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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Mauro Martinelli Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2229/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Leoni n. 91, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...] dei Leoni n. 91, C.F. C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Lepore (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Francesco Andriulli (C.F. ), elettivamente domiciliati presso i C.F._4 rispettivi difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax
0532/215532 e 0532 410265 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 A) Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I medesimi convengono che, sino alla data dell'effettiva cessazione della convivenza, verrà mantenuto in essere il ménage familiare e l'organizzazione delle spese come attuati fino a ora.
B) Casa coniugale. L'immobile ex casa familiare, sito in Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 91, verrà rilasciato entro il mese di marzo 2026 e i coniugi si trasferiranno in due diverse e distinte unità abitative ove prenderanno la residenza. I beni mobili componenti l'arredo della ex casa coniugale saranno oggetto di divisione con separato e approvato accordo al momento del trasferimento nei nuovi alloggi.
C) Affidamento del figlio minore a) l'affidamento del figlio minore sarà Per_1 Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
b) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e extrascolastiche verranno invece assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
c) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione di AE con il padre esso verrà regolato secondo le seguenti modalità: - prima settimana: nella giornata del giovedì, con pernottamento e impegno ad accompagnarlo a scuola la mattina seguente, e dal venerdì prima dell'ora di cena sino alla domenica alle ore 21.00; - seconda settimana: nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola, con pernottamento e impegno ad accompagnarlo a scuole le mattine successive. E così via secondo le regole dell'alternanza. - la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- con il padre il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
- il giorno del compleanno di con entrambi i genitori, i quali concorderanno le relative modalità in maniera Per_1 che il minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; - le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) Per_1 le trascorrerà con il padre o con la madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori si obbligano, a prescindere dalle singole giornate di spettanza con il figlio, a
2 collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di , Per_1 condividendo preventivamente i singoli accompagnamenti. I genitori, nel prioritario interesse di
, potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione Per_1 dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze del minore. I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con il figlio. I genitori potranno comunque contattare allorquando lo desiderino nel rispetto delle esigenze Per_1 reciproche e del minore stesso. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre.
D) Mantenimento del figlio a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il IG. Per_1 CP_1 corrisponderà alla IG.ra , a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 400,00. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione. b) I medesimi concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo le tipologie e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €
400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, stabiliscono che le
3 seguenti voci di spesa verranno suddivise in ragione del 50% tra i medesimi: telefono cellulare, ricarica telefonica, apparati elettronici (a titolo esemplificativo computer, i-pad e similia), paghetta settimanale, patente per motociclo, patente per autovettura. I genitori concordano sin d'ora che le spese di custodia (baby-sitter) verranno sostenute in via esclusiva da ciascuno di essi in ragione delle rispettive necessità ed esigenze. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per il figlio minore dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. Nell'ipotesi in cui un genitore volesse affrontare una spesa nell'interesse del figlio e l'altro genitore non fosse d'accordo a sostenerla per motivi oggettivi (a titolo esemplificativo: costo eccessivamente gravoso in rapporto alle disponibilità economiche contingenti;
evidente inutilità della spesa;
presenza di un secondo preventivo di spesa di importo inferiore), il genitore promotore dell'iniziativa se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo o quanto meno la parte eccedente a quella su cui vi è un'eventuale intesa.
E) Assegno Unico per la Famiglia. I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall' per il figlio minore sarà percepito Controparte_2 Per_1 integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra . Pt_1
F) Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, andranno a beneficio di entrambi i genitori e potranno essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate.
G) Mantenimento dei coniugi. I IGg.ri e entrambi economicamente autonomi, Pt_1 Pt_2 dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi dichiarano di aver definito con il presente atto tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio.
I) Spese legali Le spese legali saranno compensate tra le parti ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
4 carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 18 e 22 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03.12.1974, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio in data 02.06.2006 in Taurano (AV), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Taurano al n. 11 Parte II Serie A Anno 2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taurano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Mauro Martinelli
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Mauro Martinelli Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2229/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Leoni n. 91, C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...] dei Leoni n. 91, C.F. C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Lepore (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. Francesco Andriulli (C.F. ), elettivamente domiciliati presso i C.F._4 rispettivi difensori, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax
0532/215532 e 0532 410265 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 A) Cessazione della convivenza. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I medesimi convengono che, sino alla data dell'effettiva cessazione della convivenza, verrà mantenuto in essere il ménage familiare e l'organizzazione delle spese come attuati fino a ora.
B) Casa coniugale. L'immobile ex casa familiare, sito in Ferrara (FE), Via Borgo dei Leoni n. 91, verrà rilasciato entro il mese di marzo 2026 e i coniugi si trasferiranno in due diverse e distinte unità abitative ove prenderanno la residenza. I beni mobili componenti l'arredo della ex casa coniugale saranno oggetto di divisione con separato e approvato accordo al momento del trasferimento nei nuovi alloggi.
C) Affidamento del figlio minore a) l'affidamento del figlio minore sarà Per_1 Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
b) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e extrascolastiche verranno invece assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
c) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione di AE con il padre esso verrà regolato secondo le seguenti modalità: - prima settimana: nella giornata del giovedì, con pernottamento e impegno ad accompagnarlo a scuola la mattina seguente, e dal venerdì prima dell'ora di cena sino alla domenica alle ore 21.00; - seconda settimana: nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola, con pernottamento e impegno ad accompagnarlo a scuole le mattine successive. E così via secondo le regole dell'alternanza. - la metà delle festività natalizie e pasquali con ciascuno dei genitori secondo periodi da concordare preventivamente tra gli stessi genitori e con la previsione dell'alternanza del giorno di Natale, di Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive da fissare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- con il padre il giorno della festa del Papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
- il giorno del compleanno di con entrambi i genitori, i quali concorderanno le relative modalità in maniera Per_1 che il minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento; - le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) Per_1 le trascorrerà con il padre o con la madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori si obbligano, a prescindere dalle singole giornate di spettanza con il figlio, a
2 collaborare fattivamente nella gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici di , Per_1 condividendo preventivamente i singoli accompagnamenti. I genitori, nel prioritario interesse di
, potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione Per_1 dell'affidamento condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse potranno essere recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze del minore. I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con il figlio. I genitori potranno comunque contattare allorquando lo desiderino nel rispetto delle esigenze Per_1 reciproche e del minore stesso. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni dispari prevarrà la proposta del padre e negli anni pari quella della madre.
D) Mantenimento del figlio a) i coniugi, di concerto tra loro, stabiliscono che il IG. Per_1 CP_1 corrisponderà alla IG.ra , a cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni Pt_1 mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a quest'ultima, la somma di € 400,00. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione. b) I medesimi concorreranno in misura pari al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo le tipologie e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale come di seguito indicate: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €
400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, stabiliscono che le
3 seguenti voci di spesa verranno suddivise in ragione del 50% tra i medesimi: telefono cellulare, ricarica telefonica, apparati elettronici (a titolo esemplificativo computer, i-pad e similia), paghetta settimanale, patente per motociclo, patente per autovettura. I genitori concordano sin d'ora che le spese di custodia (baby-sitter) verranno sostenute in via esclusiva da ciascuno di essi in ragione delle rispettive necessità ed esigenze. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per il figlio minore dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. Nell'ipotesi in cui un genitore volesse affrontare una spesa nell'interesse del figlio e l'altro genitore non fosse d'accordo a sostenerla per motivi oggettivi (a titolo esemplificativo: costo eccessivamente gravoso in rapporto alle disponibilità economiche contingenti;
evidente inutilità della spesa;
presenza di un secondo preventivo di spesa di importo inferiore), il genitore promotore dell'iniziativa se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo o quanto meno la parte eccedente a quella su cui vi è un'eventuale intesa.
E) Assegno Unico per la Famiglia. I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall' per il figlio minore sarà percepito Controparte_2 Per_1 integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra . Pt_1
F) Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, andranno a beneficio di entrambi i genitori e potranno essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese straordinarie concordate.
G) Mantenimento dei coniugi. I IGg.ri e entrambi economicamente autonomi, Pt_1 Pt_2 dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
H) Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi dichiarano di aver definito con il presente atto tutti i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio.
I) Spese legali Le spese legali saranno compensate tra le parti ricorrenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
4 carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025.
In data 18 e 22 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03.12.1974, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio in data 02.06.2006 in Taurano (AV), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Taurano al n. 11 Parte II Serie A Anno 2006.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taurano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Mauro Martinelli
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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