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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4334/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
, nato ad Avellino il giorno 31/10/1994 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Isaia Rosato (C.F.: C.F._1
), giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
nato ad [...] il giorno 16/01/1979 (C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Pedicino, giusta C.F._3
mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa (giusta procura speciale per Notaio Persona_1
dott. di Bologna rep. n. 77948/n.6891 del 01/08/2014, Persona_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marsili (C.F.: , giusta C.F._4 mandato con atto separato da ritenersi in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa (giusta procura speciale per Notaio Persona_1
dott. di Bologna rep. n. 77948/n.6891 del 01/08/2014, Persona_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Alfredo CI (C.F.: ) ed C.F._5
MI CI (C.F.: ), giusta mandato con atto separato da C.F._6
ritenersi in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
DI , nato a Paternopoli (AV) il giorno 01/01/1964 (C.F.: CP_3
), rappresentato e difeso dall'Avv., Isaia Rosato (C.F.: C.F._7
), giusta mandato rilasciato a margine della comparsa di C.F._2
costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_3
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino TO FA e per il risarcimento dei Controparte_2
danni derivanti da un sinistro stradale assumendo che in data 29 marzo 2016 alle ore
02,20 circa in Atripalda (AV) all'interno della galleria Montechiuppo, si trovava di fronte una vettura AU WI (targato AW379KW) di proprietà di CP_1
che in stato di ebrezza e proveniente dalla direzione opposta di marcia, aveva invaso la corsia sulla quale parte attrice con una Fiat Punto 60 di proprietà di Controparte_4
(targato AT831MK) stava transitando.
A seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“San Giuseppe Moscati” di Avellino dove veniva diagnosticato “frattura completa scomposta della branca ascendente della mandibola dx. Successivamente veniva trasportato alla Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE) dove veniva diagnosticato “frattura bifocale della mandibola, versamento ematico ATM a destra, frattura del pavimento dell'orbita destra”. Parte attrice è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e la guarigione è avvenuta dopo un periodo di 120 giorni di inabilità. Sono stati stimati postumi di invalidità intorno ai 30/32 punti, quale conseguenza di “sordità completa dell'orecchio dx;
esiti di frattura bifocale della mandibola;
distorsione del rachide cervicale;
cicatrizzazione emifacciale dx”.
Parte attrice chiedeva con pec del 16/04/2016 e 16/03/2017 il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa di parte convenuta senza ottenere riscontro.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare unico ed esclusivo responsabile della collisione per cui è CP_1
causa; dichiarare tenuti e condannare i convenuti e , in solido tra loro, CP_2 CP_1
a risarcire i danni alla salute, patrimoniali, non patrimoniali;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 201.489,00, maggiorando il danno biologico di un adeguato aumento personalizzato e riconoscendo l'ulteriore danno morale ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa;
Vinte le spese e i compensi professionali”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva assumendo che la CP_1
responsabilità fosse da attribuire in via esclusiva o concorrente al , il quale Parte_1
procedendo a velocità elevata superiore al limite di 60 km/he senza mantenere la destra si scontrava frontalmente e in maniera violenta con l'autovettura condotta da parte convenuta. Sul luogo dell'incidente, intervenivano i Carabinieri, i quali, davano atto che l'impatto avveniva in prossimità della linea di mezzeria, provocando la rotazione dei veicoli sul proprio asse e il loro arretramento rispetto al punto di collisione. A seguito del sinistro, il dava atto che il veicolo riportava danni per un importo CP_1
complessivo pari a € 1.806,00 e che parte convenuta riportava gravi lesioni per cui veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati” di
Avellino dove veniva diagnosticato “rottura della milza, fratture costali multiple, polverizzazione dell'acetabolo sinistro con paralisi del nervo sciatico, frattura scomposta della testa dell'omero sinistro e delle ossa nasali, lesione con esposizione osteo-tendinea del gomito sinistro con perdita di sostanza cutanea e tendinea”, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di essere autorizzato a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la e e l'accoglimento delle Controparte_2 Controparte_4
seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ammettere la domanda riconvenzionale;
nel merito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare , in solido con la Parte_1
e al risarcimento dei danni materiali e delle Controparte_2 CP_5
lesioni personali dallo stesso riportate per l'importo complessivo di euro 980.908,80”.
Si costituiva chiedendo di rimettersi alle risultanze che Controparte_2
emergeranno nel corso dell'istruttoria e alla valutazione del Giudice, atteso che entrambi i veicoli convolti nel sinistro risultano assicurati presso la medesima compagnia. Chiedeva che il risarcimento in favore di fosse ridotto Parte_1 in misura corrispondente alla responsabilità che gli verrà attribuita, considerato altresì che lo stesso non utilizzava la cintura di sicurezza.
La convenuta altresì eccepiva in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dalla parte attrice (€ 201.489,00), ritenuta sproporzionata e non comprovata.
Il precedente giudicante all'udienza dell'08/01/2018 autorizzava la chiamata in causa dell in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_2 CP_4
con differimento della prima udienza di comparizione al 26/06/2018.
[...]
Si costituiva chiedendo di rimettersi alle risultanze che Controparte_2
emergeranno nel corso dell'istruttoria e alla valutazione del Giudice, atteso che entrambi i veicoli convolti nel sinistro risultavano assicurati presso la medesima compagnia. Chiedeva che il risarcimento in favore di fosse ridotto in CP_1
misura corrispondente alla responsabilità che gli verrà attribuita, considerato altresì che lo stesso non utilizzava la cintura di sicurezza e che ha percepito dall'INPS un rimborso pari a € 73.590,09.
La terza chiamata altresì eccepiva in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dalla parte convenuta (€ 979.102, 80), ritenuta sproporzionata e non comprovata.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale in Controparte_4
quanto priva di fondamento e assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire al Sig. che aveva causato il sinistro poiché si trovava alla guida CP_1
in stato di ebrezza.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., rigettata l'istanza provvisionale ex art. 147 Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) proposta da parte attrice, veniva disposta CTU medico-legale.
Depositata la CTU, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 08/07/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO La domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
La verificazione dell'evento lesivo e dell'evento di danno è incontestata tra le parti ed
è in atti documentata (cfr. verbale dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Avellino). Dalle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, è emerso che “il conducente del veicolo AU
WI condotta da percorreva la SS7 Ofantina proveniente da CP_1
Manocalzati e diretto verso Avellino, giunto all'altezza del km 309+200 interno galleria Montechiuppo, probabilmente perdeva il controllo dell'autovettura invadendo la corsia di marcia opposta dell'autovettura urtando con la parte anteriore sx contro la parte anteriore sx del veicolo Fiat Punto condotta da Parte_1
proveniente dal senso opposto di marcia. A seguito del violento impatto, entrambi i conducenti riportavano gravissime lesioni, in particolare il conducente della AU
WI riportava la peggio “prognosi riservata” dovendo essere immediatamente ricoverato per intervento chirurgico conclusosi nella mattinata. Il riferente provvedeva ai rilievi dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti. Al termine dei rilievi, i veicoli coinvolti dei relativi verbali di sequestro, con apposito autocarro venivano immessi nelle seguenti depositerie: veicolo A: Parte_2
, veicolo B: ditta con sede . Si è proceduto ad indagare il
[...] Pt_2 Parte_2
sig. per il reato di cui all'art. 186/2 del D.lgs n.285 del 30 aprile 1992, coinvolto CP_1
in incidente stradale guidava in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Si redigeva il verbale di ritiro della patente di guida, nell'immediatezza non viene trattenuta in quanto non trovata sul luogo del sinistro”.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 15736 del 17/05/2022). Nel caso di specie, nessuno dei conducenti dava prova della totale assenza di propria responsabilità, avendo entrambi adottato condotte concorrenti alla causazione del sinistro.
Ne consegue che dagli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ritiene congruo individuare in capo alla parte attrice una Parte_1
percentuale di concorso di colpa del 40% atteso che una più cauta condotta di guida da parte del conducente avrebbe ridotto le consegue lesive del sinistro. Deve, invece, ascriversi alla parte convenuta un concorso di colpa del 60%, atteso che CP_1
la condotta tenuta dal conducente della AU WI, eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza, è connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una descritta dinamica. Ne consegue una riduzione ai sensi dell' art 1227 c.c del danno, in pari misura.
Passando ad analizzare quindi i profili inerenti il “quantum debeatur” veniva esperita
CTU medico-legale sia sull'attore che sul convenuto Parte_1 [...]
. Dalla consulenza medico legale eseguita nel presente procedimento, le cui CP_1
conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal perito risultano il frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, emerge che il consulente tecnico, ha individuato i seguenti postumi in capo alla parte attrice: frattura completa scomposta della branca ascendente della mandibola a dx e la frattura del pavimento orbitario a destra ed una serie di contusioni poli distrettuali. (v. pag. 13 della relazione peritale).
