Decreto cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/01/2026, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Paniccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria finale di merito rettificata con -OMISSIS-(all. 1), contenente l’elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall’Azienda capofila -OMISSIS-nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Art. 1 del Bando, di tutti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, di tutti i verbali della Commissione di valutazione, del Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- nonché per l’obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione del ricorrente e per consentire allo stesso di poter essere incluso nei posti tra i titolari di riserva nella graduatoria di merito finale del Concorso in argomento, nell’ambito della categoria dei soggetti titolari ex Legge n. 68 del 12.3.1999 e ss.mm.ii., con la posizione legittimamente spettante, nonché occorrendo, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del provvedimento di esclusione dalla quota di riserva del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della corretta graduatoria finale del concorso ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14\5\2025 :
a) della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili prof. ruolo sociosanitario Operatore Sociosanitario (ex DDG n. 960/23) – BURL n. 72/23 e GURI n. 71/23 – Chiarimenti;
b) della graduatoria finale di merito rettificata con -OMISSIS-relativa al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, bandito dalla -OMISSIS- per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio non corretto, domanda n. 3947023, posizione n. 5286;
c) della deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione di approvazione dell’ultima graduatoria di merito rettificata;
d) di tutti i verbali della Commissione non conosciuti né conoscibili nella parte in cui non hanno tenuto conto del diritto del ricorrente ad essere inserito tra coloro che hanno diritto ad un posto “di riserva” perché portatore di disabilità, nonché di ogni altro atto – cognito o incognito – comunque connesso o collegato a quelli impugnati in via principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti nell’Area degli Operatori/Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario, specificamente per il profilo di operatore socio sanitario (OSS), indetto dalla-OMISSIS- e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023.
Espone tuttavia che, in sede di presentazione della domanda mediante compilazione del modulo online, pur avendone i requisiti non ha potuto selezionare la casella relativa ai posti “riservati” ex legge n. 68 del 1999 “per instabilità di collegamento della piattaforma telematica”, ma solo la sezione “preferenze: invalidi e mutilati civili”.
All’esito delle prove di concorso, ha chiesto all’Amministrazione l’applicazione della riserva ex legge n. 68 del 1999, allegando la documentazione medica a supporto.
2. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale di merito rettificata con -OMISSIS-, per la parte in cui non gli riconosce il requisito per il collocamento nella quota di riserva e, in via accessoria, tutti gli atti presupposti, collegati, preordinati e conseguenti se ritenuti lesivi. A sostegno della propria domanda ha dedotto che l’Amministrazione non le ha riconosciuto la riserva ex legge n. 68 del 1999, nonostante la sua condizione di invalido civile fosse indicata nella domanda di partecipazione.
3. Si è costituita la -OMISSIS- eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza della giurisdizione del giudice amministrativo, nonché per non aver impugnato la graduatoria finale di merito del -OMISSIS-, ma solo la rettifica del-OMISSIS-. Nel merito l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, non avendo il ricorrente in sede di presentazione della domanda dichiarato gli elementi di fatto della riserva, né allegato la documentazione comprovante il titolo di riserva, come invece richiesto dal bando.
4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria finale rettificata con-OMISSIS-.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve anzitutto essere riconosciuta la giurisdizione di questo giudice, posto che, nel caso in esame non si discute se il ricorrente ha diritto o meno a vedersi riconosciuta la riserva, ma sulla legittimità del comportamento dell’Amministrazione in ordine alla mancata valutazione di titoli non allegati alla domanda.
7. Deve essere inoltre respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente per mancata impugnativa della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024 alla luce di quanto affermato con riferimento a fattispecie analoghe riferite al concorso in questione dal Giudice di secondo grado ( ex multis : Cons. St., sez. III, 30 dicembre 2025 n. 10385) secondo cui la deliberazione n. -OMISSIS-, con cui è stata pubblicata la graduatoria “rettificata” non è un provvedimento meramente confermativo, bensì un provvedimento sostitutivo della precedente graduatoria, adottato a valle di un procedimento di riesame ad opera della Commissione di gara.
8. Nel merito il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono infondati.
8.1 Come infatti da ultimo ribadito da Cons. St., sez. III, 30 dicembre 2025 n. 10385, con riferimento al concorso in questione: “ L’art. 5 del bando prevedeva, specificando quanto già disposto dall’art. 4, che alla domanda telematica di iscrizione alla procedura di concorso dovesse essere allegata, in formato pdf, la “documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i” e la “certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva”. La mancata allegazione della documentazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei suddetti titoli. Ebbene l’odierna appellante deduce di aver espressamente dichiarato il possesso del requisito per la riserva di legge, ma che il format telematico del concorso le aveva materialmente impedito di allegare il relativo documento comprovante la sussistenza del requisito stesso. Tale presunta impossibilità è però smentita dal fatto che, come risulta dalla graduatoria finale, una molteplicità di candidati hanno invece allegato la suddetta documentazione, vedendosi riconosciuto l’inserimento nella quota di riserva. Al riguardo una consolidata giurisprudenza ritiene che nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118). Nel caso di specie non risultano errori materiali nel caricamento dei documenti informatici, ma emerge che l’appellante abbia semplicemente omesso di adempiere a tale incombente. Neppure potrebbe sostenersi che la domanda di partecipazione costituisse dichiarazione sostitutiva di certificazione anche per quanto riguarda lo stato di invalidità. Quand’anche si ritenesse che una dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR n. 445 del 2000, fosse idonea anche a sostituire la certificazione dello stato di invalidità, non potrebbe però concludersi che detta dichiarazione fosse integrata dalla sola indicazione del requisito nella domanda di partecipazione. Infatti l’art. 6 del bando prevedeva: «Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni prive di elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00»; il citato art. 43, comma 1, dispone, a sua volta, che l’interessato debba fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al contrario, nella domanda di partecipazione, l’odierna appellante si limitava a fare riferimento al suo status, senza indicare neppure gli estremi del verbale di accertamento dell’INPS. Dunque non essendo stata allegata alcuna certificazione né dichiarazione sostitutiva, correttamente l’Amministrazione non ha considerato il titolo per l’inserimento nella quota di riserva.”.
8.2 Le suddette considerazioni sono pienamente sovrapponibili al caso di specie poiché anche ivi: non risultano errori materiali nel caricamento dei documenti informatici, ma solo un inadempimento da parte del ricorrente; nella domanda del ricorrente non si fa riferimento al suo status, ma solo è indicata la sezione “Preferenze: invalidi e mutilati civili” senza riportare la categoria di appartenenza, né gli estremi del relativo accertamento; non risulta allegata la documentazione a supporto del titolo di riserva.
Pertanto correttamente l’Amministrazione non ha considerato alcun titolo per l’inserimento nella quota di riserva.
8.3 In conclusione il ricorso ed i successivi motivi aggiunti devono essere rigettati in quanto infondati.
9. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI GO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
IA TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TE | RI TI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.