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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA IC Presidente
FR CA Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 953/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.TRAVERSI Parte_1 C.F._1
ES
e
NO DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.TRAVERSI C.F._2
ES
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e AN LI in Piateda (SO) in data 22 ottobre 2005, matrimonio trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Piateda (SO) con atto n. 3, parte II, serie A, anno 2005;
• Omologare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in TI DE (SO), Via Sciuca n. 184/B, in comproprietà fra i signori e AN LI, continuerà ad essere abitata, comprensiva di arredi e corredi, dalla Parte_2 signora AN LI, mentre il signor continuerà ad abitare l'appartamento sito in Parte_1
Sondrio, Via Adua n. 19; le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altra il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due possa compromettere e/o rendere eccessivamente difficoltosa la frequentazione genitori-figlie;
2) le figlie minori e rimarranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno le figlie con sé;
3) le figlie minori e continueranno ad essere collocate presso entrambi i genitori a settimane Per_1 Per_2 alternate (a Sondrio, Via Adua n. 19 con il padre ed a TI DE (SO), Via Sciuca n. 184/B con la madre), frequentandoli liberamente secondo le proprie esigenze in accordo con gli stessi e con la precisazione che durante le festività natalizie e pasquali il periodo di rispettiva permanenza delle figlie presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di
Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4) ciascuno dei genitori ha l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto delle figlie e nel Per_1 Per_2 periodo di rispettiva permanenza (vitto, alloggio ed ogni altra spesa legata alla convivenza) ad eccezione delle spese di natura straordinaria (a titolo esemplificativo, mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per le stesse necessarie, che dovranno essere concordate e documentate dai genitori, e saranno sostenute in misura del 60% dal padre e in misura del 40% dalla madre Parte_1
AN LI;
5) non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento reciproco delle parti in quanto allo stato economicamente autosufficienti;
6) le autovetture suindicate resteranno assegnate in base al titolo di proprietà;
pagina 2 di 4 7) i signori e AN LI si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione Parte_1 delle figlie sul loro passaporto e/o al rilascio dei passaporti per le figlie minori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni, anche per il rilascio delle carte d'identità delle minori valide anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo delle minori all'estero;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piateda (SO) di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.06.2025, Parte_1
e NO DI proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario celebrato in Piateda (SO) il 22.10.2005, da cui erano nate le figlie , in Per_1 data 14 gennaio 2008, e in data 3 marzo 2011, premettendo che, dopo la comparizione delle Per_2 parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 20.06.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al
Con note scritte del 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
NO DI, celebrato in Piateda (SO) il 22.10.2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 3, parte II, serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
FR CA BA IC
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA IC Presidente
FR CA Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 953/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.TRAVERSI Parte_1 C.F._1
ES
e
NO DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.TRAVERSI C.F._2
ES
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 • Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e AN LI in Piateda (SO) in data 22 ottobre 2005, matrimonio trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Piateda (SO) con atto n. 3, parte II, serie A, anno 2005;
• Omologare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in TI DE (SO), Via Sciuca n. 184/B, in comproprietà fra i signori e AN LI, continuerà ad essere abitata, comprensiva di arredi e corredi, dalla Parte_2 signora AN LI, mentre il signor continuerà ad abitare l'appartamento sito in Parte_1
Sondrio, Via Adua n. 19; le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altra il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni e, prima ancora, a consultarsi laddove il trasferimento di uno dei due possa compromettere e/o rendere eccessivamente difficoltosa la frequentazione genitori-figlie;
2) le figlie minori e rimarranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente alla residenza, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno le figlie con sé;
3) le figlie minori e continueranno ad essere collocate presso entrambi i genitori a settimane Per_1 Per_2 alternate (a Sondrio, Via Adua n. 19 con il padre ed a TI DE (SO), Via Sciuca n. 184/B con la madre), frequentandoli liberamente secondo le proprie esigenze in accordo con gli stessi e con la precisazione che durante le festività natalizie e pasquali il periodo di rispettiva permanenza delle figlie presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi, di volta in volta, il giorno di
Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive;
4) ciascuno dei genitori ha l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto delle figlie e nel Per_1 Per_2 periodo di rispettiva permanenza (vitto, alloggio ed ogni altra spesa legata alla convivenza) ad eccezione delle spese di natura straordinaria (a titolo esemplificativo, mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per le stesse necessarie, che dovranno essere concordate e documentate dai genitori, e saranno sostenute in misura del 60% dal padre e in misura del 40% dalla madre Parte_1
AN LI;
5) non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento reciproco delle parti in quanto allo stato economicamente autosufficienti;
6) le autovetture suindicate resteranno assegnate in base al titolo di proprietà;
pagina 2 di 4 7) i signori e AN LI si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione Parte_1 delle figlie sul loro passaporto e/o al rilascio dei passaporti per le figlie minori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni, anche per il rilascio delle carte d'identità delle minori valide anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo delle minori all'estero;
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piateda (SO) di annotare l'emenanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.06.2025, Parte_1
e NO DI proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario celebrato in Piateda (SO) il 22.10.2005, da cui erano nate le figlie , in Per_1 data 14 gennaio 2008, e in data 3 marzo 2011, premettendo che, dopo la comparizione delle Per_2 parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 20.06.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al
Con note scritte del 30.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
NO DI, celebrato in Piateda (SO) il 22.10.2005, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 3, parte II, serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
FR CA BA IC
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