Articolo 131 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 130Articolo 132
Versione
6 maggio 1952
Art. 131.
(Pilotaggio oltre i limiti)


Il pilota e' tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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