Articolo 13 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
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Versione
28 agosto 2002
Art. 13. Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). 1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9 , e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , ed il perseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664 , l'applicazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 , e' sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993 .
Note all' art. 13 :
- Gli articoli 3, comma 9 , e 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , recante: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, sono i seguenti:
"9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalita' previste dall' art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664 , limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di cui all' art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 . La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.".
"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all' art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 , i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1 , e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , si considerano acquisiti con riferimento anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in L. 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in L. 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto.".
- L' art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664 , recante: "Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1984, n. 283, e' il seguente:
"Art. 1. - Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, e' concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 .
Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
- Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233 , recante: "Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1984, n. 167, sono i seguenti:
"Art. 1. - 1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria e' vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attivita' relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attivita' lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonche' per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno precedente.
3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non puo' avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.
4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.
5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 e' esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita'.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 .".
"Art. 1-bis. - 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano necessita' di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruita' del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.".
Entrata in vigore il 28 agosto 2002
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