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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 381/2022 R.G. vertente tra
– Sezione Barcellona P. G. – in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Parte_2
P. IVA: , con sede in Milazzo, elettivamente domiciliata in Catania, v.le XX Settembre P.IVA_1
n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, P. Controparte_1
IVA , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio P.IVA_2
Balestrazzi e Francesco Balestrazzi (con PEC indicata) per procura generale alle liti in Notaio
[...] di Roma del 19 maggio 2009, Rep. n. 159499, elettivamente domiciliata presso lo studio Per_1 dell'avv. Angelo Crimi, in Messina, via dei Mille n. 243, is. 101,
APPELLATA
e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI contumaci e
e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_5 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_6
1 rappresentanza e sub-servicer in persona del procuratore dr. Controparte_7 CP_8
con sede legale in Roma, P. IVA di gruppo: n. , rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_3 avv.ti Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi (con PEC indicata) per procura speciale in atti,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
___________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n.417/2022 emessa il 6 aprile 2022 dal Tribunale di Barcellona
P.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – annullamento/nullità di contratti bancari.
********
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: l'avvocato Giuseppe Gitto insiste in atti e contesta la memoria avversaria riportandosi integralmente a quanto eccepito ed argomentato in seno all'atto di appello. l'avvocato
Giuseppe Gitto insiste in tutte le richieste formulate in seno all'atto introduttivo del procedimento e più precisamente nella chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in considerazione del fine sociale espletato dall' il quale risulterebbe gravemente leso dall'eventuale esecuzione Pt_1 della sentenza. In via istruttoria si insiste nelle richieste formulate sia nell'atto di appello che nelle note telematicamente depositate in data 18.12.2023 di ammissione di ctu ed ordine di esibizione della documentazione di cui al punto 4 dell'atto di appello evidenziando che su tali richieste la Corte non si è pronunciata rinviando la decisione, con ordinanza del 21 ottobre 2022, all'udienza del
18.12.2023 poi rinviata. L'avvocato Gitto, dunque, insiste nelle richieste istruttorie e solo, in via subordinata ove non venissero accolte le suddette richieste, precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa con richiesta di assegnazione dei termini di legge”.
Per l'interveniente volontaria: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, − in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata non sussistendone i presupposti di legge;
− nel merito rigettare l'appello proposto dall' – Sezione Pt_1
Barcellona P.G. – in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
− in via istruttoria: Parte_2 rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2022 l' - Sezione di Barcellona P.G. – O. N. L. Pt_1
(d'ora in avanti, per brevità, , in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato Pt_3 Pt_1 davanti a questa Corte, contro la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., decidendo la causa n.
2 549/2013 R. G. (cui sono state riunite le nn. 1791/2013, 1837/2013, 1839/2013 e 1857/2013), ha rigettato la domanda proposta dall' – volta ad ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità Pt_1 dei contratti bancari stipulati con la anzidetta, e segnatamente il c/c ordinario n. 36816 e il CP_1
c/c speciale 282398, e l'inefficacia di tutte le operazioni bancarie poste in essere dall'ex Presidente dell' di Barcellona P. G., con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate Pt_1 in virtù dei superiori contratti bancari, da determinarsi e quantificarsi a mezzo di c. t. u. –, nonché
l'interposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 270/2013, col quale è stato ingiunto all' di Pt_1 pagare la somma di € 168.729,52 a titolo di scoperto sui predetti conti bancari facenti capo alla sezione di Barcellona P. G., con esposizione garantita da e CP_2 Controparte_3
ha, altresì, rigettato le singole opposizioni avverso il medesimo decreto Controparte_4 ingiuntivo spiegate da ciascuno dei fideiussori ed ha condannato, in solido, tutti gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p. t. (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande come sopra formulate;
in subordine ha domandato la conferma dell'efficacia delle fideiussioni prestate e sottoscritte da
[...]
, e CP_3 Controparte_4 CP_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20 settembre 2022 si è costituita la
[...] in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per Controparte_1
Contr brevità, , resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, così come dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente grado CP_2 [...]
e essendone stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21 CP_3 Controparte_4 ottobre 2022, in esito alla quale, ritenuta la non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di inibitoria, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 dicembre 2023, riservando alla decisione di merito la delibazione delle richieste istruttorie avanzate da parte appellante.
Nelle more, con atto depositato il 6 ottobre 2023, è intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito qui azionato, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la e per essa, quale procuratrice Controparte_5
e servicer, la a sua volta agente per il tramite Controparte_6 della mandataria con rappresentanza e sub-servicer in persona del suo Controparte_7 procuratore, surrogandosi nei diritti sostanziali e facendo propria la posizione processuale della
3 cedente nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate, CP_10 compresa ogni produzione documentale effettuata.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2023, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, è stata differita al 1° luglio 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata CP_10 all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dalla difesa della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione
(così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_5 [...]
a sua volta agente per il tramite della mandataria con rappresentanza e Controparte_6 sub-servicer in persona del suo procuratore, costituitasi, come detto, ai sensi Controparte_7 dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U. n. 71 del 17 giugno 2023, n. 71, Parte Seconda, nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1 e 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), giusta contratto in data 8 giugno 2023 stipulato tra la
[...]
“cedente”) e la (“cessionaria”), con effetti Controparte_1 Controparte_5
a decorrere dalla medesima data ed efficacia economica dal 31 gennaio 2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco, di titolarità della BANCA cedente qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1971 ed il 2019.
Ha altresì prodotto una dichiarazione proveniente dalla BANCA cedente, datata 22 giugno 2023 nella quale si attesta che il credito vantato nei confronti dell' – sezione di Barcellona P. G. e derivante Pt_1
4 dal rapporto 42392183001 (ex 4200000000036816) e dal rapporto 42392183002 (ex
4200000000282398) – che corrispondono a quelli oggetto di causa - è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella predetta cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 -, perfezionata in data 8 giugno 2023 in favore di della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_5
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 71 del 17/06/2023.
Si specifica in essa, infine, che “ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti Controparte_11 gli effetti di legge, delle ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto
e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
La parte interveniente, dunque, ha fornito adeguato riscontro della propria legittimazione ad Contr intervenire in causa ex art. 111, comma 3, c. p. c. quale successore a titolo particolare della e, del resto, l'appellante non ha sollevato alcuna contestazione specifica in merito a detto intervento, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale pacifico, analogicamente applicabile al caso di specie, secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come avvenuto nella specie, dove l'appellante, si ripete, non ha sollevato sul punto alcuna contestazione specifica – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
Fermo restando, comunque, che il giudizio prosegue anche tra le parti originarie, come recita espressamente l'art. 111, comma 1, c. p. c..
Col primo motivo di appello l' contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che Pt_1 all'autonomia patrimoniale della sezione non osterebbe il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello Statuto, sostenendo, al contrario, che, poste la personalità giuridica riconosciuta alla Sezione deducente e la sua autonomia patrimoniale come stabilito dall'art. 3 dello , non Parte_4 potrebbe ritenersi che detta autonomia comporti l'idoneità a stipulare contratti senza che vi osti il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello Statuto.
Deduce, in particolare che, alla luce dell'art. 8 dello Nazionale dell'AIAS – che prevede Pt_4 espressamente che “…omissis… le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un proprio
Statuto e/o Regolamenti conforme a quello tipo, approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato
Regionale, se costituito, e ratificato dal ” -, l' ha rimesso alle Controparte_12 Parte_4 singole sezioni, nel rispetto dello statuto nazionale, l'organizzazione e la regolamentazione della
5 propria attività mediante i singoli Statuti e/o Regolamenti;
con la conseguenza – continua l'appellante
- che l'autonomia patrimoniale della Sezione dovrà integrarsi necessariamente con le disposizioni statutarie nazionali e di sezione (compresi gli artt. 18 e 24).
Il motivo prima che infondato è inammissibile per difetto della dovuta specificità richiesta dalla norma ex art. 342 c. p. c., la quale esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Va, invero, premesso che, diversamente da quanto assume l'appellante, il primo Giudice ha escluso espressamente che la sezione AIAS di Barcellona P. G. (odierna appellante) sia dotata di personalità giuridica, avendo affermato testualmente (alla pag. 8 della sentenza) che: “ponendo mente al compendio assertivo e documentale delle parti, si evince, anzitutto, che mentre la Parte_4
è associazione senza scopi di lucro, dotata di personalità giuridica in virtù del suo riconoscimento governativo ex D.P.R. n. 1070 del 26.5.1968, viceversa, la Sezione dell' di Barcellona P.G. Pt_1
è associazione non riconosciuta che opera, tuttavia, quale articolazione organizzativa-territoriale dell'ente riconosciuto, alle cui regole statutarie si sottopone per avervi prestato esplicita adesione
(cfr. doc. n. 2 fascicolo di Barcellona P.G. proc. n. R.G. 549/2013 recante copia dello Pt_1
Statuto)”.
A fronte di siffatta argomentazione, l'appellante, con espressione apodittica, afferma al contrario, come riportato sopra, “posta la personalità giuridica riconosciuta all' Sezione di Barcellona P. Pt_1
G. (…)”, ma questa asserzione, evidentemente opposta alla spiegazione del primo Giudice, oltre ad essere stata enunciata per la prima volta nel presente grado, non essendo contenuta nell'atto di citazione di primo grado, né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., non è nemmeno supportata da rilievi critici motivati di alcun genere, né risulta mai stata riscontrata con adeguata prova, come sarebbe stato necessario.
Su quest'ultimo aspetto, vieppiù, non è privo di rilievo notare, anche al di là della novità dell'asserzione, che l'art. 3 dello Statuto dell' di Barcellona P. G. prevede espressamente che Pt_1
“la Sezione può chiedere alle autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente”, essendo evidente come, secondo lo stesso statuto, facoltativa e non obbligatoria sia l'acquisizione della personalità giuridica in capo alla sezione territoriale dell'
[...]
, che può avvenire a seguito di apposita richiesta avanzata dalla stessa alle competenti Parte_4 autorità; richiesta che, nel caso di specie, non risulta documentalmente né inoltrata dall'odierna appellante, né, a fortiori, accolta.
Del resto, il Tribunale ha aggiunto che la sussistenza della personalità giuridica in capo all' di cui la sezione fa parte integrante e vi partecipa in veste di associata Controparte_13 trova conferma nell'art. 27 dello Statuto che prevede che “in caso di ottenimento del riconoscimento
6 giuridico il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio”, espressione dal quale è evincibile, secondo il Tribunale, che la sezione territoriale in parola è da inquadrare, rebus sic stantibus, tra gli enti non riconosciuti.
Avverso tale argomentazione aggiuntiva del Tribunale l'appellante non ha addotto alcuna obiezione motivata, tale da inficiarne la portata, senza tacere, comunque, che il primo Giudice, nella spiegazione del proprio convincimento, è andato oltre la questione della personalità giuridica, affermando testualmente che “non per questo la stessa è priva di capacità giuridica (o vulnerata da una eventuale deminutio)”.
L'impostazione del Tribunale è stata, invero, precisa e logicamente argomentata riguardo a ciascuna delle questioni dedotte in giudizio da parte attrice: come si ricava agevolmente dalla lettura della parte motiva della sentenza, il decidente ha preso le mosse, anzitutto, dal disposto dell'art. 27 dello Statuto dal quale emerge esplicitamente che la Sezione è dotata di “autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale” tale che “è idonea alla stipula di contratti ed alla acquisizione delle conseguenti posizioni di diritto-obbligo”, (stipula) non ostacolata – precisa il primo Giudice - dal disposto dell'art. 18, né dell'art. 24 dello Statuto.
Dopo avere evidenziato che il rapporto di vigilanza e controllo che la Sezione ha nei riguardi dell' non può valere in sé ad escludere la titolarità, in capo ad essa, dei rapporti Controparte_13 giuridici, né la relativa responsabilità, stante, appunto, l'espressa attribuzione della suddetta autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale, il primo Giudice ha spiegato che il regime operante per le associazioni non riconosciute il cui statuto contempli – come nel caso di specie
- una qualche forma di limitazione dei poteri rappresentativi dell'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente, è improntato essenzialmente alla tutela dell'affidamento dei terzi che contrattano con quest'ultimo, da declinare decodificando il disposto dell'art. 19 c. c..
Questa norma, di carattere eccezionale, non è applicabile in via di interpretazione estensiva o in via analogica alle associazioni non riconosciute - continua il Tribunale richiamando il relativo insegnamento giurisprudenziale (di cui, in particolare, alla sentenza n. 7724/2000) -, tale che le limitazioni ai poteri del Presidente della Sezione derivanti dall'attività deliberativa del Consiglio direttivo, sicuramente sussistenti in via generale nel caso di specie in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 18, 22, 24 e 29 dello Statuto, non possono ritenersi inopponibili ai terzi in linea di principio, come invece previsto per le persone giuridiche dall'art. 19 c. c. citato.
Purtuttavia il primo Giudice ha evidenziato come detta attività deliberativa del Consiglio direttivo - che, stando alle citate norme statutarie, pare delimitare in qualche modo il potere rappresentativo del
Presidente - si atteggi diversamente riguardo alla fattispecie del deposito bancario regolato in conto corrente: ciò in base al disposto dell'art. 29 dello Statuto che, al primo comma, stabilisce la natura
7 doverosa dell'apertura del conto corrente ordinario (testualmente “la Sezione deve depositare le somme in titoli o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla sezione stessa”), rendendola perciò obbligata in quanto consustanziale alla vita della , essendo pertanto non configurabile una qualsivoglia limitazione Controparte_14 incidente sulla spendita del potere rappresentativo da parte del Presidente.
Se questa considerazione logico-giuridica vale per il deposito bancario di somme regolate in conto corrente ordinario, il Tribunale osserva che lo stesso non può dirsi esattamente per l'altro conto oggetto di causa, ossia quello speciale di anticipi su fatture, che in tesi potrebbe ricondursi alla previsione del secondo comma dell'art. 29, il quale postula il carattere solo facoltativo delle convenzioni e delle operazioni bancarie ivi descritte: riguardo ad esse – afferma il primo Giudice –
l'attività della Sezione è, invero, sottoponibile al potere del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ma – precisa sul punto – esso è definito in termini di “vigilanza sulla amministrazione”
(testualmente è detto che il Consiglio “sovraintende e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria”), ma non anche quale più penetrante forma di controllo preventivo, che non si ricava affatto dalle norme statutarie.
Chiosa, pertanto, il primo Giudice che, stante le superiori considerazioni e in assenza di una allegazione più puntuale e precisa, oltre che della dimostrazione di una concreta portata limitatrice Contr dei poteri del Consiglio direttivo, la stipula dei due rapporti bancari con la da parte della Sezione
AIAS di Barcellona P. G. non può dirsi vulnerata dall'assenza di un atto di autorizzazione da parte del predetto Consiglio, come invece hanno sostenuto l'attrice e gli altri opponenti (nei giudizi riuniti sopra richiamati), non potendosi a ragione invocare lo schermo dell'inefficacia dei relativi atti.
Aggiunge ancora sul punto che, comunque, dalle missive versate in atti - quella del 30 giugno 2009, sottoscritta anche dai garanti e dal legale rappresentante della sezione, quella del 19 settembre 2012, sottoscritta dal Commissario a seguito di commissariamento della Sezione stessa, e quella del 10 Contr ottobre 2012, proveniente dalla –, complessivamente valutate, è dato evincere un generale contegno della Associazione apprezzabile in termini di “ratifica” dei rapporti, e ciò anche a seguito dell'insediamento dell'organo commissariale.
Precisa, inoltre, che nemmeno è invocabile a ragione la violazione da parte della della CP_1 normale diligenza imposta dall'art. 1176 c. c. e dagli artt. 1823 e ss. cc. – come vorrebbe l' attrice -, in quanto in base alla lettura delle norme statutarie non emerge all'evidenza CP_13 la spendita di un potere rappresentativo da parte del Presidente, organo abilitato a tanto, in senso contrario all'architettura statutaria solo perché l'esercizio dello stesso non è stato supportato da una preventiva delibera autorizzativa, ricavandosi, invece, la doverosità dell'apertura del conto corrente intestato alla in vista dello svolgimento dei suoi fini (in base all'art. 29, comma 1, dello CP_13
8 Statuto sopra richiamato), cui solo si affianca la ordinaria facoltà di sorveglianza del Consiglio direttivo con modalità che non risultano, tuttavia, tipizzate specificamente nello Statuto, eccetto che per le attività riguardanti i bilanci prevenivi e consuntivi che spettano al predetto organo (il quale, secondo lo Statuto, “provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Sezione;
attua i deliberati dell'Assemblea; sovraintende e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della
Sezione”).
Il Tribunale, infine, evidenzia che nessun ostacolo a tale ricostruzione logico-giuridica proviene dalla previsione dell'art. 24 dello Statuto, secondo il quale i pagamenti sono soggetti alla firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, in quanto – osserva – detta norma attiene alle singole operazioni di pagamento (atti adempitivi) e non già alla stipulazione del negozio giuridico, che ha, peraltro, effetti di natura ampliativa per l'operato dell' posto che, grazie al meccanismo delle CP_13 anticipazioni sulle fatture, consente all'ente di beneficiare di un servizio di finanziamento in attesa Parte della concreta erogazione dei mandati di pagamento da parte dell' per i servizi resi in attuazione dello scopo istituzionale dell' medesima. CP_13
In virtù di tutte queste dettagliate e puntuali spiegazioni logico-giuridiche il Tribunale conclude, perciò, nel senso dell'infondatezza delle domande attoree (anche di quelle avanzate dall'interveniente volontario ). Controparte_3
Si è ripercorso in maniera quasi pedissequa l'iter logico-argomentativo di cui alla sentenza impugnata per significare che, a fronte dello stesso, l' appellante, col primo motivo, non ha CP_13 formulato delle vere e proprie obiezioni, né tanto meno specifiche critiche che si confrontino adeguatamente con esso: si è limitata, piuttosto, come detto, ad affermare apoditticamente, senza alcuna dimostrazione, che la Sezione sarebbe dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, sulla base delle quali ha concluso che “non può certamente ritenersi che tale autonomia comporti l'idoneità a stipulare contratti senza che vi osti il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello
Statuto”.
Si tratta all'evidenza di una mera petizione di principio, che non si confronta affatto con le dettagliate spiegazioni del Tribunale (sopra quasi testualmente riportate), in ragione delle quali quel decidente ha ritenuto che le predette due norme statutarie non siano di ostacolo, per i differenti motivi spiegati, alla validità della stipula dei due contratti bancari oggetto di causa ed alla loro conseguente efficacia giuridica.
Analogamente è a dirsi per il richiamo all'art. 8 dello Statuto nazionale dell' riportato a pag. 7, Pt_1 ultima parte, dell'atto di appello, che, al di là del fatto che detto Statuto nazionale nemmeno risulta prodotto in atti, sembra sia fatto effettuato dall'appellante per evidenziare che l' nazionale ha Pt_1
9 rimesso alle singole sezioni l'organizzazione e la regolamentazione della propria attività mediante i singoli statuti e/o regolamenti, tale che l'autonomia patrimoniale della Sezione deve necessariamente essere integrata con le disposizioni nazionali e delle sezioni, compresi, nella specie, gli artt. 18 e 24 dello Statuto.
Questo argomento, che non fa che ripetere apoditticamente quanto sostenuto nella prima parte del motivo, non è in grado di inficiare l'articolata impostazione motivazionale della sentenza impugnata, che – va ribadito – ha certamente tenuto conto delle suddette disposizioni statutarie vigenti nella
Sezione, anzi è proprio partita dal regime da esse dettato per poi spiegare con dovizia di particolari la ragione per la quale, nel caso concreto, esse non rappresentino un ostacolo all'efficacia giuridica dei rapporti bancari;
(ragione) che, evidentemente, il presente motivo di appello non ha contrastato in maniera pertinente, non confutando ogni singola argomentazione sopra illustrata con altrettante obiezioni specifiche, tale che – giova ribadire – il motivo si appalesa nel suo complesso inammissibile per violazione del principio di specificità ex art. 342 c. p. c..
Col secondo motivo l'appellante assume che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il potere rappresentativo del Presidente sia limitato dall'autorizzazione del Consiglio direttivo, non avrebbe spiegato il criterio giuridico per il quale questa limitazione non si applichi al deposito bancario regolato in conto corrente.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, i rapporti di conto corrente oggetto di causa non vincolerebbero la Sezione per il fatto che il soggetto che ha contrattato con la Contr era privo dei relativi poteri ai sensi delle norme statuarie che il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato.
Ciò in quanto – ribadisce - lo Statuto sociale della Sezione prevede, all'art. 18, che il Consiglio direttivo “provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione”, dovendosi certamente ritenere rientrante, a suo avviso, nella definizione di amministrazione ordinaria e straordinaria della sezione, anche l'apertura di un deposito bancario.
In questa prospettiva evidenzia, ancora una volta, che il Consiglio direttivo avrebbe dovuto deliberare l'apertura di un rapporto bancario con la , delegando il Presidente alla stipula del relativo CP_1 contratto, laddove, invece, non è dato rinvenire alcun atto deliberativo che abbia autorizzato il
Presidente ad intrattenere rapporti bancari di qualunque tipo con l'istituto di credito appellato.
Contesta poi l'argomento del Tribunale secondo cui il disposto dell'art. 24 dello Statuto non inficia la possibilità di aprire un conto corrente, ma solamente la possibilità di effettuare i pagamenti, sostenendone l'erroneità, perché privo di fondamento giuridico, nonché la contraddittorietà, essendo stata l'azione da lei proposta volta a denunciare non solo l'illegittima apertura dei conti correnti
10 bancari, ma anche l'illegittimità dei pagamenti che l'istituto di credito ha permesso di compiere al
Presidente in assoluta discrezionalità e senza alcuna autorizzazione come invece richiede l'art. 24 dello Statuto.
A dire dell'appellante tutte le operazioni bancarie che hanno impegnato l' (quali: CP_13 emissione di assegni, bonifici, prelevamenti) avrebbero dovuto recare la firma congiunta del
Tesoriere e del Presidente, in mancanza delle quali dovrebbero ritenersi prive di efficacia nei confronti della Sezione.
La Banca, peraltro, con la normale diligenza imposta dall'art. 1176 e dagli artt. 1823 e segg. c. c., avrebbe dovuto accertarsi, attraverso l'esame dello Statuto speciale e delle delibere del Consiglio direttivo (documenti, a suo dire, in possesso dell'Istituto di credito), della sussistenza dei necessari poteri in capo alla persona che ha richiesto l'apertura del c/c in nome e per conto dell' – sezione Pt_1 di Barcellona P. G., essendo, anche per questa via, illegittimo il suo operato, oltre che inefficaci nei confronti della deducente le aperture dei rapporti bancari in questione e tutte le relative operazioni compiute in violazione delle norme statutarie ed in assenza di una valida delibera del Consiglio direttivo della Sezione.
Anche il presente motivo incorre, in massima parte, nello stesso difetto di specificità rilevato già riguardo al primo motivo.
Destituito di fondatezza è, anzitutto, l'assunto secondo il quale il primo Giudice non avrebbe spiegato la ragione per cui l'art. 18 dello Statuto non possa trovare applicazione relativamente al deposito bancario regolato in conto corrente.
Sul punto – osserva la Corte - è appena il caso di notare che, al contrario, il Tribunale ha motivato specificamente sul diverso atteggiarsi dell'attività di apertura del conto corrente ordinario rispetto a quella relativa al conto corrente speciale, affermando, come si è riportato più diffusamente sopra, che la prima si è resa doverosa ai sensi del comma 1 dell'art. 29 dello Statuto, siccome consustanziale alla vita della di Barcellona P. G., cosicché non è configurabile, rispetto ad essa, alcuna Pt_1 limitazione incidente sulla spendita del potere rappresentativo da parte del Presidente.
Evidente è, allora, che non può accogliersi la tesi dell'appellante secondo cui il primo Giudice non avrebbe indicato in base a quale norma o criterio giuridico non abbia ritenuto applicabile al contratto di conto corrente bancario ordinario la disposizione dell'art. 18, posto che è chiaro il riferimento, in sentenza, al dato statutario di cui al comma 1 dell'art. 29, vincolante giuridicamente per l' ed i suoi organi, in ragione del quale, stante l'obbligatorietà del deposito delle somme CP_13 della Sezione in apposito conto corrente presso banche o uffici postali, non è predicabile alcuna limitazione dei poteri rappresentativi del Presidente della sezione in parte qua.
11 Questa essendo, nella sostanza, la spiegazione giuridico-fattuale del primo Giudice riguardo al deposito bancario regolato in conto corrente ordinario, rileva la Corte che essa non è stata minimamente contrastata da parte appellante con altrettanto specifica obiezione in grado di imporne una rivalutazione in questa sede, essendosi l' limitata ad affermare solamente, quanto Pt_1 apoditticamente, che “secondo tale assunto (…) si giungerebbe all'aberrante conclusione secondo cui ai sensi dell'art. 18 dello Statuto il Presidente non avrebbe effettivamente poteri rappresentativi autonomi senza autorizzazione dell'Organo deliberativo fatta eccezione per la possibilità – a libera discrezione del Presidente medesimo – di operare sul patrimonio dell vincolando CP_13 quest'ultima mediante l'apertura di conti correnti ed operazioni bancarie assolutamente svincolate da ogni controllo” (così testualmente alle pagg. 8/9 dell'atto di appello); asserzione – questa – che non assurge al rango di valido e specifico motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c. p. c. più volte richiamato, fermo restando che, come si è riportato ampiamente sopra, è stata proprio la mancanza di discrezionalità in ordine all'attività del deposito delle somme della Sezione in un conto corrente (ai sensi del primo comma dell'art. 29 dello Statuto) che ha condotto il Tribunale, con spiegazione più che condivisibile, ad escludere la concreta configurabilità di limitazioni al potere del Presidente in relazione, appunto, alla stipula del conto corrente bancario ordinario.
Allo stesso modo non può che considerarsi quale mera petizione di principio, non suffragata da concreti argomenti critici a fronte della suddetta spiegazione dettagliata del Tribunale, l'assunto dell'appellante secondo cui i poteri relativi all'apertura di conti correnti ordinari sarebbero di competenza del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto siccome rientrante nella definizione di “amministrazione ordinaria e straordinaria”: esso, invero, non è altro che una mera reiterazione dell'identica questione dedotta in primo grado da parte attrice (odierna appellante), che il primo Giudice ha ritenuta infondata con la precisa spiegazione in fatto e diritto sopra riportata, alla quale – si rimarca – non risulta obiettato alcunché di valido, specifico e concreto nell'atto di appello, dovendosi perciò anche sul punto ritenere l'inammissibilità del motivo di appello in esame.
Infondata è poi la critica – esposta nello stesso motivo de quo – secondo cui avrebbe errato il
Tribunale a non ritenere applicabile l'art. 24 al caso di specie, visto che con l'atto introduttivo del giudizio è stata chiesta la declaratoria di illegittimità non solo dell'apertura dei c/c, ma anche dei pagamenti di cui l'Istituto di credito ha permesso al Presidente il compimento senza la firma congiunta del Tesoriere (e segnatamente emissione di assegni, bonifici, prelevamenti).
Al riguardo è sufficiente osservare che la domanda spiegata in primo grado è del tutto generica sul punto, non indicandosi, né allegandosi, né a maggior ragione provandosi, quali operazioni bancarie abbiano effettivamente avuto natura “solutoria”, configurando veri e propri pagamenti richiedenti come tali la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere della Sezione, fermo restando, peraltro,
12 che la norma statutaria di cui al comma 2 dell'art. 24 non prevede alcuna sanzione (nullità, annullabilità o inefficacia) del pagamento effettuato senza la firma congiunta, trattandosi di precetto privo di sanzione.
In via dirimente va, in ogni caso, ribadita la mancanza di adeguata allegazione e prova delle operazioni bancarie qualificabili effettivamente come “pagamenti” inosservanti della suddetta disposizione, non essendo bastevole la semplice generica richiesta di declaratoria di illegittimità di
“tutte le operazioni bancarie” senza alcuna loro indicazione precisa, dovendosi perciò disattendere la suddetta articolazione del motivo di appello e, prima ancora, la domanda cui essa si riferisce, priva della necessaria allegazione e, poi, della dovuta prova dei relativi elementi costitutivi in fatto e in diritto.
Sull'asserita violazione del dovere di diligenza da parte della Banca ex artt. 1176 e 1823 e segg. c. c. il primo Giudice, rigettando la relativa deduzione attorea, ha esplicitamente argomentato, come si è riportato più sopra, che in base alla lettura delle norme statutarie non è emersa all'evidenza la spendita di un potere rappresentativo da parte del Presidente, organo abilitato a tanto, contraria all'architettura statutaria.
Avverso la suddetta dettagliata spiegazione (di cui testualmente a pagg. 13/14 della motivazione della sentenza) l'appellante nulla di concreto ha obiettato in questa sede, essendosi limitata a ribadire la stessa deduzione di primo grado, già ampiamente e condivisibilmente confutata in sentenza, essendo anche sul punto inammissibile il motivo di appello in esame.
Ne discende, in definitiva, la conferma della statuizione di primo grado, essendo pienamente convincenti tutte le argomentazioni di fondo poste a base di essa, le quali – si rimarca - non sono state contrastate dall'appellante con argomenti validi e specifici ai sensi dell'art. 342 c. p. c., tale che in massima parte i due motivi di appello esaminati devono reputarsi, in via assorbente e preclusiva del riesame nel merito, inammissibili (prima che infondati).
In questo contesto non può ovviamente darsi corso alla richiesta di c. t. u. ribadita in questa sede dall'appellante, volta com'è, nella prospettazione di quest'ultima, a “valutare e quantificare il Cont pregiudizio subito dall' a causa della illegittima condotta del Presidente e della , CP_13 né è conducente la richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto dei rapporti in essere tra Pt_1
Contr e la - senza tacere che la gran parte di essi sono stati prodotti in giudizio in primo grado dalla convenuta/opposta -, stante che è stata esclusa in radice l'invalidità e/o inefficacia dei rapporti bancari, così come delle operazioni bancarie di riferimento, rispetto alle quali la richiesta di esibizione si porrebbe come strumentale, cui consegue evidentemente anche il rigetto della domanda restitutoria che la parte istante avrebbe inteso comprovare attraverso la c. t. u..
13 Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di conferma dell'efficacia delle fideiussioni prestate da e non solo e non tanto perché Controparte_3 Controparte_4 CP_2 proveniente da una parte non legittimata, ma soprattutto perché la questione non è più in discussione, esulando dal thema decidendum del presente appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante al rimborso delle spese processuali in base al principio della soccombenza, valevole in favore e nei confronti di entrambe le parti, sia dell'appellata, che della intervenuta (in relazione alla posizione di quest'ultima si veda, per analogia,
Cass. civ. S. U. n. 27846/2019).
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia da ritenere indeterminabile, stante il petitum non monetariamente quantificabile, e di complessità bassa, in considerazione della modesta entità e natura delle questioni implicate dalla presente impugnazione, applicando i parametri tariffari minimi proprio in ragione della bassa difficoltà della contesa, che ha comportato uno sforzo defensionale tutt'altro che elevato, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) ed
€. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto all'importo indicato nella notula delle spese depositata dalla difesa della parte intervenuta è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei valori tariffari prossimi minimi per la ragione sopra indicata, laddove nella notula anzidetta il riferimento è ai valori medi dello scaglione.
Nulla per le spese nei rapporti con , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 stante la loro mancata costituzione nel presente grado e considerato che, nei loro confronti, non risulta formulato alcun motivo di appello.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
14 norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – Sezione Barcellona P.G. – O. N. L. in Pt_1 Pt_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., e nei confronti di
[...] CP_2 [...]
e con l'intervento di e, per essa, quale CP_3 Controparte_4 Controparte_5 procuratrice e servicer, la a sua volta agente Controparte_6 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer in persona Controparte_7 del suo procuratore, avverso la sentenza n. 417/2022 emessa il 6 aprile 2022 dal Tribunale di
Barcellona P. G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'appello (in massima parte inammissibile e nel resto infondato, secondo quanto specificato in parte motiva);
• condanna l' in persona del legale Controparte_15 rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuna delle controparti, liquidate, per ognuna, in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• nulla per le spese nei rapporti con , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
15
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 381/2022 R.G. vertente tra
– Sezione Barcellona P. G. – in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Parte_2
P. IVA: , con sede in Milazzo, elettivamente domiciliata in Catania, v.le XX Settembre P.IVA_1
n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gitto (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce all'atto introduttivo,
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, P. Controparte_1
IVA , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio P.IVA_2
Balestrazzi e Francesco Balestrazzi (con PEC indicata) per procura generale alle liti in Notaio
[...] di Roma del 19 maggio 2009, Rep. n. 159499, elettivamente domiciliata presso lo studio Per_1 dell'avv. Angelo Crimi, in Messina, via dei Mille n. 243, is. 101,
APPELLATA
e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI contumaci e
e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_5 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_6
1 rappresentanza e sub-servicer in persona del procuratore dr. Controparte_7 CP_8
con sede legale in Roma, P. IVA di gruppo: n. , rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_3 avv.ti Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi (con PEC indicata) per procura speciale in atti,
INTERVENIENTE VOLONTARIA
___________________
Oggetto: appello avverso la sentenza n.417/2022 emessa il 6 aprile 2022 dal Tribunale di Barcellona
P.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – annullamento/nullità di contratti bancari.
********
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: l'avvocato Giuseppe Gitto insiste in atti e contesta la memoria avversaria riportandosi integralmente a quanto eccepito ed argomentato in seno all'atto di appello. l'avvocato
Giuseppe Gitto insiste in tutte le richieste formulate in seno all'atto introduttivo del procedimento e più precisamente nella chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in considerazione del fine sociale espletato dall' il quale risulterebbe gravemente leso dall'eventuale esecuzione Pt_1 della sentenza. In via istruttoria si insiste nelle richieste formulate sia nell'atto di appello che nelle note telematicamente depositate in data 18.12.2023 di ammissione di ctu ed ordine di esibizione della documentazione di cui al punto 4 dell'atto di appello evidenziando che su tali richieste la Corte non si è pronunciata rinviando la decisione, con ordinanza del 21 ottobre 2022, all'udienza del
18.12.2023 poi rinviata. L'avvocato Gitto, dunque, insiste nelle richieste istruttorie e solo, in via subordinata ove non venissero accolte le suddette richieste, precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa con richiesta di assegnazione dei termini di legge”.
Per l'interveniente volontaria: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, − in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata non sussistendone i presupposti di legge;
− nel merito rigettare l'appello proposto dall' – Sezione Pt_1
Barcellona P.G. – in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
− in via istruttoria: Parte_2 rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2022 l' - Sezione di Barcellona P.G. – O. N. L. Pt_1
(d'ora in avanti, per brevità, , in persona del legale rappresentante p. t., ha impugnato Pt_3 Pt_1 davanti a questa Corte, contro la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t., e nei confronti di e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona P. G., decidendo la causa n.
2 549/2013 R. G. (cui sono state riunite le nn. 1791/2013, 1837/2013, 1839/2013 e 1857/2013), ha rigettato la domanda proposta dall' – volta ad ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità Pt_1 dei contratti bancari stipulati con la anzidetta, e segnatamente il c/c ordinario n. 36816 e il CP_1
c/c speciale 282398, e l'inefficacia di tutte le operazioni bancarie poste in essere dall'ex Presidente dell' di Barcellona P. G., con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme incassate Pt_1 in virtù dei superiori contratti bancari, da determinarsi e quantificarsi a mezzo di c. t. u. –, nonché
l'interposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 270/2013, col quale è stato ingiunto all' di Pt_1 pagare la somma di € 168.729,52 a titolo di scoperto sui predetti conti bancari facenti capo alla sezione di Barcellona P. G., con esposizione garantita da e CP_2 Controparte_3
ha, altresì, rigettato le singole opposizioni avverso il medesimo decreto Controparte_4 ingiuntivo spiegate da ciascuno dei fideiussori ed ha condannato, in solido, tutti gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della in persona Controparte_1 del legale rappresentante p. t. (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande come sopra formulate;
in subordine ha domandato la conferma dell'efficacia delle fideiussioni prestate e sottoscritte da
[...]
, e CP_3 Controparte_4 CP_2
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20 settembre 2022 si è costituita la
[...] in persona del legale rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per Controparte_1
Contr brevità, , resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto, così come dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente grado CP_2 [...]
e essendone stata dichiarata la contumacia all'udienza del 21 CP_3 Controparte_4 ottobre 2022, in esito alla quale, ritenuta la non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata l'istanza di inibitoria, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 18 dicembre 2023, riservando alla decisione di merito la delibazione delle richieste istruttorie avanzate da parte appellante.
Nelle more, con atto depositato il 6 ottobre 2023, è intervenuta in giudizio, quale cessionaria del credito qui azionato, ai sensi dell'art. 111 c. p. c., la e per essa, quale procuratrice Controparte_5
e servicer, la a sua volta agente per il tramite Controparte_6 della mandataria con rappresentanza e sub-servicer in persona del suo Controparte_7 procuratore, surrogandosi nei diritti sostanziali e facendo propria la posizione processuale della
3 cedente nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate, CP_10 compresa ogni produzione documentale effettuata.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2023, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, è stata differita al 1° luglio 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata CP_10 all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione scritta dalla difesa della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione
(così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Sempre in via preliminare va dato atto che ammissibile è l'intervento nel presente grado di giudizio di e per essa, quale procuratrice e servicer, la Controparte_5 [...]
a sua volta agente per il tramite della mandataria con rappresentanza e Controparte_6 sub-servicer in persona del suo procuratore, costituitasi, come detto, ai sensi Controparte_7 dell'art. 111, comma 3, c. p. c. quale cessionaria del credito oggetto della presente contesa, in merito alla quale si evidenzia quanto segue.
A sostegno del proprio intervento in giudizio l'anzidetta società ha prodotto copia della G. U. n. 71 del 17 giugno 2023, n. 71, Parte Seconda, nella quale è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1 e 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), giusta contratto in data 8 giugno 2023 stipulato tra la
[...]
“cedente”) e la (“cessionaria”), con effetti Controparte_1 Controparte_5
a decorrere dalla medesima data ed efficacia economica dal 31 gennaio 2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti classificati a “sofferenza” e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco, di titolarità della BANCA cedente qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1971 ed il 2019.
Ha altresì prodotto una dichiarazione proveniente dalla BANCA cedente, datata 22 giugno 2023 nella quale si attesta che il credito vantato nei confronti dell' – sezione di Barcellona P. G. e derivante Pt_1
4 dal rapporto 42392183001 (ex 4200000000036816) e dal rapporto 42392183002 (ex
4200000000282398) – che corrispondono a quelli oggetto di causa - è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella predetta cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 -, perfezionata in data 8 giugno 2023 in favore di della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_5
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 71 del 17/06/2023.
Si specifica in essa, infine, che “ad oggi la predetta è titolare esclusiva, a tutti Controparte_11 gli effetti di legge, delle ragioni di credito in parola vantate nei confronti del nominativo in oggetto
e dei suoi garanti, in virtù della predetta rituale cessione del credito”.
La parte interveniente, dunque, ha fornito adeguato riscontro della propria legittimazione ad Contr intervenire in causa ex art. 111, comma 3, c. p. c. quale successore a titolo particolare della e, del resto, l'appellante non ha sollevato alcuna contestazione specifica in merito a detto intervento, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale pacifico, analogicamente applicabile al caso di specie, secondo il quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d. lg. 1° settembre 1993, n. 385, è tenuto a fornire prova documentale che il credito in questione faceva parte di tale operazione onde dimostrare la propria legittimazione sostanziale e, tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito - come avvenuto nella specie, dove l'appellante, si ripete, non ha sollevato sul punto alcuna contestazione specifica – (da ultimo in tal senso v. Cass. Civ. n. 26127/2024).
Fermo restando, comunque, che il giudizio prosegue anche tra le parti originarie, come recita espressamente l'art. 111, comma 1, c. p. c..
Col primo motivo di appello l' contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che Pt_1 all'autonomia patrimoniale della sezione non osterebbe il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello Statuto, sostenendo, al contrario, che, poste la personalità giuridica riconosciuta alla Sezione deducente e la sua autonomia patrimoniale come stabilito dall'art. 3 dello , non Parte_4 potrebbe ritenersi che detta autonomia comporti l'idoneità a stipulare contratti senza che vi osti il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello Statuto.
Deduce, in particolare che, alla luce dell'art. 8 dello Nazionale dell'AIAS – che prevede Pt_4 espressamente che “…omissis… le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un proprio
Statuto e/o Regolamenti conforme a quello tipo, approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato
Regionale, se costituito, e ratificato dal ” -, l' ha rimesso alle Controparte_12 Parte_4 singole sezioni, nel rispetto dello statuto nazionale, l'organizzazione e la regolamentazione della
5 propria attività mediante i singoli Statuti e/o Regolamenti;
con la conseguenza – continua l'appellante
- che l'autonomia patrimoniale della Sezione dovrà integrarsi necessariamente con le disposizioni statutarie nazionali e di sezione (compresi gli artt. 18 e 24).
Il motivo prima che infondato è inammissibile per difetto della dovuta specificità richiesta dalla norma ex art. 342 c. p. c., la quale esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Va, invero, premesso che, diversamente da quanto assume l'appellante, il primo Giudice ha escluso espressamente che la sezione AIAS di Barcellona P. G. (odierna appellante) sia dotata di personalità giuridica, avendo affermato testualmente (alla pag. 8 della sentenza) che: “ponendo mente al compendio assertivo e documentale delle parti, si evince, anzitutto, che mentre la Parte_4
è associazione senza scopi di lucro, dotata di personalità giuridica in virtù del suo riconoscimento governativo ex D.P.R. n. 1070 del 26.5.1968, viceversa, la Sezione dell' di Barcellona P.G. Pt_1
è associazione non riconosciuta che opera, tuttavia, quale articolazione organizzativa-territoriale dell'ente riconosciuto, alle cui regole statutarie si sottopone per avervi prestato esplicita adesione
(cfr. doc. n. 2 fascicolo di Barcellona P.G. proc. n. R.G. 549/2013 recante copia dello Pt_1
Statuto)”.
A fronte di siffatta argomentazione, l'appellante, con espressione apodittica, afferma al contrario, come riportato sopra, “posta la personalità giuridica riconosciuta all' Sezione di Barcellona P. Pt_1
G. (…)”, ma questa asserzione, evidentemente opposta alla spiegazione del primo Giudice, oltre ad essere stata enunciata per la prima volta nel presente grado, non essendo contenuta nell'atto di citazione di primo grado, né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., non è nemmeno supportata da rilievi critici motivati di alcun genere, né risulta mai stata riscontrata con adeguata prova, come sarebbe stato necessario.
Su quest'ultimo aspetto, vieppiù, non è privo di rilievo notare, anche al di là della novità dell'asserzione, che l'art. 3 dello Statuto dell' di Barcellona P. G. prevede espressamente che Pt_1
“la Sezione può chiedere alle autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente”, essendo evidente come, secondo lo stesso statuto, facoltativa e non obbligatoria sia l'acquisizione della personalità giuridica in capo alla sezione territoriale dell'
[...]
, che può avvenire a seguito di apposita richiesta avanzata dalla stessa alle competenti Parte_4 autorità; richiesta che, nel caso di specie, non risulta documentalmente né inoltrata dall'odierna appellante, né, a fortiori, accolta.
Del resto, il Tribunale ha aggiunto che la sussistenza della personalità giuridica in capo all' di cui la sezione fa parte integrante e vi partecipa in veste di associata Controparte_13 trova conferma nell'art. 27 dello Statuto che prevede che “in caso di ottenimento del riconoscimento
6 giuridico il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio”, espressione dal quale è evincibile, secondo il Tribunale, che la sezione territoriale in parola è da inquadrare, rebus sic stantibus, tra gli enti non riconosciuti.
Avverso tale argomentazione aggiuntiva del Tribunale l'appellante non ha addotto alcuna obiezione motivata, tale da inficiarne la portata, senza tacere, comunque, che il primo Giudice, nella spiegazione del proprio convincimento, è andato oltre la questione della personalità giuridica, affermando testualmente che “non per questo la stessa è priva di capacità giuridica (o vulnerata da una eventuale deminutio)”.
L'impostazione del Tribunale è stata, invero, precisa e logicamente argomentata riguardo a ciascuna delle questioni dedotte in giudizio da parte attrice: come si ricava agevolmente dalla lettura della parte motiva della sentenza, il decidente ha preso le mosse, anzitutto, dal disposto dell'art. 27 dello Statuto dal quale emerge esplicitamente che la Sezione è dotata di “autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale” tale che “è idonea alla stipula di contratti ed alla acquisizione delle conseguenti posizioni di diritto-obbligo”, (stipula) non ostacolata – precisa il primo Giudice - dal disposto dell'art. 18, né dell'art. 24 dello Statuto.
Dopo avere evidenziato che il rapporto di vigilanza e controllo che la Sezione ha nei riguardi dell' non può valere in sé ad escludere la titolarità, in capo ad essa, dei rapporti Controparte_13 giuridici, né la relativa responsabilità, stante, appunto, l'espressa attribuzione della suddetta autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e contrattuale, il primo Giudice ha spiegato che il regime operante per le associazioni non riconosciute il cui statuto contempli – come nel caso di specie
- una qualche forma di limitazione dei poteri rappresentativi dell'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente, è improntato essenzialmente alla tutela dell'affidamento dei terzi che contrattano con quest'ultimo, da declinare decodificando il disposto dell'art. 19 c. c..
Questa norma, di carattere eccezionale, non è applicabile in via di interpretazione estensiva o in via analogica alle associazioni non riconosciute - continua il Tribunale richiamando il relativo insegnamento giurisprudenziale (di cui, in particolare, alla sentenza n. 7724/2000) -, tale che le limitazioni ai poteri del Presidente della Sezione derivanti dall'attività deliberativa del Consiglio direttivo, sicuramente sussistenti in via generale nel caso di specie in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 18, 22, 24 e 29 dello Statuto, non possono ritenersi inopponibili ai terzi in linea di principio, come invece previsto per le persone giuridiche dall'art. 19 c. c. citato.
Purtuttavia il primo Giudice ha evidenziato come detta attività deliberativa del Consiglio direttivo - che, stando alle citate norme statutarie, pare delimitare in qualche modo il potere rappresentativo del
Presidente - si atteggi diversamente riguardo alla fattispecie del deposito bancario regolato in conto corrente: ciò in base al disposto dell'art. 29 dello Statuto che, al primo comma, stabilisce la natura
7 doverosa dell'apertura del conto corrente ordinario (testualmente “la Sezione deve depositare le somme in titoli o in libretti di risparmio o in conti correnti presso banche o uffici postali, intestati impersonalmente alla sezione stessa”), rendendola perciò obbligata in quanto consustanziale alla vita della , essendo pertanto non configurabile una qualsivoglia limitazione Controparte_14 incidente sulla spendita del potere rappresentativo da parte del Presidente.
Se questa considerazione logico-giuridica vale per il deposito bancario di somme regolate in conto corrente ordinario, il Tribunale osserva che lo stesso non può dirsi esattamente per l'altro conto oggetto di causa, ossia quello speciale di anticipi su fatture, che in tesi potrebbe ricondursi alla previsione del secondo comma dell'art. 29, il quale postula il carattere solo facoltativo delle convenzioni e delle operazioni bancarie ivi descritte: riguardo ad esse – afferma il primo Giudice –
l'attività della Sezione è, invero, sottoponibile al potere del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ma – precisa sul punto – esso è definito in termini di “vigilanza sulla amministrazione”
(testualmente è detto che il Consiglio “sovraintende e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria”), ma non anche quale più penetrante forma di controllo preventivo, che non si ricava affatto dalle norme statutarie.
Chiosa, pertanto, il primo Giudice che, stante le superiori considerazioni e in assenza di una allegazione più puntuale e precisa, oltre che della dimostrazione di una concreta portata limitatrice Contr dei poteri del Consiglio direttivo, la stipula dei due rapporti bancari con la da parte della Sezione
AIAS di Barcellona P. G. non può dirsi vulnerata dall'assenza di un atto di autorizzazione da parte del predetto Consiglio, come invece hanno sostenuto l'attrice e gli altri opponenti (nei giudizi riuniti sopra richiamati), non potendosi a ragione invocare lo schermo dell'inefficacia dei relativi atti.
Aggiunge ancora sul punto che, comunque, dalle missive versate in atti - quella del 30 giugno 2009, sottoscritta anche dai garanti e dal legale rappresentante della sezione, quella del 19 settembre 2012, sottoscritta dal Commissario a seguito di commissariamento della Sezione stessa, e quella del 10 Contr ottobre 2012, proveniente dalla –, complessivamente valutate, è dato evincere un generale contegno della Associazione apprezzabile in termini di “ratifica” dei rapporti, e ciò anche a seguito dell'insediamento dell'organo commissariale.
Precisa, inoltre, che nemmeno è invocabile a ragione la violazione da parte della della CP_1 normale diligenza imposta dall'art. 1176 c. c. e dagli artt. 1823 e ss. cc. – come vorrebbe l' attrice -, in quanto in base alla lettura delle norme statutarie non emerge all'evidenza CP_13 la spendita di un potere rappresentativo da parte del Presidente, organo abilitato a tanto, in senso contrario all'architettura statutaria solo perché l'esercizio dello stesso non è stato supportato da una preventiva delibera autorizzativa, ricavandosi, invece, la doverosità dell'apertura del conto corrente intestato alla in vista dello svolgimento dei suoi fini (in base all'art. 29, comma 1, dello CP_13
8 Statuto sopra richiamato), cui solo si affianca la ordinaria facoltà di sorveglianza del Consiglio direttivo con modalità che non risultano, tuttavia, tipizzate specificamente nello Statuto, eccetto che per le attività riguardanti i bilanci prevenivi e consuntivi che spettano al predetto organo (il quale, secondo lo Statuto, “provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Sezione;
attua i deliberati dell'Assemblea; sovraintende e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della
Sezione”).
Il Tribunale, infine, evidenzia che nessun ostacolo a tale ricostruzione logico-giuridica proviene dalla previsione dell'art. 24 dello Statuto, secondo il quale i pagamenti sono soggetti alla firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, in quanto – osserva – detta norma attiene alle singole operazioni di pagamento (atti adempitivi) e non già alla stipulazione del negozio giuridico, che ha, peraltro, effetti di natura ampliativa per l'operato dell' posto che, grazie al meccanismo delle CP_13 anticipazioni sulle fatture, consente all'ente di beneficiare di un servizio di finanziamento in attesa Parte della concreta erogazione dei mandati di pagamento da parte dell' per i servizi resi in attuazione dello scopo istituzionale dell' medesima. CP_13
In virtù di tutte queste dettagliate e puntuali spiegazioni logico-giuridiche il Tribunale conclude, perciò, nel senso dell'infondatezza delle domande attoree (anche di quelle avanzate dall'interveniente volontario ). Controparte_3
Si è ripercorso in maniera quasi pedissequa l'iter logico-argomentativo di cui alla sentenza impugnata per significare che, a fronte dello stesso, l' appellante, col primo motivo, non ha CP_13 formulato delle vere e proprie obiezioni, né tanto meno specifiche critiche che si confrontino adeguatamente con esso: si è limitata, piuttosto, come detto, ad affermare apoditticamente, senza alcuna dimostrazione, che la Sezione sarebbe dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, sulla base delle quali ha concluso che “non può certamente ritenersi che tale autonomia comporti l'idoneità a stipulare contratti senza che vi osti il regime di cui agli artt. 18 e 24 dello
Statuto”.
Si tratta all'evidenza di una mera petizione di principio, che non si confronta affatto con le dettagliate spiegazioni del Tribunale (sopra quasi testualmente riportate), in ragione delle quali quel decidente ha ritenuto che le predette due norme statutarie non siano di ostacolo, per i differenti motivi spiegati, alla validità della stipula dei due contratti bancari oggetto di causa ed alla loro conseguente efficacia giuridica.
Analogamente è a dirsi per il richiamo all'art. 8 dello Statuto nazionale dell' riportato a pag. 7, Pt_1 ultima parte, dell'atto di appello, che, al di là del fatto che detto Statuto nazionale nemmeno risulta prodotto in atti, sembra sia fatto effettuato dall'appellante per evidenziare che l' nazionale ha Pt_1
9 rimesso alle singole sezioni l'organizzazione e la regolamentazione della propria attività mediante i singoli statuti e/o regolamenti, tale che l'autonomia patrimoniale della Sezione deve necessariamente essere integrata con le disposizioni nazionali e delle sezioni, compresi, nella specie, gli artt. 18 e 24 dello Statuto.
Questo argomento, che non fa che ripetere apoditticamente quanto sostenuto nella prima parte del motivo, non è in grado di inficiare l'articolata impostazione motivazionale della sentenza impugnata, che – va ribadito – ha certamente tenuto conto delle suddette disposizioni statutarie vigenti nella
Sezione, anzi è proprio partita dal regime da esse dettato per poi spiegare con dovizia di particolari la ragione per la quale, nel caso concreto, esse non rappresentino un ostacolo all'efficacia giuridica dei rapporti bancari;
(ragione) che, evidentemente, il presente motivo di appello non ha contrastato in maniera pertinente, non confutando ogni singola argomentazione sopra illustrata con altrettante obiezioni specifiche, tale che – giova ribadire – il motivo si appalesa nel suo complesso inammissibile per violazione del principio di specificità ex art. 342 c. p. c..
Col secondo motivo l'appellante assume che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il potere rappresentativo del Presidente sia limitato dall'autorizzazione del Consiglio direttivo, non avrebbe spiegato il criterio giuridico per il quale questa limitazione non si applichi al deposito bancario regolato in conto corrente.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, i rapporti di conto corrente oggetto di causa non vincolerebbero la Sezione per il fatto che il soggetto che ha contrattato con la Contr era privo dei relativi poteri ai sensi delle norme statuarie che il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato.
Ciò in quanto – ribadisce - lo Statuto sociale della Sezione prevede, all'art. 18, che il Consiglio direttivo “provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione”, dovendosi certamente ritenere rientrante, a suo avviso, nella definizione di amministrazione ordinaria e straordinaria della sezione, anche l'apertura di un deposito bancario.
In questa prospettiva evidenzia, ancora una volta, che il Consiglio direttivo avrebbe dovuto deliberare l'apertura di un rapporto bancario con la , delegando il Presidente alla stipula del relativo CP_1 contratto, laddove, invece, non è dato rinvenire alcun atto deliberativo che abbia autorizzato il
Presidente ad intrattenere rapporti bancari di qualunque tipo con l'istituto di credito appellato.
Contesta poi l'argomento del Tribunale secondo cui il disposto dell'art. 24 dello Statuto non inficia la possibilità di aprire un conto corrente, ma solamente la possibilità di effettuare i pagamenti, sostenendone l'erroneità, perché privo di fondamento giuridico, nonché la contraddittorietà, essendo stata l'azione da lei proposta volta a denunciare non solo l'illegittima apertura dei conti correnti
10 bancari, ma anche l'illegittimità dei pagamenti che l'istituto di credito ha permesso di compiere al
Presidente in assoluta discrezionalità e senza alcuna autorizzazione come invece richiede l'art. 24 dello Statuto.
A dire dell'appellante tutte le operazioni bancarie che hanno impegnato l' (quali: CP_13 emissione di assegni, bonifici, prelevamenti) avrebbero dovuto recare la firma congiunta del
Tesoriere e del Presidente, in mancanza delle quali dovrebbero ritenersi prive di efficacia nei confronti della Sezione.
La Banca, peraltro, con la normale diligenza imposta dall'art. 1176 e dagli artt. 1823 e segg. c. c., avrebbe dovuto accertarsi, attraverso l'esame dello Statuto speciale e delle delibere del Consiglio direttivo (documenti, a suo dire, in possesso dell'Istituto di credito), della sussistenza dei necessari poteri in capo alla persona che ha richiesto l'apertura del c/c in nome e per conto dell' – sezione Pt_1 di Barcellona P. G., essendo, anche per questa via, illegittimo il suo operato, oltre che inefficaci nei confronti della deducente le aperture dei rapporti bancari in questione e tutte le relative operazioni compiute in violazione delle norme statutarie ed in assenza di una valida delibera del Consiglio direttivo della Sezione.
Anche il presente motivo incorre, in massima parte, nello stesso difetto di specificità rilevato già riguardo al primo motivo.
Destituito di fondatezza è, anzitutto, l'assunto secondo il quale il primo Giudice non avrebbe spiegato la ragione per cui l'art. 18 dello Statuto non possa trovare applicazione relativamente al deposito bancario regolato in conto corrente.
Sul punto – osserva la Corte - è appena il caso di notare che, al contrario, il Tribunale ha motivato specificamente sul diverso atteggiarsi dell'attività di apertura del conto corrente ordinario rispetto a quella relativa al conto corrente speciale, affermando, come si è riportato più diffusamente sopra, che la prima si è resa doverosa ai sensi del comma 1 dell'art. 29 dello Statuto, siccome consustanziale alla vita della di Barcellona P. G., cosicché non è configurabile, rispetto ad essa, alcuna Pt_1 limitazione incidente sulla spendita del potere rappresentativo da parte del Presidente.
Evidente è, allora, che non può accogliersi la tesi dell'appellante secondo cui il primo Giudice non avrebbe indicato in base a quale norma o criterio giuridico non abbia ritenuto applicabile al contratto di conto corrente bancario ordinario la disposizione dell'art. 18, posto che è chiaro il riferimento, in sentenza, al dato statutario di cui al comma 1 dell'art. 29, vincolante giuridicamente per l' ed i suoi organi, in ragione del quale, stante l'obbligatorietà del deposito delle somme CP_13 della Sezione in apposito conto corrente presso banche o uffici postali, non è predicabile alcuna limitazione dei poteri rappresentativi del Presidente della sezione in parte qua.
11 Questa essendo, nella sostanza, la spiegazione giuridico-fattuale del primo Giudice riguardo al deposito bancario regolato in conto corrente ordinario, rileva la Corte che essa non è stata minimamente contrastata da parte appellante con altrettanto specifica obiezione in grado di imporne una rivalutazione in questa sede, essendosi l' limitata ad affermare solamente, quanto Pt_1 apoditticamente, che “secondo tale assunto (…) si giungerebbe all'aberrante conclusione secondo cui ai sensi dell'art. 18 dello Statuto il Presidente non avrebbe effettivamente poteri rappresentativi autonomi senza autorizzazione dell'Organo deliberativo fatta eccezione per la possibilità – a libera discrezione del Presidente medesimo – di operare sul patrimonio dell vincolando CP_13 quest'ultima mediante l'apertura di conti correnti ed operazioni bancarie assolutamente svincolate da ogni controllo” (così testualmente alle pagg. 8/9 dell'atto di appello); asserzione – questa – che non assurge al rango di valido e specifico motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c. p. c. più volte richiamato, fermo restando che, come si è riportato ampiamente sopra, è stata proprio la mancanza di discrezionalità in ordine all'attività del deposito delle somme della Sezione in un conto corrente (ai sensi del primo comma dell'art. 29 dello Statuto) che ha condotto il Tribunale, con spiegazione più che condivisibile, ad escludere la concreta configurabilità di limitazioni al potere del Presidente in relazione, appunto, alla stipula del conto corrente bancario ordinario.
Allo stesso modo non può che considerarsi quale mera petizione di principio, non suffragata da concreti argomenti critici a fronte della suddetta spiegazione dettagliata del Tribunale, l'assunto dell'appellante secondo cui i poteri relativi all'apertura di conti correnti ordinari sarebbero di competenza del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto siccome rientrante nella definizione di “amministrazione ordinaria e straordinaria”: esso, invero, non è altro che una mera reiterazione dell'identica questione dedotta in primo grado da parte attrice (odierna appellante), che il primo Giudice ha ritenuta infondata con la precisa spiegazione in fatto e diritto sopra riportata, alla quale – si rimarca – non risulta obiettato alcunché di valido, specifico e concreto nell'atto di appello, dovendosi perciò anche sul punto ritenere l'inammissibilità del motivo di appello in esame.
Infondata è poi la critica – esposta nello stesso motivo de quo – secondo cui avrebbe errato il
Tribunale a non ritenere applicabile l'art. 24 al caso di specie, visto che con l'atto introduttivo del giudizio è stata chiesta la declaratoria di illegittimità non solo dell'apertura dei c/c, ma anche dei pagamenti di cui l'Istituto di credito ha permesso al Presidente il compimento senza la firma congiunta del Tesoriere (e segnatamente emissione di assegni, bonifici, prelevamenti).
Al riguardo è sufficiente osservare che la domanda spiegata in primo grado è del tutto generica sul punto, non indicandosi, né allegandosi, né a maggior ragione provandosi, quali operazioni bancarie abbiano effettivamente avuto natura “solutoria”, configurando veri e propri pagamenti richiedenti come tali la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere della Sezione, fermo restando, peraltro,
12 che la norma statutaria di cui al comma 2 dell'art. 24 non prevede alcuna sanzione (nullità, annullabilità o inefficacia) del pagamento effettuato senza la firma congiunta, trattandosi di precetto privo di sanzione.
In via dirimente va, in ogni caso, ribadita la mancanza di adeguata allegazione e prova delle operazioni bancarie qualificabili effettivamente come “pagamenti” inosservanti della suddetta disposizione, non essendo bastevole la semplice generica richiesta di declaratoria di illegittimità di
“tutte le operazioni bancarie” senza alcuna loro indicazione precisa, dovendosi perciò disattendere la suddetta articolazione del motivo di appello e, prima ancora, la domanda cui essa si riferisce, priva della necessaria allegazione e, poi, della dovuta prova dei relativi elementi costitutivi in fatto e in diritto.
Sull'asserita violazione del dovere di diligenza da parte della Banca ex artt. 1176 e 1823 e segg. c. c. il primo Giudice, rigettando la relativa deduzione attorea, ha esplicitamente argomentato, come si è riportato più sopra, che in base alla lettura delle norme statutarie non è emersa all'evidenza la spendita di un potere rappresentativo da parte del Presidente, organo abilitato a tanto, contraria all'architettura statutaria.
Avverso la suddetta dettagliata spiegazione (di cui testualmente a pagg. 13/14 della motivazione della sentenza) l'appellante nulla di concreto ha obiettato in questa sede, essendosi limitata a ribadire la stessa deduzione di primo grado, già ampiamente e condivisibilmente confutata in sentenza, essendo anche sul punto inammissibile il motivo di appello in esame.
Ne discende, in definitiva, la conferma della statuizione di primo grado, essendo pienamente convincenti tutte le argomentazioni di fondo poste a base di essa, le quali – si rimarca - non sono state contrastate dall'appellante con argomenti validi e specifici ai sensi dell'art. 342 c. p. c., tale che in massima parte i due motivi di appello esaminati devono reputarsi, in via assorbente e preclusiva del riesame nel merito, inammissibili (prima che infondati).
In questo contesto non può ovviamente darsi corso alla richiesta di c. t. u. ribadita in questa sede dall'appellante, volta com'è, nella prospettazione di quest'ultima, a “valutare e quantificare il Cont pregiudizio subito dall' a causa della illegittima condotta del Presidente e della , CP_13 né è conducente la richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto dei rapporti in essere tra Pt_1
Contr e la - senza tacere che la gran parte di essi sono stati prodotti in giudizio in primo grado dalla convenuta/opposta -, stante che è stata esclusa in radice l'invalidità e/o inefficacia dei rapporti bancari, così come delle operazioni bancarie di riferimento, rispetto alle quali la richiesta di esibizione si porrebbe come strumentale, cui consegue evidentemente anche il rigetto della domanda restitutoria che la parte istante avrebbe inteso comprovare attraverso la c. t. u..
13 Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di conferma dell'efficacia delle fideiussioni prestate da e non solo e non tanto perché Controparte_3 Controparte_4 CP_2 proveniente da una parte non legittimata, ma soprattutto perché la questione non è più in discussione, esulando dal thema decidendum del presente appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante al rimborso delle spese processuali in base al principio della soccombenza, valevole in favore e nei confronti di entrambe le parti, sia dell'appellata, che della intervenuta (in relazione alla posizione di quest'ultima si veda, per analogia,
Cass. civ. S. U. n. 27846/2019).
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia da ritenere indeterminabile, stante il petitum non monetariamente quantificabile, e di complessità bassa, in considerazione della modesta entità e natura delle questioni implicate dalla presente impugnazione, applicando i parametri tariffari minimi proprio in ragione della bassa difficoltà della contesa, che ha comportato uno sforzo defensionale tutt'altro che elevato, determinandole perciò in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) ed
€. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto all'importo indicato nella notula delle spese depositata dalla difesa della parte intervenuta è dovuta all'applicazione, da parte della Corte, dei valori tariffari prossimi minimi per la ragione sopra indicata, laddove nella notula anzidetta il riferimento è ai valori medi dello scaglione.
Nulla per le spese nei rapporti con , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2 stante la loro mancata costituzione nel presente grado e considerato che, nei loro confronti, non risulta formulato alcun motivo di appello.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
14 norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – Sezione Barcellona P.G. – O. N. L. in Pt_1 Pt_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p. t., e nei confronti di
[...] CP_2 [...]
e con l'intervento di e, per essa, quale CP_3 Controparte_4 Controparte_5 procuratrice e servicer, la a sua volta agente Controparte_6 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer in persona Controparte_7 del suo procuratore, avverso la sentenza n. 417/2022 emessa il 6 aprile 2022 dal Tribunale di
Barcellona P. G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'appello (in massima parte inammissibile e nel resto infondato, secondo quanto specificato in parte motiva);
• condanna l' in persona del legale Controparte_15 rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuna delle controparti, liquidate, per ognuna, in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• nulla per le spese nei rapporti con , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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