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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 2- 9-2025, in data 21-10-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3578/2025 del ruolo generale Previdenza
T R A (C.F. ), residente in [...] C.F._1 20, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Marraffa, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Vincenzo De Rogata nr. 2 Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Oggetto: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13-2-2025 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 371 2024 00182637 76 000, notificato dall' in data 15-1-2025, avente ad oggetto il pagamento della CP_2 somma di € 61.908,72 a titolo di contributi Gestione Commercianti a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre oneri di riscossione, relativi al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021. Ha rappresentato che gli obblighi contributivi di cui all'opposto AVA scaturivano dai redditi societari della , partita IVA e codice fiscale (con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Castellabate (SA), alla Via Lago n. 12, operante con codice ATECO 55201 -Campeggio con annesso bar), società in cui ella per gli anni 2018/2021 (ovvero per gli anni indicati nell'opposto AVA) ha ricoperto la carica di amministratore e detenuto una quota pari al 50% del capitale sociale. Ha dedotto inoltre di non avere svolto nel suindicato arco temporale (2018/2021) compiti lavorativi nell'ambito dell'attività di impresa della predetta società, quindi di essere iscritta alla gestione commercianti solo per rappresentanza societaria, giammai per impiego diretto e prevalente nella attività commerciale, stante anche la propria condizione di invalida civile al 100%. Pertanto, eccepita in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all'annualità 2018, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito nr. 371 2024 00182637 76 000, anche inaudita altera parte, in ragione della documentata fondatezza dei motivi d'opposizione dedotti. IN VIA PRINCIPALE Nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza del titolo e/o dei presupposti alla base della richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito nr. 371 2024
1 00182637 76 000 e, per l'effe2018; Inn nullità e/o illegittimità del credito ivi riportato, per tutti i motivi meglio esposti nel ricorso introduttivo;
In ogni caso, accertare e/o dichiarare prescritto il credito per l'annualità 2018;In via ulteriormente gradata, ridurre e, per l'effetto, rideterminare l'importo richiesto a titolo di contributi, nonché annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge, tenuto conto di quanto innanzi esposto;
Condannare, in ogni caso, parte resistente alla refusione delle spese di lite, con ogni accessorio di legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”. Sospesa l'esecutorietà dell'avviso opposto, si fissava per la discussione l'udienza del 25-9-2025. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva l'infondatezza della eccezione di CP_2 prescrizione, tenuto conto dei precedenti atti interruttivi inoltrati dall' (avverso i quali CP_1 peraltro la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, poi rigettato) e del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale. Nel merito, evidenziava che l'iscrizione alla Gestione speciale commercianti dell' era CP_2 intervenuta su domanda della ricorrente presentata nel maggio 2017; che la ricorrente aveva sempre provveduto al regolare pagamento dei contributi in misura fissa a far data dall'anno 2017 nonché per gli anni oggetto dell'odierno AVA (2018/2021); che l'AVA in oggetto verte sulla contribuzione a percentuale richiesta dall' per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; che tali CP_2 ulteriori contributi eccedenti il minimale sono stati calcolati in percentuale sui redditi dichiarati dalla società " ", che sono stati imputati alla ricorrente in base alla sua Controparte_3 quota societaria del 50%, a prescindere dalla effettiva distribuzione del reddito in favore dei soci;
che tali redditi sono stati acquisiti negli archivi solo in data 13-2-2023, a seguito di una CP_2 specifica richiesta pervenuta dall'Agenzia Costiero Vesuviana;
che l'imputazione di tali redditi al socio, anche se non distribuiti, è in linea con le direttive dell' , in particolare con quanto CP_1 previsto dalla Circolare n. 84 del 10/06/2021 al punto 2 (secondo cui i redditi prodotti dalle CP_2 società di persone, imputati ai soci in base al principio di trasparenza fiscale, costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale obbligatoria); che la circostanza dell'invalidità dedotta dalla ricorrente è ininfluente ai fini dell'obbligo contributivo derivante dalla sua posizione di socia e amministratrice;
che in ogni caso costituisce attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale, anche l'attività avente carattere direttivo o gestionale. Concludeva per sentire accertare la debenza dei contributi e delle sanzioni, insistendo per la reiezione della opposizione, con vittoria di spese. All'udienza del 25-9-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente, quanto ai contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'annualità 2018, alcuna prescrizione risulta maturata, per le ragioni esposte dall' nella CP_1 memoria di costituzione, sia con riguardo a precedente atto interruttivo dei termini prescrizionali CP_ (vd. All. alla memoria: Deliberazione n. 767 del 7-5-2024 di rigetto del ricorso amministrativo inoltrato in data 4-3-2024 dalla ricorrente avverso la Comunicazione di debito nr.720028953181K4202312 del 02.12.2023, relativa ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” per il periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018), sia con riguardo alla sospensione del termine in conseguenza della legislazione adottata in
2 relazione alla pandemia da COVID-19 (ex art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Nel merito, risulta non contestato che parte ricorrente è stata iscritta alla gestione Commercianti dal 22/05/2017 al 10/11/2021 e che l'iscrizione è stata richiesta dalla stessa ricorrente in quanto connessa al ruolo di socio al 50% e amministratore della società . Controparte_3 La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è quindi contestata dalla ricorrente, che tuttavia, ha contestato di non essere tenuta al versamento dei contributi eccedenti il minimale, ovvero dei contributi calcolati a percentuale sui redditi di impresa. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione da parte della delle indicate attività di Pt_1 amministratore e di socio al 50% della “ , la prevalenza di detta attività Controparte_3 può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Come comprovato dall'Istituto, in effetti, dalla consultazione degli archivi dell' CP_4
(cfr all.ti), risulta che le uniche fonti reddituali della ricorrente siano state quelle derivanti
[...] dall'attività societaria e non risulta che la contribuente, per il periodo in cui è risultata volontariamente iscritta alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa.
3 Risulta inoltre dalla stessa documentazione allegata al ricorso (Licenza nr. 63 rilasciata alla dal Comune di Castellabate: All.4) che l'Amministrazione comunale autorizzava la Pt_1
nella qualità di legale rapp.te della , ad aprire e gestire un Pt_1 Controparte_3 campeggio stagionale all'insegna “LEUCOSYA CAMPING CLUB”, con annesso bar e spaccio generi alimentari. Ritiene il Tribunale che tale documento, peraltro allegato dalla stessa parte ricorrente a comprova dell'attività meramente stagionale della società amministrata, sia anch'esso idoneo a provare la piena e abituale partecipazione personale della in seno all'impresa negli anni oggetto di Pt_1 contestazione. Conclusivamente, la ricorrente ha svolto, per il periodo in esame (anni 2018/2021), con abitualità e prevalenza, l'attività lavorativa all'interno della;
come detto, non è Controparte_3 dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza che la abbia curato solo Pt_1 l'organizzazione e la rappresentanza, lasciando la gestione materiale ed esecutiva ai propri dipendenti. E, invero, si ribadisce che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività CP_ commerciale. Secondo la Cassazione, ai fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti anche per la parte contributiva eccedente il minimale. Legittimo, quindi, l'avviso di addebito oggetto del ricorso per le annualità in esame (2018/2021), che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di giudizio. Si comunichi
Napoli, 21 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-9-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 2- 9-2025, in data 21-10-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3578/2025 del ruolo generale Previdenza
T R A (C.F. ), residente in [...] C.F._1 20, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Marraffa, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Vincenzo De Rogata nr. 2 Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Anna di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 Convenuto