Il consulente, quanto all'attore ha, altresì, accertato che “le lesioni ed i Parte_1
postumi conseguenti sono perfettamente compatibili con la dichiarata dinamica in quanto appare chiaro il nesso di causalità tra il trauma e le lesioni riportate, in quanto sono rispettati i criteri che caratterizzano il nesso di causalità ed in particolare quello topografico cronologico, com'è chiaro anche il rapporto d'adeguatezza qualitativa e quantitativa”. (v. pag. 14 della relazione peritale). Passando ora all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, il consulente, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione in atti, ha valutato il danno biologico subito da in conseguenza del sinistro nella misura del Parte_1
25% ed ha stimato 30 gg per inabilità temporanea totale corrispondenti ai giorni di ricovero in ospedale, 30 gg per inabilità temporanea parziale al 50%, 15 gg per inabilità temporanea parziale al 25%.
Questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR
n.12/2025, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro-lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, considerata l'età della parte attrice al momento del sinistro (anni 22), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari a € 144.700,25 di cui € € 139.094,00 per danno non patrimoniale e € 5.606,25 per danno biologico temporaneo, somma che costituisce ad avviso di questo Giudice- un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del danno “biologico/dinamico relazionale” e di quello da
“sofferenza soggettiva interiore”, riportato dalla paziente in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, all'entità dei postumi che sono nel complesso residuati.
Con riguardo alla domanda di personalizzazione del danno, si osserva quanto segue:
La CTU ha descritto i danni permanenti subiti da parte attrice come segue: “cicatrice di circa 10 cm sulla branca ascendente della mandibola a destra. La cicatrice è ipercromica non aderente ai piani sottostanti, facilmente visibile anche ad uno sguardo poco attento”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la permanenza di cicatrice interessanti soprattutto il viso, considerata la sua localizzazione e la ancora giovane età che parte attrice aveva al momento del sinistro, giustifichi il riconoscimento della relativa personalizzazione, oltre all'autonomo aumento previsto dalle Tabelle di Milano 2024 per le sofferenze soggettive. Considerato quanto sopra, e considerato il massimo della personalizzazione possibile nel caso di specie (41%), si ritiene congruo riconoscere all'attore, per tale voce, un aumento del 15% pari a € 21.705,03. Sulla scorta di quanto sopra va riconosciuto a l'importo complessivamente quantificato Parte_1
in € 166.405,28. Il CTU ha altresì accertato che i postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando, cameriere nella misura del 10% del totale.
Non appare riconoscibile perché non dimostrato il danno per riduzione della capacità lavorativa specifica. Si ritiene che in difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale possa riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico nella misura del 10%. Si giunge dunque ad un importo pari a € 183.045,81.
Tale importo va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale della parte attrice nella causazione del sinistro nella misura del 40%.
Spetta, dunque, alla parte attrice l'importo di € 109.827,48, a titolo di danno non patrimoniale (biologico).
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate le spese mediche.
Quanto alla parte convenuta , il Consulente, ha individuato i seguenti CP_1
postumi a carattere permanente in capo alla parte convenuta: “limitazioni funzionali dell'arto superiore sx, con grave limitazione della flesso-estensione del gomito e dei movimenti della spalla ed in particolar della rotazione interna ed esterna. Il è CP_1
portatore anche di protesi d'anca completa e da esiti di paralisi dello SPI e SPE trattato con l'intervento di allungamento del tendine di Achille a sinistra. Al tipo di trauma esitavano i postumi che determinano un danno biologico con il 70%”. (v. pag. 16 della relazione peritale).
Il consulente ha quantificato il danno temporaneo in 200 gg di ITT, n. 60 gg di ITP al
50%, n. 60 gg di ITP al 25%.
Pertanto, considerata l'età della parte convenuta al momento dei fatti di causa (anni
37), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari a € 804.926,00, di cui €
776.751,00 per danno non patrimoniale e € 28.175,00 per danno biologico temporaneo.
