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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 198/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981”
PROMOSSO DA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Massimiliano Bellini
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore (C.F. ) P.IVA_1 P.IVA_1
APPELLATA
Avv. Bianca Petrillo
Le parti discutono e concludono come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.2.2023, ritualmente notificato a controparte, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 226/22 emessa, in data 5/7/2022 e pubblicata in data
6/7/2022, dal GdP di Caltanissetta.
Con l'impugnata sentenza il GdP aveva confermato il verbale n. 723461928, emesso nei di lei confronti, in data 3/4/2022, dai Carabinieri della Stazione di , con il quale veniva CP_1
accertata la violazione di cui all'art. 158, comma 2, lett. g) e comma 5, C.d.S., intimato il pagamento della complessiva somma di € 165,00, a titolo di sanzione amministrativa, e disposta la decurtazione di n. 4 punti dalla patente di guida del trasgressore, a titolo di sanzione accessoria, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante censurava la impugnata sentenza, tra l'altro, per violazione e falsa applicazione degli artt. 157, comma 1 lett. c), 158, commi 2 lett. g) e 6, 202, comma 1, C.d.S. nonché 3, comma 2, D.P.R.
n. 495/1992.
Costituitosi in giudizio, l'appellato, richiedeva il rigetto dell'atto di appello perchè infondato o con qualsiasi diversa statuizione, oltre spese di lite.
Discusso oralmente all'udienza del 6/2/2025, il procedimento viene trattenuto in decisione con l'indicazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione, termine che veniva a scadere in data 8/3/2025.
OSSERVA
Va preliminarmente osservato che l'appello avanzato da è ammissibile. Parte_1 Il medesimo, appare assistito dei requisiti di necessaria indicazione degli elementi contemplati dall'art. 342 cpc dal momento che contiene sufficiente indicazione oltre che della ricostruzione delle parti del provvedimento gravato sottoposte ad appello anche delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, con la ricostruzione in fatto sostenuta e propugnata.
“L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif.,
dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una
determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone
all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando,
rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono,
in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono
trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella
specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a
denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta
che si sarebbe dovuta compiere” (Cass., Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).
Inoltre, non risultano integrati i presupposti applicativi dell'art. 348 bis cpc dal momento che la questione posta non ha il carattere di ovvietà che integra l'insussistenza della ragionevole possibilità
di accoglimento.
Ciò premesso, l'appello, articolato su due motivi, è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'appellante lamenta che il primo Giudice non abbia accolto i motivi di illegittimità del verbale di contestazione proposti in primo grado e li ripropone nel presente giudizio.
Con il primo motivo d'appello, parte appellante, infatti, censura la sentenza nella parte in cui omette
““…che la “sosta” è vietata e sanzionata solo quando risultano “invasi” gli spazi contigui allo spazio ad essa destinato (come invece stabilito dal DPR n. 495/1992)”” mentre, nel caso di specie,
non ricorre ““né l'ipotesi di una sospensione della marcia dell'autoveicolo “protratta nel tempo”,
né quella di una “invasione dello spazio contiguo”” (cfr. pag. n. 6 dell'atto di appello).
La censura non coglie nel segno.
Come condivisibilmente osservato da parte del Giudice di primo cure, è da ritenere configurabile, nel caso oggetto di disamina, la fattispecie di sosta disciplinata dall'art. 158, comma 2 lett. g, del Codice
della Strada.
La prova della commissione dell'illecito amministrativo, ascritto alla , si desume dalle Pt_1
univoche risultanze del verbale di contestazione in atti i cui fatti, di cui i verbalizzanti hanno avuto diretta percezione, sono assistiti da fede privilegiata in difetto di necessaria contestazione con la querela di falso, quanto meno per quelle valutazioni obiettive ( posizione del veicolo nello spazio
) non mediate da una valutazione soggettiva dei verbalizzanti ( valutazione soggettiva che
ricorre con riferimento alla apprezzabilità del tempo di arresto della marcia ).
Se fosse stata differente la dinamica spaziale dei fatti, come sostenuto in seno all'atto di appello, ben avrebbe potuto l'appellante attivare tale rimedio processuale.
Il medesimo, inoltre, non ha offerto, nè si è offerto di darne, nessun supporto alla propria ricostruzione dei fatti che è rimasta priva di ogni prova.
A tal proposito, le foto prodotte in atti, in merito alla posizione del veicolo nello spazio, sebbene non siano state oggetto di disconoscimento da parte dell'odierna appellata, assumendo, dunque,
valore di prova legale nei rapporti tra le parti, non risultano, tuttavia, collocabili temporalmente con certezza alla data dell'infrazione e non appaiono conducenti ai fini del decidere come già del resto
rilevato dal Giudice di prime cure. Pertanto, come risultante dall'accertamento compiuto dai Carabinieri della Stazione di CP_1
e rilevato nel giudizio di primo grado, il veicolo, condotto dalla , sostava nello spazio Pt_1
riservato alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide.
Deve evidenziarsi che la sosta – a differenza della fermata - viene integrata nell'ipotesi di
cessazione per un tempo apprezzabile della marcia del veicolo. L'elemento temporale é
dirimente al fine di integrare la “ sosta ” mentre l'allontanamento ( peraltro qui anch'esso
esistente ) del conducente dal veicolo non appare decisivo.
Appare, poi, riconducibile alla valutazione dei verbalizzanti, non superata in concreto da alcun
elemento probatorio contrario, la circostanza della sussistenza in concreto di un lasso di tempo
apprezzabile ai fini della configurazione della sosta.
Il requisito in questione di “ apprezzabilità ” del tempo trascorso risulta implicitamente
affermato come esistente, da parte di verbalizzanti, con la stessa contestazione dell'infrazione
di “ sosta ” .
Tale requisito, poiché ascrivile ad una valutazione anche soggettiva dei verbalizzanti, poteva in
concreto essere superato dall'appellante con elementi di prova anche costituenda ( ovvero, ad
esempio, con testi che indicassero la esatta durata della cessazione dello stato di moto del veicolo
) in modo da consentire nella presente sede giurisdizionale la rivisitazione della valutazione in
termini di apprezzabilità del tempo di cessazione della marcia .
Tuttavia nessuna testimonianza risulta assunta sul punto nel procedimento.
Quanto alla parte di doglianza relativa alla giustificazione fornita ai verbalizzanti
nell'immediato ovvero alla circostanza – effettivamente riportata in verbale – che la
ebbe a dichiarare che il suo veicolo era solamente con una ruota sulla striscia Pt_1
gialla e non all'interno dello stallo riservato ai disabili ( così, a dire dell'appellante, rimanendo
nel proprio spazio e non invadendo lo spazio contiguo riservato ai soggetti disabili ) si ribadisce la considerazione che la descrizione della posizione del veicolo data dai verbalizzanti riveste
ruolo precipuo e facente fede fino a querela di falso (sicchè deve ritenersi che il veicolo fosse, in
realtà, consistentemente dentro lo stallo dei disabili invece che con la sola ruota sulla striscia
gialla delimitante lo stesso ).
In ogni caso, ove anche una sola ruota del veicolo della fosse stata effettivamente Pt_1
sulla striscia gialla, comunque tale posizione avrebbe leso il diritto di un potenziale disabile
determinato a parcheggiare, configurando, comunque, una invasione di spazio contiguo a
quello proprio del parcheggiante ( non é chi non veda come anche il trovare lo stallo dei disabili
anche parzialmente occupato da un altro veicolo osti alla possibilità concreta per il disabile
stesso di potere parcheggiare la sua vettura. Si pensi anche solo alle maggiori difficoltà di
manovra cui il disabile può andare incontro per tale illegittima, anche parziale, invasione dello
spazio specificamente destinatogli ) .
Con il secondo motivo di doglianza, invece, parte appellante ha specificamente chiesto la rideterminazione della sanzione pecuniaria irrogata, invocando il disposto di cui all'art. 158, comma
6, C.d.S., da determinare nella misura minima di € 42,00.
Anche tale motivo è privo di pregio.
La normativa applicabile ratione temporis all'illecito amministrativo oggetto di causa prevede,
infatti, come sanzione minima proprio la somma di € 165,00 irrogata dai verbalizzanti forse
considerando, gli stessi, la non eccessiva gravità della colpa del soggetto trasgressore,
correlativamente alla non integrale invasione dello stallo destinato a soggetti protetti : cfr. art. 158, comma 4 bis, che così recita: “chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli”. Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156. 2), norma che prevede : “
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80
ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i
restanti veicoli.».
La misura della sanzione irrogata é pari già al minimo non derogabile ulteriormente ovvero ad
Euro 165,00, minimo vigente alla data irrogazione della sanzione ovvero alla data del 3/4/2022
.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Giudice del primo grado, è legittima la sanzione amministrativa come determinata in seno al verbale in atti così da potersi escludere l'erroneità, in punto di dosimetria della sanzione, della decisione impugnata.
L'appello, va per l'effetto, integralmente respinto.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In ragione della particolarità della vicenda ricorrono giusti motivi per compensare per intero, tra le parti, le spese di lite.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 226/22 emessa, in data 5/7/2022 e pubblicata in data 6/7/2022, dal GdP di Caltanissetta;
- Compensa, tra le parti, le spese di giudizio;
- Dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Caltanissetta, così deciso in data 9/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella