Decreto cautelare 25 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 08/09/2022, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 00977/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2022, proposto da
Torre Pizzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Sambati, Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gallipoli - Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comando di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza dirigenziale n. 320 del 22.8.2022, con cui il Comune di Gallipoli ha ingiunto alla ricorrente « di sospendere immediatamente l'attività di parcheggio sulle particelle 639 e 640 del foglio 40 del N.C.T. del Comune di Gallipoli e di ripristinare lo stato dei luoghi con eliminazione delle staccionate in legno presenti nell'area »;
- della nota prot. n. 50519 del 22.8.2022 con cui l'A.C. ha notificato alla ricorrente la predetta ordinanza n. 320/2022;
- ove occorra, della p.e.c. del 22.8.2022 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente le predette nota prot. n. 50519/2022 e ordinanza n. 320/2022;
- della nota prot. n. 49669 del 17.8.2022 (atto menzionato nella gravata ordinanza n. 320/2022, ma allo stato ignoto alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti all'esito della conoscenza) con cui il Comando di Polizia Urbana del Comune di Gallipoli ha constatato che la ricorrente avrebbe «adibito a parcheggio il lotto di terreno indicato al N.C.T. particelle 639 e 640 del foglio 40 in assenza di titolo edilizio» e che l'area risulterebbe «attrezzata con staccionate di legno utilizzate come divisori per i veicoli»;
- della nota prot. n. 45089 del 26.7.2022 con cui l'A.C., quale Autorità di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Isola di sant'Andrea e litorale di Punta pizzo”, ha espresso « parere sfavorevole per le motivazioni sopra riportate, con riferimento alla richiesta presentata dalla Torre Pizzo S.r.l. per il Foglio 40 particelle 639 e 640 per l'attivazione di un parcheggio temporaneo per 96 posti auto, atteso che la stessa non appare compatibile con le finalità istitutive del Parco Naturale di cui all'art. 2 della L.R. n. 20/2006 e non rispetta le norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale di cui all'art. 4 della stessa legge »;
- ove occorra, della p.e.c. del 26.7.2022 cui l'A.C. - nella predetta qualità - ha trasmesso alla ricorrente la suddetta nota prot. n. 45089/2022;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse, della nota comunale prot. n. 0041565 dell'11.7.2022;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse, della nota prot. n. 45086 del 26.7.2022 resa dall'A.C. quale Autorità di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Isola di sant'Andrea e litorale di Punta pizzo” con riferimento ad altro procedimento;
- della nota prot. n. 29928 del 28.7.2022 con cui la Provincia di Lecce ha comunicato alla ricorrente che «ritiene, allo stato, di dover procedere all'archiviazione della istanza di V.Inc.A. di cui in epigrafe per improcedibilità della stessa a seguito dell'acquisizione del vincolante “parere sfavorevole” rilasciato dall'Autorità di gestione del parco»;
- ove occorra, della p.e.c. del 28.7.2022 cui la Provincia di Lecce ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 29928/2022;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Provincia di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che, quanto al requisito del fumus boni iuris questo Collegio, in mancanza di ulteriori allegazioni di parte, ritiene di condividere e fare proprie le motivazioni poste a fondamento del decreto monocratico n. 404/2022, con cui è stato osservato che “- non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente e, in particolare, del necessario fumus boni juris, in quanto - da un lato - il parcheggio attrezzato in questione risultava operante in assenza del necessario titolo edilizio e - dall’altro - non pare adeguatamente dimostrato dalla parte ricorrente che l’esistente strada privata di accesso al predetto parcheggio attrezzato sia - effettivamente - gravata da una servitù di uso pubblico, in modo da non recare pregiudizio all’ecosistema del Parco Naturale Regionale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 4 della Legge Regionale Pugliese n. 20/2006 ”;
Considerato che, quanto al requisito del periculum in mora , il provvedimento impugnato non è tale da precludere l’esercizio dello stabilimento balneare gestito dalla ricorrente, dal momento che si limita a ingiungere alla società « di sospendere immediatamente l’attività di parcheggio sulle particelle 639 e 640 del foglio 40 del NCT del Comune di Gallipoli e di ripristinare lo stato dei luoghi con eliminazione delle staccionate in legno presenti nell’area », senza impedire il transito e la sosta dei veicoli;
Ritenuto pertanto di rigettare la domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO