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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1712 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 26.09.2025, promosso da
(C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.07.1942), e (C.F.: , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
18.02.1947, entrambi rappresentati e difesi giusta procura resa su atto separato dall'avv. Pietro
Barbaro, presso il cui studio in Via San Francesco da Paola, n. 94, Reggio Calabria, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.07.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa n.
08/2010, del 19.01.2010 e depositato in data 21.01.2010 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. R.G. 3343/2009;
-considerato che con decreto del 16.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
26.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 26.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che il Tribunale aveva omologato la separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale sita in via Clearco n. 13 di Reggio Calabria rimarrà assegnata alla signora
, mentre il marito provvederà a trasferire la propria residenza presso abitazione di sua Pt_2 proprietà sita in Pellaro di Reggio Calabria via Fiumarella vico Franco n. 8;
3) Gli arredi e i mobili della casa coniugale rimarranno nella piena proprietà, disponibilità, uso e godimento della signora : il signor porterà via solo i propri effetti personali;
Pt_2 Pt_1
4) Per il mantenimento della moglie è stabilità la somma di € 670,00 mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTA;
il pagamento dell'importo determinato a titolo di mantenimento della moglie dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5) L'automobile BMW targata BE 664 GX immatricolata nel 1999 ed acquistata dal signor Pt_1 nel 2005, di proprietà del medesimo signor , rimarrà in proprietà ed uso esclusivo di esso, Pt_1 che se ne accollerà tutti gli oneri e le spese.
I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi;
i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivo e chiedono l'omologa della presente separazione;
-rilevato che le parti hanno dichiarato di voler parzialmente modificare le condizioni previste nel decreto di omologa della separazione n. 08/2010; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto, depositato il 02.07.2025 da Parte_1
e , modifica le condizioni di separazione stabilite con il
[...] Parte_2 decreto di omologa del Tribunale di Reggio Calabria n. 08 del 19.01.2010 così provvede:
1) non è dovuta alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento da parte dal sig. Parte_1
alla sig.ra ;
[...] Parte_2 2) le utenze di luce, gas, telefono, tari, servizio idrico integrato e spese condominiali seppure intestate alla sig.ra saranno sempre pagate dal sig. , con ogni obbligo di legge nei confronti Pt_2 Pt_1 della moglie in caso di mancata estinzione dell'obbligazione;
3) il sig. si impegna a mantenere in via esclusiva il figlio finché questi Parte_1 Per_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Marchese Dott. Giuseppe Campagna