Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2929 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dagli avv. ti VULLO Parte_1 C.F._1
PASQUALE e CINÀ MASSIMILIANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 bis c.p.c., giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: assegno ad personam.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2022 il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di essere un ex militare con il grado di sottocapo di II classe del Controparte_2
e di essere transitato, in data 23 ottobre 2017, nelle corrispondenti aree funzionali
[...]
a mansioni di assistente amministrativo;
di essere poi stato distaccato presso il
[...]
, sino ad assunzione presso quest'ultimo in data 30/12/2020 e di essere Controparte_1
risultato vincitore a seguito di mobilità volontaria. Agiva in giudizio chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di “assegno ad personam”, pari all'importo mensile pari ad € 130,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali e pensionabile, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 e sino a totale riassorbimento;
per l'effetto, chiedeva di condannare parte resistente anche al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. subiti, con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva il , Controparte_3 [...]
, che argomentava Controparte_1 Controparte_1
variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso può trovare accoglimento.
Orbene, parte ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a conservare l'assegno ad personam, già riconosciuto e corrisposto in suo favore, in applicazione dell'art. 2, comma 8,
del D.M. 18/04/2002, nella parte in cui prevede: “nel caso in cui il nuovo trattamento economico
spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo
all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza
tra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di
trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi” .
Tale norma parrebbe non potersi applicare nell'ipotesi disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n.
165/2001, a mente del quale “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento (…) 2-bis. (…) 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente
il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.
Inoltre, l'art. 3 del D.P.C.M. 26 giugno 2015 prevede al comma 1, che “Nel caso di mobilità
volontaria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies
del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001” e al comma 2 che “Nei casi di mobilità diversa da
quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti
mantengono: a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente
alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo
d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro -
corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei
casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;
b. la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza”.
E' stato dunque ritenuta l'insussistenza, per il dipendente in mobilità volontaria
(diversamente che per i casi di mobilità da questa differenti), del diritto a conservare nell'amministrazione di destinazione l'eventuale miglior trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza, ivi compreso l'assegno ad personam.
Tuttavia, tale conclusione non è condivisibile, sia alla luce del tenore letterale della disposizione richiamata, laddove prevede “Salvo diversa previsione”; sia alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia.
Invero, il sostiene che alla mobilità volontaria ex art.30, primo comma, del D.Lgs. CP_1
n. 165/2001, dovrebbe applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies, del D.Lgs.
n. 165/2001, ai sensi del quale “a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della
stessa amministrazione”. La Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di pubblico impiego, il d.lg. n. 165 del 2001, art. 30, che riconduce il passaggio diretto
di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, comporta, per i
dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti
collettivi del comparto dell'### cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di
rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, che sono destinati
ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti
dell'### cessionaria” (Cass.Civ., sez. lav., 06/06/2019, n.15371).
La Corte ha dunque sposato quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui in tali fattispecie si configurerebbe una ipotesi di cessione del contratto, e cioè una mera modificazione soggettiva del rapporto, che rimarrebbe inalterato nei suoi elementi oggettivi, con conseguente operatività del principio di irriducibilità della retribuzione,
anche accessoria
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il passaggio ad altra amministrazione avvenga a seguito di procedura concorsuale, deponendo in tal senso anche la “ratio” della norma, volta ad incentivare la mobilità volontaria nel pubblico impiego attraverso il divieto di attribuzione di un trattamento economico regressivo rispetto a quello goduto al momento del passaggio nella nuova posizione;
invero “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, in
caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui
all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre
2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso
l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione
stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del
2005” (cfr. Cass. sent. n. 20197 del 22/07/2024).
Pertanto, va dichiarato il diritto del dipendente alla conservazione del trattamento più
favorevole attraverso l'attribuzione dell'assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti retributivi.
Il ricorso, dunque, va accolto nei limiti ivi quantificati, stante la non contestazione del quantum da parte del convenuto, che va condannato alla corresponsione delle somme dovute anche a titolo di arretrati oltre interessi legali (vigendo nel pubblico impiego il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria ed interessi, sancito dall'art. 22, comma 36,
della L. 724/1994).
Tuttavia, non può essere accolta la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva e fiscale del ricorrente, essendo il legittimato passivo di tale domanda l'ente previdenziale, non citato in giudizio;
né la domanda risarcitoria, non avendo parte ricorrente provato il danno.
Avuto riguardo ai diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, si reputa opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna parte convenuta alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dell'importo mensile pari ad € 130,99, a titolo di assegno ad personam, oltre interessi legali, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 e sino al totale riassorbimento con i successivi incrementi stipendiali;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo