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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2589/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3 C.F._4
Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._6
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
Pagina 1 di 7 ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_6 C.F._7
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in DOM.TO CP_1 C.F._8
C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv.
D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._9
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._10
DOM.TO C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._9 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._11
DOM.TO C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._9 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti degli atti dispositivi in oggetto (atto stipulato il 12 giugno 2015, repertorio n. 4497, raccolta n. 3319, a rogito del notaio di Castellabate;
atto stipulato il 28 ottobre 2016, repertorio n. 3652, Persona_1 raccolta n. 2449, a rogito del notaio di Torre Annunziata) sia fondata e Persona_2 vada accolta.
Pagina 2 di 7 Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Gli attori hanno fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito degli attori nei confronti dei convenuti e occorre chiarire che la giurisprudenza è pacifica CP_1 Controparte_2 nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del
Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, il credito per cui è causa afferisce a pretesa restitutoria per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. di somme di denaro erogate senza giusta causa da CP_4
(de cuius) in favore di e e da questi utilizzate come provvista CP_1 Controparte_2
Pagina 3 di 7 per acquistare due immobili in favore della loro figlia con conseguente Controparte_3 pregiudizio delle ragioni creditorie degli eredi attori.
Al riguardo, va premesso che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale riconducibile all'art. 1173, comma 3 c.c.
L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta.
Colui che ha pagato (o i suoi eredi), ha diritto di ripetere la prestazione, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (cfr. ex plurimis Cass., n.
3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
In particolare, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte “Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra
"solvens" e "accipiens".( cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 03/08/2018, n. 20522 (rv. 650167-01)).
Spetterà per contro al convenuto provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, provando che il pagamento non è avvenuto ovvero che esso è stato effettuato in presenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.
Dalle risultanze dell'istruttoria, si evince che gli attori hanno allegato la mancanza di una valida causa giustificativa rispetto ai bonifici, specificatamente indicati in citazione, eseguiti da in favore di e CP_4 CP_1 Controparte_2
I convenuti non contestano tale circostanza (esecuzione dei bonifici in loro favore), salvo eccepire che trattasi di “tutte somme donate indirettamente alla IP ”. CP_1
Il Tribunale ritiene detta eccezione destituita di fondamento, atteso che della donazione allegata dai convenuti, a giustificazione dell'elargizione delle somme attraverso i bonifici, non è stata fornita la prova nella dovuta forma in considerazione dell'elevato ammontare della presunta liberalità.
Pagina 4 di 7 Invero, in ragione dell'elevato ammontare dell'importo complessivo pari ad euro
465.995,45, non può ritenersi l'esistenza di una donazione di modico valore ex art. 783 cod. civ., valida anche in mancanza di atto pubblico.
In effetti, al fine del riconoscimento del modico valore di una donazione, devono ricorrere il criterio oggettivo correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (Cass. Se. 2 17-2-2020 n.
3858 Rv. 657108-01, Cass. Sez. 1 30-12-1994 n. 11304 Rv. 489470-01).
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la somma di euro 465.995,45 debba essere considerato di elevato valore.
Ciò comporta che ogni ulteriore deduzione dei convenuti in ordine al fatto che l'operazione trovasse titolo nella donazione a favore di sia inidonea a escludere CP_1
l'esistenza dell'indebito, in quanto comunque la donazione risulta nulla per mancanza della forma dell'atto pubblico imposta dall'art. 782 co. 1 cod. civ.
Infatti, si deve anche escludere la configurabilità di donazione indiretta, in quanto tale assoggettata esclusivamente alla forma del negozio posto in essere, in forza del disposto dell'art. 809 cod. civ. che, nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'atto 782 cod. civ. La donazione indiretta è la liberalità realizzata ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cass. Sez. 1 5-6-2013 n. 14197 Rv. 626631-01). Diversamente, è stato enunciato il principio secondo il quale il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non integra donazione indiretta ma configura donazione tipica a esecuzione indiretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore;
ciò perché l'operazione bancaria tra donante e donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale tra loro concluso e all'operazione rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro (Cass. Sez. U 27-7-2017 n.
18725 Rv. 645125-01).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del
Pagina 5 di 7 debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, gli attori hanno documentato come gli atti di disposizione compiuti dai convenuti abbiano ridotto in modo significativo la loro consistenza patrimoniale, mentre quest'ultimi non risultano avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori.
