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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di ED Della De Cuius Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6515/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con plico raccomandato n. 78512517637-3 privo di relata di notifica consegnato all'odierna appellante il giorno 24.12.2020 il Comune di Riposto notificava alla de cuius sig.ra Nominativo_1 l'avviso di accertamento n. 200 del 14.12.2020 con il quale richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.753
a titolo di IMU anno 2016 € 158,14 per interessi € 574, 37 per sanzioni oltre spese accessorie relativamente ai terreni siti nel Comune di Riposto, di seguito specificati: -
Dati_Catastali_1
Avverso tale atto la ricorrente proponeva impugnazione con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato al Comune di Riposto in data 19.02.2021.
Per un mero refuso dovuto alla errata apposizione a penna nel frontespizio dell'atto impugnato, nel ricorso di primo grado è stato indicata come data di notifica dello stesso il giorno 20.12.2020.
Invero l'atto impugnato è stato notificato il 24.12.2020, come attestato dalla interrogazione al servizio online di poste italiane e dal timbro apposto nella busta della AC A/R .
Essendo deceduto il difensore costituito, la comunicazione dell'avviso di udienza veniva trasmessa direttamente all'indirizzo della ricorrente a sua volta deceduta .
Pertanto all'udienza nessuno presenziava.
All'esito dell'udienza del 09.10.2023, la sez. n. 6 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania pronunciava la sentenza n. 6515/2023 con la quale dichiarava inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini.
L'erede propone appello per nullità della sentenza per intervenuta causa di interruzione obbligatoria ex art. 40 D.lgs n. 546-92 e art. 301 c.p.c.: Morte dell'unico difensore costituito e della parte processuale e per nullità della sentenza dovuta a violazione di legge: norma violata art. 22 comma 5 D. LGS. n. 546 del 1992.
L'appellato Comune non si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'atto impugnato è stato effettivamente notificato il 24.12.2020, come attestato dalla interrogazione al servizio online di poste italiane e soprattutto dal timbro apposto nella busta della AC A/R che riporta una data di invio successiva al 20.12.2020.
La documentazione, ad avviso del contribuente, a causa dell'irrituale celebrazione del processo, è stata prodotta in secondo grado.
La documentazione dimostra che l'atto è stato notificato il 24.12.2020 e che il ricorso notificato alla parte il 19.01.2021 era tempestivo.
E' da accogliere il secondo motivo di appello.
In merito al primo motivo di appello per nullità della sentenza per intervenuta causa di interruzione obbligatoria ex art. 40 D.lgs n. 546-92 e art. 301 c.p.c. si precisa che Corte di Cassazione Con l'ordinanza n. 14465/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, ritiene che l'omessa dichiarazione o notificazione dell'intervenuta morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo procuratore comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o di un eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione;
Lla suddetta posizione è suscettibile di modificazione nel caso in cui, nella fase di impugnazione si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ..
Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato è del tutto illegittimo in quanto il Comune si è basato sull'unico ed erroneo presupposto che i terreni di proprietà della ricorrente abbiano natura di suolo edificabile.
Occorre rilevare che per le aree di proprietà della ricorrente, ad oggi e fino all'approvazione del piano attuativo,
l'edificazione è vietata, trovandosi in zona soggetta a piano di lottizzazione. Infatti la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare, non rende quell'area utilizzabile a scopo edificatorio. La utilizzabilità presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Possono, tuttavia, compensarsi le spese di giudizio a causa della produzione documentale in secondo grado e stante l'inattività degli eredi.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
accoglie la domanda del contribuente e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RI, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di ED Della De Cuius Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6515/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con plico raccomandato n. 78512517637-3 privo di relata di notifica consegnato all'odierna appellante il giorno 24.12.2020 il Comune di Riposto notificava alla de cuius sig.ra Nominativo_1 l'avviso di accertamento n. 200 del 14.12.2020 con il quale richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.753
a titolo di IMU anno 2016 € 158,14 per interessi € 574, 37 per sanzioni oltre spese accessorie relativamente ai terreni siti nel Comune di Riposto, di seguito specificati: -
Dati_Catastali_1
Avverso tale atto la ricorrente proponeva impugnazione con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato al Comune di Riposto in data 19.02.2021.
Per un mero refuso dovuto alla errata apposizione a penna nel frontespizio dell'atto impugnato, nel ricorso di primo grado è stato indicata come data di notifica dello stesso il giorno 20.12.2020.
Invero l'atto impugnato è stato notificato il 24.12.2020, come attestato dalla interrogazione al servizio online di poste italiane e dal timbro apposto nella busta della AC A/R .
Essendo deceduto il difensore costituito, la comunicazione dell'avviso di udienza veniva trasmessa direttamente all'indirizzo della ricorrente a sua volta deceduta .
Pertanto all'udienza nessuno presenziava.
All'esito dell'udienza del 09.10.2023, la sez. n. 6 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania pronunciava la sentenza n. 6515/2023 con la quale dichiarava inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini.
L'erede propone appello per nullità della sentenza per intervenuta causa di interruzione obbligatoria ex art. 40 D.lgs n. 546-92 e art. 301 c.p.c.: Morte dell'unico difensore costituito e della parte processuale e per nullità della sentenza dovuta a violazione di legge: norma violata art. 22 comma 5 D. LGS. n. 546 del 1992.
L'appellato Comune non si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'atto impugnato è stato effettivamente notificato il 24.12.2020, come attestato dalla interrogazione al servizio online di poste italiane e soprattutto dal timbro apposto nella busta della AC A/R che riporta una data di invio successiva al 20.12.2020.
La documentazione, ad avviso del contribuente, a causa dell'irrituale celebrazione del processo, è stata prodotta in secondo grado.
La documentazione dimostra che l'atto è stato notificato il 24.12.2020 e che il ricorso notificato alla parte il 19.01.2021 era tempestivo.
E' da accogliere il secondo motivo di appello.
In merito al primo motivo di appello per nullità della sentenza per intervenuta causa di interruzione obbligatoria ex art. 40 D.lgs n. 546-92 e art. 301 c.p.c. si precisa che Corte di Cassazione Con l'ordinanza n. 14465/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, ritiene che l'omessa dichiarazione o notificazione dell'intervenuta morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo procuratore comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o di un eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione;
Lla suddetta posizione è suscettibile di modificazione nel caso in cui, nella fase di impugnazione si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ..
Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato è del tutto illegittimo in quanto il Comune si è basato sull'unico ed erroneo presupposto che i terreni di proprietà della ricorrente abbiano natura di suolo edificabile.
Occorre rilevare che per le aree di proprietà della ricorrente, ad oggi e fino all'approvazione del piano attuativo,
l'edificazione è vietata, trovandosi in zona soggetta a piano di lottizzazione. Infatti la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare, non rende quell'area utilizzabile a scopo edificatorio. La utilizzabilità presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Possono, tuttavia, compensarsi le spese di giudizio a causa della produzione documentale in secondo grado e stante l'inattività degli eredi.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
accoglie la domanda del contribuente e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026