TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3915/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PALMA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_1 [...]
, in persona del lrpt, rapp.to e difeso dall'avv. SANTUCCI DIANA Controparte_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento n. 07120249008097869000, notificata il 5.3.2024, relativamente agli avvisi di addebito nr. 37120140015077403000, asseritamente notificato in data 17/02/2015 dall' CP_1 sede di Napoli, afferente l'omesso versamento di contributi IVS con relative somme aggiuntive ed interessi in riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 20147 per l'importo complessivo di € 9.237,88; e l'avviso di addebito nr. 37120160003013544000, asseritamente notificato in data 17/05/2016 dall' sede di Napoli, afferente l'omesso versamento di contributi CP_1
IVS con relative somme aggiuntive ed interessi in riferimento all'annualità 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 10.867,78.
Eccepiva parte ricorrente la prescrizione dei crediti vantati, sia con riferimento alla mancata notificazione degli avvisi impugnati, sia per il successivo decorso del termine.
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione e degli avvisi sottostanti, con vittoria di spese. Costituitisi in giudizio l e l chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in CP_3 CP_1 diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito della note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va ribadita la legittimazione passiva dell posto che la stessa CP_3 legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Cassazione 30777/2023.
Ciò posto parte ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai due avvisi indicati, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli stessi. CP_ L'eccezione è smentita dalle risultanze documentali (cfr. documentazione prodotta dall' .
Per quanto attiene infatti al primo avviso, nr. 37120140015077403000, lo stesso risulta comunicato al ricorrente in data 17.2.2015, per compiuta giacenza. Circostanza dirimente è quella che successivamente, in data 12/10/2015, risulta presentata una richiesta di rateizzo anche se poi revocata.
Per giurisprudenza costante l'istanza di rateizzazione del debito oggetto di cartelle o avvisi di addebito risulta incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione
n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Il secondo ava risulta comunicato nr 37120160003013544000 in data 17.5.2016 a mani proprie.
Ciò posto parte ricorrente ha eccepito la successiva prescrizione dei crediti, pur dopo la notifica degli avvisi e sino alla notificazione della intimazione, in assenza di atti interruttivi.
L'eccezione risulta sicuramente infondata per quanto attiene al secondo ava.
Quest'ultimo infatti, risulta oggetto di una ulteriore intimazione di pagamento notificata il 16.3.2022
( e rifiutata dal destinatario) nonché del fermo amministrativo comunicato il 16.11.2022 a mani di familiare convivente (cfr documentazione prodotta da CP_3
Va sottolineato che come noto l'esecuzione mediante ruolo esattoriale è posta in essere attraverso una sequenza di atti susseguenti;
la mancata opposizione avverso uno dei tali atti della sequenza procedimentale comporta la irritrattabilità del credito, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di detta sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazione, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario Ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Di contro, la mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente dell'atto una volta notificato, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata.
Ne consegue che non avendo parte ricorrente impugnato tali atti notificati anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, il relativo credito rimane cristallizzato, potendosi in questa sede mettere in discussione solo le eccezioni relative al periodo successivo;
e nel caso di specie risulta evidente il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dal 2022 alla data della notificazione della intimazione impugnata.
Fondata si presenta l'eccezione relativa al primo ava, nr . 37120140015077403000; contrariamente a quanto eccepito dall l'avviso non è compreso né nell'intimazione comunicata il 16.3.2022, CP_3 né nel fermo amministrativo comunicato il 16.11.2022.
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione va individuato nel 12.10.2015, data di presentazione della richiesta di rateizzo, da considerarsi quale ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Per quanto attiene al termine ultimo, le normative emergenziali, (dal D.L. 18/2020 al D.L. 73/2021), hanno spostato lo stesso complessivamente di 18 mesi , dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ne consegue che l'originario termine quinquennale è divenuto di sei anni e sei mesi, e risulta scaduto in data 12.4.2022, a fronte della intimazione impugnata notificata il 5.3.2024.
Il ricorso va quindi accolto relativamente a tale avviso di addebito;
non merita pregio l'eccezione dell secondo cui l'intimazione dovrebbe considerarsi un unicum, posto che lo stesso ricorso CP_3 riguarda solo alcuni degli AVA contenuti nell'intimazione, molti dei quali neppure di competenza di questa AG
L'intimazione va quindi annullata con riferimento all'avviso nr . 37120140015077403000, con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme ivi indicate.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, vanno compensate per il 50% fra le parti, ponendo la restante parte a carico dei resistenti, come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 07120249008097869000, relativamente al solo avviso nr . 37120140015077403000, e dichiara non dovute le somme portate in tale avviso. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dei resistenti in solido, liquidata in complessivi euro 980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione Aversa 9.12.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
MA Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3915/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PALMA GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_1 [...]
, in persona del lrpt, rapp.to e difeso dall'avv. SANTUCCI DIANA Controparte_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 25.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla intimazione di pagamento n. 07120249008097869000, notificata il 5.3.2024, relativamente agli avvisi di addebito nr. 37120140015077403000, asseritamente notificato in data 17/02/2015 dall' CP_1 sede di Napoli, afferente l'omesso versamento di contributi IVS con relative somme aggiuntive ed interessi in riferimento alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 20147 per l'importo complessivo di € 9.237,88; e l'avviso di addebito nr. 37120160003013544000, asseritamente notificato in data 17/05/2016 dall' sede di Napoli, afferente l'omesso versamento di contributi CP_1
IVS con relative somme aggiuntive ed interessi in riferimento all'annualità 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015 per l'importo complessivo di € 10.867,78.
Eccepiva parte ricorrente la prescrizione dei crediti vantati, sia con riferimento alla mancata notificazione degli avvisi impugnati, sia per il successivo decorso del termine.
Chiedeva pertanto l'annullamento della intimazione e degli avvisi sottostanti, con vittoria di spese. Costituitisi in giudizio l e l chiedevano il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in CP_3 CP_1 diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito della note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va ribadita la legittimazione passiva dell posto che la stessa CP_3 legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Cassazione 30777/2023.
Ciò posto parte ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai due avvisi indicati, eccependo in primo luogo la mancata notifica degli stessi. CP_ L'eccezione è smentita dalle risultanze documentali (cfr. documentazione prodotta dall' .
Per quanto attiene infatti al primo avviso, nr. 37120140015077403000, lo stesso risulta comunicato al ricorrente in data 17.2.2015, per compiuta giacenza. Circostanza dirimente è quella che successivamente, in data 12/10/2015, risulta presentata una richiesta di rateizzo anche se poi revocata.
Per giurisprudenza costante l'istanza di rateizzazione del debito oggetto di cartelle o avvisi di addebito risulta incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse.
Il contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione
n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
Il secondo ava risulta comunicato nr 37120160003013544000 in data 17.5.2016 a mani proprie.
Ciò posto parte ricorrente ha eccepito la successiva prescrizione dei crediti, pur dopo la notifica degli avvisi e sino alla notificazione della intimazione, in assenza di atti interruttivi.
L'eccezione risulta sicuramente infondata per quanto attiene al secondo ava.
Quest'ultimo infatti, risulta oggetto di una ulteriore intimazione di pagamento notificata il 16.3.2022
( e rifiutata dal destinatario) nonché del fermo amministrativo comunicato il 16.11.2022 a mani di familiare convivente (cfr documentazione prodotta da CP_3
Va sottolineato che come noto l'esecuzione mediante ruolo esattoriale è posta in essere attraverso una sequenza di atti susseguenti;
la mancata opposizione avverso uno dei tali atti della sequenza procedimentale comporta la irritrattabilità del credito, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di detta sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazione, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario Ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Di contro, la mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente dell'atto una volta notificato, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata.
Ne consegue che non avendo parte ricorrente impugnato tali atti notificati anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, il relativo credito rimane cristallizzato, potendosi in questa sede mettere in discussione solo le eccezioni relative al periodo successivo;
e nel caso di specie risulta evidente il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale dal 2022 alla data della notificazione della intimazione impugnata.
Fondata si presenta l'eccezione relativa al primo ava, nr . 37120140015077403000; contrariamente a quanto eccepito dall l'avviso non è compreso né nell'intimazione comunicata il 16.3.2022, CP_3 né nel fermo amministrativo comunicato il 16.11.2022.
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione va individuato nel 12.10.2015, data di presentazione della richiesta di rateizzo, da considerarsi quale ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Per quanto attiene al termine ultimo, le normative emergenziali, (dal D.L. 18/2020 al D.L. 73/2021), hanno spostato lo stesso complessivamente di 18 mesi , dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ne consegue che l'originario termine quinquennale è divenuto di sei anni e sei mesi, e risulta scaduto in data 12.4.2022, a fronte della intimazione impugnata notificata il 5.3.2024.
Il ricorso va quindi accolto relativamente a tale avviso di addebito;
non merita pregio l'eccezione dell secondo cui l'intimazione dovrebbe considerarsi un unicum, posto che lo stesso ricorso CP_3 riguarda solo alcuni degli AVA contenuti nell'intimazione, molti dei quali neppure di competenza di questa AG
L'intimazione va quindi annullata con riferimento all'avviso nr . 37120140015077403000, con conseguente dichiarazione di non debenza delle somme ivi indicate.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, vanno compensate per il 50% fra le parti, ponendo la restante parte a carico dei resistenti, come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. MA Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. 07120249008097869000, relativamente al solo avviso nr . 37120140015077403000, e dichiara non dovute le somme portate in tale avviso. Rigetta nel resto il ricorso. Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dei resistenti in solido, liquidata in complessivi euro 980,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione Aversa 9.12.2025 Il Giudice
Pres. MA Pezzullo