Con riguardo alla domanda di personalizzazione del danno, si osserva quanto segue. La CTU ha descritto i danni permanenti subiti da parte convenuta come segue: “il Sig.
in emergenza era sottoposto a splenectomia ed allo stato presenta gli esiti CP_1
cicatriziali della stessa, la crasi ematica non è compressa. Presenta un complesso cicatriziale caratterizzato da numerose cicatrici ed in particolare: cicatrice di circa 30 cm che dalla regione sacro coccigea si estende fino al terzo medio della regione femorale per pregresso intervento di osteosintesi e di successiva applicazione di protesi completa anca sx;
cicatrice di laparotomia di 20 cm;
cicatrice piede sx di circa 5 cm;
cicatrice piramide del naso visibile ad uno sguardo attento;
cicatrice labbro superiore ed interno di 3cm non facilmente visibile;
cicatrice della volta cranica non visibile perché coperta da capelli;
cicatrice di circa 33 cm arto inferiore sx facilmente visibile ad uno sguardo poco attento;
cicatrice al gomito sx di circa 8cm; cicatrice malleolare interna a sx di 9 cm;
tre cicatrici alla gamba sx disposte orizzontalmente 6cm-7cm e 5 cm. Ipotonia ed ipotrofia muscolare di braccio ed avambraccio a sx alle misurazioni comparative. Limitati i movimenti di flesso estensione del gomito. A carico della spalla si apprezza una limitazione di tutti i movimenti ed in particolare della rotazione interna ed esterna. Dolore alla digitopressione in sede di pregresse fratture. Ipotonotrofia globale dell'arto inferiore con accorciamento dello stesso di circa 4cm. Rigidità dei movimenti della caviglia. Segni di paralisi dello SPE e SPI con piede cadente. La deambulazione avviene con zoppia e con appoggio monolaterale. Oltre alle cicatrici chirurgiche sopra descritte, si osserva una deviazione del setto nasale sx convessa”.
Considerato quanto sopra, e considerato il massimo della personalizzazione possibile nel caso di specie (41%), si ritiene congruo riconoscere alla parte convenuta, per tale voce, un aumento del 15% pari a € 120.738,90. Sulla scorta di quanto sopra va riconosciuto all'attrice l'importo complessivamente quantificato in € 925.664,90.
Non appare riconoscibile perché non dimostrato il danno per riduzione della capacità lavorativa specifica;
sul punto infatti la giurisprudenza ha evidenziato che mentre la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico, la capacità lavorativa specifica invece consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite;
sussiste quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409). Si ritiene che in difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale possa riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico nella misura del 10%. Si giunge dunque all'importo complessivo di € 1.018.231,39.
L'importo sopra determinato va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale della parte attrice nella causazione del sinistro nella misura del 60%.
Si giunge dunque all'importo complessivo di € 407.292, 55, cui va detratta la somma già liquidata da INPS pari a € 73.590, 09. Si giunge dunque all'importo complessivo di € 333.702,47.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate le spese mediche mentre va riconosciuto il danno patrimoniale subito dall'auto AU WI tg. AW379KW in
€ 1.806,00 con riduzione del 60% e quindi in totale € 722,00.
Inoltre, il Consulente nella sua relazione forniva ampia ed esauriente risposta alle osservazioni mosse dai Consulenti di parte ribadendo le conclusioni cui era giunto, per cui allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, come nel caso di specie, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass. n. 281 del 09/01/2009).
Sulle somme di cui sopra vanno altresì riconosciuti a titolo risarcitorio per entrambe le parti in causa gli interessi quale ristoro per il mancato guadagno dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentono di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervento della liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi al tasso legale.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua e della dinamica del sinistro, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità per il sinistro per cui è causa è attribuibile in via concorrente, nella misura del 40%, al conducente dell'autoveicolo Fiat Punto Di Stasio ed assicurato con Parte_1
Controparte_2
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta
, accerta e dichiara la responsabilità per il sinistro per cui è causa è CP_1
attribuibile in via concorrente, nella misura del 60%, allo stesso quale conducente/proprietario dell'autoveicolo AU WI ed assicurato con
[...]
CP_2 - pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto;
-condanna alla corresponsione in favore del Sig Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 109.827,49 per danno non patrimoniale oltre interessi
[...]
e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-condanna alla corresponsione in favore del Sig Controparte_2 [...]
dell'importo di € 333.702,47 per danno non patrimoniale oltre interessi e CP_1
rivalutazione come indicati in parte motiva e € 722,00 per danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
-compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in data 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4334/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
, nato ad Avellino il giorno 31/10/1994 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Isaia Rosato (C.F.: C.F._1
), giusta mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
nato ad [...] il giorno 16/01/1979 (C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Pedicino, giusta C.F._3
mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa (giusta procura speciale per Notaio Persona_1
dott. di Bologna rep. n. 77948/n.6891 del 01/08/2014, Persona_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marsili (C.F.: , giusta C.F._4 mandato con atto separato da ritenersi in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa (giusta procura speciale per Notaio Persona_1
dott. di Bologna rep. n. 77948/n.6891 del 01/08/2014, Persona_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Alfredo CI (C.F.: ) ed C.F._5
MI CI (C.F.: ), giusta mandato con atto separato da C.F._6
ritenersi in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
DI , nato a Paternopoli (AV) il giorno 01/01/1964 (C.F.: CP_3
), rappresentato e difeso dall'Avv., Isaia Rosato (C.F.: C.F._7
), giusta mandato rilasciato a margine della comparsa di C.F._2
costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_3
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino TO FA e per il risarcimento dei Controparte_2
danni derivanti da un sinistro stradale assumendo che in data 29 marzo 2016 alle ore
02,20 circa in Atripalda (AV) all'interno della galleria Montechiuppo, si trovava di fronte una vettura AU WI (targato AW379KW) di proprietà di CP_1
che in stato di ebrezza e proveniente dalla direzione opposta di marcia, aveva invaso la corsia sulla quale parte attrice con una Fiat Punto 60 di proprietà di Controparte_4
(targato AT831MK) stava transitando.
A seguito del sinistro, l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“San Giuseppe Moscati” di Avellino dove veniva diagnosticato “frattura completa scomposta della branca ascendente della mandibola dx. Successivamente veniva trasportato alla Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE) dove veniva diagnosticato “frattura bifocale della mandibola, versamento ematico ATM a destra, frattura del pavimento dell'orbita destra”. Parte attrice è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e la guarigione è avvenuta dopo un periodo di 120 giorni di inabilità. Sono stati stimati postumi di invalidità intorno ai 30/32 punti, quale conseguenza di “sordità completa dell'orecchio dx;
esiti di frattura bifocale della mandibola;
distorsione del rachide cervicale;
cicatrizzazione emifacciale dx”.
Parte attrice chiedeva con pec del 16/04/2016 e 16/03/2017 il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa di parte convenuta senza ottenere riscontro.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare unico ed esclusivo responsabile della collisione per cui è CP_1
causa; dichiarare tenuti e condannare i convenuti e , in solido tra loro, CP_2 CP_1
a risarcire i danni alla salute, patrimoniali, non patrimoniali;
condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 201.489,00, maggiorando il danno biologico di un adeguato aumento personalizzato e riconoscendo l'ulteriore danno morale ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa;
Vinte le spese e i compensi professionali”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva assumendo che la CP_1
responsabilità fosse da attribuire in via esclusiva o concorrente al , il quale Parte_1
procedendo a velocità elevata superiore al limite di 60 km/he senza mantenere la destra si scontrava frontalmente e in maniera violenta con l'autovettura condotta da parte convenuta. Sul luogo dell'incidente, intervenivano i Carabinieri, i quali, davano atto che l'impatto avveniva in prossimità della linea di mezzeria, provocando la rotazione dei veicoli sul proprio asse e il loro arretramento rispetto al punto di collisione. A seguito del sinistro, il dava atto che il veicolo riportava danni per un importo CP_1
complessivo pari a € 1.806,00 e che parte convenuta riportava gravi lesioni per cui veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuseppe Moscati” di
Avellino dove veniva diagnosticato “rottura della milza, fratture costali multiple, polverizzazione dell'acetabolo sinistro con paralisi del nervo sciatico, frattura scomposta della testa dell'omero sinistro e delle ossa nasali, lesione con esposizione osteo-tendinea del gomito sinistro con perdita di sostanza cutanea e tendinea”, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito di essere autorizzato a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la e e l'accoglimento delle Controparte_2 Controparte_4
seguenti conclusioni:
“in via preliminare, ammettere la domanda riconvenzionale;
nel merito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare , in solido con la Parte_1
e al risarcimento dei danni materiali e delle Controparte_2 CP_5
lesioni personali dallo stesso riportate per l'importo complessivo di euro 980.908,80”.
Si costituiva chiedendo di rimettersi alle risultanze che Controparte_2
emergeranno nel corso dell'istruttoria e alla valutazione del Giudice, atteso che entrambi i veicoli convolti nel sinistro risultano assicurati presso la medesima compagnia. Chiedeva che il risarcimento in favore di fosse ridotto Parte_1 in misura corrispondente alla responsabilità che gli verrà attribuita, considerato altresì che lo stesso non utilizzava la cintura di sicurezza.
La convenuta altresì eccepiva in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dalla parte attrice (€ 201.489,00), ritenuta sproporzionata e non comprovata.
Il precedente giudicante all'udienza dell'08/01/2018 autorizzava la chiamata in causa dell in persona del legale rappresentante p.t., e di Controparte_2 CP_4
con differimento della prima udienza di comparizione al 26/06/2018.
[...]
Si costituiva chiedendo di rimettersi alle risultanze che Controparte_2
emergeranno nel corso dell'istruttoria e alla valutazione del Giudice, atteso che entrambi i veicoli convolti nel sinistro risultavano assicurati presso la medesima compagnia. Chiedeva che il risarcimento in favore di fosse ridotto in CP_1
misura corrispondente alla responsabilità che gli verrà attribuita, considerato altresì che lo stesso non utilizzava la cintura di sicurezza e che ha percepito dall'INPS un rimborso pari a € 73.590,09.
La terza chiamata altresì eccepiva in merito al quantum debeatur, contestando la quantificazione operata dalla parte convenuta (€ 979.102, 80), ritenuta sproporzionata e non comprovata.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale in Controparte_4
quanto priva di fondamento e assumendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire al Sig. che aveva causato il sinistro poiché si trovava alla guida CP_1
in stato di ebrezza.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., rigettata l'istanza provvisionale ex art. 147 Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) proposta da parte attrice, veniva disposta CTU medico-legale.
Depositata la CTU, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 08/07/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO La domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale del convenuto sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
La verificazione dell'evento lesivo e dell'evento di danno è incontestata tra le parti ed
è in atti documentata (cfr. verbale dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Avellino). Dalle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, è emerso che “il conducente del veicolo AU
WI condotta da percorreva la SS7 Ofantina proveniente da CP_1
Manocalzati e diretto verso Avellino, giunto all'altezza del km 309+200 interno galleria Montechiuppo, probabilmente perdeva il controllo dell'autovettura invadendo la corsia di marcia opposta dell'autovettura urtando con la parte anteriore sx contro la parte anteriore sx del veicolo Fiat Punto condotta da Parte_1
proveniente dal senso opposto di marcia. A seguito del violento impatto, entrambi i conducenti riportavano gravissime lesioni, in particolare il conducente della AU
WI riportava la peggio “prognosi riservata” dovendo essere immediatamente ricoverato per intervento chirurgico conclusosi nella mattinata. Il riferente provvedeva ai rilievi dei danni visibili riportati dai veicoli coinvolti. Al termine dei rilievi, i veicoli coinvolti dei relativi verbali di sequestro, con apposito autocarro venivano immessi nelle seguenti depositerie: veicolo A: Parte_2
, veicolo B: ditta con sede . Si è proceduto ad indagare il
[...] Pt_2 Parte_2
sig. per il reato di cui all'art. 186/2 del D.lgs n.285 del 30 aprile 1992, coinvolto CP_1
in incidente stradale guidava in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Si redigeva il verbale di ritiro della patente di guida, nell'immediatezza non viene trattenuta in quanto non trovata sul luogo del sinistro”.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. n. 15736 del 17/05/2022). Nel caso di specie, nessuno dei conducenti dava prova della totale assenza di propria responsabilità, avendo entrambi adottato condotte concorrenti alla causazione del sinistro.
Ne consegue che dagli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ritiene congruo individuare in capo alla parte attrice una Parte_1
percentuale di concorso di colpa del 40% atteso che una più cauta condotta di guida da parte del conducente avrebbe ridotto le consegue lesive del sinistro. Deve, invece, ascriversi alla parte convenuta un concorso di colpa del 60%, atteso che CP_1
la condotta tenuta dal conducente della AU WI, eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza, è connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una descritta dinamica. Ne consegue una riduzione ai sensi dell' art 1227 c.c del danno, in pari misura.
Passando ad analizzare quindi i profili inerenti il “quantum debeatur” veniva esperita
CTU medico-legale sia sull'attore che sul convenuto Parte_1 [...]
. Dalla consulenza medico legale eseguita nel presente procedimento, le cui CP_1
conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal perito risultano il frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, emerge che il consulente tecnico, ha individuato i seguenti postumi in capo alla parte attrice: frattura completa scomposta della branca ascendente della mandibola a dx e la frattura del pavimento orbitario a destra ed una serie di contusioni poli distrettuali. (v. pag. 13 della relazione peritale).
Il consulente, quanto all'attore ha, altresì, accertato che “le lesioni ed i Parte_1
postumi conseguenti sono perfettamente compatibili con la dichiarata dinamica in quanto appare chiaro il nesso di causalità tra il trauma e le lesioni riportate, in quanto sono rispettati i criteri che caratterizzano il nesso di causalità ed in particolare quello topografico cronologico, com'è chiaro anche il rapporto d'adeguatezza qualitativa e quantitativa”. (v. pag. 14 della relazione peritale). Passando ora all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, il consulente, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione in atti, ha valutato il danno biologico subito da in conseguenza del sinistro nella misura del Parte_1
25% ed ha stimato 30 gg per inabilità temporanea totale corrispondenti ai giorni di ricovero in ospedale, 30 gg per inabilità temporanea parziale al 50%, 15 gg per inabilità temporanea parziale al 25%.
Questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti (ovvero quelle aggiornate al 2024), non potendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 5 del DPR
n.12/2025, la recentissima Tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macro-lesioni, trattandosi di fatto avvenuto in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, considerata l'età della parte attrice al momento del sinistro (anni 22), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari a € 144.700,25 di cui € € 139.094,00 per danno non patrimoniale e € 5.606,25 per danno biologico temporaneo, somma che costituisce ad avviso di questo Giudice- un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del danno “biologico/dinamico relazionale” e di quello da
“sofferenza soggettiva interiore”, riportato dalla paziente in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, all'entità dei postumi che sono nel complesso residuati.
Con riguardo alla domanda di personalizzazione del danno, si osserva quanto segue:
La CTU ha descritto i danni permanenti subiti da parte attrice come segue: “cicatrice di circa 10 cm sulla branca ascendente della mandibola a destra. La cicatrice è ipercromica non aderente ai piani sottostanti, facilmente visibile anche ad uno sguardo poco attento”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la permanenza di cicatrice interessanti soprattutto il viso, considerata la sua localizzazione e la ancora giovane età che parte attrice aveva al momento del sinistro, giustifichi il riconoscimento della relativa personalizzazione, oltre all'autonomo aumento previsto dalle Tabelle di Milano 2024 per le sofferenze soggettive. Considerato quanto sopra, e considerato il massimo della personalizzazione possibile nel caso di specie (41%), si ritiene congruo riconoscere all'attore, per tale voce, un aumento del 15% pari a € 21.705,03. Sulla scorta di quanto sopra va riconosciuto a l'importo complessivamente quantificato Parte_1
in € 166.405,28. Il CTU ha altresì accertato che i postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando, cameriere nella misura del 10% del totale.
Non appare riconoscibile perché non dimostrato il danno per riduzione della capacità lavorativa specifica. Si ritiene che in difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale possa riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico nella misura del 10%. Si giunge dunque ad un importo pari a € 183.045,81.
Tale importo va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale della parte attrice nella causazione del sinistro nella misura del 40%.
Spetta, dunque, alla parte attrice l'importo di € 109.827,48, a titolo di danno non patrimoniale (biologico).
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate le spese mediche.
Quanto alla parte convenuta , il Consulente, ha individuato i seguenti CP_1
postumi a carattere permanente in capo alla parte convenuta: “limitazioni funzionali dell'arto superiore sx, con grave limitazione della flesso-estensione del gomito e dei movimenti della spalla ed in particolar della rotazione interna ed esterna. Il è CP_1
portatore anche di protesi d'anca completa e da esiti di paralisi dello SPI e SPE trattato con l'intervento di allungamento del tendine di Achille a sinistra. Al tipo di trauma esitavano i postumi che determinano un danno biologico con il 70%”. (v. pag. 16 della relazione peritale).
Il consulente ha quantificato il danno temporaneo in 200 gg di ITT, n. 60 gg di ITP al
50%, n. 60 gg di ITP al 25%.
Pertanto, considerata l'età della parte convenuta al momento dei fatti di causa (anni
37), alla stessa può essere riconosciuto un importo pari a € 804.926,00, di cui €
776.751,00 per danno non patrimoniale e € 28.175,00 per danno biologico temporaneo.
Con riguardo alla domanda di personalizzazione del danno, si osserva quanto segue. La CTU ha descritto i danni permanenti subiti da parte convenuta come segue: “il Sig.
in emergenza era sottoposto a splenectomia ed allo stato presenta gli esiti CP_1
cicatriziali della stessa, la crasi ematica non è compressa. Presenta un complesso cicatriziale caratterizzato da numerose cicatrici ed in particolare: cicatrice di circa 30 cm che dalla regione sacro coccigea si estende fino al terzo medio della regione femorale per pregresso intervento di osteosintesi e di successiva applicazione di protesi completa anca sx;
cicatrice di laparotomia di 20 cm;
cicatrice piede sx di circa 5 cm;
cicatrice piramide del naso visibile ad uno sguardo attento;
cicatrice labbro superiore ed interno di 3cm non facilmente visibile;
cicatrice della volta cranica non visibile perché coperta da capelli;
cicatrice di circa 33 cm arto inferiore sx facilmente visibile ad uno sguardo poco attento;
cicatrice al gomito sx di circa 8cm; cicatrice malleolare interna a sx di 9 cm;
tre cicatrici alla gamba sx disposte orizzontalmente 6cm-7cm e 5 cm. Ipotonia ed ipotrofia muscolare di braccio ed avambraccio a sx alle misurazioni comparative. Limitati i movimenti di flesso estensione del gomito. A carico della spalla si apprezza una limitazione di tutti i movimenti ed in particolare della rotazione interna ed esterna. Dolore alla digitopressione in sede di pregresse fratture. Ipotonotrofia globale dell'arto inferiore con accorciamento dello stesso di circa 4cm. Rigidità dei movimenti della caviglia. Segni di paralisi dello SPE e SPI con piede cadente. La deambulazione avviene con zoppia e con appoggio monolaterale. Oltre alle cicatrici chirurgiche sopra descritte, si osserva una deviazione del setto nasale sx convessa”.
Considerato quanto sopra, e considerato il massimo della personalizzazione possibile nel caso di specie (41%), si ritiene congruo riconoscere alla parte convenuta, per tale voce, un aumento del 15% pari a € 120.738,90. Sulla scorta di quanto sopra va riconosciuto all'attrice l'importo complessivamente quantificato in € 925.664,90.
Non appare riconoscibile perché non dimostrato il danno per riduzione della capacità lavorativa specifica;
sul punto infatti la giurisprudenza ha evidenziato che mentre la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico, la capacità lavorativa specifica invece consiste nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite;
sussiste quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409). Si ritiene che in difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa specifica e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, al danneggiato da sinistro stradale possa riconoscersi unicamente il danno da capacità lavorativa generica quale voce di danno ricompresa nel danno biologico nella misura del 10%. Si giunge dunque all'importo complessivo di € 1.018.231,39.
L'importo sopra determinato va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale della parte attrice nella causazione del sinistro nella misura del 60%.
Si giunge dunque all'importo complessivo di € 407.292, 55, cui va detratta la somma già liquidata da INPS pari a € 73.590, 09. Si giunge dunque all'importo complessivo di € 333.702,47.
Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentate le spese mediche mentre va riconosciuto il danno patrimoniale subito dall'auto AU WI tg. AW379KW in
€ 1.806,00 con riduzione del 60% e quindi in totale € 722,00.
Inoltre, il Consulente nella sua relazione forniva ampia ed esauriente risposta alle osservazioni mosse dai Consulenti di parte ribadendo le conclusioni cui era giunto, per cui allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, come nel caso di specie, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass. n. 281 del 09/01/2009).
Sulle somme di cui sopra vanno altresì riconosciuti a titolo risarcitorio per entrambe le parti in causa gli interessi quale ristoro per il mancato guadagno dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentono di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervento della liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi al tasso legale.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua e della dinamica del sinistro, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità per il sinistro per cui è causa è attribuibile in via concorrente, nella misura del 40%, al conducente dell'autoveicolo Fiat Punto Di Stasio ed assicurato con Parte_1
Controparte_2
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta
, accerta e dichiara la responsabilità per il sinistro per cui è causa è CP_1
attribuibile in via concorrente, nella misura del 60%, allo stesso quale conducente/proprietario dell'autoveicolo AU WI ed assicurato con
[...]
CP_2 - pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto;
-condanna alla corresponsione in favore del Sig Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 109.827,49 per danno non patrimoniale oltre interessi
[...]
e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-condanna alla corresponsione in favore del Sig Controparte_2 [...]
dell'importo di € 333.702,47 per danno non patrimoniale oltre interessi e CP_1
rivalutazione come indicati in parte motiva e € 722,00 per danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
-compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in data 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale