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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 474 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. NAPOLI Parte_1 C.F._1
SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 08/03/2024, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 legge 118/1971 o all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 66%. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Asma allergico estrinseco per analogia (OSAS di grado moderato in terapia con CPAP): 21-30% • Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50% •– Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35
e 40) con complicanze artrosiche: 31-40%.
3- Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che, per la sig.ra , l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 76% con decorrenza da settembre 2024 (circa 6 mesi prima rispetto alle ultime visite effettuate).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 12 legge 118/1971, con decorrenza da Settembre 2024.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della domanda amministrativa e inoltre non sussiste il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
474/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da SETTEMBRE 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 474 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. NAPOLI Parte_1 C.F._1
SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno - pensione - MERITO ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 08/03/2024, ha formulato opposizione avverso l'a.t.p.o. Parte_1 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 legge 118/1971 o all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che le ha riconosciuto un grado di invalidità del 66%. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente Persona_1 il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente: Asma allergico estrinseco per analogia (OSAS di grado moderato in terapia con CPAP): 21-30% • Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata II classe NYHA: 41-50% •– Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35
e 40) con complicanze artrosiche: 31-40%.
3- Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che, per la sig.ra , l'applicazione della formula Parte_1 riduzionistica di Balthazard consente di quantificare una percentuale invalidante del 76% con decorrenza da settembre 2024 (circa 6 mesi prima rispetto alle ultime visite effettuate).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, deve essere dichiarato che sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 12 legge 118/1971, con decorrenza da Settembre 2024.
4- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione è inammissibile in questa sede.
5- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere per intero compensate tra le parti posto che il requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto alla prestazione invocata è sopravvenuto solo nel corso del giudizio ed era insussistente al momento della domanda amministrativa e inoltre non sussiste il requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità civile. CP_
6- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
474/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza da SETTEMBRE 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 118/1971;
2) rigetta per il resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano