TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17433 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28636 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 15.9.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitaliano SANTORO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Nomentana n. 861/R, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara TORSIELLO e Angelo GIORDANO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Conca d'Oro n. 378 e presso i rispettivi indirizzi pec, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva di aver Parte_1
affidato, quale committente, a (quale appaltatore), nel settembre 2020, CP_1
1 la ristrutturazione di un appartamento sito in Roma via C. Mortati 28 int. 2., come da preventivo del 12.9.2020; di aver disposto, in data 18.9.2020, un bonifico in favore di per Controparte_1
l'importo di € 17.568,00 (pari al 40% del preventivo); di aver disposto, in data 29.10.2020, un ulteriore bonifico in favore della convenuta di
€ 3.660,00; che, in data 16.11.2020, la convenuta interrompeva i lavori unilateralmente e senza preavviso, senza aver raggiunto uno stato di avanzamento lavori pari agli importi già ricevuti;
che, ciò nonostante, in data 18.11.2020, la convenuta emetteva la fattura 16/2020 per la rimanenza dei lavori;
che, su proprio incarico, l'ing. redigeva perizia di parte nella Controparte_2
quale evidenziava che la convenuta aveva realizzato lavori per €. 7.104,37; che, nonostante la diffida ad adempiere dell'1.12.2020, la convenuta non riprendeva i lavori;
che la convenuta, oltre ad aver percepito somme superiori all'ammontare dei lavori, aveva causato ulteriori danni descritti nel computo SAL allegato alla relazione, quali:
i)-la rimozione e l'asporto dal cantiere di preesistenti interruttori, prese elettriche, placche metalliche nonché sensori di movimento dell'impianto d'allarme; ii)-
l'abbandono del cantiere in condizioni igieniche inaccettabili per le quali si rendeva necessario provvedere alla pulizia dei locali dove erano sparsi per tutto l'appartamento: rimanenze di cibo, bottiglie, cartacce, cicche di sigarette, indumenti, materiali di risulta, oltre ai servizi igienici da sanificare, utilizzati e mai puliti, in quanto il cantiere veniva abbandonato privo della disponibilità dell'acqua; iii)-
l'abbandono sul cantiere di materiali di risulta non smaltiti per il cui corretto smaltimento doveva provvedere a proprie spese parte attrice;
iv)-l' arbitrario asporto della soglia posta sul muretto perimetrale del terrazzo esterno lasciato scoperto e sottoposto alle intemperie;
v)- l'abbandono dei termosifoni - che avrebbero dovuto
2 essere montati all'interno dell'appartamento - sul terrazzo esterno, senza copertura ed esposti alle intemperie e pertanto inutilizzabili.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto per la ristrutturazione di appartamento;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della e l'intervenuta CP_1
risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
3) condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da a CP_1 Parte_2
seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in complessive euro di € 25.000,00 - o nella diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA, CPA, Spese generali e rimborso del contributo unificato, come per legge”
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita e la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda perché non risultando chiarito né l'oggetto della domanda né le ragioni sulle quali si fondava.
Nel merito eccepiva: i)- che la committente, non essendo in grado di far fronte alle spese pattuite, la invitava ad allontanarsi dal cantiere;
ii)- che la domanda risarcitoria era comunque infondata e non provata.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - in via preliminare:
1. dichiarare
l'improcedibilità della domanda dell'Attore ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
2. dichiarare la nullità dell'Atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai
3 sensi degli artt. 163, n. 3 e n. 4, e 164, 4° comma, cod. proc. civ.; nel merito: - in via principale, rigettare la domanda svolta da in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In subordine, ridurre la richiesta di danni per tutti i motivi esposti in narrativa.”
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c., la parte attrice, con la prima memoria, modificava la domanda come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto per la ristrutturazione di appartamento;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa”.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.09.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 04.12.2025.
*******
Preliminarmente, si rileva che, con p.e.c. inviata alla in data Controparte_1
8.03.2022, la ha assolto all'obbligo procedurale di invito alla Parte_1
negoziazione assistita, con conseguente sanatoria del vizio di procedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, deve respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda attorea, risultando sufficientemente determinate la ragione e l'oggetto della domanda avanzata dalla parte attrice che, con la citazione introduttiva, ha chiesto accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta all'obbligo di continuare i lavori pattuiti e il risarcimento dei danni subiti.
A norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità della citazione si produce, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 8077/2012).
4 Non rinvenendosi nella fattispecie odierna una tale mancanza ed essendo l'eventuale carenza probatoria eccepita dalla convenuta circostanza da valutare ai fini della fondatezza nel merito della domanda, neanche essendo contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di appalto, l'eccezione deve essere respinta.
Con memoria 183 co. 6 n.1, parte attrice ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni, riducendo il thema decidendum all'accertamento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della sua risoluzione.
In materia di responsabilità contrattuale, è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale che, sulla scia di Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, ritiene che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass., 1° dicembre 2003, n. 18315; Cass., 11 ottobre
2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n. 4867).
Nella fattispecie odierna, parte attrice ha allegato e provato l'avvenuta stipula del contratto di appalto e il pagamento di due acconti, rispettivamente di € 17.758,00 e di
€ 3.660,00 sul prezzo concordato, producendo il preventivo e i bonifici (cfr. doc.
1,2,3 in fascicolo di parte attrice), ed ha dedotto l'inadempimento della convenuta per non aver portato a termine i lavori.
La a sua volta, si è limitata a dedurre come sia stata controparte a Controparte_1
chiedergli di sospendere i lavori in quanto non in grado di adempiere l'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, senza tuttavia fornire alcuna prova della circostanza e, comunque, omettendo di allegare e provare di aver adempiuto o comunque di aver realizzato lavori quanto meno corrispondenti agli acconti che non contesta aver ricevuto.
5 Deve, quindi, ritenersi sussistere un inadempimento di non scarsa importanza della convenuta alle obbligazioni e, sussistendone i presupposti, deve accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto a seguito del decorso del termine di
15 giorni assegnato dall'attrice alla convenuta con diffida ad adempiere inviata in data 01.12.2020 ex art. 1454 c.p.c., depositata in atti (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di appalto stipulato tra e Fact8ctum S.r.l.s. per la ristrutturazione Parte_1
dell'immobile sito in Roma via C. Mortati 28 int. 2;
• condanna Fact8ctum S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € Parte_1
264,00 per spese e € 3.800,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28636 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 15.9.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitaliano SANTORO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Nomentana n. 861/R, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara TORSIELLO e Angelo GIORDANO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Conca d'Oro n. 378 e presso i rispettivi indirizzi pec, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva di aver Parte_1
affidato, quale committente, a (quale appaltatore), nel settembre 2020, CP_1
1 la ristrutturazione di un appartamento sito in Roma via C. Mortati 28 int. 2., come da preventivo del 12.9.2020; di aver disposto, in data 18.9.2020, un bonifico in favore di per Controparte_1
l'importo di € 17.568,00 (pari al 40% del preventivo); di aver disposto, in data 29.10.2020, un ulteriore bonifico in favore della convenuta di
€ 3.660,00; che, in data 16.11.2020, la convenuta interrompeva i lavori unilateralmente e senza preavviso, senza aver raggiunto uno stato di avanzamento lavori pari agli importi già ricevuti;
che, ciò nonostante, in data 18.11.2020, la convenuta emetteva la fattura 16/2020 per la rimanenza dei lavori;
che, su proprio incarico, l'ing. redigeva perizia di parte nella Controparte_2
quale evidenziava che la convenuta aveva realizzato lavori per €. 7.104,37; che, nonostante la diffida ad adempiere dell'1.12.2020, la convenuta non riprendeva i lavori;
che la convenuta, oltre ad aver percepito somme superiori all'ammontare dei lavori, aveva causato ulteriori danni descritti nel computo SAL allegato alla relazione, quali:
i)-la rimozione e l'asporto dal cantiere di preesistenti interruttori, prese elettriche, placche metalliche nonché sensori di movimento dell'impianto d'allarme; ii)-
l'abbandono del cantiere in condizioni igieniche inaccettabili per le quali si rendeva necessario provvedere alla pulizia dei locali dove erano sparsi per tutto l'appartamento: rimanenze di cibo, bottiglie, cartacce, cicche di sigarette, indumenti, materiali di risulta, oltre ai servizi igienici da sanificare, utilizzati e mai puliti, in quanto il cantiere veniva abbandonato privo della disponibilità dell'acqua; iii)-
l'abbandono sul cantiere di materiali di risulta non smaltiti per il cui corretto smaltimento doveva provvedere a proprie spese parte attrice;
iv)-l' arbitrario asporto della soglia posta sul muretto perimetrale del terrazzo esterno lasciato scoperto e sottoposto alle intemperie;
v)- l'abbandono dei termosifoni - che avrebbero dovuto
2 essere montati all'interno dell'appartamento - sul terrazzo esterno, senza copertura ed esposti alle intemperie e pertanto inutilizzabili.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto per la ristrutturazione di appartamento;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della e l'intervenuta CP_1
risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
3) condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da a CP_1 Parte_2
seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in complessive euro di € 25.000,00 - o nella diversa somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a IVA, CPA, Spese generali e rimborso del contributo unificato, come per legge”
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita e la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda perché non risultando chiarito né l'oggetto della domanda né le ragioni sulle quali si fondava.
