Art. 12. (Reclutamento del personale dell'area della
promozione culturale e del ruolo degli
esperti per la programmazione della
promozione culturale all'estero) 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario e con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
promozione culturale e del ruolo degli
esperti per la programmazione della
promozione culturale all'estero) 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario e con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.