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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5292\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico Parte_1 in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti M.C. De Andreis e D. Scimè in virtù di procura in atti
Convenuta
OGGETTO: impugnazione del licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che era stato licenziato oralmente in data
31.10.2024 e poi per iscritto in data 20.11.2024 in violazione dell'art.2112 c.c., che il licenziamento è illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, ha chiesto, previo accertamento della nullità, illiceità, illegittimità dei licenziamenti impugnati, di condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ai sensi degli artt. 18 L.300/70 e succ. mod., al pagamento della retribuzione globale di fatto nella misura non inferiore a 5 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati ovvero al pagamento di un'indennità risarcitoria, dell'importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonchè al pagamento della complessiva somma di € 41.876,94 e/o a maggiore e/o minor somma che emergerà nel corso del giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, anche con determinazione equitativa, maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 vinte le spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo le parti dichiarato all'odierna udienza di aver transatto la controversia con l'integrale pagamento della somma concordata.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti , come da richiesta delle medesime.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 22.9.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 22.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5292\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico Parte_1 in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti M.C. De Andreis e D. Scimè in virtù di procura in atti
Convenuta
OGGETTO: impugnazione del licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che era stato licenziato oralmente in data
31.10.2024 e poi per iscritto in data 20.11.2024 in violazione dell'art.2112 c.c., che il licenziamento è illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, ha chiesto, previo accertamento della nullità, illiceità, illegittimità dei licenziamenti impugnati, di condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ai sensi degli artt. 18 L.300/70 e succ. mod., al pagamento della retribuzione globale di fatto nella misura non inferiore a 5 mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati ovvero al pagamento di un'indennità risarcitoria, dell'importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, nonchè al pagamento della complessiva somma di € 41.876,94 e/o a maggiore e/o minor somma che emergerà nel corso del giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, anche con determinazione equitativa, maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 vinte le spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo le parti dichiarato all'odierna udienza di aver transatto la controversia con l'integrale pagamento della somma concordata.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti , come da richiesta delle medesime.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 22.9.2025 IL GIUDICE