Parere definitivo 11 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01875/2025REG.PROV.COLL.
N. 01377/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurisano e Responsabile Urbanistica, Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Taurisano, Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Taurisano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito per la parte appellante l’avv. Giuseppe Pecorilla per gli avv. Marco Oronzo Calsolaro e Valentina Mele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stata impugnata l'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, n. 9 del 7 marzo 2014, del Responsabile del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente del Comune di Taurisano.
2. L’impugnata sentenza del T.A.R Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. -OMISSIS-:
a) ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto chiara la fattispecie, nonostante l’erroneo richiamo (anche) di una norma estranea; esaustiva la motivazione; inconfigurabile l’intervento come di ristrutturazione;
b) ha compensato le spese di lite.
3. La sig.ra -OMISSIS- ha presentato appello, notificato in data 1 febbraio 2022, articolando le censure con quattro motivi di ricorso (estesi da pagina 4 a pagina 23).
4. Il Comune di Taurisano non si è costituito in giudizio.
5. Da ultimo, con memoria del 27 febbraio 2025 l’appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione della controversia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello introduttivo dell’epigrafato giudizio.
6. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Non rimane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame.
Nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.