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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4103 /2019
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 4.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 4103/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
e , rappr.ti e difesi dall' Avv. Parte_1 Parte_2
ER NA fino al 24.01.2024, e successivamente dall'Avv. PASQUALE
MONTANINI, elett.te dom.ti in P.ZZA DELL'IMMACOLATA, 10, NAPOLI
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' Avv. AIELLO ANGELA, elett.te dom.to Controparte_1
in VIA DE MARTINO, 4, META appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Nel libello introduttivo del primo grado di giudizio, gli odierni appellanti sostenevano che, in data 11.09.2024, in alla Via Cupa, dopo il cavalcavia ivi situato, la alla CP_1 Parte_1
guida del veicolo Fiat Idea tg. DC093SD di proprietà del , avesse perso il controllo Pt_2 dell'auto a causa di olio presente sull'asfalto, invadendo la corsia opposta ed impattando violentemente contro un muro. Da qui la domanda risarcitoria proposta nei confronti del sul presupposto che “tale presenza di liquido e olio sulla sede stradale non era CP_1 segnalata né delimitata da recinzione per cui costituiva un'insidia ed un trabocchetto non prevedibile e non evitabile”.
Il giudice di pace ha ritenuto insussistente il nesso eziologico in quanto interrotto dal caso fortuito, dal momento che l'alterazione dello stato dei luoghi doveva considerarsi “imprevista
e causata da terzi”.
Di tanto si duole l'appellante, che sostanzialmente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie dell''art. 2051 c.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe finito per operare un'arbitraria inversione dell'onere della prova individuando l'incidenza causale del caso fortuito a prescindere dalla dimostrazione dello stesso (a cui è tenuto il custode).
Si è costituito in appello il il quale resiste con le difese già spiegate in Controparte_1
primo grado e chiede il rigetto del gravame.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass.
7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla erronea applicazione degli art. 2043
e 2051 c.c. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado confermata, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro
i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la fattispecie in concreto dedotta sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente fatto riferimento alla sussistenza di un pericolo occulto in ragione della paventata non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia stradale per cui è causa, non facendo in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il Controparte_1
Notoriamente l'inquadramento nel campo applicativo dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, dovendosi, in applicazione della prima norma, verificare la sussistenza di un comportamento commissivo od omissivo del convenuto dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di applicazione della responsabilità oggettiva, dal profilo della colpa dell'ente, non assumendo rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Ebbene, sul piano probatorio, è onere del danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. dimostrare l'illecito subito, il nesso eziologico ed i profili di colpa del convenuto;
invece, ove sia invocata una ipotesi di responsabilità oggettiva, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dalla res, mentre il custode, per superare la presunzione di colpa a suo carico posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cd. inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale) (ex pluribus, Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato innanzitutto che il Giudice di prime cure - pur escludendo la sussistenza del nesso causale - ha ritenuto provato il fatto storico alla luce non solo delle testimonianze raccolte in giudizio, ma anche di un verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, del quale tuttavia non c'è traccia in atti né risulta indicato in foliario.
In ogni caso, già dalla versione dei fatti prospettata da parte attrice non è emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con conseguente Controparte_1 infondatezza della domanda.
Secondo la versione attorea e la ricostruzione effettuata dalle testimoni escusse – della quale, per vero, non vi è motivo di dubitare – la nel percorrere il tratto di strada per Parte_1 cui è causa, “sbandava, perdeva il controllo ed andava a sbattere contro un muro…”. Nel dettaglio, la teste ha dichiarato che, dopo la verificazione del sinistro, “… Testimone_1 ci siamo avvicinate ed abbiamo visto a terra molto olio”; dalla sua, la teste Testimone_2
che seguiva l'attrice alla guida del proprio veicolo, ha riferito: “l'auto Fiat Idea ha incominciato a sbandare, ed anche io ho cominciato a sbandare, ma sono riuscita a fermarmi ed accostare”, senza far alcun riferimento alla presenza di olio sulla sede stradale. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni in esame, il Tribunale rileva innanzitutto che il quadro probatorio si presenta estremamente labile, atteso che le testimoni non hanno descritto forma, dimensioni e posizione della macchia d'olio de qua, non venendo financo chiarito il motivo della pretesa mancata visibilità (scarsa illuminazione, ora tarda ecc...).
