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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2440/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PIER MARIO MAZZUCCO, P.IVA_1
IN AS, US RA, come da procura allegata all'atto di citazione depositata telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2
dall'avv. VALLERGA MAURO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: azione di ripetizione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 7.11.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate, di seguito riportate:
Per parte opponente:
Pagina nr. 1 "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, previo accoglimento di ogni istanza istruttoria e di ogni meglio vista pronuncia:
a) In via principale revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 741/2024 D.I. e n. 2123/2024 R.G., emesso in data
25.11.2024 siccome basato su presupposti erronei e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte nei confronti del conchiudente perché infondate in fatto e diritto.
b) In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza delle pretese creditorie formulate nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Controparte_2
[...]
c) In subordine, disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art 295 o 337 c.p.c.
d) In ogni caso, condannare il al pagamento a favore del CP_1 conchiudente di tutte le spese e le competenze del presente procedimento, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge
Per parte opposta:
“Voglia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'opposizione ex adverso avanzata poiché infondata in fatto e in diritto nonché carente di prova, con conferma del decreto ingiuntivo n. 741/2024, pubblicato dal
Tribunale di Savona in data 25/11/2024, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
2123/2024, e, comunque, dichiarare essere tenuto e conseguentemente condannare il
Condominio dei civici 18 e 16 bis della Via Belvedere in Noli (Savona) (C.F.
), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Noli (SV), al pagamento in favore del Controparte_2 CP_1 della somma di € 823.444,74 per sorte capitale, oltre interessi legali maturati dalla
[...] data del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché di quelli della fase monitoria”.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il
[...]
sito in ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 CP_1
n. 741/2024 D.I. e 2123/2024 R.G., emesso in data 25.11.2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 823.444,74.
• L'opponente ha premesso che, con il ricorso monitorio, il aveva CP_1 sostenuto che:
- in data 18.10.2016 il Tribunale di Savona aveva condannato il e altri CP_1 coobbligati in solido a pagare a favore del e dei singoli condomini a titolo Parte_1 di risarcimento danni le somme meglio quantificate nella medesima decisione;
- sia l'ente locale, sia il sia altri coobbligati avevano interposto appello Parte_1 contro tale decisione, ma nelle more del giudizio di impugnazione, il era stato CP_1 obbligato a pagare la gran parte della somma dovuta ai danneggiati e a corrispondere somme maggiori rispetto a quelle che avrebbe dovuto versare sulla base della quota di responsabilità che gli era stata addebitata;
- la decisione era stata parzialmente riformata in appello, dapprima, con sentenza parziale e, poi, definitiva, con la quale il risarcimento era stato per l'appunto ridotto della somma di 823.444,74, con la conseguenza che il Condominio danneggiato era obbligato a restituire la relativa somma;
- considerato che le sentenze non erano provvisoriamente esecutive su tale specifico punto in quanto meramente dichiarative del diritto, il aveva ritenuto di essere CP_1 costretto a costituirsi un “titolo” per poter ottenere il pagamento coattivo di quanto previsto nella sentenza della Corte di Appello.
- Il Giudice del Tribunale di Savona aveva accolto tale istanza.
• Tuttavia, il ha lamentato l'illegittimità dell'azione monitoria per Parte_1 diversi motivi:
- Innanzitutto, il nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo aveva CP_1 menzionato il fatto che la sentenza della Corte di Appello sarebbe stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte del ma aveva taciuto di evidenziare che anche il CP_1
aveva impugnato la sentenza, proprio sulla specifica statuizione relativa Parte_1 alla riduzione del risarcimento;
- il decreto ingiuntivo era nullo in quanto emesso solo nei confronti del Parte_1 quando invece il giudizio si era svolto anche nei confronti dei condomini. In
Pagina nr. 3 particolare, nel dispositivo delle sentenze, le condanne erano sempre state pronunciate nei confronti del e dei singoli Condomini, che in ogni caso erano parti di Parte_1 quel giudizio, e che avevano incassato i vari pagamenti cumulativamente ed indistintamente con l'ente di gestione. Pertanto, essi dovevano ritenersi litisconsorti necessari della domanda di ripetizione svolta dal in via monitoria;
CP_1
- sotto altro profilo, la domanda di ripetizione era inammissibile, in quanto oggetto di giudizio attualmente pendente in Cassazione. Ne conseguiva la sussistenza di una ipotesi di litispendenza della presente causa con quella principale in essere;
- Il era privo della legittimazione attiva a domandare in restituzione la somma CP_1 di euro 823.444,74. Nella sentenza di appello, infatti, era stato statuito che, a seguito dei fenomeni di franamento, erano stati effettivamente eseguiti lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza degli edifici per un ammontare di € 1.281.333,78, dei quali pagati da € 457.890,04 restando da pagare € 823.443,74. Tale importo non CP_3 poteva costituire una voce del danno emergente patito dal , ma solo un Parte_1 credito dei soggetti che avevano eseguito gli interventi in favore di che li CP_3 aveva appaltati. Pertanto, tale importo costituiva non già un danno del ma Parte_1
Contr un credito di terzi nei confronti di che sola avrebbe potuto chiederli in restituzione. Il era invece del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra il CP_1
e l'impresa appaltatrice. Parte_1
- ancora, la sentenza di appello, nella parte in cui aveva ridotto il risarcimento per l'importo corrispondente alla somma ingiunta, era meramente accertativa. Pertanto, il avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della stessa prima di poter CP_1 agire per il recupero della somma, in quanto la decisione sul punto non era provvisoriamente esecutiva.
Tutto ciò premesso, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso, e Parte_1 in subordine, la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza di appello.
Si è costituito il che alle avverse ragioni di opposizione ha replicato: CP_1
• Relativamente all'eccepito difetto del contraddittorio, non esteso nei confronti di tutti i condomini, era sufficiente rilevare che la sentenza di appello aveva inequivocabilmente statuito che il danno liquidato in favore del solo condominio era stato ridotto di € 823.444,74. Pertanto, esclusivamente quest'ultimo era legittimato passivo della pretesa restitutoria. In ogni caso, l'importo di € 823.444,74 era pari al
Pagina nr. 4 costo delle opere provvisionali eseguite d'urgenza, per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'edificio, nell'immediatezza dei fenomeni franosi del dicembre 2009.
Pertanto, tale somma non riguardava i danni subiti dai singoli condomini.
• Sotto altro profilo, non poteva ritenersi sussistente alcuna litispendenza del presente giudizio con quello pendente innanzi alla Suprema Corte, considerato che per espressa affermazione della controparte in quella sede non era stata proposta alcuna domanda di restituzione della somma di cui si discute.
• Quanto poi alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, il ha CP_1 rilevato che l'ente, in forza della sentenza di primo grado, si era fatto carico di pagare a titolo di debitore solidale somme ben superiori a quelle oggetto della propria quota di corresponsabilità. Perciò, l'ente locale aveva maturato nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido un ingente credito (oggi pari ad € 3.559.876,22) ed era quindi pienamente legittimato a chiedere al le somme che la Corte d'Appello Parte_1 aveva accertato come non dovute e da restituire in riforma della Sentenza di prime cure.
Il aveva infatti pagato l'importo complessivo di euro 6.979.452,90 a fronte di CP_1 un “dovuto” di 1.657.943,65.
• Infine, l'azione monitoria del era ben proponibile in quanto, sebbene la CP_1 sentenza della Corte d'appello fosse meramente accertativa in relazione alla riduzione del risarcimento liquidato, per euro 823.444,74, tale accertamento era avvenuto in riforma di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in relazione alla condanna di pagamento del risarcimento. Pertanto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia”.
In conclusione, l'opposta ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e di rigettare la domanda di sospensione della quale non sussistevano i presupposti.
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la discussione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
Pagina nr. 5 *******************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni già sinteticamente indicate nell'ordinanza del 21.5.2025 di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e che di seguito si espongono più approfonditamente.
È documentato che:
- con sentenza 36/2016, il Tribunale di Savona aveva così statuito sulla domanda risarcitoria del e dei condomini nei confronti del Controparte_2
e degli altri responsabili dei danni subiti, tutti obbligati solidalmente: CP_1
“CONDANNA in via solidale e per l'intero, in concordato preventivo, CP_4 CP_5 in concordato preventivo, ed il al risarcimento del
[...] Parte_3 CP_1 danno subito dal nonché dai Parte_4 condomini dello stesso , , , Parte_5 Parte_6 CP_6
, , , , CP_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , sia in Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 proprio che quale genitore della minore , , Persona_1 Parte_20 Pt_21
, , , e ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 quantificato in complessivi € 5.365,465,50=, oltre interessi legali decorrenti dal
14.12.2009 fino al saldo effettivo, importo poi eventualmente da suddividersi e da attribuirsi ai singoli condomini in percentuale delle rispettive proprietà nell'ambito del condominio in forza delle tabelle millesimali vigenti”;
- tale sentenza, contenendo una statuizione di condanna, era evidentemente provvisoriamente esecutiva, tant'è vero che il e i condomini hanno agito in Parte_1 via esecutiva nei confronti del che risulta aver pagato la somma di euro CP_1
6.979.452,90;
- La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 915/2022, ha parzialmente riformato la sentenza così decidendo: “in accoglimento dell'appello di
[...]
, nonché in parziale accoglimento Parte_26 dell'appello del in parziale riforma della sentenza n. 36/2016 CP_1 pronunciata inter partes in data 18/1/2016 dal Tribunale di SAVONA in composizione monocratica, riduce dell'importo di € 823.444,74 il danno liquidato in favore del
; Controparte_8
Pagina nr. 6 - È pacifico che sia il sia il abbiano proposto ricorso in CP_1 Parte_1
Cassazione avverso la sentenza di appello, tutt'ora pendente.
- Il ha agito in via monitoria per ottenere in restituzione la somma di CP_1 euro 823.444,77, pari alla riduzione del risarcimento operata dalla Corte d'Appello, nei soli confronti del Condominio.
****************
Muovendo da tali incontestate e documentate circostanze, si procede ad esaminare i singoli motivi di doglianza formulati dal Parte_1
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio per difetto di contraddittorio
In primo luogo, parte opponente ha eccepito un difetto del contraddittorio, sostenendo che il avrebbe dovuto agire in via monitoria, non solo nei confronti del CP_1
ma anche dei singoli condomini, in quanto anch'essi avevano proposto Parte_1 domanda risarcitoria ed erano stati parti del giudizio principale.
Tale argomentazione difensiva non viene condivisa.
Innanzitutto, appare già sufficiente rilevare che la decisione della Corte d'Appello ha ridotto per l'importo pari a quello azionato in via monitoria il solo risarcimento liquidato in favore del . Pertanto, è evidente che il legittimato passivo della Parte_1 pretesa restitutoria non possa che essere proprio e solo il . Parte_1
Del resto, come noto, il è un ente di gestione sfornito di personalità Parte_1 giuridica distinta da quella dei condomini, ma può essere convenuto in giudizio in persona dell'amministratore per qualunque azione che rientri nelle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 1131 e 1130 c.c., come chiaramente occorso nel caso di specie in cui lo stesso era stato destinatario del pagamento ed è pertanto Parte_1 tenuto corrispondentemente alla restituzione.
Inoltre, è corretto quanto affermato dalla difesa del per cui dalla lettura della CP_1 sentenza emerge che l'importo di euro 823.444,74 costituisce il costo delle opere eseguite d'urgenza per la messa in sicurezza dell'edificio condominiale nell'immediatezza del fenomeno franoso occorso nel 2009. Pertanto, il relativo valore economico non riguarda specifiche poste risarcitorie fatte valere dai singoli condomini.
Sull'inammissibilità della domanda per la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
Pagina nr. 7 Sotto altro profilo, il ha eccepito l'inammissibilità della domanda Parte_1 restitutoria, in quanto la relativa statuizione non è passata in giudicato, essendo pendente giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha assunto la decisione.
Secondo l'opponente, tale situazione determinerebbe quantomeno due effetti: - per un verso, sussisterebbe litispendenza tra la presente causa e quella pendente in Cassazione;
per altro verso, precluderebbe all'opposto di agire in ripetizione, considerato che la sentenza di appello è meramente dichiarativa e pertanto priva della provvisoria esecutorietà.
Entrambe le argomentazioni sono infondate.
Sull'eccezione di litispendenza
Relativamente alla prima, non è configurabile l'invocata litispendenza, considerato che il nella causa di appello, così come nel ricorso in Cassazione, non ha CP_1 formulato alcuna domanda di condanna della controparte a restituire quanto eventualmente pagato in eccedenza, che invece è precipuamente oggetto del presente giudizio.
Neppure può profilarsi una ipotesi di litispendenza in astratto, prospettata dall'opponente sul presupposto che – a prescindere da una specifica domanda restitutoria – il giudice di appello (e di Cassazione) avrebbe il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, è vero che l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione. Ne consegue l'automaticità dell'obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Pertanto, in sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio.
Tuttavia, “l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia” (Cass. 26849/2022).
Pagina nr. 8 Se, dunque, il giudice di appello incorre in una omessa pronuncia laddove non decida sulla formulata domanda di condanna alla restituzione delle somme derivanti dalla riforma della sentenza di primo grado, ugualmente incorre in vizio di ultrapetizione ove condanni alla restituzione pur in assenza di specifica domanda.
Conseguentemente, difetta il presupposto pure potenziale della litispendenza, considerato che nel giudizio pendente in Cassazione il non ha formulato nei CP_1 confronti del (per espressa affermazione dell'opponente) alcuna domanda Parte_1 di condanna alla restituzione - ciò che preclude al giudice di assumere tale pronuncia – mentre con l'azione monitoria l'ente ha formulato esclusivamente tale richiesta.
Sull'asserita necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza in quanto avente natura dichiarativa
Relativamente alla seconda doglianza, è sufficiente osservare che, per consolidato principio giurisprudenziale, “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza
e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio” (ex multis Cass. 30389/2019).
Il ritiene tale orientamento giurisprudenziale, già richiamato nell'ordinanza Parte_1 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non pertinente al caso di specie, rilevando che “La sentenza d'appello, quindi, relativamente alla domanda di cui si tratta, pacificamente non è provvisoriamente esecutiva. La mancanza della “provvisoria esecutorietà” è questione che si ritiene dirimente ai fini della decisione della presente causa.
Infatti, a sostegno della sua domanda in sede monitoria il ha CP_1 richiamato la giurisprudenza – fatta propria dal Giudice nella sua ordinanza - che ha statuito che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorgerebbe automaticamente con la riforma della sentenza e che questo diritto può essere esercitato immediatamente, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, in virtù del principio “restituito ante omnia”.
Orbene, questa giurisprudenza non ha nessuna pertinenza con il caso di specie, ove, come sopra specificato, non esiste alcuna sentenza provvisoriamente esecutiva sulla
Pagina nr. 9 specifica domanda relativa alla somma di cui si tratta, attesa la natura di mero accertamento della sentenza della Corte di Appello di Genova.
La differenza tra il caso di specie e quello analizzato dalla giurisprudenza invocata dal risiede proprio nell'esistenza o nell'inesistenza (come nella CP_1 presente ipotesi) di una sentenza provvisoriamente esecutiva come presupposto per
l'azione.”
Tuttavia, differentemente da quanto argomentato, il caso che ci occupa è esattamente corrispondente a quello esaminato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, non può essere evocato in dubbio che le somme richieste in questa sede in restituzione sono state erogate dal proprio in forza di una sentenza di CP_1 condanna, emessa in primo grado, e provvisoriamente esecutiva, con la quale era stato imposto all'ente, unitamente agli altri condebitori solidali, di pagare al e ai Parte_1 condomini una somma complessiva a titolo risarcitorio.
Con la sentenza di appello, avente pacificamente valore dichiarativo, proprio l'ammontare di quel danno è stato ridotto, in quanto in sede di impugnazione il CP_1 non ha svolto domande restitutorie.
