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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 4252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD RI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4252/2024 R.A.C.L., promossa da
cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusto Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso, dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio è elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15
Parte attrice contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. Gabriele Angelo CP_2 CP_3
Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
Controparte_4
,
[...]
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, premesso di essere docente Parte_1 di ruolo alle dipendenze del e del merito dal giorno 1.9.1994, ha Controparte_1 instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e la conseguente condanna del a CP_1 pagina 1 di 7 corrispondere in suo favore le differenze retributive conseguenti all'attribuzione della fascia stipendiale “28/34” a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.
Il ha resistito in giudizio, domandando il rigetto della domanda di CP_1 riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata nel 2013 e deducendo di non aver mai voluto negare detta anzianità ai fini giuridici.
In particolare, il ha dedotto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, CP_1
l'anno 2013 è stato pienamente considerato ai fini giuridici, ossia della complessiva determinazione dell'anzianità di servizio della medesima, in particolare ai fini della determinazione dello status giuridico, tanto è che il servizio prestato nel 2013 risulta elencato tra i servizi prestati da parte attrice nella parte dedicata al cosiddetto “curriculum giuridico”.
Con le note depositate in data 3.7.2025, parte attrice ha formulato “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Tale volontà è stata ribadita con le note depositate in data 16.10.2025.
Parte attrice ha invece espresso la volontà di insistere sul capo della domanda relativo all'accertamento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici.
***
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
La sezione Lavoro della Suprema Corte ha recentemente ricostruito il quadro normativo di riferimento con le sentenze 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619.
E' stato osservato che:
- nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio;
- in particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si pagina 2 di 7 applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14";
- per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013;
- l'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico […]";
- a sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno
2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_5
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di
[...] spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle pagina 3 di 7 finanze di concerto con il Controparte_5 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti";
- la contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il C.C.N.L. 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il C.C.N.L. 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012;
- nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
"attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122".
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
L'annualità 2013 è stata in sostanza “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza alcun limite temporale, e il meccanismo di sospensione è destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
“La "non utilità" degli anni di servizio” - hanno aggiunto i giudici di legittimità - “va, però, pagina 4 di 7 limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Ciò comporta che occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Parte ricorrente, come anticipato, alla luce delle pronunce sopra richiamate ha deciso di rinunciare agli atti del giudizio relativamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e di progressione stipendiale e alla conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze stipendiali. CP_1
Ha invece dichiarato di voler insistere sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini giuridici.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che dichiarare la domanda inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434). pagina 5 di 7 In altre occasioni è stato precisato che l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. civ.,
Sez. L, 26 luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, si legge nella sentenza da ultimo citata, “si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato quale risultato giuridicamente utile concreto e attuale intenda ottenere in concreto con una pronuncia di mero accertamento, mentre il ha espresso la chiara volontà di valorizzare l'anzianità di servizio per CP_1
l'anno 2013 della dipendente a fini giuridici, come comprovato dallo stato matricolare prodotto dal convenuto (doc. 3). CP_1
Da ciò discende la carenza di interesse in capo a parte attrice alla pronuncia di mero accertamento.
***
L'espressa rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente a una parte delle domande proposte e la sostanziale soccombenza rispetto all'altra, comporta la conseguente necessità di condanna di parte attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese delle prime due fasi del giudizio, tenuto conto dello scaglione di riferimento in ragione del valore della lite. La liquidazione può avvenire secondo i minimi di tabella, stante l'estrema serialità delle questioni oggetto di causa.
Quanto alla terza e alla quarta fase, prima della rinuncia non è stata in realtà svolta alcuna rilevante, concreta ed effettiva attività difensiva, ragione per la quale non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese relative alla terza fase.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni
(attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione). pagina 6 di 7 Quanto alla fase decisionale, considerato che la controversia è continuata solo in ordine alla questione del riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici, la complessità della questione giuridica che è stata esaminata, tanto da avere determinato il mutamento di orientamento in seno alla Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande concernenti il riconoscimento dell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera di parte attrice ai fini retributivi;
- dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio per l'anno 2013;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, nei termini indicati in parte motiva, nella seguente misura: euro 660,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 23.10.2025
Il giudice
RD RI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD RI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4252/2024 R.A.C.L., promossa da
cod. fisc. , rappresentata e difesa, giusto Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso, dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio è elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15
Parte attrice contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. Gabriele Angelo CP_2 CP_3
Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
Controparte_4
,
[...]
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, premesso di essere docente Parte_1 di ruolo alle dipendenze del e del merito dal giorno 1.9.1994, ha Controparte_1 instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 e la conseguente condanna del a CP_1 pagina 1 di 7 corrispondere in suo favore le differenze retributive conseguenti all'attribuzione della fascia stipendiale “28/34” a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.
Il ha resistito in giudizio, domandando il rigetto della domanda di CP_1 riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata nel 2013 e deducendo di non aver mai voluto negare detta anzianità ai fini giuridici.
In particolare, il ha dedotto che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, CP_1
l'anno 2013 è stato pienamente considerato ai fini giuridici, ossia della complessiva determinazione dell'anzianità di servizio della medesima, in particolare ai fini della determinazione dello status giuridico, tanto è che il servizio prestato nel 2013 risulta elencato tra i servizi prestati da parte attrice nella parte dedicata al cosiddetto “curriculum giuridico”.
Con le note depositate in data 3.7.2025, parte attrice ha formulato “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.”.
Tale volontà è stata ribadita con le note depositate in data 16.10.2025.
Parte attrice ha invece espresso la volontà di insistere sul capo della domanda relativo all'accertamento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici.
***
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
La sezione Lavoro della Suprema Corte ha recentemente ricostruito il quadro normativo di riferimento con le sentenze 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619.
E' stato osservato che:
- nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio;
- in particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si pagina 2 di 7 applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14";
- per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013;
- l'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico […]";
- a sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno
2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_5
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di
[...] spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle pagina 3 di 7 finanze di concerto con il Controparte_5 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti";
- la contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il C.C.N.L. 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il C.C.N.L. 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012;
- nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
"attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122".
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
L'annualità 2013 è stata in sostanza “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza alcun limite temporale, e il meccanismo di sospensione è destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
“La "non utilità" degli anni di servizio” - hanno aggiunto i giudici di legittimità - “va, però, pagina 4 di 7 limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Ciò comporta che occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Parte ricorrente, come anticipato, alla luce delle pronunce sopra richiamate ha deciso di rinunciare agli atti del giudizio relativamente ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e di progressione stipendiale e alla conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze stipendiali. CP_1
Ha invece dichiarato di voler insistere sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini giuridici.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che dichiarare la domanda inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione ha chiarito che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434). pagina 5 di 7 In altre occasioni è stato precisato che l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. civ.,
Sez. L, 26 luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, si legge nella sentenza da ultimo citata, “si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato quale risultato giuridicamente utile concreto e attuale intenda ottenere in concreto con una pronuncia di mero accertamento, mentre il ha espresso la chiara volontà di valorizzare l'anzianità di servizio per CP_1
l'anno 2013 della dipendente a fini giuridici, come comprovato dallo stato matricolare prodotto dal convenuto (doc. 3). CP_1
Da ciò discende la carenza di interesse in capo a parte attrice alla pronuncia di mero accertamento.
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L'espressa rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente a una parte delle domande proposte e la sostanziale soccombenza rispetto all'altra, comporta la conseguente necessità di condanna di parte attrice alla rifusione a parte convenuta delle spese delle prime due fasi del giudizio, tenuto conto dello scaglione di riferimento in ragione del valore della lite. La liquidazione può avvenire secondo i minimi di tabella, stante l'estrema serialità delle questioni oggetto di causa.
Quanto alla terza e alla quarta fase, prima della rinuncia non è stata in realtà svolta alcuna rilevante, concreta ed effettiva attività difensiva, ragione per la quale non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese relative alla terza fase.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni
(attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione). pagina 6 di 7 Quanto alla fase decisionale, considerato che la controversia è continuata solo in ordine alla questione del riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici, la complessità della questione giuridica che è stata esaminata, tanto da avere determinato il mutamento di orientamento in seno alla Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande concernenti il riconoscimento dell'anno 2013 nella ricostruzione della carriera di parte attrice ai fini retributivi;
- dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio per l'anno 2013;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, nei termini indicati in parte motiva, nella seguente misura: euro 660,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 23.10.2025
Il giudice
RD RI
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