Lo scarno quadro probatorio, costituito dalle deposizioni in esame non vale dunque a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, mentre per la giusta ricostruzione dell'evento appare indispensabile l'esatta individuazione dei luoghi e la indicazione di quel che ha potuto rendere la pavimentazione così scivolosa ed anche che la presenza di codesto elemento fosse imprevedibile secondo la comune esperienza.
A tanto si aggiunga che non può neppure dirsi raggiunta con rassicurante certezza la prova del nesso causale, non essendo neppure chiaro se il liquido oleoso visto dalla dopo Tes_1 la verificazione del sinistro fosse ivi presente prima dell'incidente o fosse fuoriuscito proprio dal veicolo attoreo, a causa del violento urto.
Del resto, anche a voler ritenere dimostrata la preesistenza dell'olio in strada, deve osservarsi che la teste che pure nell'occasione aveva, a suo dire, “cominciato a sbandare”, ha Tes_2 chiarito di essere riuscita ad arrestare la marcia e ad accostare, a definitiva conferma dell'evitabilità del pericolo.
Pertanto, il sinistro deve essere ricondotto, piuttosto, al comportamento disattento della che, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto opportunamente evitarlo. Parte_1
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Parte appellante va, infine, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del
2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.278, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 4.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 4103/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
e , rappr.ti e difesi dall' Avv. Parte_1 Parte_2
ER NA fino al 24.01.2024, e successivamente dall'Avv. PASQUALE
MONTANINI, elett.te dom.ti in P.ZZA DELL'IMMACOLATA, 10, NAPOLI
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' Avv. AIELLO ANGELA, elett.te dom.to Controparte_1
in VIA DE MARTINO, 4, META appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Nel libello introduttivo del primo grado di giudizio, gli odierni appellanti sostenevano che, in data 11.09.2024, in alla Via Cupa, dopo il cavalcavia ivi situato, la alla CP_1 Parte_1
guida del veicolo Fiat Idea tg. DC093SD di proprietà del , avesse perso il controllo Pt_2 dell'auto a causa di olio presente sull'asfalto, invadendo la corsia opposta ed impattando violentemente contro un muro. Da qui la domanda risarcitoria proposta nei confronti del sul presupposto che “tale presenza di liquido e olio sulla sede stradale non era CP_1 segnalata né delimitata da recinzione per cui costituiva un'insidia ed un trabocchetto non prevedibile e non evitabile”.
Il giudice di pace ha ritenuto insussistente il nesso eziologico in quanto interrotto dal caso fortuito, dal momento che l'alterazione dello stato dei luoghi doveva considerarsi “imprevista
e causata da terzi”.
Di tanto si duole l'appellante, che sostanzialmente lamenta l'erronea applicazione al caso di specie dell''art. 2051 c.c. da parte del giudice di prime cure, che avrebbe finito per operare un'arbitraria inversione dell'onere della prova individuando l'incidenza causale del caso fortuito a prescindere dalla dimostrazione dello stesso (a cui è tenuto il custode).
Si è costituito in appello il il quale resiste con le difese già spiegate in Controparte_1
primo grado e chiede il rigetto del gravame.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass.
7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla erronea applicazione degli art. 2043
e 2051 c.c. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado confermata, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro
i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la fattispecie in concreto dedotta sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c., atteso che parte attrice, nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente fatto riferimento alla sussistenza di un pericolo occulto in ragione della paventata non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia stradale per cui è causa, non facendo in alcun modo riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia tra il bene in esame ed il Controparte_1
Notoriamente l'inquadramento nel campo applicativo dell'una o dell'altra norma comporta, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, dovendosi, in applicazione della prima norma, verificare la sussistenza di un comportamento commissivo od omissivo del convenuto dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di applicazione della responsabilità oggettiva, dal profilo della colpa dell'ente, non assumendo rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Ebbene, sul piano probatorio, è onere del danneggiato che agisca ex art. 2043 c.c. dimostrare l'illecito subito, il nesso eziologico ed i profili di colpa del convenuto;
invece, ove sia invocata una ipotesi di responsabilità oggettiva, sul danneggiato grava l'onere di provare il danno e la sua derivazione causale dalla res, mentre il custode, per superare la presunzione di colpa a suo carico posta dalla norma, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito (cd. inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale) (ex pluribus, Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 21684 del 2005).
Tanto chiarito in punto di diritto, va rilevato innanzitutto che il Giudice di prime cure - pur escludendo la sussistenza del nesso causale - ha ritenuto provato il fatto storico alla luce non solo delle testimonianze raccolte in giudizio, ma anche di un verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, del quale tuttavia non c'è traccia in atti né risulta indicato in foliario.
In ogni caso, già dalla versione dei fatti prospettata da parte attrice non è emerso alcun profilo di responsabilità del nei sensi dianzi chiariti, con conseguente Controparte_1 infondatezza della domanda.
Secondo la versione attorea e la ricostruzione effettuata dalle testimoni escusse – della quale, per vero, non vi è motivo di dubitare – la nel percorrere il tratto di strada per Parte_1 cui è causa, “sbandava, perdeva il controllo ed andava a sbattere contro un muro…”. Nel dettaglio, la teste ha dichiarato che, dopo la verificazione del sinistro, “… Testimone_1 ci siamo avvicinate ed abbiamo visto a terra molto olio”; dalla sua, la teste Testimone_2
che seguiva l'attrice alla guida del proprio veicolo, ha riferito: “l'auto Fiat Idea ha incominciato a sbandare, ed anche io ho cominciato a sbandare, ma sono riuscita a fermarmi ed accostare”, senza far alcun riferimento alla presenza di olio sulla sede stradale. Ebbene, alla luce delle dichiarazioni in esame, il Tribunale rileva innanzitutto che il quadro probatorio si presenta estremamente labile, atteso che le testimoni non hanno descritto forma, dimensioni e posizione della macchia d'olio de qua, non venendo financo chiarito il motivo della pretesa mancata visibilità (scarsa illuminazione, ora tarda ecc...).
Lo scarno quadro probatorio, costituito dalle deposizioni in esame non vale dunque a dimostrare adeguatamente il fatto storico posto a fondamento della domanda attorea, mentre per la giusta ricostruzione dell'evento appare indispensabile l'esatta individuazione dei luoghi e la indicazione di quel che ha potuto rendere la pavimentazione così scivolosa ed anche che la presenza di codesto elemento fosse imprevedibile secondo la comune esperienza.
A tanto si aggiunga che non può neppure dirsi raggiunta con rassicurante certezza la prova del nesso causale, non essendo neppure chiaro se il liquido oleoso visto dalla dopo Tes_1 la verificazione del sinistro fosse ivi presente prima dell'incidente o fosse fuoriuscito proprio dal veicolo attoreo, a causa del violento urto.
Del resto, anche a voler ritenere dimostrata la preesistenza dell'olio in strada, deve osservarsi che la teste che pure nell'occasione aveva, a suo dire, “cominciato a sbandare”, ha Tes_2 chiarito di essere riuscita ad arrestare la marcia e ad accostare, a definitiva conferma dell'evitabilità del pericolo.
Pertanto, il sinistro deve essere ricondotto, piuttosto, al comportamento disattento della che, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto opportunamente evitarlo. Parte_1
Ogni ulteriore questione, poi, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Parte appellante va, infine, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del
2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.278, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro