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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 12137/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Anna Battaglia Giudice
Gianluca Brol Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAGGIOTTO ANTONIO
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 31/08/2023 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale, notificato il 03/08/2023.
Con decreto dd. 18/09/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. pagina 1 di 4 Con decreto dd. 07/06/2024, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 29/05/2025.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 01/07/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Sul fronte abitativo, il ricorrente conduce in locazione parte di un immobile sito nel Comune di
(cfr. nota di deposito del 29/05/2025, doc. residenza e contratto di locazione 4x4 con CP_1 data di decorrenza 01/04/2024).
Ha conseguito il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana di Livello A2, nel 2023, presso l'Università per stranieri di Perugia (cfr. nota di deposito del 29/05/2025, doc. copia certificazione linguistica).
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Inizialmente, ha lavorato con contratto in somministrazione a tempo determinato, tramite l'Agenzia per il Lavoro – come Controparte_2 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022). pagina 2 di 4 addetto al magazzino per l'utilizzatrice Mag Servizi s.r.l., a partire dal 03/11/2021. Tale contratto ha ricevuto numerosi rinnovi, prorogandosi fino alla data del 31/07/2023 (cfr. allegati al ricorso, doc. 2, CUD 2023, CUD 2022, lettera di proroga dal 03/11/2021 al 23/12/2021, lettera di proroga dal 23/12/2021 al 31/12/2021, lettera di proroga dal 31/12/2021 al
26/02/2022, lettera di proroga dal 26/02/2022 al 31/05/2022, lettera di proroga dal 31/05/2022 al 30/09/2022, lettera di proroga dal 30/09/2022 al 29/10/2022, lettera di proroga dal
01/12/2022 al 16/12/2022, lettera di proroga dal 26/01/2023 al 15/03/2023, lettera di proroga dal 15/03/2023 al 31/03/2023, lettera di proroga dal 31/03/2023 al 30/04/2023, lettera di proroga dal 30/04/2023 al 31/05/2023, lettera di proroga dal 31/05/2023 al 31/07/2023, busta paga giugno 2023, contratto in somministrazione dal 26/01/2023 al 12/02/2023).
Successivamente, egli ha stipulato un nuovo contratto in somministrazione a tempo determinato dal 01/08/2023, prorogato fino al 14/12/2024, tramite l'Agenzia per il Lavoro UP
s.p.a., lavorando come operaio addetto al picking per l'impresa BS IC s.r.l. (cfr. allegati al ricorso, doc. 2, contratto in somministrazione;
allegati alla nota di deposito del 03/06/2024, lettera di proroga dal 31/10/2023 al 17/02/2024, lettera di proroga dal 17/02/2024 al
27/07/2024, buste paga gennaio-aprile 2024; allegati alla nota di deposito del 29/05/2025, buste paga maggio-ottobre2024, CUD 2025).
Ad oggi risulta occupato come handler, con contratto in somministrazione a tempo determinato dal 25/02/2025, prorogato fino al 27/09/2025, tramite l'Agenzia per il Lavoro Gi OU
DI (cfr. allegati alla nota di deposito del 29/05/2025, busta paga aprile 2025, contratto in somministrazione fino al 29/03/2025, lettera di proroga).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 10130/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento dal Parte_1 territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli pagina 3 di 4 costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
GUINEA il 19/04/1995, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Paola Cosmetico,
Funzionaria UPP]
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 12137/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Anna Battaglia Giudice
Gianluca Brol Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAGGIOTTO ANTONIO
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 31/08/2023 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale, notificato il 03/08/2023.
Con decreto dd. 18/09/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. pagina 1 di 4 Con decreto dd. 07/06/2024, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 29/05/2025.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 01/07/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Sul fronte abitativo, il ricorrente conduce in locazione parte di un immobile sito nel Comune di
(cfr. nota di deposito del 29/05/2025, doc. residenza e contratto di locazione 4x4 con CP_1 data di decorrenza 01/04/2024).
Ha conseguito il Certificato di conoscenza della Lingua Italiana di Livello A2, nel 2023, presso l'Università per stranieri di Perugia (cfr. nota di deposito del 29/05/2025, doc. copia certificazione linguistica).
Ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Inizialmente, ha lavorato con contratto in somministrazione a tempo determinato, tramite l'Agenzia per il Lavoro – come Controparte_2 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022). pagina 2 di 4 addetto al magazzino per l'utilizzatrice Mag Servizi s.r.l., a partire dal 03/11/2021. Tale contratto ha ricevuto numerosi rinnovi, prorogandosi fino alla data del 31/07/2023 (cfr. allegati al ricorso, doc. 2, CUD 2023, CUD 2022, lettera di proroga dal 03/11/2021 al 23/12/2021, lettera di proroga dal 23/12/2021 al 31/12/2021, lettera di proroga dal 31/12/2021 al
26/02/2022, lettera di proroga dal 26/02/2022 al 31/05/2022, lettera di proroga dal 31/05/2022 al 30/09/2022, lettera di proroga dal 30/09/2022 al 29/10/2022, lettera di proroga dal
01/12/2022 al 16/12/2022, lettera di proroga dal 26/01/2023 al 15/03/2023, lettera di proroga dal 15/03/2023 al 31/03/2023, lettera di proroga dal 31/03/2023 al 30/04/2023, lettera di proroga dal 30/04/2023 al 31/05/2023, lettera di proroga dal 31/05/2023 al 31/07/2023, busta paga giugno 2023, contratto in somministrazione dal 26/01/2023 al 12/02/2023).
Successivamente, egli ha stipulato un nuovo contratto in somministrazione a tempo determinato dal 01/08/2023, prorogato fino al 14/12/2024, tramite l'Agenzia per il Lavoro UP
s.p.a., lavorando come operaio addetto al picking per l'impresa BS IC s.r.l. (cfr. allegati al ricorso, doc. 2, contratto in somministrazione;
allegati alla nota di deposito del 03/06/2024, lettera di proroga dal 31/10/2023 al 17/02/2024, lettera di proroga dal 17/02/2024 al
27/07/2024, buste paga gennaio-aprile 2024; allegati alla nota di deposito del 29/05/2025, buste paga maggio-ottobre2024, CUD 2025).
Ad oggi risulta occupato come handler, con contratto in somministrazione a tempo determinato dal 25/02/2025, prorogato fino al 27/09/2025, tramite l'Agenzia per il Lavoro Gi OU
DI (cfr. allegati alla nota di deposito del 29/05/2025, busta paga aprile 2025, contratto in somministrazione fino al 29/03/2025, lettera di proroga).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 10130/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento dal Parte_1 territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli pagina 3 di 4 costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
GUINEA il 19/04/1995, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
dr.ssa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Paola Cosmetico,
Funzionaria UPP]
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