TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa EM OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11240/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 P.IVA_1
(c.f. , Parte_2 P.IVA_2
- avv. TALONE EVO,
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
P. IVA: ), CP_1 C.F._2
- avv.ti SANNA PIETRO, LOPEZ DE GONZALO MARCO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli Attori in opposizione:
“Piaccia alla Giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO per le ragioni espresse in premessa, dichiarare l'incompetenza del giudice adito per l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, dichiarando territorialmente competente il Tribunale di Vasto
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2244/2024 (n. 8862/2024 R.G.), emesso il 20.09.2024 dal
Tribunale di Genova in quanto nullo;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'inesigibilità ed insussistenza del credito azionato e, conseguentemente, dichiarare:
inefficace, invalido ed illegittimo e, per l'effetto, annullare e revocare, per i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo n. 2244/2024 (n. 8862/2024 R.G.), emesso il 20.09.2024 dal Tribunale di Genova;
1 che nulla devono gli opponenti in virtù del credito azionato;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un credito in capo alla ricorrente, accertare e dichiarare:
la insussistenza del credito così come azionato dalla ricorrente;
attesa la contraddittoria indicazione ed allegazione dei documenti, che l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione del diritto di difesa dell'ingiunta ed in mancanza delle condizioni di ammissibilità della procedura monitoria di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;
in ogni caso, la nullità totale delle garanzie fideiussorie per quanto sopra esposto;
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo di cui in premessa e, conseguentemente, limitare la pretesa creditoria nei limiti del provato nei soli confronti del debitore principale Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite, e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.”
Per la Convenuta in opposizione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione
e/o eccezione: in via pregiudiziale, rigettare le istanze avversarie confermando la propria competenza;
nel merito, rigettare la domanda di opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2244/2024, emesso in data 20.09.2024, su ricorso di il Tribunale di Genova ha ingiunto a quale debitore CP_1 Parte_2 principale e a e in qualità di fideiussori, il pagamento immediato Parte_2 Parte_1 della somma di € 1.085.400,00, oltre interessi e spese, in forza dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 23.05.2024, denominato “Scrittura Privata con Riconoscimento di Debito” (prod. 16 fascicolo monitorio).
Contro tale decreto hanno poprosto opposizione e Parte_2 Parte_2 [...]
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale adito in favore del Tribunale di Pt_1
Vasto, e contestando nel merito la domanda, allegando che:
- il credito azionato era inesigibile, in quanto sottoposto a condizione sospensiva non avveratasi. In particolare, hanno argomentato che a seguito della risoluzione di un precedente contratto di fornitura di fertilizzante, le parti avevano concordato che la società avrebbe tentato di rivendere il prodotto a un terzo acquirente per conto di Pt_2 CP_2
2
[...] e che solo all'esito positivo di tale rivendita sarebbe sorto l'obbligo di restituire le somme anticipate da;
CP_1
- l'importo ingiunto era erroneo. La difesa degli opponenti ha infatti messo in luce la discrepanza tra l'importo indicato nella scrittura privata del 23 maggio 2024, che all'art. 3 indica l'importo di USD 975.375,00, e quello su cui si basa il calcolo del decreto ingiuntivo ammontante ad USD 1.000.000,00. Gli opponenti hanno altresì contestato l'importo azionato in via monitoria attesa l'erronea conversione valutaria. Hanno, infatti, contestato il tasso di cambio da dollaro a euro applicato da , sostenendo che, ai sensi dell'art. CP_1
1278 c.c., avrebbe dovuto essere utilizzato il cambio alla data di scadenza dell'obbligazione
(prima rata fissata al 15.06.2024) e non quello alla data di stipula della scrittura privata
(23.05.2024).
- la garanzia fideiussoria prestata da e dalla era nulla per Parte_1 Parte_2 indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c.. La difesa degli opponenti ha sostenuto, infatti, che la clausola 6 della scrittura privata (cfr. prod. 16 fascicolo monitorio) si limitatava a fare riferimento a una generica "garanzia del pagamento del debito", senza individuarne con precisione l'ammontare e le condizioni, rendendo la garanzia inefficace.
- le clausole 6, 11 e 12 della richiamata scrittura privata erano inefficai trattandosi di clausole vessatorie non specificamente approvata per iscritto. si è costituita in giudizio contestano l'opposizione e chiedendo la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 16.12.2024, è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, e stata trattenuta in decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 30.10.2025.
***
1. In via preliminare: sull'eccezione di incompentenza per territorio
Parte opponente ha eccepito l'invalidità della clausola 15 della scrittura privata del 23 maggio 2024
(cfr. prod. 16 fascicolo monitorio), con la quale “per ogni eventuale controversia relativa a formazione, esecuzione o risoluzione della presente scrittura” è stato eletto convenzionalmente ed in via esclusiva il foro di Genova.
Secondo gli opponenti, tale clausola avrebbe natura vessatoria, ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e
1342 c.c., e, in assenza di una specifica approvazione per iscritto, non potrebbe derogare ai criteri legali di competenza.
3 La difesa attorea afferma infatti la compentenza territoriale del Tribunale di Vasto, luogo in cui hanno sede le società opponenti e risiede l'opponente quale foro generale, Parte_1 rispettivamente, delle persone giuridiche e delle persone fisiche, ex art. 19 e 18 c.p.c..
L'eccezione è - in primo luogo – inammissibile, in quanto non sono stati contestati tutti i possibili criteri di collegamento - in particolare è stata omessa la contestazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
(forum contractus e forum destinatae solutionis) - ed è in ogni caso infondata.
Gli articoli 1341, comma 2 e 1342 del codice civile disciplinano le clausole vessatorie nei contratti per adesione o basati su moduli e formulari.
La "SCRITTURA PRIVATA E RICONOSCIMENTO DI DEBITO" del 23 maggio 2024 (cfr. prod. 16 fascicolo monitorio) non rientra tra le fattispecie contemplate delle norme in esame.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (Cassazione civile, Sez. VI-
2, ordinanza n. 20461 del 28 settembre 2020).
Ne caso in esame, con tutta evidenza, le clausole contenute nella scrittura posta a fondamento del decreto inguntivo opposto non sono destinate a regolamentare una plualità indefinita di rapporti, ma sono state redatte con specifico riferimento alla complessa vicenda contrattuale in essere fra le parti.
Non si applica quindi alla stessa il disposto delle norme citate e la clausola che riserva in via esclusiva al foro di Genova la compentena per territorio è valida ed efficace.
2. Nel merito: sulla scrittura privata con riconoscimento di debito e sull'asserita condizione sospensiva
La società premessa la narrazione dei precedenti rapporti commerciali fra le parti, ha CP_1 agito in via monitoria, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la scrittura privata del 23 maggio 2024 (cfr. prod. 16 fascicolo monitorio), con cui ha riconosciuto Parte_2 espressamente il proprio debito nei confronti di . CP_1
4 La richiamata scrittura privata con ricognizione di debito fa riferimento espresso al rapporto negoziale sottostante: al punto punto B) delle premesse si legge, infatti : “Il suddetto debito deriva da contratto numero 1 barra 2023 0 88 del 24/07/2023, ivi inclusi l'addendum numero 1 del 23/10/2023 e
l'addendum numero 2 del 12/01/2024 di seguito, il contratto, con cui e la integro hanno Parte_2 concordato la risoluzione del contratto e che restituisse integralmente alla indagherò l'importo Parte_2 anticipato dalla (cfr. prod. 16 fascicolo monitorio). CP_1
La scrittura privata in esame non contiene alcuna clausola che subordini l'esigibilità del debito all'avveramento di alcuna condizione sospensiva.
L'eccezione di parte opponente deve pertanto essere respinta.
3. Nel merito: sulla pretesa erroneità dell'importo ingiunto
L'eccezione è infondata.
Da un semplice calcolo matematico emerge che la somma delle rate previse nella scrittura azionata ammonta a complessivi USD 1.000.000.
La differenza con l'importo indicato all'art. 3 (USD 975.375,00) è spiegabile tenendo conto del fatto che la quarta rata è comprensiva di “ulteriori spese provvisorie ed interessi maturandi ai sensi del presente accordo” per come disposto dall'art. 2 della scrittura privata (cfr. pag.
2 - prod. 16 fascicolo monitorio).
Tutte le rate indicate nell'accordo risultano scadute e, dunque, la pretesa creditoria e senza dubbio esigibile.
4. Nel merito: sul tasso di cambio applicabile
Parte opponente non ha neppure allegato che il tasso di cambio operante nel giorno - a suo avviso - da prendere in considerazione ai fini della conversione in euro fosse a sé più favorevole.
L'eccezione è quindi inammissible per difetto di interesse.
5. Nel merito: sulla validità della garanzia fideiussoria
L'eccezione sulla nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto è parimenti infondata.
All'art. 6 si legge:
5 Il “Debito” è definito al punto a) delle premesse e il suo pagamento è concordato mediante la correspinsione delle rate di cui all'art. 2.
A copertura e garanzia di tali rate è concordato, ai sensi dell'art. 5 il rilscio di cambiali.
La garanzia di cui all'art. 6 ha chiaramente ad oggetto il debito oggetto di riconoscimento con la scrittura in esame.
6. Nel merito: sull'asserita vessatorietà delle clausole nn. 6,11 e 12 della scrittura privata
Gli opponenti hanno lamentato la nullità delle clausole nn. 6, 11 e 12 per presunta vessatorietà e mancata approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
L'eccezione è infondata per le ragioni sopra esposte al punto 1.
7. Nel merito: sull'abuso del diritto
L'eccezione di “abuso di diritto”, secondo cui la società opposta si sarebbe approfittata dello stato di necessità dell'opponente per ottenenre la sottoscirzione della scrittura azionata, sollevata dall'opponente solo nelle note difensive finali, è tardiva e comunque non provata.
8. Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da seguente tabella.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 8.797,00
6 Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 18.977,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_2 Parte_2 Parte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2244/2024 (R.G. n. 8862/2024), emesso dal
Tribunale di Genova in data 20.09.2024, e lo dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
- condanna gli opponenti e , in solido tra Parte_2 Parte_2 Parte_1 loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta che CP_1 liquida in € 18.977,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 5.11.2025
Il Giudice
EM OR
7