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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
. R.G. 2111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2111/2024
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GAJ MATTEO, presso cui è elettivamente Parte_1
domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI ROBERTA, presso Controparte_1
cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Per parte ricorrente come da conclusioni congiunte depositate con note scritte del 5.05.2025
Per parte resistente come da conclusioni congiunte depositate con note scritte del 30.04.2025
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in LA LOGGIA il 06/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n.1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 10.06.2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni in punto separazione personale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
Con sentenza n. 4097/2024 del 2/07/2024, pubblicata in data 16/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
In data 9/01/2025 si costituiva in giudizio dichiarando che nelle Controparte_1
more del giudizio le parti erano giunte ad un accordo per lo scioglimento del matrimonio a conclusioni congiunte.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte pagina 2 di 3 in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che il Sig. corrisponda € 400,00 mensili (diconsi quattrocento euro) alla Parte_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile. Controparte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori questioni patrimoniali da dirimere derivanti e conseguenti al rapporto di coniugio e, in ogni caso, di averle già risolte in precedenza.
DÀ ATTO che gli accordi di cui ai punti che precedono saranno validamente applicati tra le parti sin dalla data del deposito delle conclusioni congiunte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2111/2024
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. GAJ MATTEO, presso cui è elettivamente Parte_1
domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI ROBERTA, presso Controparte_1
cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
Per parte ricorrente come da conclusioni congiunte depositate con note scritte del 5.05.2025
Per parte resistente come da conclusioni congiunte depositate con note scritte del 30.04.2025
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in LA LOGGIA il 06/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n.1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 10.06.2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione.
Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.21 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni in punto separazione personale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
Con sentenza n. 4097/2024 del 2/07/2024, pubblicata in data 16/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
In data 9/01/2025 si costituiva in giudizio dichiarando che nelle Controparte_1
more del giudizio le parti erano giunte ad un accordo per lo scioglimento del matrimonio a conclusioni congiunte.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte pagina 2 di 3 in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE che il Sig. corrisponda € 400,00 mensili (diconsi quattrocento euro) alla Parte_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile. Controparte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non avere ulteriori questioni patrimoniali da dirimere derivanti e conseguenti al rapporto di coniugio e, in ogni caso, di averle già risolte in precedenza.
DÀ ATTO che gli accordi di cui ai punti che precedono saranno validamente applicati tra le parti sin dalla data del deposito delle conclusioni congiunte.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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