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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 521/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BERNINI MARINA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 521 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via dell'Orologio Vecchio, 29, presso lo studio dell'Avv. Marina Bernini, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
), P.IVA_1 in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Roma, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti del 21.7.2015 per atto notaio di Roma, Rep. 80974 e Racc. n. Persona_1
21569. RESISTENTE OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.4.2022 adiva questo Tribunale, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “- riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza;
- riconoscere la persistenza dei requisiti per tutto il tempo della percezione e per l'effetto annullare l'impugnanda cartella;
- In subordine dichiarare la persistenza dei requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza almeno fino a luglio 2020, anno in cui è stata immatricolata l'autovettura a nome della sig.ra e per l'effetto decurtare la somma dall'ingiunzione Pt_1 ricevuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore”. La ricorrente esponeva che in data 7.3.2022 riceveva la notifica dell'avviso AAQV6 313220208947300270, con il quale le veniva intimato il pagamento di € 8.889,78 per indebiti da prestazione;
che tale avviso era la conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza richiesto con domanda prot. che il reddito di Parte_2 cittadinanza era stato revocato in quanto l' aveva accertato che, all'epoca della CP_1 domanda, la ricorrente aveva fatto delle dichiarazioni mendaci e, in particolare, aveva dichiarato che nello stato di famiglia era presente anche il marito e aveva omesso Per_2 di comunicare che era divenuta proprietaria di una autovettura del valore € 14.000,00; che il provvedimento di revoca del beneficio era illegittimo in quanto in data 14.1.2020 la stessa si era recata presso il Comune di Latera per richiedere il certificato di stato di famiglia e allontanatosi da Latera e non facente più parte concretamente del nucleo Per_2 familiare, formalmente risultava ancora nel certificato di stato di famiglia;
che, pertanto, onde evitare di fare dichiarazioni mendaci, aveva dichiarato che il era ancora nel Per_2 proprio stato di famiglia;
che, quanto all'automobile, quest'ultima era un regalo dei propri genitori, i quali avevano effettuato il pagamento dell'anticipo e delle rate. Si costitutiva in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso perché CP_1 assolutamente infondato - sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. L'Istituto deduceva che la prestazione era stata revocata a seguito di comunicazione di reato Nr. 14/3-1/2021 del 25/02/2021 proveniente dalla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Latera in quanto la ricorrente aveva attestato false dichiarazioni in fase di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, in violazione dell'art. 7, comma 1 e 2, D.L n. 4/2019, con conseguente revoca del beneficio e recupero di quanto indebitamente percepito. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito indicati. La ricorrente ha subito la revoca da parte dell' del reddito di cittadinanza CP_1 precedentemente corrispostole per non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza in quanto: a) avrebbe incluso nel proprio nucleo familiare Per_2
di fatto residente a [...]sin dal 20.1.2020 e b) non avrebbe dichiarato la proprietà di
[...] un'autovettura. Con riferimento alle dichiarazioni relative al nucleo familiare, il provvedimento dell' CP_1 appare illegittimo. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, ai fini della concessione del reddito di cittadinanza rileva il nucleo familiare come definito ai fini ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. In conformità all'art. 3 del decreto citato, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. La ricorrente ha documentato, mediante deposito del certificato relativo allo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Latera, che alla data del 14.1.2020 risultava Per_2 inserito nel proprio stato di famiglia, risultando irrilevante che, di fatto, il medesimo fosse già residente altrove. Nessuna falsa dichiarazione, pertanto, è ascrivibile alla ricorrente. Relativamente alla proprietà dell'autovettura, giova precisare quanto segue. L'art. 2 del D.L. n. 4/2019, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevede quanto segue: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dal-la casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”. Il successivo art. 3, comma 11, del medesimo D.L. dispone che “E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)”. In base alla normativa riportata, ai fini del diritto al reddito di cittadinanza nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di veicoli o avere la piena disponibilità di autoveicoli. Inoltre, l'eventuale acquisto successivo all'erogazione del beneficio va comunicato all' entro 15 giorni. CP_1
Nella specie è pacifico che l'autovettura Panda targata FG768GS sia stata immatricolata a nome di in data 17.6.2020, periodo nel quale il beneficio economico era già Parte_1 in godimento, risultando irrilevante che il corrispettivo dell'acquisto sia stato pagato dai genitori della ricorrente. È altresì pacifico che la abbia omesso di comunicare detta Pt_1 circostanza all' previdenziale. CP_2
Quanto alle conseguenze dell'omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. n. 4/2019 “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. In conformità alla lettera e alla ratio della normativa citata, è da ritenere che “quanto indebitamente percepito” sia rappresentato dai ratei del reddito di cittadinanza percepiti in assenza dei relativi requisiti e cioè, con riferimento al caso di specie, da luglio 2020 (mese successivo a quello di acquisto dell'autovettura) in avanti, risultando, al contrario, illegittima la ripetizione delle somme corrisposte in precedenza (da marzo a giugno 2020). Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito dell' limitatamente alle somme corrisposte da marzo 2020 a giungo 2020, con la CP_1 conseguenza che la ricorrente va dichiarata non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto di tali somme. La medesima richiesta va, al contrario, ritenuta legittima con riferimento alla ripetizione delle somme percepite dalla ricorrente da luglio 2020 a gennaio 2021. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' dichiara la ricorrente non obbligata al pagamento in favore dell' CP_1 CP_1 delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza da marzo 2020 a giungo 2020;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite. Viterbo lì, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci