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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 06/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 451/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Di Meo in sostituzione dell'avv.
CARUGNO COSTANTINO, per parte convenuta l'avv. GIANNINI
FRANCESCO, e per 'avv. Loreto Vasile in sostituzione dell'avv. CP_1
Prof. Claudio Russo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Per l'avv. Loreto Vasile precisa le conclusioni come rassegnate CP_1 con le note conclusive depositate il 22.4.2025 e ne chiede l'accoglimento per le argomentazioni di cui alle difese articolate nel corso del giudizio e alle note stesse, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, contestando le difese avversarie e le note conclusive delle controparti.
Per mero tuziorismo difensivo si ribadisce l'inoperatività della polizza stante l'assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate e ciò rende inconferenti le difese del e le disposizioni contrattuali da questi Parte_1
richiamate. In ogni caso, le norme di polizza sono chiare e non necessitano di interpretazione e, nella specie, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla docc. da 2 a 5 ), non si tratta di contratto Parte_2
stipulato a mezzo di modulo predisposto unilateralmente. Inoltre, si osserva e ribadisce che il è decaduto dalla prova testimoniale chiesta con Parte_1
la memoria istruttoria, per non averla reiterata con la precisazione delle conclusioni.
Nessun elemento, inoltre, può derivarsi dalla perizia di parte che ha depositato a seguito di ordine del Giudice perché la stima CP_1 dei danni è stata effettuata in via cautelativa e prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali che non sussistono, attesa l'inoperatività della polizza. Ci si oppone all'ammissione delle reiterate istanze istruttorie già respinte dal Giudice e, comunque, per i motivi di cui alla terza memoria ed alle note conclusive. L'avv. Giannini si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, nonché alla documentazione allegata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, precisate con le memorie conclusionali ritualmente depositate.
L'avv. Di Meo si riporta alle difese e in ultimo alle note conclusive chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese;
in via subordinata insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 451/2019 promossa da
) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CARUGNO
[...] C.F._2
COSTANTINO, contro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
GIANNINI FRANCESCO nonché
in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. RUSSO
CLAUDIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla
2 luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto davanti al Parte_3 Parte_4
Tribunale di Isernia il Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento avvenuto nell'immobile di loro proprietà sito in alla CP_2
Strada di bonifica vicinale Integlia il 15 ottobre 2018. A fondamento della domanda gli attori hanno allegato che l'allagamento e il conseguente danno era stato determinato dalla rottura di una tubazione idrica di proprietà del
. Parte_1
Il , si è costituito in giudizio Controparte_2 senza contestare né l'evento né la responsabilità, ma soltanto la quantificazione dei danni richiesti dagli attori e chiedendo la chiamata in causa della per essere manlevato. Parte_5
La costituendosi, ha negato l'operatività della Parte_5
polizza e contestato la quantificazione dei danni.
Le richieste di prove orali sono state rigettate e la causa, sulla base delle sole prove documentali, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto la convenuta quanto la chiamata in causa non hanno contesto il fatto allegato dagli attori, da considerarsi pacificamente ammessi ex art. 115
c.p.c. Gli unici rilievi riguardano la misura del danno lamentato.
3 A fondamento della richiesta gli attori producono agli atti una richiesta di risarcimento (doc. 2), una serie di foto (doc. 7) e, con la seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c., un computo metrico (doc. 8).
Osservato che tanto le allegazioni sull'an debeatur quanto la documentazione prodotta in giudizio non è stata oggetto di specifica contestazione, occorre valutare l'onere della prova che grava sul creditore.
Sotto tale profilo l'art. 1226 c.c. introduce nell'ordinamento un meccanismo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, non la sostituzione alla parte nell'onere di allegazione e di prova. La norma più volte è stata oggetto di indagine in dottrina e in giurisprudenza.
Recentemente Cass. civ., Sez. III, Sent., 18/05/2022, n. 15924 ha compiuto un esame dell'istituto dal quale questo giudice non intende discostarsi:
“Come è stato più volte chiarito, l'art. 1226 c.c. prefigura "l'equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque un giudizio di diritto e non di equità" (fra le tante, da ultimo, Cass. 30/07/2020,
n. 16344; 22/02/2018, n. 4310) che, per una parte, risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra, ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.
La liquidazione equitativa, dunque, non può trasformarsi in una valutazione arbitraria, perché il giudice deve compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che abbiano inciso sull'ammontare del pregiudizio, dando conto del peso di ciascuna di esse in modo da esplicitare il percorso logico seguito nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità della riparazione (Cass. 02/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n.
22272; Cass. 13/10/2017, n. 24070).
In definitiva, nella liquidazione equitativa del danno la motivazione non è solo forma ma anche sostanza;
infatti, "la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone" (Cass. n.
4 33005 del 2021, cit.)”.
Entrando nella fattispecie non può non osservarsi che i danni lamentati, che appaiono chiaramente evidenti dalle fotografie, sono suscettibili in larga parte di rimedio con lavori in economia (pulizia piazzale, tinteggiatura) almeno in parte di difficile prova nell'esatta misura, ma suscettibili di una valutazione tramite CTU.
La terza chiamata, aderendo a un'ordinanza ex art. 210 c.p.c., ha consentito di evitare una costosa consulenza producendo agli atti una perizia estimativa che determina il danno in € 16.970,00.
Tale somma, a mente dell'art. 1226, c.c., a fronte del riconoscimento della responsabilità, può essere posta a base dell'accoglimento della domanda degli attori nei confronti del . Parte_1
Quanto all'azione di garanzia, deve osservarsi che l'assicurazione contesta l'esistenza di garanzia assicurativa affermando che la polizza “non prevede la copertura per la RC poiché è finalizzata a tutelare i soli beni del contraente”.
Ma la polizza, prodotta agli atti dalla terza chiamata, denominata “polizza multirischio enti pubblici”, come ben evidenzia la difesa della Compagnia, nella 2a Sezione, intitolata “INCENDIO”, così dispone: “… la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso”.
La polizza prosegue, all'art. 1 Sezione 2 – incendio, precisa che “La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da: ... c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale ...”.
Fin qui sarebbe condivisibile la difesa dell'assicurazione, ma l'art. 6 della citata sezione estende la copertura ai danni subiti dai terzi precisando che
“La Società si obbliga a tenere indenne l per danni materiali Parte_6
direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di
5 polizza”.
Dunque la compagnia risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ne deriva che deve essere accolta la domanda di manleva svolta dal convenuto , osservato che, nella fattispecie, non è contestato che Parte_1 il danno è stato prodotto agli attori, terzi nel rapporto tra l'Assicurazione e il
, a causa della rottura di condotte di acqua di proprietà di parte Parte_1
convenuta.
Ne discende, nei limiti sopra citati, l'accoglimento della domanda degli attori, la condanna del al risarcimento dei danni, da determinarsi Parte_1 nei limiti sopra indicati e la condanna dell'Assicurazione a tenere indenne il da quanto sarà tenuto a pagare in favore degli attori. Parte_1
Pertanto il deve essere condannato a risarcire agli attori il danno Parte_1 determinato nella misura di € 16.970,00 oltre interessi e rivalutazione, come da richiesta.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese, che seguono la soccombenza, determinate in € 518,00 per anticipazioni, €
5.077,00 per compensi, sono in parte compensate, poste a carico del nella misura di € 400,00 per anticipazioni e di € 3.000,00 per Parte_1 compensi (oltre accessori) e distratte in favore dell'avv. Costantino
Carugno, che ha dichiarato di averle anticipate.
Per effetto della manleva la deve essere poi anche condannata Parte_7
a rifondere al le spese di lite, liquidate nella stessa misura. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_3 Pt_4
e con la chiamata Controparte_2
di , iscritta al RG 451/2019 Controparte_3
In parziale accoglimento della domanda condanna il
[...]
al pagamento in favore degli attori Controparte_2 della somma di € 16.970,00 oltre interessi e rivalutazione;
condanna alla Controparte_2
6 rifusione delle spese di lite che, previa parziale compensazione, liquida in favore dell'avv. Costantino Carugno nella misura di € 400,00 per anticipazioni e 3.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
condanna a tenere indenne il Controparte_3
da quanto dovrà Controparte_2
pagare per effetto della presente sentenza;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore del Controparte_2
che liquida nella misura di € 400,00 per anticipazioni e 3.000,00
[...]
per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 6 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
7
Verbale di udienza
All'udienza del 06/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 451/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Di Meo in sostituzione dell'avv.
CARUGNO COSTANTINO, per parte convenuta l'avv. GIANNINI
FRANCESCO, e per 'avv. Loreto Vasile in sostituzione dell'avv. CP_1
Prof. Claudio Russo.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Per l'avv. Loreto Vasile precisa le conclusioni come rassegnate CP_1 con le note conclusive depositate il 22.4.2025 e ne chiede l'accoglimento per le argomentazioni di cui alle difese articolate nel corso del giudizio e alle note stesse, che abbiansi qui per ripetute e trascritte, contestando le difese avversarie e le note conclusive delle controparti.
Per mero tuziorismo difensivo si ribadisce l'inoperatività della polizza stante l'assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate e ciò rende inconferenti le difese del e le disposizioni contrattuali da questi Parte_1
richiamate. In ogni caso, le norme di polizza sono chiare e non necessitano di interpretazione e, nella specie, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla docc. da 2 a 5 ), non si tratta di contratto Parte_2
stipulato a mezzo di modulo predisposto unilateralmente. Inoltre, si osserva e ribadisce che il è decaduto dalla prova testimoniale chiesta con Parte_1
la memoria istruttoria, per non averla reiterata con la precisazione delle conclusioni.
Nessun elemento, inoltre, può derivarsi dalla perizia di parte che ha depositato a seguito di ordine del Giudice perché la stima CP_1 dei danni è stata effettuata in via cautelativa e prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali che non sussistono, attesa l'inoperatività della polizza. Ci si oppone all'ammissione delle reiterate istanze istruttorie già respinte dal Giudice e, comunque, per i motivi di cui alla terza memoria ed alle note conclusive. L'avv. Giannini si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, nonché alla documentazione allegata ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, precisate con le memorie conclusionali ritualmente depositate.
L'avv. Di Meo si riporta alle difese e in ultimo alle note conclusive chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese;
in via subordinata insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 451/2019 promossa da
) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CARUGNO
[...] C.F._2
COSTANTINO, contro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
GIANNINI FRANCESCO nonché
in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. RUSSO
CLAUDIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla
2 luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto davanti al Parte_3 Parte_4
Tribunale di Isernia il Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento avvenuto nell'immobile di loro proprietà sito in alla CP_2
Strada di bonifica vicinale Integlia il 15 ottobre 2018. A fondamento della domanda gli attori hanno allegato che l'allagamento e il conseguente danno era stato determinato dalla rottura di una tubazione idrica di proprietà del
. Parte_1
Il , si è costituito in giudizio Controparte_2 senza contestare né l'evento né la responsabilità, ma soltanto la quantificazione dei danni richiesti dagli attori e chiedendo la chiamata in causa della per essere manlevato. Parte_5
La costituendosi, ha negato l'operatività della Parte_5
polizza e contestato la quantificazione dei danni.
Le richieste di prove orali sono state rigettate e la causa, sulla base delle sole prove documentali, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto la convenuta quanto la chiamata in causa non hanno contesto il fatto allegato dagli attori, da considerarsi pacificamente ammessi ex art. 115
c.p.c. Gli unici rilievi riguardano la misura del danno lamentato.
3 A fondamento della richiesta gli attori producono agli atti una richiesta di risarcimento (doc. 2), una serie di foto (doc. 7) e, con la seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c., un computo metrico (doc. 8).
Osservato che tanto le allegazioni sull'an debeatur quanto la documentazione prodotta in giudizio non è stata oggetto di specifica contestazione, occorre valutare l'onere della prova che grava sul creditore.
Sotto tale profilo l'art. 1226 c.c. introduce nell'ordinamento un meccanismo quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, non la sostituzione alla parte nell'onere di allegazione e di prova. La norma più volte è stata oggetto di indagine in dottrina e in giurisprudenza.
Recentemente Cass. civ., Sez. III, Sent., 18/05/2022, n. 15924 ha compiuto un esame dell'istituto dal quale questo giudice non intende discostarsi:
“Come è stato più volte chiarito, l'art. 1226 c.c. prefigura "l'equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque un giudizio di diritto e non di equità" (fra le tante, da ultimo, Cass. 30/07/2020,
n. 16344; 22/02/2018, n. 4310) che, per una parte, risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra, ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.
La liquidazione equitativa, dunque, non può trasformarsi in una valutazione arbitraria, perché il giudice deve compiere un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze che abbiano inciso sull'ammontare del pregiudizio, dando conto del peso di ciascuna di esse in modo da esplicitare il percorso logico seguito nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità della riparazione (Cass. 02/07/2021, n. 18795; Cass. 13/09/2018, n.
22272; Cass. 13/10/2017, n. 24070).
In definitiva, nella liquidazione equitativa del danno la motivazione non è solo forma ma anche sostanza;
infatti, "la valutazione equitativa, nella sua componente valutativa, si identifica con gli argomenti che il giudice espone" (Cass. n.
4 33005 del 2021, cit.)”.
Entrando nella fattispecie non può non osservarsi che i danni lamentati, che appaiono chiaramente evidenti dalle fotografie, sono suscettibili in larga parte di rimedio con lavori in economia (pulizia piazzale, tinteggiatura) almeno in parte di difficile prova nell'esatta misura, ma suscettibili di una valutazione tramite CTU.
La terza chiamata, aderendo a un'ordinanza ex art. 210 c.p.c., ha consentito di evitare una costosa consulenza producendo agli atti una perizia estimativa che determina il danno in € 16.970,00.
Tale somma, a mente dell'art. 1226, c.c., a fronte del riconoscimento della responsabilità, può essere posta a base dell'accoglimento della domanda degli attori nei confronti del . Parte_1
Quanto all'azione di garanzia, deve osservarsi che l'assicurazione contesta l'esistenza di garanzia assicurativa affermando che la polizza “non prevede la copertura per la RC poiché è finalizzata a tutelare i soli beni del contraente”.
Ma la polizza, prodotta agli atti dalla terza chiamata, denominata “polizza multirischio enti pubblici”, come ben evidenzia la difesa della Compagnia, nella 2a Sezione, intitolata “INCENDIO”, così dispone: “… la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso”.
La polizza prosegue, all'art. 1 Sezione 2 – incendio, precisa che “La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da: ... c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale ...”.
Fin qui sarebbe condivisibile la difesa dell'assicurazione, ma l'art. 6 della citata sezione estende la copertura ai danni subiti dai terzi precisando che
“La Società si obbliga a tenere indenne l per danni materiali Parte_6
direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di
5 polizza”.
Dunque la compagnia risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ne deriva che deve essere accolta la domanda di manleva svolta dal convenuto , osservato che, nella fattispecie, non è contestato che Parte_1 il danno è stato prodotto agli attori, terzi nel rapporto tra l'Assicurazione e il
, a causa della rottura di condotte di acqua di proprietà di parte Parte_1
convenuta.
Ne discende, nei limiti sopra citati, l'accoglimento della domanda degli attori, la condanna del al risarcimento dei danni, da determinarsi Parte_1 nei limiti sopra indicati e la condanna dell'Assicurazione a tenere indenne il da quanto sarà tenuto a pagare in favore degli attori. Parte_1
Pertanto il deve essere condannato a risarcire agli attori il danno Parte_1 determinato nella misura di € 16.970,00 oltre interessi e rivalutazione, come da richiesta.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese, che seguono la soccombenza, determinate in € 518,00 per anticipazioni, €
5.077,00 per compensi, sono in parte compensate, poste a carico del nella misura di € 400,00 per anticipazioni e di € 3.000,00 per Parte_1 compensi (oltre accessori) e distratte in favore dell'avv. Costantino
Carugno, che ha dichiarato di averle anticipate.
Per effetto della manleva la deve essere poi anche condannata Parte_7
a rifondere al le spese di lite, liquidate nella stessa misura. Parte_1
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_3 Pt_4
e con la chiamata Controparte_2
di , iscritta al RG 451/2019 Controparte_3
In parziale accoglimento della domanda condanna il
[...]
al pagamento in favore degli attori Controparte_2 della somma di € 16.970,00 oltre interessi e rivalutazione;
condanna alla Controparte_2
6 rifusione delle spese di lite che, previa parziale compensazione, liquida in favore dell'avv. Costantino Carugno nella misura di € 400,00 per anticipazioni e 3.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
condanna a tenere indenne il Controparte_3
da quanto dovrà Controparte_2
pagare per effetto della presente sentenza;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore del Controparte_2
che liquida nella misura di € 400,00 per anticipazioni e 3.000,00
[...]
per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 6 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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