Oggetto: opposizione avviso di addebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13-2-2025 presso la Cancelleria, sezione lavoro, del Tribunale di Napoli, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 371 2024 00182637 76 000, notificato dall' in data 15-1-2025, avente ad oggetto il pagamento della CP_2 somma di € 61.908,72 a titolo di contributi Gestione Commercianti a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre oneri di riscossione, relativi al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021. Ha rappresentato che gli obblighi contributivi di cui all'opposto AVA scaturivano dai redditi societari della , partita IVA e codice fiscale (con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Castellabate (SA), alla Via Lago n. 12, operante con codice ATECO 55201 -Campeggio con annesso bar), società in cui ella per gli anni 2018/2021 (ovvero per gli anni indicati nell'opposto AVA) ha ricoperto la carica di amministratore e detenuto una quota pari al 50% del capitale sociale. Ha dedotto inoltre di non avere svolto nel suindicato arco temporale (2018/2021) compiti lavorativi nell'ambito dell'attività di impresa della predetta società, quindi di essere iscritta alla gestione commercianti solo per rappresentanza societaria, giammai per impiego diretto e prevalente nella attività commerciale, stante anche la propria condizione di invalida civile al 100%. Pertanto, eccepita in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all'annualità 2018, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito nr. 371 2024 00182637 76 000, anche inaudita altera parte, in ragione della documentata fondatezza dei motivi d'opposizione dedotti. IN VIA PRINCIPALE Nel merito, accertare e/o dichiarare l'inesistenza del titolo e/o dei presupposti alla base della richiesta di pagamento di cui all'avviso di addebito nr. 371 2024
1 00182637 76 000 e, per l'effe2018; Inn nullità e/o illegittimità del credito ivi riportato, per tutti i motivi meglio esposti nel ricorso introduttivo;
In ogni caso, accertare e/o dichiarare prescritto il credito per l'annualità 2018;In via ulteriormente gradata, ridurre e, per l'effetto, rideterminare l'importo richiesto a titolo di contributi, nonché annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti di legge, tenuto conto di quanto innanzi esposto;
Condannare, in ogni caso, parte resistente alla refusione delle spese di lite, con ogni accessorio di legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”. Sospesa l'esecutorietà dell'avviso opposto, si fissava per la discussione l'udienza del 25-9-2025. Si costituiva tempestivamente l' che eccepiva l'infondatezza della eccezione di CP_2 prescrizione, tenuto conto dei precedenti atti interruttivi inoltrati dall' (avverso i quali CP_1 peraltro la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, poi rigettato) e del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale. Nel merito, evidenziava che l'iscrizione alla Gestione speciale commercianti dell' era CP_2 intervenuta su domanda della ricorrente presentata nel maggio 2017; che la ricorrente aveva sempre provveduto al regolare pagamento dei contributi in misura fissa a far data dall'anno 2017 nonché per gli anni oggetto dell'odierno AVA (2018/2021); che l'AVA in oggetto verte sulla contribuzione a percentuale richiesta dall' per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; che tali CP_2 ulteriori contributi eccedenti il minimale sono stati calcolati in percentuale sui redditi dichiarati dalla società " ", che sono stati imputati alla ricorrente in base alla sua Controparte_3 quota societaria del 50%, a prescindere dalla effettiva distribuzione del reddito in favore dei soci;
che tali redditi sono stati acquisiti negli archivi solo in data 13-2-2023, a seguito di una CP_2 specifica richiesta pervenuta dall'Agenzia Costiero Vesuviana;
che l'imputazione di tali redditi al socio, anche se non distribuiti, è in linea con le direttive dell' , in particolare con quanto CP_1 previsto dalla Circolare n. 84 del 10/06/2021 al punto 2 (secondo cui i redditi prodotti dalle CP_2 società di persone, imputati ai soci in base al principio di trasparenza fiscale, costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale obbligatoria); che la circostanza dell'invalidità dedotta dalla ricorrente è ininfluente ai fini dell'obbligo contributivo derivante dalla sua posizione di socia e amministratrice;
che in ogni caso costituisce attività funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale, ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale, anche l'attività avente carattere direttivo o gestionale. Concludeva per sentire accertare la debenza dei contributi e delle sanzioni, insistendo per la reiezione della opposizione, con vittoria di spese. All'udienza del 25-9-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente, quanto ai contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'annualità 2018, alcuna prescrizione risulta maturata, per le ragioni esposte dall' nella CP_1 memoria di costituzione, sia con riguardo a precedente atto interruttivo dei termini prescrizionali CP_ (vd. All. alla memoria: Deliberazione n. 767 del 7-5-2024 di rigetto del ricorso amministrativo inoltrato in data 4-3-2024 dalla ricorrente avverso la Comunicazione di debito nr.720028953181K4202312 del 02.12.2023, relativa ai contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” per il periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018), sia con riguardo alla sospensione del termine in conseguenza della legislazione adottata in
2 relazione alla pandemia da COVID-19 (ex art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Nel merito, risulta non contestato che parte ricorrente è stata iscritta alla gestione Commercianti dal 22/05/2017 al 10/11/2021 e che l'iscrizione è stata richiesta dalla stessa ricorrente in quanto connessa al ruolo di socio al 50% e amministratore della società . Controparte_3 La carica di socio al 50% e amministratore della società suddetta non è quindi contestata dalla ricorrente, che tuttavia, ha contestato di non essere tenuta al versamento dei contributi eccedenti il minimale, ovvero dei contributi calcolati a percentuale sui redditi di impresa. Sul piano normativo, occorre ricordare che la L. n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 203 (il quale ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Il comma 203 dell'art. 1 della L. 662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. Va, poi, ricordato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la costituzione dell'obbligo contributivo grava sull'Ente previdenziale. Alla luce della disposizione indicata, dunque, è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, eserciti in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale;
ciò, come meglio si dirà nella parte seguente della motivazione, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale. E, invero, la stessa Legge 662/96 e la successiva Circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 della D.C. Entrate Contributive, precisano che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione (svolte con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei dipendenti occupati nell'impresa) atteso che anche con tali atti il socio amministratore apporta il proprio contributo all'attività dell'azienda ingerendo direttamente in quest'ultima. Lo scopo dell'impresa, in questi casi, si realizza proprio nella gestione e nella responsabilità assunta nell'amministrare la società che altrimenti non potrebbe operare, né assumere personale, né effettuare pagamenti, acquisti e tutte le altre operazioni inerenti la propria vita che non possono essere realizzate senza la gestione di un amministratore o di un consiglio di amministrazione. Nel caso in esame, pacifica la gestione da parte della delle indicate attività di Pt_1 amministratore e di socio al 50% della “ , la prevalenza di detta attività Controparte_3 può essere desunta dall'assenza di altre attività lavorative svolte a fini di lucro. Come comprovato dall'Istituto, in effetti, dalla consultazione degli archivi dell' CP_4
(cfr all.ti), risulta che le uniche fonti reddituali della ricorrente siano state quelle derivanti
[...] dall'attività societaria e non risulta che la contribuente, per il periodo in cui è risultata volontariamente iscritta alla Gestione Commercianti, abbia svolto altra attività lavorativa.
3 Risulta inoltre dalla stessa documentazione allegata al ricorso (Licenza nr. 63 rilasciata alla dal Comune di Castellabate: All.4) che l'Amministrazione comunale autorizzava la Pt_1
nella qualità di legale rapp.te della , ad aprire e gestire un Pt_1 Controparte_3 campeggio stagionale all'insegna “LEUCOSYA CAMPING CLUB”, con annesso bar e spaccio generi alimentari. Ritiene il Tribunale che tale documento, peraltro allegato dalla stessa parte ricorrente a comprova dell'attività meramente stagionale della società amministrata, sia anch'esso idoneo a provare la piena e abituale partecipazione personale della in seno all'impresa negli anni oggetto di Pt_1 contestazione. Conclusivamente, la ricorrente ha svolto, per il periodo in esame (anni 2018/2021), con abitualità e prevalenza, l'attività lavorativa all'interno della;
come detto, non è Controparte_3 dirimente nel senso auspicato dalla parte attrice la circostanza che la abbia curato solo Pt_1 l'organizzazione e la rappresentanza, lasciando la gestione materiale ed esecutiva ai propri dipendenti. E, invero, si ribadisce che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale essenziale per lo svolgimento dell'attività CP_ commerciale. Secondo la Cassazione, ai fini dell'iscrizione alla Gestione non rilevano solo le “mansioni prettamente pratiche”, ma anche quelle organizzative e gestionali dell'azienda che sono coinvolte direttamente e in maniera rilevante nel ciclo produttivo (Corte di cassazione, sentenza n. 5360 del 4 aprile 2012). Di qui la doverosa iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti anche per la parte contributiva eccedente il minimale. Legittimo, quindi, l'avviso di addebito oggetto del ricorso per le annualità in esame (2018/2021), che scaturisce dall'accertato mancato versamento delle rate inerenti contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese possono essere compensate, attesa la complessità dell'accertamento e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di giudizio. Si comunichi
Napoli, 21 ottobre 2025 Il giudice Dr. Francesco Armato
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