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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 13241/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Cesare n.95, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per a.t.p.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Paola Tortato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del Persona_1
22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.4.2024 ed iscritto a ruolo il 19.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 L. n.118/71 ai fini della pensione di inabilità, di cui all'art. 3 commi 1 e 3 L. 104/1992 ai fini del riconoscimento della condizione di handicap e di handicap grave, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.9.2022; che il ctu nominato concludeva negando la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'art.12 1 L. n.118/1971 e ai fini dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, riconoscendo il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del
28.9.2022; che il parere del ctu, limitatamente alle prestazioni non riconosciute, è errato per le ragioni di cui in ricorso.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge
104/92 e dello status di invalido civile in misura pari al 100% ex art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, in via subordinata, - RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente allo status di Handicap lieve ex art. 3 comma 1 Legge 104/92 dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale della D.ssa nel procedimento di ATP e, conseguentemente,- Per_2
CONDANNARE l' al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge”, con “condanna del convenuto al pagamento dei compensi CP_2 spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio ed in quella precedente, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14), il tutto oltre
IVA E CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio l' chiedendo di volere:” rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_2 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed . in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha concluso ritenendo insussistente in capo al ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/1971 (ai fini della pensione di inabilità) e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 (ai fini del riconoscimento della condizione di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo).
In conseguenza il ricorso in opposizione deve essere respinto.
In assenza di omologa deve essere dichiarato, secondo le risultanze della ctu della fase di atp, che il ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/1992 (persona in condizioni di disabilità) dalla data della domanda amministrativa del 28.09.2022. Le spese della fase di atp devono essere compensate per due terzi in ragione dell'accoglimento parziale delle domande, mentre un terzo va posto a carico dell' , liquidato come da dispositivo CP_2 in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dalla documentazione versata in atti non emerge il superamento del limite di reddito di cui all'art. 152 disp. att. cpc, con conseguente esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese del procedimento di opposizione.
Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.:
1) respinge il ricorso in opposizione;
2) accerta e dichiara, secondo le risultanze della ctu della fase di atp, che il ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art.3 comma 1 L. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 28.09.2022;
3) compensa per due terzi le spese della fase di a.t.p. e pone un terzo a carico dell' , che CP_2 liquida, già operata la compensazione, in € 509,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa da distrarsi;
4) dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di opposizione;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_2
Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi