Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 403/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , nata a Parte_1 C.F._1
Faenza il 10.2.1993, difesa dall'avv. LUCIANI ANTONIO
ATTRICE OPPONENTE
e
, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. OLIVA MARGHERITA P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1197/2021 - RG n. 3386/2021 emesso dall'intestato Tribunale con cui le veniva intimato il pagamento di Euro 12.000,00 oltre accessori in favore di
[...]
a titolo di pagamento della retta universitaria per Parte_2
l'iscrizione per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: a) omesso perfezionamento della procedura di iscrizione all , e quindi mancata conclusione del contratto, Parte_2 poiché l'opponente aveva “sì iniziato le procedure iniziali e propedeutiche all'iscrizione alla Unicusano, ma non ha mai concluso quelle attività tipiche che portano alla formazione del contratto, e non ne ha mai avuto intenzione” e la domanda di iscrizione “presentata dalla Sig.ra manca di molte parti necessarie al suo Pt_1 perfezionamento e, pertanto, avrebbe avuto la necessità di ricevere numerose integrazioni e correzioni che non sono mai state richieste e, di conseguenza, fornite”;
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3. Si è costituita la Unicusano, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata.
4. L'opponente ha sottoscritto e inviato, quale (dal doc. 7 del Persona_1 fascicolo monitorio risulta il cambio di cognome in del 2.12.2015) in Parte_1 data 27.6.2013 la domanda di immatricolazione al corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica, chiedendo di essere iscritta dall'anno 2012/2013, con retta pari a € 2.400. Contestualmente, l'opponente ha sottoscritto il “Contratto con lo studente”, allegato alla domanda di iscrizione, ove, all'art. 5, si legge che “Lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario”. Il rinnovo automatico dell'iscrizione in difetto di rinuncia all'iscrizione automatica con raccomandata A/R da inviare tra il 1^ luglio e il 30 agosto era previsto sia dell'art. 4 del regolamento di Ateneo per gli Studi Universitari, anch'esso sottoscritto dall'opponente, sia dall'allegato 4 della domanda di immatricolazione specificamente sottoscritto dall'opponente (“…prendo atto che mi sono iscritto all'intero corso di studi da me scelto e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Prendo atto comunque di poter interrompere
l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando raccomandata a.r. alla sede centrale dell'Università (Roma) entro la data ultima del 30 agosto di ogni anno in modo da non essere iscritto all'anno accademico successivo.”, cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). La domanda di iscrizione è stata espressamente accettata, come risulta dalla mail inviata dall'opposta in data 16.7.2013 (doc. 2 di parte convenuta).
5. Nessun dubbio può perciò sussistere sula conclusione del contratto, atteso che la domanda di immatricolazione, qualificabile come proposta, conteneva tutti gli elementi essenziali necessari alla conclusione del contratto.
6. Quanto alla clausola relativa al rinnovo automatico del contratto per ogni anno di iscrizione, essa è stata sottoscritta in modo specifico come sopra indicato, sicché non sussiste alcuna nullità ex art. 1341 c.c.
7. Ancora, non può essere predicata alcuna nullità in base alla normativa consumeristica, poiché la clausola contrattuale che prevede che l'iscrizione duri sino alla laurea salvo disdetta nelle modalità indicate non rientra tra quelle che si presumono vessatorie ex art. 33, comma 2, cod. cons., né può dirsi che determini un rilevante squilibrio tra diritti e obblighi e, quindi, sia vessatoria ex art. 33, comma 1, cod. cons.
8. Ovvia l'irrilevanza della riserva mentale dell'odierna opponente e dell'effettiva fruizione dei servizi universitari.
2 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Si comunichi.
29.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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