società Stellantis
Europe spa e che dalla rispettiva documentazione reddituale allegata risulta un reddito annuo di circa € 7.000,00 per la e di circa € 19.500,00 per il . La ricorrente in udienza ha Pt_1 CP_1 riferito di guadagnare € 500,00 al mese e che se riesce fa qualche straordinario. Il resistente ha riferito di avere uno stipendio di circa euro 1.700,00/1.750,00 però di trovare in busta paga circa
1.400,00 euro per un finanziamento che ha con la società; ha aggiunto che quando vivevano insieme dava alla moglie euro 400,00 al mese e questo importo ha continuato a darle da quando era cessata la convivenza.” Successivamente negli scritti difensivi la difesa del ha dedotto CP_1 che il medesimo è stato posto “in “cassa integrazione” a far data dal mese di novembre 2024 e per tutto l'anno 2025 e poi in “patto di solidarietà”, producendo però solo la busta paga di agosto 2025 dalla quale risulta l'importo di € 1.223,00.
Tenuto conto della situazione economica delle parti come innanzi descritta, dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, delle esigenze di ciascun figlio connesse all'età e, con riguardo a
, dei tempi di permanenza del medesimo presso la madre e al contempo della valenza Per_2 economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di corrispondete entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo CP_1 Parte_1 di Euro 280,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento di e a carico di Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondete entro il giorno 5 di ciascun mese a l'importo di Euro CP_1
250,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento di . Tali somme andranno rivalutate Per_2 secondo gli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2026.Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per ciascun figlio individuate come da Protocollo d'Intesa in vigore presso l'intestato Tribunale.
solo successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione, per la prima volta Parte_1 con una memoria difensiva depositata in data 8/01/2025, ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito va premesso che il deposito di memorie difensive, per vero effettuato anche dalla difesa del in data 23/01/2025, successivamente all'emissione della sentenza di separazione CP_1 (sentenza pubblicata il 23/04/2024) non è stato autorizzato dal giudicante né è previsto dalla legge, che all'art. 473 bis 49 c.p.c ha disciplinato la possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio nello stesso procedimento, prevedendo appunto che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”, con ciò dando evidenza dell'unicità del procedimento in cui sia proposta sia la domanda di separazione che quella di divorzio e conseguentemente dei termini previsti per la formulazione delle domande, delle eccezioni e per l'articolazione delle prove.
Nel caso di specie a seguito della tempestiva costituzione del con comparsa di costituzione CP_1
e risposta (depositata in data 14/02/2024) contenente la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la originaria ricorrente non ha depositato nei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c. alcuna memoria, dalla consultazione del fascicolo telematico risulta solo un deposito di documentazione in data 18/03/2024, così decadendo dalla possibilità di formulare domanda di assegno divorzile. Ed invero ai sensi dell'art. 473 bis. 17 n.1 c.p.c. “Entro 20 giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, appena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”. Di tale facoltà l'attrice non si è avvalsa. Né può ritenersi la domanda originariamente formulata nel ricorso introduttivo della volta al conseguimento di un assegno di Pt_1 mantenimento per sé, quale pronuncia accessoria alla domanda di separazione, in qualche modo comprensiva o estesa alla domanda di assegno divorzile, ciò sia perché la domanda di divorzio, cui quella di assegno divorzile è accessoria, non era stata ancora formulata alla data di deposito del ricorso, sia per l'ontologica diversità della domanda di assegno di mantenimento in sede di separazione e di quella di assegno divorzile.
La domanda di assegno divorzile va, dunque dichiarata inammissibile
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
Venendo alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di e Parte_1 CP_1 sulle domande proposte da quest'ultimo in via riconvenzionale così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli l'11.12.2006 (atto n.89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno CP_1
2006);
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso il Per_2 padre;
• dispone che la madre possa vedere e tenere con sé nei modi e nei termini indicati Per_2 in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa familiare, in Napoli alla Via Zara 180/ bis, a Pt_1
[...]
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo Per_2 gli indici Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 280,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo Per_1 gli indici Istat a decorrere dal mese di Dicembre 2026;
• Pone a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese straordinarie per entrambi i figli, come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese di giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino