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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6741/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a SO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/11/1978
e
(c.f. , nato/a a SO (TV), Parte_2 C.F._2 il 23/01/1975
entrambi con l'avv. ANDREA LOPRESTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il
2 Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a SO (TV), il 19/11/1978 Parte_1 e
, nato/a a SO (TV), il 23/01/1975, Parte_2 uniti in matrimonio il 1/06/2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 2023 n. 70, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio civile celebrato in Mogliano Veneto (TV) e trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2023 Numero 70 Parte 2 Serie C alle seguenti condizioni:
2) Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ex art. 337 ter c.c., con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre che abiterà con loro presso l'attuale casa familiare in Villorba via Giavera n. 16/B. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
I ricorrenti intendono disciplinare i turni di responsabilità genitoriale seguendo il seguente schema:
Settimana A): Padre
- I martedì e giovedì di ogni settimana dalle h. 18.00 sino a dopo cena (ore 21.30-
22.00);
Settimana B): Padre
- I martedì e giovedì dalle h.18.00 sino a dopo cena (ore 21.30-22.00);
- Dal venerdì tardo pomeriggio (h. 18.30) alla domenica sera dopo cena (h.
21.30-22.00). Con la precisazione che tale permanenza include il pernottamento dei minori presso il genitore.
Il padre, inoltre, in entrambe le settimane dal lunedì al venerdì trascorrerà con i figli e provvederà ad almeno tre pranzi presso l'abitazione dei nonni paterni sottostante all'attuale casa familiare. Nel corso delle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane anche non continuative con l'uno e con l'altro dei genitori previo accordo tra loro nel rispetto dei periodi di ferie di ciascuno.
I minori trascorreranno inoltre le vacanze natalizie per egual periodo con ciascun
3 genitore e così, indicativamente, trascorreranno con un genitore il periodo dal
25.12 al 31.12 e con l'altro quello successivo dal 01.01 al 06.01, in via alternata di anno in anno;
con la precisazione che trascorreranno il giorno della Santa
Vigilia con il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo più sopra indicato
(01.01 – 06.01). Parimenti, i minori trascorreranno le vacanze Pasquali in egual periodo con ciascun genitore, alternando di anno in anno la permanenza con l'uno e l'altro genitore nel giorno della Santa Pasqua ed in quello del Lunedì dell'Angelo. I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e così trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno di costui, a prescindere dal normale calendario di visita.
I genitori, si richiamano al Piano genitoriale allegato (doc. 10) e riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche in base agli impegni propri o dei figli minori e si impegnano a comunicare la necessità della modifica appena venutine a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e dei figli minori.
3) La signora rimarrà ad abitare nell'attuale casa familiare di Villorba Pt_1 unitamente ai figli, mentre il sig. , unico proprietario della stessa, Parte_2 continuerà a corrispondere le rate mensili del mutuo di € 550,00 e, entro giorni 90 dal deposito del presente ricorso, provvederà a reperire un nuovo all'aggio in locazione corrispondendone i relativi canoni.
4) Tenuto conto delle rispettive capacità di reddito e dei rispettivi oneri, in ragione dei turni di genitorialità, tenuto altresì conto che il padre continuerà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione familiare in modo da consentire ai figli ed alla madre di abitarvi e dovrà corrispondere un canone di locazione per reperire un nuovo alloggio stimato in non meno di € 600,00 mensili, tenuto conto che il padre provvederà, come meglio nel prosieguo specificato, a contribuire anche alle spese ordinarie per i figli e che la madre, in vista della presente separazione e per accordo tra le parti, ha già richiesto ed ottenuto al proprio datore di lavoro la modifica del proprio contratto da part-time a full time, al fine di incrementare le proprie disponibilità economiche, non è prevista la corresponsione di assegni per il mantenimento per i figli.
I genitori provvederanno per la quota del 50% ciascuno alle spese cd. straordinarie necessarie ai figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso di cui i genitori dichiarano di aver ricevuto copia e di conoscere i contenuti;
il padre inoltre contribuirà nella misura del 50% delle spese ordinarie per vestiario limitatamente a capi spalla (giubotti) e scarpe di importo superiore a € 90,00 per singolo capo, inoltre le parti convengono che per tali spese qualora superiori ad € 130,00 per capo siano preventivamente concordate.
Si precisa che il pagamento delle spese straordinarie avverrà di regola mediante il versamento diretto dell'intero costo da parte di uno o l'altro dei genitori, con successivo conguaglio tra i due da effettuarsi entro il mese successivo dal versamento, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4 L'eventuale dissenso ad una spesa straordinaria per i figli dovrà essere manifestato con le seguenti modalità: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5) I coniugi dichiarano di aver già regolato e di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni ad eccezione degli arredi e corredi della casa familiare che rimarranno nella stessa.
6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, pertanto non è previsto la corresponsione di assegni a tale titolo.
7) Spese e compensi di lite per la fase giudiziale e stragiudiziale interamente compensate tra le Parti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6741/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a SO (TV), il Parte_1 C.F._1 19/11/1978
e
(c.f. , nato/a a SO (TV), Parte_2 C.F._2 il 23/01/1975
entrambi con l'avv. ANDREA LOPRESTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il
2 Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a SO (TV), il 19/11/1978 Parte_1 e
, nato/a a SO (TV), il 23/01/1975, Parte_2 uniti in matrimonio il 1/06/2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO (TV) dell'anno 2023 n. 70, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio civile celebrato in Mogliano Veneto (TV) e trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2023 Numero 70 Parte 2 Serie C alle seguenti condizioni:
2) Affidarsi i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 ex art. 337 ter c.c., con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre che abiterà con loro presso l'attuale casa familiare in Villorba via Giavera n. 16/B. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi.
I ricorrenti intendono disciplinare i turni di responsabilità genitoriale seguendo il seguente schema:
Settimana A): Padre
- I martedì e giovedì di ogni settimana dalle h. 18.00 sino a dopo cena (ore 21.30-
22.00);
Settimana B): Padre
- I martedì e giovedì dalle h.18.00 sino a dopo cena (ore 21.30-22.00);
- Dal venerdì tardo pomeriggio (h. 18.30) alla domenica sera dopo cena (h.
21.30-22.00). Con la precisazione che tale permanenza include il pernottamento dei minori presso il genitore.
Il padre, inoltre, in entrambe le settimane dal lunedì al venerdì trascorrerà con i figli e provvederà ad almeno tre pranzi presso l'abitazione dei nonni paterni sottostante all'attuale casa familiare. Nel corso delle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane anche non continuative con l'uno e con l'altro dei genitori previo accordo tra loro nel rispetto dei periodi di ferie di ciascuno.
I minori trascorreranno inoltre le vacanze natalizie per egual periodo con ciascun
3 genitore e così, indicativamente, trascorreranno con un genitore il periodo dal
25.12 al 31.12 e con l'altro quello successivo dal 01.01 al 06.01, in via alternata di anno in anno;
con la precisazione che trascorreranno il giorno della Santa
Vigilia con il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo più sopra indicato
(01.01 – 06.01). Parimenti, i minori trascorreranno le vacanze Pasquali in egual periodo con ciascun genitore, alternando di anno in anno la permanenza con l'uno e l'altro genitore nel giorno della Santa Pasqua ed in quello del Lunedì dell'Angelo. I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e così trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno di costui, a prescindere dal normale calendario di visita.
I genitori, si richiamano al Piano genitoriale allegato (doc. 10) e riconoscono che il programma di riferimento concordato è comunque suscettibile di modifiche in base agli impegni propri o dei figli minori e si impegnano a comunicare la necessità della modifica appena venutine a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e dei figli minori.
3) La signora rimarrà ad abitare nell'attuale casa familiare di Villorba Pt_1 unitamente ai figli, mentre il sig. , unico proprietario della stessa, Parte_2 continuerà a corrispondere le rate mensili del mutuo di € 550,00 e, entro giorni 90 dal deposito del presente ricorso, provvederà a reperire un nuovo all'aggio in locazione corrispondendone i relativi canoni.
4) Tenuto conto delle rispettive capacità di reddito e dei rispettivi oneri, in ragione dei turni di genitorialità, tenuto altresì conto che il padre continuerà in via esclusiva al pagamento del mutuo gravante sull'abitazione familiare in modo da consentire ai figli ed alla madre di abitarvi e dovrà corrispondere un canone di locazione per reperire un nuovo alloggio stimato in non meno di € 600,00 mensili, tenuto conto che il padre provvederà, come meglio nel prosieguo specificato, a contribuire anche alle spese ordinarie per i figli e che la madre, in vista della presente separazione e per accordo tra le parti, ha già richiesto ed ottenuto al proprio datore di lavoro la modifica del proprio contratto da part-time a full time, al fine di incrementare le proprie disponibilità economiche, non è prevista la corresponsione di assegni per il mantenimento per i figli.
I genitori provvederanno per la quota del 50% ciascuno alle spese cd. straordinarie necessarie ai figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso di cui i genitori dichiarano di aver ricevuto copia e di conoscere i contenuti;
il padre inoltre contribuirà nella misura del 50% delle spese ordinarie per vestiario limitatamente a capi spalla (giubotti) e scarpe di importo superiore a € 90,00 per singolo capo, inoltre le parti convengono che per tali spese qualora superiori ad € 130,00 per capo siano preventivamente concordate.
Si precisa che il pagamento delle spese straordinarie avverrà di regola mediante il versamento diretto dell'intero costo da parte di uno o l'altro dei genitori, con successivo conguaglio tra i due da effettuarsi entro il mese successivo dal versamento, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa.
4 L'eventuale dissenso ad una spesa straordinaria per i figli dovrà essere manifestato con le seguenti modalità: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5) I coniugi dichiarano di aver già regolato e di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni ad eccezione degli arredi e corredi della casa familiare che rimarranno nella stessa.
6) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, pertanto non è previsto la corresponsione di assegni a tale titolo.
7) Spese e compensi di lite per la fase giudiziale e stragiudiziale interamente compensate tra le Parti”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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