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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5054/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli Giovanni Carlo 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00292283 90 000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00292283 90 000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni-Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Torino per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00292283 90 000, notificata in data 29.7.2025 ed emessa dalla dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Salerno, con la quale, contestato il mancato pagamento del canone TV relativo agli anni 2020-2021, gli veniva intimato il versamento di 234,30 euro.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 r.d.l. 246/1938 (“chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...).
La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), riferendosi l'utenza dell'energia elettrica, codice cliente Codice_Cliente, intestata ad esso ricorrente, ad un fabbricato in corso di costruzione, privo di stato finale di collaudo e di certificato di agibilità.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossioni-
Salerno, la quale eccepiva la incompetenza territoriale dell'adita Corte ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adita Corte.
L'art. 4, comma 1, d.lvo 546/1992 prevede che “Le Corti di Giustizia Tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma
1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (v. Cass. trib., sez. V, sent. n. 7635 del 24.3.2017). Invero, la natura recuperatoria dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lvo 546/1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del Giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3.3.2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (...) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente (...) e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”[1].
Il ricorso è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'Ricorrente_1 si evince chiaramente la insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all'art. 1 r.d.l. 246/1938 (“chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...).
La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), riferendosi l'utenza dell'energia elettrica, codice cliente Codice_Cliente, intestata al predetto contribuente, ad un fabbricato in corso di costruzione, privo di stato finale di collaudo e di certificato di agibilità.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente declaratoria di annullamento dell'atto impugnato.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico delle due parti convenute e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro 300,00, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
[1] A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte Costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione (...) è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione”. Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. 602/1973 (cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle Corti Tributarie secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 (“L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce»), (“L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...”) e (“Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”) d.P.R. 602/1973, si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5054/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli Giovanni Carlo 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00292283 90 000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00292283 90 000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni-Salerno e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Torino per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00292283 90 000, notificata in data 29.7.2025 ed emessa dalla dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Salerno, con la quale, contestato il mancato pagamento del canone TV relativo agli anni 2020-2021, gli veniva intimato il versamento di 234,30 euro.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 r.d.l. 246/1938 (“chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...).
La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), riferendosi l'utenza dell'energia elettrica, codice cliente Codice_Cliente, intestata ad esso ricorrente, ad un fabbricato in corso di costruzione, privo di stato finale di collaudo e di certificato di agibilità.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossioni-
Salerno, la quale eccepiva la incompetenza territoriale dell'adita Corte ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adita Corte.
L'art. 4, comma 1, d.lvo 546/1992 prevede che “Le Corti di Giustizia Tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma
1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (v. Cass. trib., sez. V, sent. n. 7635 del 24.3.2017). Invero, la natura recuperatoria dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lvo 546/1992) non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del Giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione. Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3.3.2016, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (...) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria
Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente (...) e dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”[1].
Il ricorso è fondato.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'Ricorrente_1 si evince chiaramente la insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all'art. 1 r.d.l. 246/1938 (“chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (...).
La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”), riferendosi l'utenza dell'energia elettrica, codice cliente Codice_Cliente, intestata al predetto contribuente, ad un fabbricato in corso di costruzione, privo di stato finale di collaudo e di certificato di agibilità.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente declaratoria di annullamento dell'atto impugnato.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico delle due parti convenute e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro 300,00, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
[1] A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte Costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione (...) è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione”. Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. 602/1973 (cosiddetta “riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle Corti Tributarie secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 (“L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce»), (“L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...”) e (“Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”) d.P.R. 602/1973, si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.