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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 661/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 661/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI PAOLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via San Giacomo n. 7/2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tirana (Albania), in data 01/08/2016, il cui atto è stato trascritto successivamente nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie C, n. 313, dell'anno 2024; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Vigevano (PV) – Corso Torino n. 114 rimarrà assegnata alla moglie, che provvederà a pagare il relativo canone di locazione e tutte le spese connesse all'immobile;
3) La moglie si impegna ad intestare il contratto di locazione a proprio nome ed a volturare tutte le utenze ivi compresa la TARI;
pag. 1 di 4 4) Tutti i mobili e/o arredi presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati alla moglie;
Per_
5) Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a week end alternati, dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 21.30. I coniugi potranno accordarsi direttamente fra loro per la modifica degli orari di visita in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze del figlio minore. Quando la madre svolgerà il turno notturno
(22.00 – 6.00) la stessa accompagnerà il figlio presso l'abitazione ove vive il padre ed ivi pernotterà con lo stesso. Al suo rientro dal turno lavorativo la madre si occuperà di accompagnare il figlio all'asilo. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del figlio minore. Quando la madre svolgerà il turno del mattino
(6.00 – 14.00) la stessa accompagnerà il figlio presso l'abitazione ove vive il padre, il quale provvederà ad accompagnare il bambino alla scuola materna;
il tutto compatibilmente con li impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del minore. Quando la madre svolgerà il turno pomeridiano (14.00 – 22.00) il padre si recherà alla scuola materna a prendere il figlio minore e resterà con lui sino al rientro della madre;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del minore.
I periodi di vacanza estivi dovranno essere comunicati da ciascun genitore all'altro entro e non oltre il giorno 30 giugno di ciascun anno così come dovrà essere riferito il luogo di villeggiatura. Ciascuno dei genitori resterà con il figlio, durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. Il figlio resterà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, salvo eventuali diversi accordi fra i coniugi.
Il giorno 31 dicembre di ciascun anno il bambino resterà ad anni alterni con il papà o con la mamma. Nell'anno 2025 il bambino resterà con il papà il giorno 31 dicembre. Gli altri giorni di vacanza scolastica verranno suddivisi in parti uguali fra i genitori accordandosi di volta in volta fra di loro.
I genitori stabiliranno, altresì, di volta in volta, come suddividere gli eventuali “ponti” al fine di garantire a ciascuno di essi di poter restare con il figlio.
Le visite del padre al figlio minore potranno essere modificate con accordo fra le parti.
pag. 2 di 4 7) Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie entro il 25 di ciascun mese la Pt_1 somma mensile di € 300,00.- a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata secondo gli ndici ISTAT;
oltre al 50% delle spese extra assegno per lo stesso, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
8) Il sig. si impegna a corrispondere il 50% della retta dell'asilo frequentato dal Pt_1 figlio minore oltre al 50% dei costi per il corso di nuoto. Le spese per la mensa scolastica resteranno ad esclusivo carico della madre;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio minore venga interamente percepito dalla madre;
il marito si impegna a sottoscrivere ogni documento volto ad ottenere l'erogazione diretta dell'assegno unico alla moglie;
10) L'autovettura Fiat Tipo targata FP130DE intestata al marito resterà di proprietà esclusiva dello stesso che si impegna a pagare il relativo finanziamento sino alla sua completa estinzione;
11) L'autovettura WV Golf targata EX420DF intestata alla moglie resterà di proprietà esclusiva della stessa;
12) I coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore;
13) all'atto della trascrizione della separazione la moglie adotterà, in luogo del cognome marito, il proprio cognome da nubile ossia Per_2
14) spese di lite integralmente a carico del marito;
15) i coniugi dichiarano di aver risolto tra di loro ogni altro aspetto di tipo economico, nonché di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 3 di 4 All'udienza del 09.5.2025 le parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni qui di seguito trascritte, parzialmente modificate rispetto a quelle rassegnate in ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 01/08/2016, in Tirana (Albania), in data
[...]
01/08/2016, il cui atto è stato trascritto successivamente nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie C, n. 313, dell'anno 2024;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 661/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 661/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATELLI PAOLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via San Giacomo n. 7/2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Tirana (Albania), in data 01/08/2016, il cui atto è stato trascritto successivamente nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie C, n. 313, dell'anno 2024; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Vigevano (PV) – Corso Torino n. 114 rimarrà assegnata alla moglie, che provvederà a pagare il relativo canone di locazione e tutte le spese connesse all'immobile;
3) La moglie si impegna ad intestare il contratto di locazione a proprio nome ed a volturare tutte le utenze ivi compresa la TARI;
pag. 1 di 4 4) Tutti i mobili e/o arredi presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati alla moglie;
Per_
5) Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a week end alternati, dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 21.30. I coniugi potranno accordarsi direttamente fra loro per la modifica degli orari di visita in considerazione degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze del figlio minore. Quando la madre svolgerà il turno notturno
(22.00 – 6.00) la stessa accompagnerà il figlio presso l'abitazione ove vive il padre ed ivi pernotterà con lo stesso. Al suo rientro dal turno lavorativo la madre si occuperà di accompagnare il figlio all'asilo. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del figlio minore. Quando la madre svolgerà il turno del mattino
(6.00 – 14.00) la stessa accompagnerà il figlio presso l'abitazione ove vive il padre, il quale provvederà ad accompagnare il bambino alla scuola materna;
il tutto compatibilmente con li impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del minore. Quando la madre svolgerà il turno pomeridiano (14.00 – 22.00) il padre si recherà alla scuola materna a prendere il figlio minore e resterà con lui sino al rientro della madre;
il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e le esigenze del minore.
I periodi di vacanza estivi dovranno essere comunicati da ciascun genitore all'altro entro e non oltre il giorno 30 giugno di ciascun anno così come dovrà essere riferito il luogo di villeggiatura. Ciascuno dei genitori resterà con il figlio, durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi. Il figlio resterà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, salvo eventuali diversi accordi fra i coniugi.
Il giorno 31 dicembre di ciascun anno il bambino resterà ad anni alterni con il papà o con la mamma. Nell'anno 2025 il bambino resterà con il papà il giorno 31 dicembre. Gli altri giorni di vacanza scolastica verranno suddivisi in parti uguali fra i genitori accordandosi di volta in volta fra di loro.
I genitori stabiliranno, altresì, di volta in volta, come suddividere gli eventuali “ponti” al fine di garantire a ciascuno di essi di poter restare con il figlio.
Le visite del padre al figlio minore potranno essere modificate con accordo fra le parti.
pag. 2 di 4 7) Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie entro il 25 di ciascun mese la Pt_1 somma mensile di € 300,00.- a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata secondo gli ndici ISTAT;
oltre al 50% delle spese extra assegno per lo stesso, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
8) Il sig. si impegna a corrispondere il 50% della retta dell'asilo frequentato dal Pt_1 figlio minore oltre al 50% dei costi per il corso di nuoto. Le spese per la mensa scolastica resteranno ad esclusivo carico della madre;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio minore venga interamente percepito dalla madre;
il marito si impegna a sottoscrivere ogni documento volto ad ottenere l'erogazione diretta dell'assegno unico alla moglie;
10) L'autovettura Fiat Tipo targata FP130DE intestata al marito resterà di proprietà esclusiva dello stesso che si impegna a pagare il relativo finanziamento sino alla sua completa estinzione;
11) L'autovettura WV Golf targata EX420DF intestata alla moglie resterà di proprietà esclusiva della stessa;
12) I coniugi prestano sin d'ora il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore;
13) all'atto della trascrizione della separazione la moglie adotterà, in luogo del cognome marito, il proprio cognome da nubile ossia Per_2
14) spese di lite integralmente a carico del marito;
15) i coniugi dichiarano di aver risolto tra di loro ogni altro aspetto di tipo economico, nonché di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 3 di 4 All'udienza del 09.5.2025 le parti hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni qui di seguito trascritte, parzialmente modificate rispetto a quelle rassegnate in ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 01/08/2016, in Tirana (Albania), in data
[...]
01/08/2016, il cui atto è stato trascritto successivamente nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGEVANO alla Parte II, Serie C, n. 313, dell'anno 2024;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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