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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4768/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
6.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Piazza di Novella 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lucci giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso CP_1 la sede Filiale Metropolitana di Viale Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Dott.ssa Maria Cristina Bergodi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 29.11.2023 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che ella si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2022 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (18.12.2023) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici
(23.2.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. CP_1
445- bis comma 5 c.p.c., non le è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) e, all'odierna a udienza, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti e dalle stesse parti, sono stati liquidati con comunicazione del 13.12.2024, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (18.12.2023) e dall'invio della documentazione amministrativa (23.2.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_
In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
-condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 6.2.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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