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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9699 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice CA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45208/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA M.TE VELINO , Parte_1 P.IVA_1 63 67051 AVEZZANO presso l'Avvocato LANZI ALESSANDRO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 15 ONroparte_1 P.IVA_2 20122 MILANO presso l'Avvocato BOTTI ALESSANDRO
(C.F. ) elettivamente ONroparte_2 P.IVA_3 domiciliato in VIALE G. MARCONI, 440 00146 ROMA presso l'Avvocato CICCAGLIONE ALFONSO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione in veste di cessionaria ha convenuto in giudizio e Parte_1 ONroparte_1 [...]
nella veste – rispettivamente – la prima di cedente in relazione al ONroparte_2 contratto di cessione di crediti stipulato in data 27.10.17 per un corrispettivo di € 6.961.921,76 e la seconda quale dante causa della prima in relazione al pregresso contratto di cessione in data 13.10.17
pagina 1 di 8 avente ad oggetto i medesimi crediti inerenti prestazioni rese in regime di accreditamento da
[...]
nei confronti della per il periodo 2005-2017. ONroparte_2 ONroparte_3
L'attrice assume la violazione da parte della cedente delle garanzie rilasciate alla luce di quanto CP_1 accertato nella sentenza n. 2626 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.22 – divenuta ON definitiva - all'esito del giudizio da essa promosso nei confronti del debitore poi esteso alla
[...] quale cedente su richiesta del ceduto. ONroparte_2
Tale pronuncia ha rigettato integralmente le domande dell'attrice volte a conseguire il pagamento delle prestazioni recate dalle fatture oggetto di trasferimento a suo favore.
Su tale premessa, ha chiesto – previo accertamento dell'intervenuta risoluzione parziale del contratto limitatamente ai crediti già di trasferiti da - la condanna ONroparte_2 della cedente a rifonderle l'importo pattuito per la risoluzione della cessione pari al ONroparte_1 corrispettivo, agli interessi ed alle spese sostenute per il giudizio.
Sul rilievo che analoghe garanzie sono state prestate da ONroparte_2
a favore di e dell'inerzia manifestata da quest'ultima nell'attività di recupero di quanto ad CP_1 essa spettante per i crediti risultati inesistenti, ha altresì agito in via di surroga chiedendo la condanna della cedente al pagamento dell'indennizzo pattuito a favore di . CP_1
Entrambe le convenute si sono costituite contestando la fondatezza delle richieste.
ha eccepito l'irrilevanza ai fini pretesi della sentenza allegata posto che la soccombenza CP_1 dell'attrice in tale giudizio è conseguita non già all'accertamento dell'inesistenza dei crediti, bensì all'omesso assolvimento dell'onere probatorio non avendo l'attrice prodotto i contratti aventi ad oggetto le prestazioni rese in regime di accreditamento.
Ha concluso per il rigetto delle domande e, in via subordinata, per l'accoglimento delle seguenti domande: accertarsi e dichiararsi che l'unico soggetto tenuto al pagamento di qualsivoglia importo richiesto da
è così mandandosi esente da Parte_1 ONroparte_2 ogni obbligo di pagamento essa e, in ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi che ONroparte_1
è obbligata a tenere indenne e manlevare ONroparte_2 CP_1
e per l'effetto condannare la stessa a tenere indenne e manlevare per quanto la
[...] ONroparte_1 stessa fosse eventualmente costretta a pagare a Parte_1 accertarsi che le dichiarazioni e garanzie rilasciate in sede di cessione di crediti tra e ONroparte_1 sono inesatte, non accurate, incomplete e in ogni caso ONroparte_2 non corrispondenti al vero con conseguente condanna della convenuta ONroparte_2
a corrisponderle. l'importo di € 7.822.103,95, oltre ad interessi legali dal dovuto alla
[...]
pagina 2 di 8 presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo, a titolo di indennizzo e manleva ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa;
accertarsi e dichiararsi che i crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa sono inesistenti o ONroparte_1 ONroparte_2 comunque non dovuti dal debitore e per l'effetto condannare ONroparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 c.c., al pagamento in favore di
[...] ONroparte_1 dell'importo di € 7.822.103,95, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo;
accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa, ai sensi delle ONroparte_1 ONroparte_2 previsioni di tale contratto, e per l'effetto condannare ONroparte_2 alla restituzione, in favore di di un importo corrispondente a quello versato come ONroparte_1 controprestazione per tale cessione, pari ad € 3.754.590,82, oltre ad interessi al tasso Euribor 3 mesi oltre 8% dal dovuto al saldo;
accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa e per l'effetto ONroparte_1 ONroparte_2 condannare alla restituzione, in favore di ONroparte_2 CP_1
di un importo corrispondente a quello versato come controprestazione per tale cessione, pari ad €
[...]
3.754.590,82, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo.
La convenuta ha contestato la ricorrenza dei presupposti ONroparte_2 per l'azione surrogatoria allegando - in primo luogo - la carenza di prova del credito a tal fine disconoscendo la documentazione allegata denominata “Cessione Cdl – ”. Ha quindi concluso CP_1 per il suo rigetto anche per la ritenuta assenza del pregiudizio di perdere la garanzia patrimoniale del debitore.
Ha chiesto inoltre accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di da ogni garanzia ex artt. CP_1
1491 e 1495 e segg. c.c per avere la stessa avuto contezza delle ragioni giuridiche che ostacolavano la legittimità dei crediti oggetto di cessione, così assumendone la relativa alea quanto alla recuperabilità nonché accertarsi e dichiararsi che la cessionaria conosceva, ovvero non poteva non conoscere, le ragioni giuridiche che ostacolavano la legittimità delle pretese creditorie acquistate, e dunque la precisa origine dei motivi sottesi alla loro contenziosità, e comunque il loro carattere contenzioso o pagina 3 di 8 contestabile, l'alea di irrecuperabilità connessa a tale acquisto pro soluto, con conseguente rigetto delle domande.
In via subordinata ha chiesto limitarsi le restituzioni a quanto effettivamente incassato dalla cedente a titolo di corrispettivo.
Previo rigetto dell'autorizzazione richiesta dalla convenuta ONroparte_2 alla presentazione delle querele di falso nonché delle istanze di prova orale, la causa è stata
[...] istruita in via documentale ed assunta in decisione all'udienza del 4.12.25 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi
Le domande sono prive di fondamento.
Preliminarmente va dato atto che l'attrice, secondo quanto esposto nella prima memoria integrativa, ha rinunciato alle domande proposte in via surrogatoria nei confronti della convenuta
[...]
sì da risultare la delibazione circoscritta alle sole domande formulate nei ONroparte_2 confronti della cedente ONroparte_1
Riguardo alla domanda proposta nei confronti della cedente occorre identificarne ONroparte_1 preliminarmente il contenuto muovendo dall'atto di citazione.
Tale atto evidenzia quanto segue: Acclarata l'inesistenza dei Crediti DL, con comunicazione del 4 marzo 2023 (doc. 14), SP 1705 risolveva la Cessione Astrea => SP 1705 limitatamente alla cessione dei Crediti DL e, per l'effetto, richiedeva (ai sensi dell'art. 8.4(b) della Cessione Astrea =>
SP 1705) il pagamento del Corrispettivo Risoluzione Cessione Astrea => SP 1705. Al di là dell'errore materiale relativo alla clausola, trattandosi della clausola 8.3.(b) occorre evidenziare che nella comunicazione citata - inviata alla cedente ai fini risolutori - è fatto testuale riferimento alla motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.22 – divenuta definitiva - che ha rigettato la domanda proposta nei confronti della quale debitrice ONroparte_3 ceduta ai fini del pagamento del corrispettivo inerente le prestazioni erogate da
[...]
ONroparte_2
L'attrice in particolare ha precisato che : la motivazione si sostanzia nella mancata sottoscrizione da parte della ONroparte_2 dei contratti ex d.lgs. nr.502/92 per gli anni e le prestazioni oggetto di contenzioso, così
[...] identificando il presupposto fattuale dell'intimata risoluzione;
risultano pacificamente violate le garanzie che ha reso, ai sensi dell'art. 9.3(a) circa il nomen CP_1 verum dei Crediti DL e cioè circa il fatto che tali crediti fossero "certi, liquidi, validi, esistenti
(nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili" (cfr. doc. 6, pag. 15). Risultano allo stesso modo
pagina 4 di 8 violate le ulteriori garanzie rese da ai sensi dell'art.
9.3. lett. (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), CP_1
(w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18). C.F._ Le conclusioni sono così esposte: accertare che SP ha legittimamente, validamente ed C.F._ efficacemente risolto la Cessione Astrea => SP , limitatamente ai Crediti DL;
e, per l'effetto, ii. condannare a pagare a SP 1705 il Corrispettivo Risoluzione Cessione Astrea => SP 1705, CP_1 pari a Euro 6.961.921,76, a titolo di capitale;
maggiorato de o gli interessi al tasso Euribor 365 + 8% dal 24 novembre 2017; e ulteriormente maggiorato delle spese sostenute da SP per il Giudizio, Pt_1 pari a Euro 10.819,95; oltre interessi, dalla data di notifica del presente atto di citazione, al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.; in via subordinata: accertare che ha violato le dichiarazioni e garanzie di cui alle lett. (a), (h), CP_1
(i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) di cui all'art.
9.3 della Cessione => SP 1705; e, per CP_1
l'effetto, ii. condannare a pagare a SP l'Indennizzo Astrea => SP 1705, per un importo CP_1 Pt_1 pari a Euro 7.822.103,95, a titolo di capitale;
maggiorato de o gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
e ulteriormente maggiorato de le spese legali alla cui rifusione la sarebbe stata condannata nei confronti di SP 1705, perlomeno nella misura CP_3 di Euro 32.000, oltre accessori;
o, in subordine, in misura pari al Corrispettivo Risoluzione Cessione
Astrea => SP 1705, o nel diverso maggiore o minore importo che codesto Tribunale riterrà all'esito del giudizio;
oltre interessi, dalla data di notifica del presente atto di citazione, al tasso di cui all'art.
1284, IV comma, c.c..
Nella successiva memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c. l'attrice ha eccepito l'irrilevanza della contestazione mossa dalla convenuta riguardo all'inidoneità della sentenza a riscontrare il presupposto fattuale dell'inesistenza dei crediti chiarendo di aver invocato la risoluzione non soltanto in relazione ad esso, ma altresì per la violazione delle molteplici dichiarazioni e garanzie prestate dalla cedente ON
(cfr. doc. 6 di 1705, pag. 15), ma anche i diritti e facoltà che la cessione accordava per la CP_1 diversa ipotesi di violazione delle ulteriori garanzie rilasciate da ai sensi dell'art.
9.3. lett. (h), CP_1
(i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18).
In sostanza l'attrice assume che oltre alla Condizione Risolutiva, le parti avevano pattuito un ulteriore meccanismo risolutorio – quello della Risoluzione Espressa – inerente ogni ipotesi di “non veridicità di tutte o parte delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente negli Articoli 9.2 e 9.3”, concludendo nel senso di avere esercitato proprio tale secondo meccanismo risolutorio non soggetto al termine di decadenza.
Reputa il Tribunale che entrambe le domande – così declinate – sono prive di fondamento.
pagina 5 di 8 Quanto alla Condizione Risolutiva, è documentato che il presupposto fattuale sia smentito dal tenore letterale della motivazione della sentenza sopra citata. ON La stessa si è limitata a rigettare la domanda di condanna della debitrice sul rilievo dell'assenza di prova della fonte negoziale: segnatamente, per la mancata produzione ad opera della cessionaria - odierna attrice - del contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di c.d. poliambulatorio.
Tanto si evince dal passaggio motivazionale che si trascrive: La società attrice, pur essendo legittimata ad agire, non ha, tuttavia, prodotto a sostegno della propria domanda alcun contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di c.d. poliambulatorio, ma si è limitata a depositare il decreto di autorizzazione del medico-provinciale di n. 20371/B del 11.01.1961 con cui è stata autorizzata CP_3 all'esercizio delle attività di poliambulatorio, i decreti sindacali (n. 2/1986 e 3/1987) di autorizzazione all'ampliamento dei posti letto da 150 a 180, nonché l'autorizzazione integrativa delle precedenti del
Sindaco di Massa di Somma (provvedimenti del 25/2013 e 03/2014 poi integrati con ordinanza n.
53/2014). Sul punto deve osservarsi che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, in conformità al principio affermato da Cass. ON 24640/2016 con specifico riferimento alle
E ancora: Alla luce di tali rilievi non può considerarsi assolto l'onere, gravante sul creditore, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto al convenuto, dal momento che alcun contratto riferibile alle prestazioni di c.d. poliambulatorio è stato prodotto in atti.
La pronuncia ha fatto nient'altro che applicare il principio generale secondo cui ciascuno in giudizio deve provare i fatti allegati a sostegno della pretesa: tale onere non è stato assolto dall'odierna attrice, pur avendo la stessa riscontrato la titolarità del diritto mediante la produzione del contratto di cessione a suo favore. Onere da reputarsi imprescindibile posto che la stessa ha agito in veste di cessionaria del corrispettivo inerente una pluralità di prestazioni sanitarie.
Tale conclusione è – all'evidenza - frutto di una delibazione inerente non già il profilo dell'esistenza dei crediti - bensì quello della prova che implica l'avvenuta produzione dei documenti e la successiva valutazione di inidoneità o insufficienza: attività – la prima – che non è stata effettuata sì da avere impedito quella successiva.
Tanto premesso, non può non rilevarsi come risulti di ben altro tenore il presupposto cui le parti contraenti alla clausola 8.1 della cessione hanno collegato l'inadempimento come di seguito riportato:
b) venga accertata giudizialmente l'inesistenza di uno o più Crediti al tempo della cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado. Per inesistenza del
Credito, ai fini del presente Paragrafo, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui venga dichiarato che i Crediti o una porzione degli stessi… (iv) non sono dovuti in quanto emerga nel
pagina 6 di 8 corso del giudizio che i Documenti Probatori forniti dal Cedente al Cessionario e prodotti in giudizio siano inidonei e/o insufficienti.
Stando alla motivazione della sentenza, deve concludersi con valenza assorbente nel senso che non ricorre l'inadempimento.
Non vale a smentire tale conclusione l'assunto dell'attrice secondo cui la sentenza pur soffermandosi nella parte motiva sull'onere della prova del titolo, conferma che quell'onere non è stato assolto ON perché non poteva esserlo. Tanto dalla Sentenza quanto dalla comparsa di costituzione della (doc.
18), si evince che l'erogazione delle prestazioni rese dalla Casa di Cura non era stata preceduta dalla stipula di un contratto per scritto, e quindi, secondo le cogenti disposizioni di legge, DL non era autorizzata a reclamare alcun corrispettivo e che il riferimento all'onere della prova del titolo (i.e. il ON contratto tra la e DL) è stato e deve essere correttamente inteso quale mancanza assoluta di un titolo (i.e. di un contratto)..
Tale lettura è confutata dal dato testuale sopra riportato: non vi è alcun riferimento alla pretesa omessa stipulazione dei contratti in forma scritta, ma soltanto all'omessa produzione. Profilo, questo, ritenuto assorbente vertendosi in ipotesi di contratti la cui redazione in forma scritta è prevista a pena di nullità.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa e della conseguente responsabilità risarcitoria della cedente risulta infondata.
Quanto alla domanda ulteriore, va dato atto preliminarmente che l'attrice in sede di conclusionale ha dichiarato – del tutto contraddittoriamente con quanto esposto in precedenza – di non aver inteso avvalersi della Condizione Risolutiva, bensì della Risoluzione Espressa intesa quale rimedio risolutorio esercitabile senza termini decadenziali – oltre a quelli codicistici - per l'ipotesi di violazione di dichiarazioni e garanzie rilasciate da . CP_1
Anche tale domanda risulta priva di fondamento.
Deve a riguardo rilevarsi come risultino del tutto carenti le allegazioni relative alle dichiarazioni o garanzie pretesamente lese da parte della cedente.
Nella citazione l'attrice ha riferito che risultano pacificamente violate le garanzie che ha reso, CP_1 ai sensi dell'art. 9.3(a) della Cessione => SP 1705, circa il nomen verum dei Crediti DL e CP_1 cioè circa il fatto che tali crediti fossero "certi, liquidi, validi, esistenti (nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili" (cfr. doc. 6, pag. 15) nonché le ulteriori garanzie rese da ai sensi CP_1 dell'art.
9.3. lett. (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18).
Riguardo al nomen verum vale quanto esposto in precedenza circa la mancata prova dell'inesistenza.
Riguardo alle ulteriori garanzie si rileva come la locuzione sia del tutto generica non potendo reputarsi pagina 7 di 8 idoneo il rinvio alla clausola contrattuale la cui ampia casistica – identificata solo con le lettere – non consente l'individuazione delle condotte oggetto di censura.
Volendo assumere quale parametro il riferimento contenuto alle pagg. 10-12 della comparsa conclusionale – indubbiamente più dettagliato – si rileva come la domanda sia infondata atteso che, ancora una volta, l'attrice ai fini risolutori ha fatto leva in via esclusiva sulla motivazione della sentenza di rigetto, sì da doversi concludere nel senso sopra riportato.
Consegue il rigetto delle domande.
Tale conclusione assorbe le domande ulteriori proposte dalle convenute in quanto subordinate al rigetto delle domande dell'attrice. Quelle formulate dalla convenuta ONroparte_2
con riferimento all'azione surrogatoria risultano assorbite dall'intervenuta rinuncia da parte
[...] dell'attrice.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria che ha avuto carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa CA LL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna la società attrice a rifondere alle convenute le spese di lite liquidate – quanto ad
[...]
- in € 49.271 per compensi e quanto a in € CP_1 ONroparte_2
40.469 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15,00 % nonché i.v.a., c.p.a. per ciascuna delle convenute con distrazione – quanto alle spese liquidate a ONroparte_2
- in favore dell'Avv. Alfonso Ciccaglione dichiaratosi antistatario.
[...]
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
CA LL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice CA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45208/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA M.TE VELINO , Parte_1 P.IVA_1 63 67051 AVEZZANO presso l'Avvocato LANZI ALESSANDRO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 15 ONroparte_1 P.IVA_2 20122 MILANO presso l'Avvocato BOTTI ALESSANDRO
(C.F. ) elettivamente ONroparte_2 P.IVA_3 domiciliato in VIALE G. MARCONI, 440 00146 ROMA presso l'Avvocato CICCAGLIONE ALFONSO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione in veste di cessionaria ha convenuto in giudizio e Parte_1 ONroparte_1 [...]
nella veste – rispettivamente – la prima di cedente in relazione al ONroparte_2 contratto di cessione di crediti stipulato in data 27.10.17 per un corrispettivo di € 6.961.921,76 e la seconda quale dante causa della prima in relazione al pregresso contratto di cessione in data 13.10.17
pagina 1 di 8 avente ad oggetto i medesimi crediti inerenti prestazioni rese in regime di accreditamento da
[...]
nei confronti della per il periodo 2005-2017. ONroparte_2 ONroparte_3
L'attrice assume la violazione da parte della cedente delle garanzie rilasciate alla luce di quanto CP_1 accertato nella sentenza n. 2626 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.22 – divenuta ON definitiva - all'esito del giudizio da essa promosso nei confronti del debitore poi esteso alla
[...] quale cedente su richiesta del ceduto. ONroparte_2
Tale pronuncia ha rigettato integralmente le domande dell'attrice volte a conseguire il pagamento delle prestazioni recate dalle fatture oggetto di trasferimento a suo favore.
Su tale premessa, ha chiesto – previo accertamento dell'intervenuta risoluzione parziale del contratto limitatamente ai crediti già di trasferiti da - la condanna ONroparte_2 della cedente a rifonderle l'importo pattuito per la risoluzione della cessione pari al ONroparte_1 corrispettivo, agli interessi ed alle spese sostenute per il giudizio.
Sul rilievo che analoghe garanzie sono state prestate da ONroparte_2
a favore di e dell'inerzia manifestata da quest'ultima nell'attività di recupero di quanto ad CP_1 essa spettante per i crediti risultati inesistenti, ha altresì agito in via di surroga chiedendo la condanna della cedente al pagamento dell'indennizzo pattuito a favore di . CP_1
Entrambe le convenute si sono costituite contestando la fondatezza delle richieste.
ha eccepito l'irrilevanza ai fini pretesi della sentenza allegata posto che la soccombenza CP_1 dell'attrice in tale giudizio è conseguita non già all'accertamento dell'inesistenza dei crediti, bensì all'omesso assolvimento dell'onere probatorio non avendo l'attrice prodotto i contratti aventi ad oggetto le prestazioni rese in regime di accreditamento.
Ha concluso per il rigetto delle domande e, in via subordinata, per l'accoglimento delle seguenti domande: accertarsi e dichiararsi che l'unico soggetto tenuto al pagamento di qualsivoglia importo richiesto da
è così mandandosi esente da Parte_1 ONroparte_2 ogni obbligo di pagamento essa e, in ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi che ONroparte_1
è obbligata a tenere indenne e manlevare ONroparte_2 CP_1
e per l'effetto condannare la stessa a tenere indenne e manlevare per quanto la
[...] ONroparte_1 stessa fosse eventualmente costretta a pagare a Parte_1 accertarsi che le dichiarazioni e garanzie rilasciate in sede di cessione di crediti tra e ONroparte_1 sono inesatte, non accurate, incomplete e in ogni caso ONroparte_2 non corrispondenti al vero con conseguente condanna della convenuta ONroparte_2
a corrisponderle. l'importo di € 7.822.103,95, oltre ad interessi legali dal dovuto alla
[...]
pagina 2 di 8 presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo, a titolo di indennizzo e manleva ai sensi del contratto di cessione di crediti per cui è causa;
accertarsi e dichiararsi che i crediti ceduti ai sensi del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa sono inesistenti o ONroparte_1 ONroparte_2 comunque non dovuti dal debitore e per l'effetto condannare ONroparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 c.c., al pagamento in favore di
[...] ONroparte_1 dell'importo di € 7.822.103,95, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo;
accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa, ai sensi delle ONroparte_1 ONroparte_2 previsioni di tale contratto, e per l'effetto condannare ONroparte_2 alla restituzione, in favore di di un importo corrispondente a quello versato come ONroparte_1 controprestazione per tale cessione, pari ad € 3.754.590,82, oltre ad interessi al tasso Euribor 3 mesi oltre 8% dal dovuto al saldo;
accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione di crediti rilevante stipulato tra e per cui è causa e per l'effetto ONroparte_1 ONroparte_2 condannare alla restituzione, in favore di ONroparte_2 CP_1
di un importo corrispondente a quello versato come controprestazione per tale cessione, pari ad €
[...]
3.754.590,82, oltre ad interessi legali dal dovuto alla presentazione della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di presentazione della domanda giudiziale al saldo.
La convenuta ha contestato la ricorrenza dei presupposti ONroparte_2 per l'azione surrogatoria allegando - in primo luogo - la carenza di prova del credito a tal fine disconoscendo la documentazione allegata denominata “Cessione Cdl – ”. Ha quindi concluso CP_1 per il suo rigetto anche per la ritenuta assenza del pregiudizio di perdere la garanzia patrimoniale del debitore.
Ha chiesto inoltre accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza di da ogni garanzia ex artt. CP_1
1491 e 1495 e segg. c.c per avere la stessa avuto contezza delle ragioni giuridiche che ostacolavano la legittimità dei crediti oggetto di cessione, così assumendone la relativa alea quanto alla recuperabilità nonché accertarsi e dichiararsi che la cessionaria conosceva, ovvero non poteva non conoscere, le ragioni giuridiche che ostacolavano la legittimità delle pretese creditorie acquistate, e dunque la precisa origine dei motivi sottesi alla loro contenziosità, e comunque il loro carattere contenzioso o pagina 3 di 8 contestabile, l'alea di irrecuperabilità connessa a tale acquisto pro soluto, con conseguente rigetto delle domande.
In via subordinata ha chiesto limitarsi le restituzioni a quanto effettivamente incassato dalla cedente a titolo di corrispettivo.
Previo rigetto dell'autorizzazione richiesta dalla convenuta ONroparte_2 alla presentazione delle querele di falso nonché delle istanze di prova orale, la causa è stata
[...] istruita in via documentale ed assunta in decisione all'udienza del 4.12.25 previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi
Le domande sono prive di fondamento.
Preliminarmente va dato atto che l'attrice, secondo quanto esposto nella prima memoria integrativa, ha rinunciato alle domande proposte in via surrogatoria nei confronti della convenuta
[...]
sì da risultare la delibazione circoscritta alle sole domande formulate nei ONroparte_2 confronti della cedente ONroparte_1
Riguardo alla domanda proposta nei confronti della cedente occorre identificarne ONroparte_1 preliminarmente il contenuto muovendo dall'atto di citazione.
Tale atto evidenzia quanto segue: Acclarata l'inesistenza dei Crediti DL, con comunicazione del 4 marzo 2023 (doc. 14), SP 1705 risolveva la Cessione Astrea => SP 1705 limitatamente alla cessione dei Crediti DL e, per l'effetto, richiedeva (ai sensi dell'art. 8.4(b) della Cessione Astrea =>
SP 1705) il pagamento del Corrispettivo Risoluzione Cessione Astrea => SP 1705. Al di là dell'errore materiale relativo alla clausola, trattandosi della clausola 8.3.(b) occorre evidenziare che nella comunicazione citata - inviata alla cedente ai fini risolutori - è fatto testuale riferimento alla motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.11.22 – divenuta definitiva - che ha rigettato la domanda proposta nei confronti della quale debitrice ONroparte_3 ceduta ai fini del pagamento del corrispettivo inerente le prestazioni erogate da
[...]
ONroparte_2
L'attrice in particolare ha precisato che : la motivazione si sostanzia nella mancata sottoscrizione da parte della ONroparte_2 dei contratti ex d.lgs. nr.502/92 per gli anni e le prestazioni oggetto di contenzioso, così
[...] identificando il presupposto fattuale dell'intimata risoluzione;
risultano pacificamente violate le garanzie che ha reso, ai sensi dell'art. 9.3(a) circa il nomen CP_1 verum dei Crediti DL e cioè circa il fatto che tali crediti fossero "certi, liquidi, validi, esistenti
(nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili" (cfr. doc. 6, pag. 15). Risultano allo stesso modo
pagina 4 di 8 violate le ulteriori garanzie rese da ai sensi dell'art.
9.3. lett. (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), CP_1
(w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18). C.F._ Le conclusioni sono così esposte: accertare che SP ha legittimamente, validamente ed C.F._ efficacemente risolto la Cessione Astrea => SP , limitatamente ai Crediti DL;
e, per l'effetto, ii. condannare a pagare a SP 1705 il Corrispettivo Risoluzione Cessione Astrea => SP 1705, CP_1 pari a Euro 6.961.921,76, a titolo di capitale;
maggiorato de o gli interessi al tasso Euribor 365 + 8% dal 24 novembre 2017; e ulteriormente maggiorato delle spese sostenute da SP per il Giudizio, Pt_1 pari a Euro 10.819,95; oltre interessi, dalla data di notifica del presente atto di citazione, al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.; in via subordinata: accertare che ha violato le dichiarazioni e garanzie di cui alle lett. (a), (h), CP_1
(i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) di cui all'art.
9.3 della Cessione => SP 1705; e, per CP_1
l'effetto, ii. condannare a pagare a SP l'Indennizzo Astrea => SP 1705, per un importo CP_1 Pt_1 pari a Euro 7.822.103,95, a titolo di capitale;
maggiorato de o gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
e ulteriormente maggiorato de le spese legali alla cui rifusione la sarebbe stata condannata nei confronti di SP 1705, perlomeno nella misura CP_3 di Euro 32.000, oltre accessori;
o, in subordine, in misura pari al Corrispettivo Risoluzione Cessione
Astrea => SP 1705, o nel diverso maggiore o minore importo che codesto Tribunale riterrà all'esito del giudizio;
oltre interessi, dalla data di notifica del presente atto di citazione, al tasso di cui all'art.
1284, IV comma, c.c..
Nella successiva memoria ex art. 171 ter nr. 1 c.p.c. l'attrice ha eccepito l'irrilevanza della contestazione mossa dalla convenuta riguardo all'inidoneità della sentenza a riscontrare il presupposto fattuale dell'inesistenza dei crediti chiarendo di aver invocato la risoluzione non soltanto in relazione ad esso, ma altresì per la violazione delle molteplici dichiarazioni e garanzie prestate dalla cedente ON
(cfr. doc. 6 di 1705, pag. 15), ma anche i diritti e facoltà che la cessione accordava per la CP_1 diversa ipotesi di violazione delle ulteriori garanzie rilasciate da ai sensi dell'art.
9.3. lett. (h), CP_1
(i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18).
In sostanza l'attrice assume che oltre alla Condizione Risolutiva, le parti avevano pattuito un ulteriore meccanismo risolutorio – quello della Risoluzione Espressa – inerente ogni ipotesi di “non veridicità di tutte o parte delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente negli Articoli 9.2 e 9.3”, concludendo nel senso di avere esercitato proprio tale secondo meccanismo risolutorio non soggetto al termine di decadenza.
Reputa il Tribunale che entrambe le domande – così declinate – sono prive di fondamento.
pagina 5 di 8 Quanto alla Condizione Risolutiva, è documentato che il presupposto fattuale sia smentito dal tenore letterale della motivazione della sentenza sopra citata. ON La stessa si è limitata a rigettare la domanda di condanna della debitrice sul rilievo dell'assenza di prova della fonte negoziale: segnatamente, per la mancata produzione ad opera della cessionaria - odierna attrice - del contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di c.d. poliambulatorio.
Tanto si evince dal passaggio motivazionale che si trascrive: La società attrice, pur essendo legittimata ad agire, non ha, tuttavia, prodotto a sostegno della propria domanda alcun contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di c.d. poliambulatorio, ma si è limitata a depositare il decreto di autorizzazione del medico-provinciale di n. 20371/B del 11.01.1961 con cui è stata autorizzata CP_3 all'esercizio delle attività di poliambulatorio, i decreti sindacali (n. 2/1986 e 3/1987) di autorizzazione all'ampliamento dei posti letto da 150 a 180, nonché l'autorizzazione integrativa delle precedenti del
Sindaco di Massa di Somma (provvedimenti del 25/2013 e 03/2014 poi integrati con ordinanza n.
53/2014). Sul punto deve osservarsi che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, in conformità al principio affermato da Cass. ON 24640/2016 con specifico riferimento alle
E ancora: Alla luce di tali rilievi non può considerarsi assolto l'onere, gravante sul creditore, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto al convenuto, dal momento che alcun contratto riferibile alle prestazioni di c.d. poliambulatorio è stato prodotto in atti.
La pronuncia ha fatto nient'altro che applicare il principio generale secondo cui ciascuno in giudizio deve provare i fatti allegati a sostegno della pretesa: tale onere non è stato assolto dall'odierna attrice, pur avendo la stessa riscontrato la titolarità del diritto mediante la produzione del contratto di cessione a suo favore. Onere da reputarsi imprescindibile posto che la stessa ha agito in veste di cessionaria del corrispettivo inerente una pluralità di prestazioni sanitarie.
Tale conclusione è – all'evidenza - frutto di una delibazione inerente non già il profilo dell'esistenza dei crediti - bensì quello della prova che implica l'avvenuta produzione dei documenti e la successiva valutazione di inidoneità o insufficienza: attività – la prima – che non è stata effettuata sì da avere impedito quella successiva.
Tanto premesso, non può non rilevarsi come risulti di ben altro tenore il presupposto cui le parti contraenti alla clausola 8.1 della cessione hanno collegato l'inadempimento come di seguito riportato:
b) venga accertata giudizialmente l'inesistenza di uno o più Crediti al tempo della cessione con sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di secondo grado. Per inesistenza del
Credito, ai fini del presente Paragrafo, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui venga dichiarato che i Crediti o una porzione degli stessi… (iv) non sono dovuti in quanto emerga nel
pagina 6 di 8 corso del giudizio che i Documenti Probatori forniti dal Cedente al Cessionario e prodotti in giudizio siano inidonei e/o insufficienti.
Stando alla motivazione della sentenza, deve concludersi con valenza assorbente nel senso che non ricorre l'inadempimento.
Non vale a smentire tale conclusione l'assunto dell'attrice secondo cui la sentenza pur soffermandosi nella parte motiva sull'onere della prova del titolo, conferma che quell'onere non è stato assolto ON perché non poteva esserlo. Tanto dalla Sentenza quanto dalla comparsa di costituzione della (doc.
18), si evince che l'erogazione delle prestazioni rese dalla Casa di Cura non era stata preceduta dalla stipula di un contratto per scritto, e quindi, secondo le cogenti disposizioni di legge, DL non era autorizzata a reclamare alcun corrispettivo e che il riferimento all'onere della prova del titolo (i.e. il ON contratto tra la e DL) è stato e deve essere correttamente inteso quale mancanza assoluta di un titolo (i.e. di un contratto)..
Tale lettura è confutata dal dato testuale sopra riportato: non vi è alcun riferimento alla pretesa omessa stipulazione dei contratti in forma scritta, ma soltanto all'omessa produzione. Profilo, questo, ritenuto assorbente vertendosi in ipotesi di contratti la cui redazione in forma scritta è prevista a pena di nullità.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva espressa e della conseguente responsabilità risarcitoria della cedente risulta infondata.
Quanto alla domanda ulteriore, va dato atto preliminarmente che l'attrice in sede di conclusionale ha dichiarato – del tutto contraddittoriamente con quanto esposto in precedenza – di non aver inteso avvalersi della Condizione Risolutiva, bensì della Risoluzione Espressa intesa quale rimedio risolutorio esercitabile senza termini decadenziali – oltre a quelli codicistici - per l'ipotesi di violazione di dichiarazioni e garanzie rilasciate da . CP_1
Anche tale domanda risulta priva di fondamento.
Deve a riguardo rilevarsi come risultino del tutto carenti le allegazioni relative alle dichiarazioni o garanzie pretesamente lese da parte della cedente.
Nella citazione l'attrice ha riferito che risultano pacificamente violate le garanzie che ha reso, CP_1 ai sensi dell'art. 9.3(a) della Cessione => SP 1705, circa il nomen verum dei Crediti DL e CP_1 cioè circa il fatto che tali crediti fossero "certi, liquidi, validi, esistenti (nell'ammontare indicato nell'Allegato A) ed esigibili" (cfr. doc. 6, pag. 15) nonché le ulteriori garanzie rese da ai sensi CP_1 dell'art.
9.3. lett. (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (q), (w) e/o (x) della Cessione Astrea => SP 1705 (cfr. doc. 6, pagg. 16-18).
Riguardo al nomen verum vale quanto esposto in precedenza circa la mancata prova dell'inesistenza.
Riguardo alle ulteriori garanzie si rileva come la locuzione sia del tutto generica non potendo reputarsi pagina 7 di 8 idoneo il rinvio alla clausola contrattuale la cui ampia casistica – identificata solo con le lettere – non consente l'individuazione delle condotte oggetto di censura.
Volendo assumere quale parametro il riferimento contenuto alle pagg. 10-12 della comparsa conclusionale – indubbiamente più dettagliato – si rileva come la domanda sia infondata atteso che, ancora una volta, l'attrice ai fini risolutori ha fatto leva in via esclusiva sulla motivazione della sentenza di rigetto, sì da doversi concludere nel senso sopra riportato.
Consegue il rigetto delle domande.
Tale conclusione assorbe le domande ulteriori proposte dalle convenute in quanto subordinate al rigetto delle domande dell'attrice. Quelle formulate dalla convenuta ONroparte_2
con riferimento all'azione surrogatoria risultano assorbite dall'intervenuta rinuncia da parte
[...] dell'attrice.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria che ha avuto carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa CA LL, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna la società attrice a rifondere alle convenute le spese di lite liquidate – quanto ad
[...]
- in € 49.271 per compensi e quanto a in € CP_1 ONroparte_2
40.469 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15,00 % nonché i.v.a., c.p.a. per ciascuna delle convenute con distrazione – quanto alle spese liquidate a ONroparte_2
- in favore dell'Avv. Alfonso Ciccaglione dichiaratosi antistatario.
[...]
Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
CA LL
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