Articolo 1 della Legge 22 luglio 1971, n. 566
Articolo 2
Versione
25 agosto 1971
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103 , nella misura di lire 100.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.
Entrata in vigore il 25 agosto 1971