Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 21 gennaio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 17373 R.G. 2023
TRA
AVV. , nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso da sé stesso, nonché dall'avvocato Luca Rubinacci giusta procura in atti
RICORRENTE - OPPONENTE
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Dalbono n° 13/15 Parco Punzo Is. 4, presso lo studio legale dell'avv. Luigi Cilento, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 814/2023 con cui il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 10425/2023, gli ha ingiunto il pagamento in favore della Cassa previdenziale opposta della somma di € 127.951,52, oltre accessori e spese legali. interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio, ed oltre spese legali liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 2.242,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, per “omesso versamento dei contributi minimi soggettivi nonchè dei contributi di maternità per l'anno 2018 e dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2017 e 2018 oltre interessi e sanzioni.
Eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem, asserendo che i crediti oggetto del procedimento monitorio sono stati già azionati dall'ente previdenziale, con procedura di riscossione coattiva a mezzo dell'agente per la riscossione, avverso la quale sono stati proposti precedenti giudizi, in parte definiti e in parte pendenti.
Eccepisce, in subordine, che la condotta della di frazionamento della pretesa creditoria CP_1 ha costituito un abuso del diritto di azione che va sanzionato con l'inammissibilità dell'azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Chiede ancora la sospensione del giudizio per la pendenza di appello avverso la sentenza di primo grado sui titoli e pretese creditorie coincidenti con quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
LA COSTITUZIONE DELLA CASSA FORENZE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Si è costituita la convenuta, deducendo l'infondatezza del ricorso in CP_1 opposizione. Deduce, in particolare, l'infondatezza dell'eccezione avversa di duplicazione dei giudizi e pretese nonché delle eccezioni e istanze conseguenti – sospensione del giudizio -, evidenziando che con il procedimento monitorio risultano azionati crediti diversi per causali e per annualità da quelli già oggetto di contenzioso.
Deduce ancora la fondatezza della pretesa azionata, evidenziando che la stessa non risulta contestata nel merito dalla parte opponente. Conclude quindi per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito il contraddittorio, all'udienza del 5 marzo 2024, sentite le parti, è stato disposto l'acquisizione di copia della cartella di pagamento n. 07120190141776774000, al fine di accertare le causale della pretesa creditoria con la stessa azionata e di valutare la fondatezza o meno della eccezione di violazione del ne bis in idem, con rinvio ad altra udienza. Alla successiva udienza del 25 giugno 2024, acquisita la copia della cartella di cui sopra e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna con la concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza odierna di discussione, la causa viene decisa. Il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento.
Parte opponente non ha formulato specifici motivi di opposizione inerenti il merito della pretesa azionata dalla previdenziale in monitorio, che deve pertanto ritenersi provata CP_1 in base al principio della non contestazione. La pretesa del resto risulta provata sulla base della documentazione già depositata con il decreto ingiuntivo e posta a fondamento dello stesso, che pure risulta non contestata in questa sede a contraddittorio pieno. Tardiva appare la contestazione di parte opponente in quanto proposta solo nel corso del processo e non con l'atto introduttivo.
I motivi di opposizione risultano, invero, incentrati sull'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria per violazione del principio del ne bis in idem, avendo asserito parte opponente che parte opposta ha azionato, anche a mezzo dell'agente per la riscossione, la stessa, oggetto di diversi procedimenti giudiziari specificati in ricorso. Ritiene il tribunale che l'eccezione sia priva di fondamento. Dalla documentazione in atti risulta quanto segue: con il ricorso rg 3202\2019 parte opponente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120190015462457000 con cui erano stato richiesti i contributi soggettivo, modulare soggettivo, integrativo, con le relative sanzioni e interessi per gli anni 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017; con il ricorso rg. 2848\2020 parte opponente ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 07120190141776774000 con cui erano stati richiesti i contributi soggettivo, modulare soggettivo, integrativo, con le relative sanzioni e interessi per gli anni 2010, 2014,
2018; con il ricorso rg. 841/2022 parte opponente ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento delle partite creditorie di cui alle cartelle di pagamento oggetto dei precedenti giudizi sopra richiamati, deducendo la prescrizione e la decadenza dei crediti non avendo né il Concessionario né la risposto nel termine di legge (220 giorni) ad un'istanza ex art. 1, CP_1 commi da 537 a 542 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; oggetto del presente giudizio è la pretesa della opponente di cui al ricorso monitorio CP_1 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi minimi soggettivi nonché dei contributi di maternità per l'anno 2018 e dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2017 e 2018. Ritiene il tribunale che quanto sopra comprova che l'oggetto del presente giudizio risulta diverso da quello dei precedenti giudizi sopra richiamati, in quanto la pretesa creditoria risulta affatto diversa sia per gli anni che per le causali azionate. In particolare per l'anno 2017 oggetto del presente giudizio è la pretesa di contributo soggettivo eccedente il minimo e di contributo integrativo eccedente il minimo non oggetto della cartella di pagamento n.
07120190015462457000 che fa riferimento ai soli contributi minimi soggettivo e integrativo per l'annualità predetta;
per l'anno 2018 oggetto del presente giudizio sono il contributo di maternità, nonché i contributi soggettivo e integrativo non oggetto della cartella di pagamento n. 07120190141776774000 che fa riferimento a voci diverse quali interessi per il mancato versamento di MAV suppletivi e per rateizzazioni in relazione a diversi periodi contributivi. Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di parte opponente di violazione del ne bis in idem.
La riscontrata diversità della pretesa azionata in questo giudizio, per periodi e causali, induce a ritenere priva di pregio anche l'ulteriore eccezione id inammissibilità per abusivo frazionamento del credito, dovendosi considerare i crediti affatto diversi. In mancanza di ulteriori eccezioni e contestazione circa il merito e il fondamento nell'an e nel quantum della pretesa azionata, deve rigettarsi l'opposizione, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 4.200,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come per legge.
Napoli, 21.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo