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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 303/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 303/2017
PROMOSSA DA in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ER D'SO e AN MA, presso il cui studio in Lecce alla via Cantatore, 17 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di restituzione d'indebito formulata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal ammesso al concordato preventivo con Parte_1 provvedimento del Tribunale di Brindisi del 11.10.2023, nei confronti della Controparte_1
A fondamento della domanda proposta, il ha posto l'invalidità di una serie di Parte_1 condizioni contrattuali applicate dalla tanto al rapporto di c/c n. 73156, poi identificato dal CP_1
n. 10906, quanto al rapporto di c/c n. 10751772, sui quali sono poi confluite, mediante la tecnica della girocontazione, le competenze sia dei conti anticipi n. 1004191, 1004492, 752268, sia degli ulteriori conti ordinari estinti n. 1969 e n. 100632. Nella specie, parte attrice ha censurato l'applicazione di interessi usurari, anatocistici, composti e ultralegali, l'applicazione dei giorni
Pag. 1 a 5 valuta nonché l'applicazione di una serie di poste a titolo di commissione di massimo scoperto e spese ulteriori, mai pattuite dalle parti.
Al riguardo, l'attore ha precisato che, dopo l'omologazione del concordato preventivo in cui alla
è stato riconosciuto il credito di € 2.603.680,19, con percentuale di soddisfacimento del CP_1
33,16%, si è reso conto di alcune criticità dei rapporti bancari intrattenuti, rilevate dalla perizia di parte a firma dott.ssa allorquando la Banca ha agito in sede monitoria nei confronti dei Per_1 singoli fideiussori del Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2017, il ha chiesto, dunque, la Parte_1 restituzione della somma di € 334.181,53 o dell'importo maggiore o minore da accertarsi, oltre interessi, e il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale da liquidarsi secondo equità, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
2. L' pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si è mai costituita CP_1 sicché, già all'udienza del 13.03.2018, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU svolta dapprima dal dott. e dipoi, a seguito della rinnovazione Persona_2 disposta all'udienza del 05.04.2019, dal dott. . Persona_3
È stata rinviata, quindi, per precisazione delle conclusioni e, su richiesta della difesa di parte attrice, all'udienza del 28.03.2024, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, è stata fissata al 23.05.2024 l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281quinquies, comma 2, c.p.c.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte attrice ha ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il Tribunale si è riservato per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per un'integrazione peritale, chiedendo al CTU già nominato dott. di ricalcolare i rapporti di dare e avere, Persona_3 senza considerare le competenze prescritte atteso che nessuna eccezione di prescrizione è stata sollevata dal convenuto contumace.
Completata l'integrazione peritale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
25.09.2025: parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e chiedendo la decisione della causa senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
5. Le domande formulate dall'attore di restituzione e di risarcimento del danno sono la prima fondata e la seconda infondata per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 a 5 5.1 Fondata è la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate, in ragione dell'applicazione di fatto di condizioni contrattuali invalide.
Nonostante le carenze documentali, la relazione svolta dal dott. ha evidenziato la Persona_3 presenza di una serie di addebiti illegittimi praticati dalla banca in danno della correntista.
Si è proceduto, quindi, al ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti tenuto conto delle seguenti osservazioni:
a) nullità dei tassi ultralegali, delle commissioni e delle spese applicate per assenza di forma scritta, atteso che, in difetto degli originali dei contratti di apertura dei conti, non si può ritenere soddisfatta la forma scritta ad substantiam richiesta dagli artt. 117 Tub e 1284 c.c.;
b) nullità della capitalizzazione trimestrale, in assenza di autorizzazione scritta del cliente, ex art. 120 Tub;
c) nullità degli interessi originariamente usurari.
Conseguentemente, il CTU ha svolto le operazioni di ricalcolo nel modo seguente:
a) applicazione degli interessi legali di cui all'art. 117 Tub ed esclusione integrale delle commissioni e spese non pattuite;
b) applicazione della capitalizzazione semplice;
c) impossibilità di valutare l'esistenza di un'usura originaria a fronte dell'assenza della documentazione originaria e della pattuizione relativa agli interessi debitori;
d) utilizzazione del metodo della girocontazione bancaria per il conteggio delle competenze dei conti anticipi e dei conti estinti, già confluite nei due conti ordinari n. 10906 e n.
10751772.
Al riguardo, con riferimento alla valutazione dei conti anticipi, va confermata la correttezza del metodo seguito dal CTU, criticato dal CTP, in quanto trattasi di conti senza autonomia e con mera evidenza contabile risultando inscindibilmente connessi ai conti ordinari collegati sì da doversi considerare il rapporto bancario costituito dal conto anticipi e dal conto ordinario di pertinenza come un rapporto unitario, secondo la precisazione svolta da Cass. 05/05/2022, n. 14321;
e) mancata considerazione delle competenze prescritte limitatamente al rapporto di c/c n.
73156, poi identificato dal n. 10906, come indicato nel quesito disposto dal Tribunale a integrazione peritale.
Alla stregua delle logiche e coerenti conclusioni rassegnate dal CTU e depositate in data
16.01.2025 si deve concludere, allora, che dal rapporto c/c n. 10906 risulta un credito di €
342.728,38 per il correntista e che dal rapporto n. 10751772 risulta un credito di € 12.274,06 per il correntista.
Pag. 3 a 5 Conseguentemente, si deve condannare la convenuta alla restituzione in favore del CP_1 [...] in concordato della somma di € 355.002,44 (€ 342.728,38 + € 12.274,06) Parte_1 indebitamente ottenuta a titolo di pagamento.
5.2 Infondata è, invece, la domanda risarcitoria, in quanto trattasi di domanda genericamente e apoditticamente formulata solo in sede di conclusioni senza alcuna deduzione difensiva correlata sì da risultare completamente sprovvista di prova.
6. Per la condanna alle spese di lite si deve seguire, infine, il principio della soccombenza posto dagli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto l'attore vittorioso sulla domanda restitutoria di carattere principale e soccombente sulla domanda risarcitoria di carattere accessorio.
Alla stregua di tale considerazione, si ritiene di compensare le spese di lite per 1/5, ponendo a carico della convenuta i residui 4/5. CP_1
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€ 355.002,44), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con riduzione del compenso complessivo del 20%, ex art. 4, comma 1, DM indicato, in ragione della ripetitività delle difese svolte e della modesta difficoltà delle stesse tenuto conto, altresì, della mancata costituzione di parte convenuta.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 19.217,82, di cui € 17.965,60 per compensi e € 1.252,22 per spese borsuali, con distrazione in favore degli avv.
ER D'SO e AN MA.
6.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico della integralmente CP_1 soccombente sulla domanda restituzione le spese della CTU svolta tanto dal dott. Per_2 quanto dal dott. , già liquidate in corso di causa.
[...] Persona_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di restituzione d'indebito proposta dal in Parte_1 concordato e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del in Parte_1 concordato della somma di € 355.002,44, a titolo di restituzione d'indebito, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta del Parte_1
Pag. 4 a 5
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del in concordato di 4/5 delle spese di Parte_1 lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 19.217,82, di cui € 17.965,60 per compensi e € 1.252,22 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv. ER D'SO e AN
MA, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/5 delle dette somme;
4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta tanto Controparte_1 dal dott. quanto dal dott. , già liquidate in corso Persona_2 Persona_3 di causa.
Brindisi, 12.10.2025
La Giudice
ES RA
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 303/2017
PROMOSSA DA in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ER D'SO e AN MA, presso il cui studio in Lecce alla via Cantatore, 17 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_1 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di restituzione d'indebito formulata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dal ammesso al concordato preventivo con Parte_1 provvedimento del Tribunale di Brindisi del 11.10.2023, nei confronti della Controparte_1
A fondamento della domanda proposta, il ha posto l'invalidità di una serie di Parte_1 condizioni contrattuali applicate dalla tanto al rapporto di c/c n. 73156, poi identificato dal CP_1
n. 10906, quanto al rapporto di c/c n. 10751772, sui quali sono poi confluite, mediante la tecnica della girocontazione, le competenze sia dei conti anticipi n. 1004191, 1004492, 752268, sia degli ulteriori conti ordinari estinti n. 1969 e n. 100632. Nella specie, parte attrice ha censurato l'applicazione di interessi usurari, anatocistici, composti e ultralegali, l'applicazione dei giorni
Pag. 1 a 5 valuta nonché l'applicazione di una serie di poste a titolo di commissione di massimo scoperto e spese ulteriori, mai pattuite dalle parti.
Al riguardo, l'attore ha precisato che, dopo l'omologazione del concordato preventivo in cui alla
è stato riconosciuto il credito di € 2.603.680,19, con percentuale di soddisfacimento del CP_1
33,16%, si è reso conto di alcune criticità dei rapporti bancari intrattenuti, rilevate dalla perizia di parte a firma dott.ssa allorquando la Banca ha agito in sede monitoria nei confronti dei Per_1 singoli fideiussori del Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2017, il ha chiesto, dunque, la Parte_1 restituzione della somma di € 334.181,53 o dell'importo maggiore o minore da accertarsi, oltre interessi, e il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale da liquidarsi secondo equità, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
2. L' pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si è mai costituita CP_1 sicché, già all'udienza del 13.03.2018, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Fallito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita in via documentale nonché a mezzo CTU svolta dapprima dal dott. e dipoi, a seguito della rinnovazione Persona_2 disposta all'udienza del 05.04.2019, dal dott. . Persona_3
È stata rinviata, quindi, per precisazione delle conclusioni e, su richiesta della difesa di parte attrice, all'udienza del 28.03.2024, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, è stata fissata al 23.05.2024 l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281quinquies, comma 2, c.p.c.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte attrice ha ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi e in quelli conclusivi, il Tribunale si è riservato per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per un'integrazione peritale, chiedendo al CTU già nominato dott. di ricalcolare i rapporti di dare e avere, Persona_3 senza considerare le competenze prescritte atteso che nessuna eccezione di prescrizione è stata sollevata dal convenuto contumace.
Completata l'integrazione peritale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
25.09.2025: parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e chiedendo la decisione della causa senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
5. Le domande formulate dall'attore di restituzione e di risarcimento del danno sono la prima fondata e la seconda infondata per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 a 5 5.1 Fondata è la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate, in ragione dell'applicazione di fatto di condizioni contrattuali invalide.
Nonostante le carenze documentali, la relazione svolta dal dott. ha evidenziato la Persona_3 presenza di una serie di addebiti illegittimi praticati dalla banca in danno della correntista.
Si è proceduto, quindi, al ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti tenuto conto delle seguenti osservazioni:
a) nullità dei tassi ultralegali, delle commissioni e delle spese applicate per assenza di forma scritta, atteso che, in difetto degli originali dei contratti di apertura dei conti, non si può ritenere soddisfatta la forma scritta ad substantiam richiesta dagli artt. 117 Tub e 1284 c.c.;
b) nullità della capitalizzazione trimestrale, in assenza di autorizzazione scritta del cliente, ex art. 120 Tub;
c) nullità degli interessi originariamente usurari.
Conseguentemente, il CTU ha svolto le operazioni di ricalcolo nel modo seguente:
a) applicazione degli interessi legali di cui all'art. 117 Tub ed esclusione integrale delle commissioni e spese non pattuite;
b) applicazione della capitalizzazione semplice;
c) impossibilità di valutare l'esistenza di un'usura originaria a fronte dell'assenza della documentazione originaria e della pattuizione relativa agli interessi debitori;
d) utilizzazione del metodo della girocontazione bancaria per il conteggio delle competenze dei conti anticipi e dei conti estinti, già confluite nei due conti ordinari n. 10906 e n.
10751772.
Al riguardo, con riferimento alla valutazione dei conti anticipi, va confermata la correttezza del metodo seguito dal CTU, criticato dal CTP, in quanto trattasi di conti senza autonomia e con mera evidenza contabile risultando inscindibilmente connessi ai conti ordinari collegati sì da doversi considerare il rapporto bancario costituito dal conto anticipi e dal conto ordinario di pertinenza come un rapporto unitario, secondo la precisazione svolta da Cass. 05/05/2022, n. 14321;
e) mancata considerazione delle competenze prescritte limitatamente al rapporto di c/c n.
73156, poi identificato dal n. 10906, come indicato nel quesito disposto dal Tribunale a integrazione peritale.
Alla stregua delle logiche e coerenti conclusioni rassegnate dal CTU e depositate in data
16.01.2025 si deve concludere, allora, che dal rapporto c/c n. 10906 risulta un credito di €
342.728,38 per il correntista e che dal rapporto n. 10751772 risulta un credito di € 12.274,06 per il correntista.
Pag. 3 a 5 Conseguentemente, si deve condannare la convenuta alla restituzione in favore del CP_1 [...] in concordato della somma di € 355.002,44 (€ 342.728,38 + € 12.274,06) Parte_1 indebitamente ottenuta a titolo di pagamento.
5.2 Infondata è, invece, la domanda risarcitoria, in quanto trattasi di domanda genericamente e apoditticamente formulata solo in sede di conclusioni senza alcuna deduzione difensiva correlata sì da risultare completamente sprovvista di prova.
6. Per la condanna alle spese di lite si deve seguire, infine, il principio della soccombenza posto dagli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto l'attore vittorioso sulla domanda restitutoria di carattere principale e soccombente sulla domanda risarcitoria di carattere accessorio.
Alla stregua di tale considerazione, si ritiene di compensare le spese di lite per 1/5, ponendo a carico della convenuta i residui 4/5. CP_1
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€ 355.002,44), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con riduzione del compenso complessivo del 20%, ex art. 4, comma 1, DM indicato, in ragione della ripetitività delle difese svolte e della modesta difficoltà delle stesse tenuto conto, altresì, della mancata costituzione di parte convenuta.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 19.217,82, di cui € 17.965,60 per compensi e € 1.252,22 per spese borsuali, con distrazione in favore degli avv.
ER D'SO e AN MA.
6.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico della integralmente CP_1 soccombente sulla domanda restituzione le spese della CTU svolta tanto dal dott. Per_2 quanto dal dott. , già liquidate in corso di causa.
[...] Persona_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda di restituzione d'indebito proposta dal in Parte_1 concordato e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del in Parte_1 concordato della somma di € 355.002,44, a titolo di restituzione d'indebito, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta del Parte_1
Pag. 4 a 5
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del in concordato di 4/5 delle spese di Parte_1 lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 19.217,82, di cui € 17.965,60 per compensi e € 1.252,22 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv. ER D'SO e AN
MA, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/5 delle dette somme;
4. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta tanto Controparte_1 dal dott. quanto dal dott. , già liquidate in corso Persona_2 Persona_3 di causa.
Brindisi, 12.10.2025
La Giudice
ES RA
Pag. 5 a 5