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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5067/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.IVA.: ) e C.F.: , P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati NÈ (VI), Via Manzoni 20, presso e nello studio dell'Avv. BALASSO
DAVIDE del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Corso Vittorio Emanuele 174, P.IVA_2
presso e nello studio dell'Avv. SINISCALCO MARCO del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Parte attrice concludeva come in atti, e quindi come in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del documento denominato “Progetto”, sottoscritto in data 25.08.2023 e allegato sub 1 per grave inadempimento da parte di Controparte_3
per i motivi dedotti in narrativa;
[...] condannarsi conseguentemente alla restituzione delle Controparte_3 somme versate da o della diversa Controparte_1 Controparte_1 somma che risultasse di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione, anche eventualmente detraendo il valore delle attività eseguita dalla convenuta che fosse incidentalmente riconosciuta come adeguata all'obbligazione assunta, previa quantificazione congrua della stessa;
condannarsi al pagamento in favore di Controparte_3 [...] degli importi indicati in narrativa al punto 21; Controparte_1 rigettarsi ogni domanda di parte convenuta;
con vittoria di spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. allo scrivente procuratore”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente riportandosi al proprio atto introduttivo, ove chiedeva di:
“Dichiarare che il “Progetto” sottoscritto in data 25 agosto 2023 è conforme a quanto stabilito contrattualmente dalle parti;
per l'effetto rigettare la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto;
condannarsi la convenuta al pagamento di spese di lite con distrazione ex art.93 c.p.c. allo scrivente Avv. Marco Siniscalco”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 [...]
(di seguito, breviter, e esponevano: di aver sottoscritto in data CP_1 CP_4 Controparte_1
25.8.2022 con un contratto denominato “progetto di Controparte_3
sviluppo commerciale e brand strategy” in forza del quale la controparte avrebbe dovuto porre in essere un'articolata attività finalizzata alla strutturazione dell'immagine commerciale della società attrice, per il prezzo pattuito di € 20.000,00 solo per le due fasi preliminari di natura progettuale e di avvio della promozione dell'immagine commerciale medesima;
che l'attività in realtà posta in essere si era limitata alla pubblicazione di un sito internet, poco esteso e non innovativo, all'elaborazione del logo e dei biglietti da visita e alla predisposizione di alcuni contenuti per le piattaforme social; che gli obiettivi contrattuali non erano stati quindi minimamente raggiunti né l'attività posta in essere dalla controparte sembrava in ogni caso idonea a raggiungerli. Chiedeva dunque la risoluzione del contratto e la condanna della controparte alla restituzione della somma già versata, eventualmente detratto il valore delle attività poste in essere, e alla rifusione dei costi del finanziamento contratto dalla società
pagina 2 di 4 attrice per far fronte alle obbligazioni negoziali.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) Controparte_3 CP_3
replicava che le due fasi preliminari erano state realizzate, a seguito di numerosi incontri tra le parti finalizzati a perfezionare la personalizzazione dei contenuti e della strategia promozionale, e che solo alcune attività non sono state compiute o completate per mancanza di collaborazione da parte di
. Chiedeva dunque che il progetto venisse dichiarato conforme a quanto concordato Controparte_1
tra le parti e che le domande avversarie venissero integralmente rigettate.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., da parte dei soli attori, e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. estimativa e veniva poi trattenuta in decisione alla successiva udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che a fondamento della decisione possano essere poste le conclusioni raggiunte dal C.T.U. all'esito di un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo, oltre che scevro di vizi logici, tecnici, giuridici o procedurali. Il C.T.U., al cui elaborato si rimanda integralmente, ha descritto l'esigua attività promozionale realizzata dalla società convenuta (sostanzialmente un sito internet non professionale e non efficacemente raggiungibile tramite i comuni motori di ricerca, nonché scarni contenuti social) e ha quantificato il relativo corrispettivo in € 2.600,00 oltre i.v.a., ricomprendendovi anche l'attività di studio del profilo del cliente.