Nel merito eccepiva: i)- che la committente, non essendo in grado di far fronte alle spese pattuite, la invitava ad allontanarsi dal cantiere;
ii)- che la domanda risarcitoria era comunque infondata e non provata.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: - in via preliminare:
1. dichiarare
l'improcedibilità della domanda dell'Attore ai sensi dell'art. art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014 e successive modificazioni;
2. dichiarare la nullità dell'Atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai
3 sensi degli artt. 163, n. 3 e n. 4, e 164, 4° comma, cod. proc. civ.; nel merito: - in via principale, rigettare la domanda svolta da in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In subordine, ridurre la richiesta di danni per tutti i motivi esposti in narrativa.”
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6° c.p.c., la parte attrice, con la prima memoria, modificava la domanda come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto d'appalto per la ristrutturazione di appartamento;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa”.
In assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.09.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 04.12.2025.
*******
Preliminarmente, si rileva che, con p.e.c. inviata alla in data Controparte_1
8.03.2022, la ha assolto all'obbligo procedurale di invito alla Parte_1
negoziazione assistita, con conseguente sanatoria del vizio di procedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare, deve respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda attorea, risultando sufficientemente determinate la ragione e l'oggetto della domanda avanzata dalla parte attrice che, con la citazione introduttiva, ha chiesto accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta all'obbligo di continuare i lavori pattuiti e il risarcimento dei danni subiti.
A norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità della citazione si produce, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 8077/2012).
4 Non rinvenendosi nella fattispecie odierna una tale mancanza ed essendo l'eventuale carenza probatoria eccepita dalla convenuta circostanza da valutare ai fini della fondatezza nel merito della domanda, neanche essendo contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di appalto, l'eccezione deve essere respinta.
Con memoria 183 co. 6 n.1, parte attrice ha rinunciato alla domanda di risarcimento danni, riducendo il thema decidendum all'accertamento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della sua risoluzione.
In materia di responsabilità contrattuale, è ormai costante l'orientamento giurisprudenziale che, sulla scia di Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, ritiene che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis, Cass., 1° dicembre 2003, n. 18315; Cass., 11 ottobre
2003, n. 15249; Cass., 7 marzo 2006, n. 4867).
Nella fattispecie odierna, parte attrice ha allegato e provato l'avvenuta stipula del contratto di appalto e il pagamento di due acconti, rispettivamente di € 17.758,00 e di
€ 3.660,00 sul prezzo concordato, producendo il preventivo e i bonifici (cfr. doc.
1,2,3 in fascicolo di parte attrice), ed ha dedotto l'inadempimento della convenuta per non aver portato a termine i lavori.
La a sua volta, si è limitata a dedurre come sia stata controparte a Controparte_1
chiedergli di sospendere i lavori in quanto non in grado di adempiere l'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, senza tuttavia fornire alcuna prova della circostanza e, comunque, omettendo di allegare e provare di aver adempiuto o comunque di aver realizzato lavori quanto meno corrispondenti agli acconti che non contesta aver ricevuto.
5 Deve, quindi, ritenersi sussistere un inadempimento di non scarsa importanza della convenuta alle obbligazioni e, sussistendone i presupposti, deve accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto a seguito del decorso del termine di
15 giorni assegnato dall'attrice alla convenuta con diffida ad adempiere inviata in data 01.12.2020 ex art. 1454 c.p.c., depositata in atti (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di appalto stipulato tra e Fact8ctum S.r.l.s. per la ristrutturazione Parte_1
dell'immobile sito in Roma via C. Mortati 28 int. 2;
• condanna Fact8ctum S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € Parte_1
264,00 per spese e € 3.800,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
6