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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 02.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 453 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Maria Del Prete ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.01.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art 13 l. n. 118/1971, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 21.01.2025 e che l'odierno ricorso è stato depositato in pari data, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex l. n.
118/1971.
Infatti, dalla lettura della consulenza tecnica integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge quanto segue: “… Nuova Documentazione: Certificato di visita cardiologica in data 25/11/2024 presso di Controparte_2
ER (…) Controparte_3
Valutazione conclusiva: Allo stato attuale: Insufficienza cardiaca ll classe NYHA (…)
2) Valutazione percentuale delle invalidità
Infermità n. 1 = 35% (voce n. 7201 della tabella, criterio analogico)
Infermità n. 2 = 41% (voce n. 6442della tabella)
Infermità n. 3= 25% (voce n. 9309 della tabella, criterio analogico con criterio riduttivo)
Infermità n. 4 Poliartrosi= 15% (voce n. 7008 della tabella, per analogia)
3) Percentuale finale di invalidità= 75%
Conclusioni
Sulla base della documentazione agli atti esibita, dall'anamnesi raccolta e dalla visita medica si conclude per
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e
13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale :75%.
A decorrenza da Novembre 2024 (certificato cardiologico) …” (cfr. integraz. ctu).
Pertanto, solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo, e più precisamente almeno dal mese di novembre del 2024, può ritenersi dimostrato che le condizioni di salute della ricorrente inducano uno stato invalidante superiore al 74%.
La valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita di essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che
l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass.
1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n. 3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n.
6884/1994).
Sicché dall'anzidetta data (01.11.2024) deve riconoscersi a carico della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione.
L'insorgere del diritto successivamente all'esaurirsi dell'iter amministrativo giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre l'altra metà, in base alla soccombenza, CP_ è posta a carico dell insieme alle spese di consulenza.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. n. 118/1971, con decorrenza dal
01.11.2024; CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 850,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 30.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino