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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 929/2020 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P. IVA costituita con DGRC RTe_1 P.IVA_1
n.505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese (C.F. in virtù di procura speciale e C.F._1 delibera di conferimento incarico, elett.te domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C Affari Legali, in Torre Annunziata alla piazza Cesaro n. 27
Opponente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
P.I.: , con sede in DD (CE) alla via Cornato P.IVA_2
n.22, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Saltalamacchia
(C.F. ) con studio in DD (CE) alla via C.F._2
Cornato n.34, giusta procura alle liti rilasciata in calce al
D.I. n.1755/19
Opposta
NONCHE' nato a [...] 1° luglio 1984 in qualità Controparte_2 Pt_1 di titolare della Ditta “ con sede in via Controparte_2
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 929/2020 R.G.A.C.
Pirozzi n. 60 cap 80027 Frattamaggiore Na (p.iva P.IVA_3 cod Fiscale pec ) C.F._3 Email_1
Terzo chiamato in causa Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 11 aprile 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 28 OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.02.2020, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_2 ingiuntivo n. 1555/2019 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 27.11.2019, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 18.899,94, oltre interessi come richiesti e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva il difetto della legittimazione attiva della ricorrente per la inopponibilità della cessione del credito e l'inapplicabilità degli interessi ex D.L.vo
231/2002.
. 2 N. 929/2020 R.G.A.C.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e instando per il suo rigetto.
Già munito della provvisoria esecuzione, la causa, in assenza di richieste istruttorie all'esito dei termini ex art. 183 co. 6 cpc, sulla mera produzione documentale, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per poi essere rimessa sul ruolo per quanto dopo s'esporrà e nuovamente assegnata in decisione sempre sulla mera produzione documentale.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione non è fondata e va rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. La pretesa avanzata in fase monitoria ha trovato conferma in questa sede.
Date per note alle parti le circostanze di causa, ivi compresa la fase monitoria per la quale l'opposta
. 3 N. 929/2020 R.G.A.C.
provvedeva a integrare in questa sede la relativa produzione documentale, è a dirsi, quanto alla relativa eccezione, che la cessione del credito da parte di alla a rogito Controparte_2 Controparte_1
RT del 27.04.2018 e comunicata alla il 08.05.2018 è pienamente opponibile a quest'ultima, essendo principio giurisprudenziale assodato quello per cui la normativa di cui al R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440, così come
RT richiamata dalla , non trova applicazione quando la lite è relativa a crediti fatti valere dal cessionario contro di essa: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Nella specie, si trattava di crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei
RT confronti di una e ceduti ad un terzo)”: S.C. sez.
III, 27/08/2014, n. 18339.
Ne deriva la piena legittimazione di parte ricorrente opposta, unica legittimata a ottenere il pagamento di cui alle prestazioni cedute.
. 4 N. 929/2020 R.G.A.C.
Quanto agli interessi sul punto la giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito all'ammissibilità degli stessi ex D. L.vo 231/2002: e seppur la relativa disciplina non sia applicabile a qualsiasi rapporto tra
RT soggetti privati e , essa lo è quanto ai rapporti tra privati accreditati ed Aziende sanitarie, così come ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16496/2020.
In definitiva, l'opposizione – come anticipato – si rivela infondata, con conferma del d.i. opposto.
RT 3. La , pertanto, ha errato nel pagare, successivamente alla notifica della cessione del credito, il relativo importo a il quale, in Controparte_2 ossequio al principio di buona fede e correttezza, consapevole di aver ceduto il credito e di non avere pertanto alcun titolo alla riscossione dello stesso, avrebbe dovuto rifiutarlo.
Al riguardo, lo scrivente rimetteva la causa sul ruolo, con ordinanza del 28.05.2022, che qui si riporta per comodità di esposizione:
“… parte opponente chiedeva sin dal primo atto di chiamare in causa la ditta sul Controparte_2 presupposto di aver corrisposto gli importi di cui alle fatture poste a base del monitorio non avendo avuto contezza della cessione del relativo credito.
Il credito sarebbe stato pagato con ordinativo del
25.06.2019: tuttavia, in atti, parte opposta ha allegato un contratto di cessione intervenuto con CP
RT
, notificato alla in data 08.05.2018 e,
[...] quindi, prima del successivo pagamento, di talché avrebbe
“mal pagato”.
E' a dirsi, però, che il contratto allegato non riporta le fatture, ma se facenti parte del contratto vi sarebbe
. 5 N. 929/2020 R.G.A.C.
anche una responsabilità del ai sensi del punto CP
10. del contratto.
RT Non avendo, pertanto, la rinunciato a tutte le sue precedenti richieste ed eccezioni, tra cui quella sopra indicata, e sul rilievo che il decreto ingiuntivo è stato concesso provvisoriamente esecutivo, si provvede come da dispositivo”.
3.1. In tal senso, è tenuto a Controparte_2
RT manlevare l'odierna opponente di quanto la ha corrisposto e dovrà corrispondere alla opposta a cagione della presente lite, monitorio compreso (sorta capitale, interessi e spese processuali).
4. Le spese di lite – nei reciproci rapporti - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria: la natura meramente documentale della lite giustifica, inoltre, di far ricorso a valori inferiori a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei RTe_2 confronti della nonché della Controparte_1 domanda della nei confronti di RTe_2 CP
, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
[...] così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di
. 6 N. 929/2020 R.G.A.C.
cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) condanna a corrispondere alla Controparte_2 la somma come da punto 3.1. della RTe_2 motivazione
Torre Annunziata, 24 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 929/2020 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P. IVA costituita con DGRC RTe_1 P.IVA_1
n.505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv.to Guido
Cortese (C.F. in virtù di procura speciale e C.F._1 delibera di conferimento incarico, elett.te domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C Affari Legali, in Torre Annunziata alla piazza Cesaro n. 27
Opponente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
P.I.: , con sede in DD (CE) alla via Cornato P.IVA_2
n.22, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Saltalamacchia
(C.F. ) con studio in DD (CE) alla via C.F._2
Cornato n.34, giusta procura alle liti rilasciata in calce al
D.I. n.1755/19
Opposta
NONCHE' nato a [...] 1° luglio 1984 in qualità Controparte_2 Pt_1 di titolare della Ditta “ con sede in via Controparte_2
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 929/2020 R.G.A.C.
Pirozzi n. 60 cap 80027 Frattamaggiore Na (p.iva P.IVA_3 cod Fiscale pec ) C.F._3 Email_1
Terzo chiamato in causa Contumace
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 11 aprile 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 28 OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.02.2020, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_2 ingiuntivo n. 1555/2019 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 27.11.2019, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 18.899,94, oltre interessi come richiesti e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva il difetto della legittimazione attiva della ricorrente per la inopponibilità della cessione del credito e l'inapplicabilità degli interessi ex D.L.vo
231/2002.
. 2 N. 929/2020 R.G.A.C.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione e instando per il suo rigetto.
Già munito della provvisoria esecuzione, la causa, in assenza di richieste istruttorie all'esito dei termini ex art. 183 co. 6 cpc, sulla mera produzione documentale, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per poi essere rimessa sul ruolo per quanto dopo s'esporrà e nuovamente assegnata in decisione sempre sulla mera produzione documentale.
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione non è fondata e va rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
2. La pretesa avanzata in fase monitoria ha trovato conferma in questa sede.
Date per note alle parti le circostanze di causa, ivi compresa la fase monitoria per la quale l'opposta
. 3 N. 929/2020 R.G.A.C.
provvedeva a integrare in questa sede la relativa produzione documentale, è a dirsi, quanto alla relativa eccezione, che la cessione del credito da parte di alla a rogito Controparte_2 Controparte_1
RT del 27.04.2018 e comunicata alla il 08.05.2018 è pienamente opponibile a quest'ultima, essendo principio giurisprudenziale assodato quello per cui la normativa di cui al R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440, così come
RT richiamata dalla , non trova applicazione quando la lite è relativa a crediti fatti valere dal cessionario contro di essa: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Nella specie, si trattava di crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei
RT confronti di una e ceduti ad un terzo)”: S.C. sez.
III, 27/08/2014, n. 18339.
Ne deriva la piena legittimazione di parte ricorrente opposta, unica legittimata a ottenere il pagamento di cui alle prestazioni cedute.
. 4 N. 929/2020 R.G.A.C.
Quanto agli interessi sul punto la giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito all'ammissibilità degli stessi ex D. L.vo 231/2002: e seppur la relativa disciplina non sia applicabile a qualsiasi rapporto tra
RT soggetti privati e , essa lo è quanto ai rapporti tra privati accreditati ed Aziende sanitarie, così come ribadito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16496/2020.
In definitiva, l'opposizione – come anticipato – si rivela infondata, con conferma del d.i. opposto.
RT 3. La , pertanto, ha errato nel pagare, successivamente alla notifica della cessione del credito, il relativo importo a il quale, in Controparte_2 ossequio al principio di buona fede e correttezza, consapevole di aver ceduto il credito e di non avere pertanto alcun titolo alla riscossione dello stesso, avrebbe dovuto rifiutarlo.
Al riguardo, lo scrivente rimetteva la causa sul ruolo, con ordinanza del 28.05.2022, che qui si riporta per comodità di esposizione:
“… parte opponente chiedeva sin dal primo atto di chiamare in causa la ditta sul Controparte_2 presupposto di aver corrisposto gli importi di cui alle fatture poste a base del monitorio non avendo avuto contezza della cessione del relativo credito.
Il credito sarebbe stato pagato con ordinativo del
25.06.2019: tuttavia, in atti, parte opposta ha allegato un contratto di cessione intervenuto con CP
RT
, notificato alla in data 08.05.2018 e,
[...] quindi, prima del successivo pagamento, di talché avrebbe
“mal pagato”.
E' a dirsi, però, che il contratto allegato non riporta le fatture, ma se facenti parte del contratto vi sarebbe
. 5 N. 929/2020 R.G.A.C.
anche una responsabilità del ai sensi del punto CP
10. del contratto.
RT Non avendo, pertanto, la rinunciato a tutte le sue precedenti richieste ed eccezioni, tra cui quella sopra indicata, e sul rilievo che il decreto ingiuntivo è stato concesso provvisoriamente esecutivo, si provvede come da dispositivo”.
3.1. In tal senso, è tenuto a Controparte_2
RT manlevare l'odierna opponente di quanto la ha corrisposto e dovrà corrispondere alla opposta a cagione della presente lite, monitorio compreso (sorta capitale, interessi e spese processuali).
4. Le spese di lite – nei reciproci rapporti - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria: la natura meramente documentale della lite giustifica, inoltre, di far ricorso a valori inferiori a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei RTe_2 confronti della nonché della Controparte_1 domanda della nei confronti di RTe_2 CP
, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
[...] così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% di
. 6 N. 929/2020 R.G.A.C.
cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) condanna a corrispondere alla Controparte_2 la somma come da punto 3.1. della RTe_2 motivazione
Torre Annunziata, 24 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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