Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10005 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10005/2025REG.PROV.COLL.
N. 09906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9906 del 2023, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Roma, piazza Istria, 12;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Questura della Provincia Barletta-Andria-Trani, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00786/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NT MA RR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 28 aprile 2022, la Questura della Provincia di Barletta-Andria Trani ha negato l’autorizzazione, richiesta dalla signora -OMISSIS- -già titolare di licenza, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. per l’installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6-, ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali ( VLT ) per la raccolta del gioco lecito.
1.1. La licenza veniva negata, sul presupposto che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti economici e imprenditoriali, con società gravitanti nel mondo della criminalità organizzata, specializzate nel campo dei videogiochi e scommesse. In sostanza, la Questura aveva concluso che, alla luce delle circostanze fattuali e familiari, meglio specificate nel provvedimento gravato nel primo grado del giudizio, l’istante non potesse assicurare la “buona condotta”, quale requisito necessario per il rilascio della licenza, e che potesse ricorrere “un serio rischio di abuso dell’autorizzazione”, tenuto conto dei su visti rapporti imprenditoriali con le società riconducibili alla criminalità organizzata che ne rileverebbero la contestata inaffidabilità.
1.2. Tale conclusione si è, tra l’altro, basata sul fatto che la ricorrente avrebbe versato una non modesta somma di denaro ad una società riconducibile persone controindicate; si legge nel decreto impugnato, che l’istante aveva sottoscritto un contratto d’ affitto/comodato con la società -OMISSIS-riconducibile alle medesime persone controindicate il cui oggetto imprenditoriale sarebbe stato di acquistare negozi, bar, sale giochi e altro per affidare la gestione a soggetti terzi.
2. La signora -OMISSIS-, ha impugnato il diniego avanti al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, affidando il ricorso a due motivi di censura e precisamente: 1) violazione ed erronea applicazione dell’art.10 bis della l. n. 241/1990, sul rilievo che la amministrazione resistente avrebbe disatteso le deduzioni fornite dalla ricorrente, pur documentalmente provate, molte delle quali relative a fatti che sarebbero stati smentiti dagli atti prodotti; 2) erronea interpretazione art. 88 T.U.L.P.S, dovendosi ritenere a dire della ricorrente che in nessuna delle ipotesi tipizzate da tali disposizioni sarebbe riconducibile al caso all’esame; né, soggiunge, residuerebbero spazi per l’esercizio della discrezionalità. In sintesi, nel ricorso da un lato, si stigmatizzano i rilievi, ritenuti non del tutto conferenti rispetto a quanto specificato nella comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990; dall’altro, si confuta partitamente ciascun elemento posto a fondamento del diniego impugnato.
2.1. Con sentenza n. 786/2023, il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune dalle censure avanzate dalla ricorrente.
2.2. Il primo giudice ha ritenuto, anzitutto, che il provvedimento gravato configura un atto pluri-motivato, fondato su molteplici elementi tutti ostativi al rilascio della licenza de qua ; e, che, la motivazione della Questura fosse “adeguatamente supportata dalle significative controindicazioni a carico della titolare della società -OMISSIS- e dei suoi familiari”. È stata, sul punto specifico, richiamata la costante giurisprudenza in base alla quale: “in tema di impugnativa di un atto plurimotivato -come detto, fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa- l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso” (Cons. Stato, sez. IV, 27.09.2021, n. 6470; id. 30.08.2021, n. 6115; 1.7.2021, n. 5018; sez. II, 18.02.2020, n. 1240).
3. Contro la predetta sentenza, la signora -OMISSIS- ha proposto appello, riproponendo in chiave critica le censure sollevate in primo grado. i.) Il primo giudice avrebbe illegittimamente ritenuto accertati fatti oggetto di procedimento penale, culminato nella sentenza n. 44 del 8 ottobre 2019 del Tribunale di Lecce; poi tuttavia riformata dalla Corte di Appello di Lecce, con provvedimento n. 79/2019.
3.1. L’appellante sostiene con forza quanto stigmatizzato dal giudice d’appello riguardo all’operazione di finanziamento “ATMAN”, immune dalle paventate illiceità, ritenendo destituito di ogni fondamento il tentativo di ravvisare nelle operazioni di investimento …”di aver immesso nel circuito economico beni e ricchezze collegati ad un soggetto ritenuto pericoloso”. E’, dunque, da escludersi a dire della ricorrente l’applicabilità dell’art. 11 TULPS, non versandosi nelle ipotesi ivi disciplinate. ii.) vi sarebbe eccesso di potere, poiché il decreto gravato sarebbe tardivamente rispetto all’audizione, nel corso della quale l’appellante allega di avere chiarito tutte le contestate criticità.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello risulta infrondato.
6. Come noto, l’art. 11, comma 2, TULPS, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai soggetti che non mantengano una “buona condotta”.
Al riguardo, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudizio prognostico posto a fondamento del diniego delle autorizzazioni di polizia è più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale con la conseguenza che possono assumere rilievo anche fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi dal punto di vista della “buona condotta”, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del soggetto richiedente e potenzialmente rivelatori di possibili influenze e condizionamenti negativi della sua futura condotta (tra le molte, si veda Cons. Stato, Sez. III, Sent. 01/06/2021, n. 4213).
6.1. Nel caso di specie, la Questura prima e il TAR poi, hanno ritenuto probabile che soci e familiari dell’odierna appellante - oltre a violazioni anche di carattere tributario accertate - rilevano l’inaffidabilità sulla gestione dell’attività economica cui si riferisce la richiesta autorizzazione di polizia.
6.2. Il Collegio condivide tale conclusione.
6.3. L’istruttoria svolta dall’Amministrazione pone in luce, in modo sufficientemente chiaro, i rapporti di natura economica tra la titolare della società appellante e familiari della stessa (coniuge e socio, oltre che della figlia). Al di là dell’avvicendamento nelle cariche sociali della Giara s.r.l., risulta che nel corso dei controlli – in disparte gli esiti in sede penale - l’appellante, seppure assolta dalle imputazioni di cui agli artt. 718 e 719 del cod. pen.; è stata condannata a 7 mesi di reclusione con sospensione della pena “per aver messo in atto condotte che hanno ostacolato gli accertamenti sugli apparecchi di intrattenimento”. Del resto questo è quanto è emerso dalla stessa audizione dell’appellante che, in sede procedimentale, non ha potuto negare i plurimi rilievi riguardanti la compagine societaria e la gestione dell’attività economica.
6.4. Quanto ai precedenti a carico del socio familiare, la Questura ha dato conto di due segnalazioni alla A.G., quale assuntore di droghe (del 2008 e del 2014), per cui ha concluso il servizio in prova nel 2015; inoltre, il medesimo familiare è risultato essere stato controllato “con persone che annoverano deferimenti penali e per uso di sostanze stupefacenti”. Ed ancora, dalla lettura del casellario giudiziario sono risultate definitivamente accertate, per le quali l’appellante ha presentato domanda di rateizzazione per il relativo debito di imposta; accertamenti suppletivi hanno altresì permesso di appurare titolarità nei confronti dell’Inps.
6.5. Si tratta di illeciti che, nel caso di specie, acquistano particolare rilevanza perché, ai sensi dell’art. 30, comma 1, DL n. 124 del 2019, “non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
6.6. Né a conclusione diverse e distinte conduce la circostanza che la Corte di appello abbia riformato la sentenza di primo grado, tenuto conto che la valutazione dei fatti esaminati in quella sede ben possono assumere valore diverso in sede amministrativa.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite, del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e i nominativi delle persone e soci richiamati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI RR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
NT MA RR, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT MA RR | MI RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.