Condividendo i risultati peritali, ritiene lo scrivente Giudice che non abbia correttamente CP_3
adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, per cui va accolta la domanda attorea di risoluzione della scrittura negoziale in atti. Per l'effetto, l'odierna convenuta va condannata a restituire il corrispettivo percepito di € 17.324,00 (cfr. fatture ex doc. 2 attoreo), il cui versamento non è stato contestato dalla società convenuta e che dunque può considerarsi avvenuto ai fini di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Da tale importo va però detratta la somma di € 3.172,00 (pari a € 2.600 oltre i.v.a. al 22%), in accoglimento della domanda restitutoria formulata dagli attori in termini tali da indurre il giudicante a tenere appunto conto dell'attività posta in essere dalla società convenuta. Questa pertanto va condannata alla restituzione di € 14.152,00 oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
Non va invece accolta la domanda di rimborso delle spese di finanziamento, in primis perché la stessa
è stata formulata in termini indeterminati (non viene infatti enunciata alcuna quantificazione, se non pagina 3 di 4 genericamente per relationem) e comunque, in secundis, perché la somma finanziata supera quasi del doppio quella versata a e di oltre un terzo il corrispettivo che era stato pattuito tra le parti, CP_3
con l'effetto che è ragionevole supporre che l'erogazione pecuniaria sia stata richiesta all'istituto di credito anche per ulteriori ragioni imprenditoriali, estranee all'oggetto del presente giudizio.
Residua la regolamentazione delle spese di lite,
In forza del principio della soccombenza, queste vanno poste a carico di e vanno liquidate, CP_3
come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in ragione dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile a Controparte_3
e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione in favore di
[...] [...]
e di , in solido tra loro, della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 14.152,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Balasso Controparte_3
Andrea, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando lo stesso a rifondere a parte Controparte_3
attrice quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P.IVA.: ) e C.F.: , P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1
entrambi elettivamente domiciliati NÈ (VI), Via Manzoni 20, presso e nello studio dell'Avv. BALASSO
DAVIDE del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attori contro n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Corso Vittorio Emanuele 174, P.IVA_2
presso e nello studio dell'Avv. SINISCALCO MARCO del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 Parte attrice concludeva come in atti, e quindi come in prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del documento denominato “Progetto”, sottoscritto in data 25.08.2023 e allegato sub 1 per grave inadempimento da parte di Controparte_3
per i motivi dedotti in narrativa;
[...] condannarsi conseguentemente alla restituzione delle Controparte_3 somme versate da o della diversa Controparte_1 Controparte_1 somma che risultasse di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione, anche eventualmente detraendo il valore delle attività eseguita dalla convenuta che fosse incidentalmente riconosciuta come adeguata all'obbligazione assunta, previa quantificazione congrua della stessa;
condannarsi al pagamento in favore di Controparte_3 [...] degli importi indicati in narrativa al punto 21; Controparte_1 rigettarsi ogni domanda di parte convenuta;
con vittoria di spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. allo scrivente procuratore”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente riportandosi al proprio atto introduttivo, ove chiedeva di:
“Dichiarare che il “Progetto” sottoscritto in data 25 agosto 2023 è conforme a quanto stabilito contrattualmente dalle parti;
per l'effetto rigettare la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto;
condannarsi la convenuta al pagamento di spese di lite con distrazione ex art.93 c.p.c. allo scrivente Avv. Marco Siniscalco”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 [...]
(di seguito, breviter, e esponevano: di aver sottoscritto in data CP_1 CP_4 Controparte_1
25.8.2022 con un contratto denominato “progetto di Controparte_3
sviluppo commerciale e brand strategy” in forza del quale la controparte avrebbe dovuto porre in essere un'articolata attività finalizzata alla strutturazione dell'immagine commerciale della società attrice, per il prezzo pattuito di € 20.000,00 solo per le due fasi preliminari di natura progettuale e di avvio della promozione dell'immagine commerciale medesima;
che l'attività in realtà posta in essere si era limitata alla pubblicazione di un sito internet, poco esteso e non innovativo, all'elaborazione del logo e dei biglietti da visita e alla predisposizione di alcuni contenuti per le piattaforme social; che gli obiettivi contrattuali non erano stati quindi minimamente raggiunti né l'attività posta in essere dalla controparte sembrava in ogni caso idonea a raggiungerli. Chiedeva dunque la risoluzione del contratto e la condanna della controparte alla restituzione della somma già versata, eventualmente detratto il valore delle attività poste in essere, e alla rifusione dei costi del finanziamento contratto dalla società
pagina 2 di 4 attrice per far fronte alle obbligazioni negoziali.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) Controparte_3 CP_3
replicava che le due fasi preliminari erano state realizzate, a seguito di numerosi incontri tra le parti finalizzati a perfezionare la personalizzazione dei contenuti e della strategia promozionale, e che solo alcune attività non sono state compiute o completate per mancanza di collaborazione da parte di
. Chiedeva dunque che il progetto venisse dichiarato conforme a quanto concordato Controparte_1
tra le parti e che le domande avversarie venissero integralmente rigettate.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., da parte dei soli attori, e a seguito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, questa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. estimativa e veniva poi trattenuta in decisione alla successiva udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che a fondamento della decisione possano essere poste le conclusioni raggiunte dal C.T.U. all'esito di un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo, oltre che scevro di vizi logici, tecnici, giuridici o procedurali. Il C.T.U., al cui elaborato si rimanda integralmente, ha descritto l'esigua attività promozionale realizzata dalla società convenuta (sostanzialmente un sito internet non professionale e non efficacemente raggiungibile tramite i comuni motori di ricerca, nonché scarni contenuti social) e ha quantificato il relativo corrispettivo in € 2.600,00 oltre i.v.a., ricomprendendovi anche l'attività di studio del profilo del cliente.
Condividendo i risultati peritali, ritiene lo scrivente Giudice che non abbia correttamente CP_3
adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, per cui va accolta la domanda attorea di risoluzione della scrittura negoziale in atti. Per l'effetto, l'odierna convenuta va condannata a restituire il corrispettivo percepito di € 17.324,00 (cfr. fatture ex doc. 2 attoreo), il cui versamento non è stato contestato dalla società convenuta e che dunque può considerarsi avvenuto ai fini di causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
Da tale importo va però detratta la somma di € 3.172,00 (pari a € 2.600 oltre i.v.a. al 22%), in accoglimento della domanda restitutoria formulata dagli attori in termini tali da indurre il giudicante a tenere appunto conto dell'attività posta in essere dalla società convenuta. Questa pertanto va condannata alla restituzione di € 14.152,00 oltre interessi dalla messa in mora al saldo.
Non va invece accolta la domanda di rimborso delle spese di finanziamento, in primis perché la stessa
è stata formulata in termini indeterminati (non viene infatti enunciata alcuna quantificazione, se non pagina 3 di 4 genericamente per relationem) e comunque, in secundis, perché la somma finanziata supera quasi del doppio quella versata a e di oltre un terzo il corrispettivo che era stato pattuito tra le parti, CP_3
con l'effetto che è ragionevole supporre che l'erogazione pecuniaria sia stata richiesta all'istituto di credito anche per ulteriori ragioni imprenditoriali, estranee all'oggetto del presente giudizio.
Residua la regolamentazione delle spese di lite,
In forza del principio della soccombenza, queste vanno poste a carico di e vanno liquidate, CP_3
come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in ragione dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile a Controparte_3
e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione in favore di
[...] [...]
e di , in solido tra loro, della Controparte_1 Controparte_1
somma di € 14.152,00 oltre interessi di legge dalla messa in mora al saldo;
2. condanna a rifondere in favore dell'Avv. Balasso Controparte_3
Andrea, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 4.227,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando lo stesso a rifondere a parte Controparte_3
attrice quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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