Il patrimonio immobiliare residuo dei debitori non è tale da soddisfare le aspettative di credito che si aggirano a circa 600.000,00 euro.
Non rileva, infine, la circostanza che il debitore sia titolare di Controparte_2 cospicui redditi mensili da lavoro, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tempi necessari alla soddisfazione del credito vantato dai creditori.
Deve poi certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (il credito è sorto nel momento in cui è stato fatto il pagamento indebito), dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011).
Nel caso di specie, e , destinatari dei pagamenti indebiti (e CP_1 Controparte_2 dunque, come tali obbligati alla restituzione), non potevano non avere la consapevolezza che gli atti dispositivi in oggetto avrebbero reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte degli attori.
Le compravendite devono essere revocate perché effettuate in danno dei creditori, in quanto frutto di donazione indiretta dei loro debitori, quali che siano stati i motivi a indurre costoro all'erogazione del denaro, trasformatosi in un immobile.
Sul punto merita di essere riportata la motivazione della sentenza n. 14098/2022 della
S.C., la quale ha affermato che: "la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario (Cass., 2,
n. 29924 del 2020; sul punto si veda anche Cass., U., n. 9282 del 5/8/1992...)". In altri termini la revoca colpisce l'effetto frutto della donazione indiretta (l'acquisto immobiliare), che diviene inefficace nei confronti del creditore.
Pagina 6 di 7 Ovviamente la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato ( CP_3
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori i seguenti atti: atto stipulato il 12 giugno 2015 (repertorio n.
4497, raccolta n. 3319) a rogito del notaio di Castellabate;
atto Persona_1 stipulato il 28 ottobre 2016 (repertorio n. 3652, raccolta n. 2449) a rogito del notaio di Torre Annunziata;
Persona_2
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 1.749,16 per spese vive ed euro 29.193,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2589/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 17/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3 C.F._4
Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._6
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
Pagina 1 di 7 ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_6 C.F._7
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. LUKACS FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in DOM.TO CP_1 C.F._8
C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv.
D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._9
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._10
DOM.TO C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._9 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._11
DOM.TO C/O AVV. DE VIVO RITA TRAV. DE VIVO 12 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. D'VI IN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._9 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene, alla stregua della documentazione acquisita in atti, che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice nei confronti degli atti dispositivi in oggetto (atto stipulato il 12 giugno 2015, repertorio n. 4497, raccolta n. 3319, a rogito del notaio di Castellabate;
atto stipulato il 28 ottobre 2016, repertorio n. 3652, Persona_1 raccolta n. 2449, a rogito del notaio di Torre Annunziata) sia fondata e Persona_2 vada accolta.
Pagina 2 di 7 Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso dell'atto di compravendita), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Gli attori hanno fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito degli attori nei confronti dei convenuti e occorre chiarire che la giurisprudenza è pacifica CP_1 Controparte_2 nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del
Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, il credito per cui è causa afferisce a pretesa restitutoria per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. di somme di denaro erogate senza giusta causa da CP_4
(de cuius) in favore di e e da questi utilizzate come provvista CP_1 Controparte_2
Pagina 3 di 7 per acquistare due immobili in favore della loro figlia con conseguente Controparte_3 pregiudizio delle ragioni creditorie degli eredi attori.
Al riguardo, va premesso che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, è una figura di obbligazione legale riconducibile all'art. 1173, comma 3 c.c.
L'indebito è oggettivo (o ex re) quando la prestazione eseguita non era assolutamente dovuta.
Colui che ha pagato (o i suoi eredi), ha diritto di ripetere la prestazione, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (cfr. ex plurimis Cass., n.
3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
In particolare, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte “Proposta la domanda di ripetizione dell'indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra
"solvens" e "accipiens".( cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 03/08/2018, n. 20522 (rv. 650167-01)).
Spetterà per contro al convenuto provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, provando che il pagamento non è avvenuto ovvero che esso è stato effettuato in presenza di una valida causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.
Dalle risultanze dell'istruttoria, si evince che gli attori hanno allegato la mancanza di una valida causa giustificativa rispetto ai bonifici, specificatamente indicati in citazione, eseguiti da in favore di e CP_4 CP_1 Controparte_2
I convenuti non contestano tale circostanza (esecuzione dei bonifici in loro favore), salvo eccepire che trattasi di “tutte somme donate indirettamente alla IP ”. CP_1
Il Tribunale ritiene detta eccezione destituita di fondamento, atteso che della donazione allegata dai convenuti, a giustificazione dell'elargizione delle somme attraverso i bonifici, non è stata fornita la prova nella dovuta forma in considerazione dell'elevato ammontare della presunta liberalità.
Pagina 4 di 7 Invero, in ragione dell'elevato ammontare dell'importo complessivo pari ad euro
465.995,45, non può ritenersi l'esistenza di una donazione di modico valore ex art. 783 cod. civ., valida anche in mancanza di atto pubblico.
In effetti, al fine del riconoscimento del modico valore di una donazione, devono ricorrere il criterio oggettivo correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (Cass. Se. 2 17-2-2020 n.
3858 Rv. 657108-01, Cass. Sez. 1 30-12-1994 n. 11304 Rv. 489470-01).
Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la somma di euro 465.995,45 debba essere considerato di elevato valore.
Ciò comporta che ogni ulteriore deduzione dei convenuti in ordine al fatto che l'operazione trovasse titolo nella donazione a favore di sia inidonea a escludere CP_1
l'esistenza dell'indebito, in quanto comunque la donazione risulta nulla per mancanza della forma dell'atto pubblico imposta dall'art. 782 co. 1 cod. civ.
Infatti, si deve anche escludere la configurabilità di donazione indiretta, in quanto tale assoggettata esclusivamente alla forma del negozio posto in essere, in forza del disposto dell'art. 809 cod. civ. che, nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'atto 782 cod. civ. La donazione indiretta è la liberalità realizzata ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cass. Sez. 1 5-6-2013 n. 14197 Rv. 626631-01). Diversamente, è stato enunciato il principio secondo il quale il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non integra donazione indiretta ma configura donazione tipica a esecuzione indiretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore;
ciò perché l'operazione bancaria tra donante e donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale tra loro concluso e all'operazione rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro (Cass. Sez. U 27-7-2017 n.
18725 Rv. 645125-01).
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del
Pagina 5 di 7 debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, gli attori hanno documentato come gli atti di disposizione compiuti dai convenuti abbiano ridotto in modo significativo la loro consistenza patrimoniale, mentre quest'ultimi non risultano avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori.
Il patrimonio immobiliare residuo dei debitori non è tale da soddisfare le aspettative di credito che si aggirano a circa 600.000,00 euro.
Non rileva, infine, la circostanza che il debitore sia titolare di Controparte_2 cospicui redditi mensili da lavoro, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tempi necessari alla soddisfazione del credito vantato dai creditori.
Deve poi certamente ritenersi sussistente il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (il credito è sorto nel momento in cui è stato fatto il pagamento indebito), dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n.
7507/2007; n. 3676/2011).
Nel caso di specie, e , destinatari dei pagamenti indebiti (e CP_1 Controparte_2 dunque, come tali obbligati alla restituzione), non potevano non avere la consapevolezza che gli atti dispositivi in oggetto avrebbero reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte degli attori.
Le compravendite devono essere revocate perché effettuate in danno dei creditori, in quanto frutto di donazione indiretta dei loro debitori, quali che siano stati i motivi a indurre costoro all'erogazione del denaro, trasformatosi in un immobile.
Sul punto merita di essere riportata la motivazione della sentenza n. 14098/2022 della
S.C., la quale ha affermato che: "la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario (Cass., 2,
n. 29924 del 2020; sul punto si veda anche Cass., U., n. 9282 del 5/8/1992...)". In altri termini la revoca colpisce l'effetto frutto della donazione indiretta (l'acquisto immobiliare), che diviene inefficace nei confronti del creditore.
Pagina 6 di 7 Ovviamente la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato ( CP_3
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(valore del credito per cui si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori i seguenti atti: atto stipulato il 12 giugno 2015 (repertorio n.
4497, raccolta n. 3319) a rogito del notaio di Castellabate;
atto Persona_1 stipulato il 28 ottobre 2016 (repertorio n. 3652, raccolta n. 2449) a rogito del notaio di Torre Annunziata;
Persona_2
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 1.749,16 per spese vive ed euro 29.193,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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