Ebbene, è proprio questo il caso esaminato dalla giurisprudenza citata, in cui la sentenza di primo grado – provvisoriamente esecutiva con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni – è stata riformata in appello, mediante un accertamento che ha ridotto il quantum del ristoro pecuniario.
In tale caso, come già prima accennato, l'obbligo restitutorio discende automaticamente dalla legge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., ma, nel caso in cui nel giudizio di impugnazione non sia stata formulata una domanda restitutoria, esige comunque una espressa pronuncia giudiziaria, anche di natura monitoria, affinché possa essere eseguito.
Del resto, se la domanda restitutoria fosse stata proposta in appello (essendo ammissibile come riconosciuto dalla stessa parte opponente), non vi è dubbio alcuno che la relativa statuizione di condanna, discendente dall'accertamento di riduzione del credito risarcitorio, sarebbe stata immediatamente esecutiva.
E nulla vieta che, in assenza di una domanda proposta in tale sede, il creditore agisca con autonomo giudizio, anche di natura monitoria, per ottenere il medesimo effetto esecutivo che la pronuncia di mero accertamento intrinsecamente non ha.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva del CP_1
Pagina nr. 10 Ancora, il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Parte_1 CP_1
a formulare la domanda di restituzione. In particolare, l'opponente ha sostenuto
[...] che l'ente non sarebbe titolare del credito azionato e che la pretesa avrebbe potuto Contr essere fatta valere dalla sola poiché la sentenza di appello sul punto così rilevava
“… Per quanto riguarda i detti interventi di messa in sicurezza, dalle pagg. 32 e ss. della CTU si evince che sono stati effettivamente eseguiti lavori per ammontare di €
1.281.333,78, dei quali pagati da € 457.890,04 restando da pagare € CP_3
823.443,74…. Se peraltro si assume che l'importo di € 1.281.333,78 (di cui pagati da
€ 457.890,04, restando da pagare € 823.443,74) si riferisca a lavori di messa CP_3 in sicurezza eseguiti, i quali, come sottolineato dal Tribunale, non rappresentano un danno, avendone invece evitato l'aggravamento, appare evidente che neppure la quota del suddetto importo pagata può costituire una voce del danno emergente patito dal
, ma solo un credito dei soggetti che hanno eseguito gli interventi nei Parte_1 confronti di che li ha appaltati.” Dunque, ha dedotto che “Orbene, la Corte CP_3 di Appello ha statuito che le somme pagate per i lavori di messa in sicurezza eseguiti da Contr non costituiscono un danno per il essendo stati posti in essere con Parte_1
Contr la finalità di limitare detto danno, ma un credito di soggetti terzi nei confronti di .
Il ha rilevato ancora che il è estraneo ai rapporti intercorrenti tra Parte_1 CP_1
Contr e per cui “il medesimo non potrà che agire in regresso nei confronti Parte_1
Contr di una volta che questa abbia dimostrato di aver effettivamente pagato i debiti residui, come sopra specificati”
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, la pretesa creditoria fatta valere dal è di natura restitutoria CP_1
e trova titolo, non già nei rapporti intercorsi tra debitori e creditori del rapporto principale, bensì nella sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto al In altri termini, la Parte_1
Contr circostanza che il sia totalmente estraneo ai rapporti tra e è CP_1 Parte_1 del tutto irrilevante, posto che non sono in discussione le reciproche obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito del rapporto principale.
Al contrario, semplicemente, il in forza di un titolo esecutivo giudiziale si è CP_1 fatto carico del pagamento di una obbligazione solidale di natura risarcitoria nei confronti del Condominio e, quale soggetto che ha pagato, ha diritto a richiedere in
Pagina nr. 11 restituzione quanto versato in eccesso, nella misura riconosciuta non dovuta sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Genova.
La titolarità del credito fatto valere nel presente giudizio discende, cioè, direttamente dalla sentenza di appello, che ha ridotto il quantum risarcitorio corrisposto interamente dal al . È, infatti, pacifico che l'ente sia l'unico tra i condebitori CP_1 Parte_1 solidali ad aver versato in favore del l'intero ammontare del risarcimento Parte_1 quantificato dal Tribunale in primo grado, per un totale di euro 6.979.452,90.
Considerato che la corresponsabilità del è stata valutata pari al 20% del totale, CP_1 risulta che il ha corrisposto in eccedenza, in quanto tenuto in solido, la somma CP_1 di euro 5.321.509,00.
Posto, dunque, che l'opposto ha pagato il debito per intero, anche per la quota dell'altrui responsabilità, esso è certamente legittimato a richiedere in restituzione gli importi versati in eccedenza al , del tutto indipendentemente rispetto alle azioni di Parte_1 regresso intentate tra condebitori solidali.
Ed infatti, costituisce dato certo che il abbia pagato a titolo risarcitorio l'intero CP_1 portato dalla sentenza n. 36/2016 del Tribunale di Savona, e dunque anche l'importo di
823.444,74 che invece la Corte d'Appello ha ritenuto non dovuto, in quanto non già qualificabile come posta risarcitoria, bensì come credito di soggetti terzi nei confronti di Contr
Se così è, il ragionamento dell'opponente secondo cui il non potrebbe far altro CP_1
Contr che agire in regresso nei confronti di unico soggetto legittimato a chiedere le somme in restituzione al , è doppiamente fallace. Parte_1
Contr Innanzitutto, si fonda sull'erroneo presupposto che quale debitore solidale, avrebbe il diritto di agire in ripetizione nei confronti del Tuttavia, l'azione Parte_1 di ripetizione presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento, che in questo caso Contr non è stato effettuato da bensì dal CP_1
Contr Inoltre, ipotizza un'azione di regresso del nei confronti di che in concreto CP_1
è inverificabile. Infatti, seguendo il ragionamento della Corte d'Appello, per le opere di Contr messa in sicurezza del era tenuta a pagare a soggetti terzi appaltatori Parte_1 la somma di euro 1.281.333,78 ed ha pagato 457.890,04, restando da pagare appunto
823.444,74. Tale ultimo importo, dunque, non costituisce una perdita patrimoniale del Contr (che invece ha ricevuto la somma), ma è un debito residuo di nei Parte_1 confronti di terzi.
Pagina nr. 12 Non si comprende, dunque, come e perché il dovrebbe agire in regresso verso CP_1
l'impresa se, da un lato, questa è tenuta a pagare a terzi l'importo ma non già a richiederla indietro al in quanto non l'ha versata;
d'altro lato, il Parte_1 ha ricevuto un importo non dovuto e dunque è tenuto a restituirlo a chi, tra Parte_1
i debitori solidali, ha eseguito il pagamento dell'intero.
Sull'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio
Infine, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del processo in attesa del pronunciamento della Suprema Corte. In tal senso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza già citata nel decreto del 18.9.2025, secondo cui “la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio” (cfr. Cass., S.U., n. 12190/2004; Cass.
n. 13454/2011). Ciò in quanto il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia. Dunque, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello (Cass. n. 28167/2013).
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte, con orientamento che viene integralmente condiviso, ha ripetutamente affermato che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del
18/03/2014. Cfr. anche Cass. 12773/2017 che esclude nel caso di specie non solo la sussistenza dei requisiti per disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma anche quella facoltativa di cui all'art. 337 co. 2 c.p.c.).
Pagina nr. 13 Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione è integralmente infondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendo le difese conclusive sostanzialmente riproduttive delle argomentazioni già spiegate nei precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2024 emesso dal
Tribunale di Savona in data 25.11.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Co
3) Condanna dei civici 18 e bis della in al Parte_1 Parte_1 CP_1 pagamento delle spese processuali nei confronti del che liquida in CP_1 euro 18.420,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 4.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2440/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PIER MARIO MAZZUCCO, P.IVA_1
IN AS, US RA, come da procura allegata all'atto di citazione depositata telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_2
dall'avv. VALLERGA MAURO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: azione di ripetizione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 7.11.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni rassegnate, di seguito riportate:
Per parte opponente:
Pagina nr. 1 "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, previo accoglimento di ogni istanza istruttoria e di ogni meglio vista pronuncia:
a) In via principale revocare, e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 741/2024 D.I. e n. 2123/2024 R.G., emesso in data
25.11.2024 siccome basato su presupposti erronei e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte nei confronti del conchiudente perché infondate in fatto e diritto.
b) In ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza delle pretese creditorie formulate nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Controparte_2
[...]
c) In subordine, disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art 295 o 337 c.p.c.
d) In ogni caso, condannare il al pagamento a favore del CP_1 conchiudente di tutte le spese e le competenze del presente procedimento, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge
Per parte opposta:
“Voglia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare l'opposizione ex adverso avanzata poiché infondata in fatto e in diritto nonché carente di prova, con conferma del decreto ingiuntivo n. 741/2024, pubblicato dal
Tribunale di Savona in data 25/11/2024, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
2123/2024, e, comunque, dichiarare essere tenuto e conseguentemente condannare il
Condominio dei civici 18 e 16 bis della Via Belvedere in Noli (Savona) (C.F.
), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Noli (SV), al pagamento in favore del Controparte_2 CP_1 della somma di € 823.444,74 per sorte capitale, oltre interessi legali maturati dalla
[...] data del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché di quelli della fase monitoria”.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il
[...]
sito in ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 CP_1
n. 741/2024 D.I. e 2123/2024 R.G., emesso in data 25.11.2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 823.444,74.
• L'opponente ha premesso che, con il ricorso monitorio, il aveva CP_1 sostenuto che:
- in data 18.10.2016 il Tribunale di Savona aveva condannato il e altri CP_1 coobbligati in solido a pagare a favore del e dei singoli condomini a titolo Parte_1 di risarcimento danni le somme meglio quantificate nella medesima decisione;
- sia l'ente locale, sia il sia altri coobbligati avevano interposto appello Parte_1 contro tale decisione, ma nelle more del giudizio di impugnazione, il era stato CP_1 obbligato a pagare la gran parte della somma dovuta ai danneggiati e a corrispondere somme maggiori rispetto a quelle che avrebbe dovuto versare sulla base della quota di responsabilità che gli era stata addebitata;
- la decisione era stata parzialmente riformata in appello, dapprima, con sentenza parziale e, poi, definitiva, con la quale il risarcimento era stato per l'appunto ridotto della somma di 823.444,74, con la conseguenza che il Condominio danneggiato era obbligato a restituire la relativa somma;
- considerato che le sentenze non erano provvisoriamente esecutive su tale specifico punto in quanto meramente dichiarative del diritto, il aveva ritenuto di essere CP_1 costretto a costituirsi un “titolo” per poter ottenere il pagamento coattivo di quanto previsto nella sentenza della Corte di Appello.
- Il Giudice del Tribunale di Savona aveva accolto tale istanza.
• Tuttavia, il ha lamentato l'illegittimità dell'azione monitoria per Parte_1 diversi motivi:
- Innanzitutto, il nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo aveva CP_1 menzionato il fatto che la sentenza della Corte di Appello sarebbe stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte del ma aveva taciuto di evidenziare che anche il CP_1
aveva impugnato la sentenza, proprio sulla specifica statuizione relativa Parte_1 alla riduzione del risarcimento;
- il decreto ingiuntivo era nullo in quanto emesso solo nei confronti del Parte_1 quando invece il giudizio si era svolto anche nei confronti dei condomini. In
Pagina nr. 3 particolare, nel dispositivo delle sentenze, le condanne erano sempre state pronunciate nei confronti del e dei singoli Condomini, che in ogni caso erano parti di Parte_1 quel giudizio, e che avevano incassato i vari pagamenti cumulativamente ed indistintamente con l'ente di gestione. Pertanto, essi dovevano ritenersi litisconsorti necessari della domanda di ripetizione svolta dal in via monitoria;
CP_1
- sotto altro profilo, la domanda di ripetizione era inammissibile, in quanto oggetto di giudizio attualmente pendente in Cassazione. Ne conseguiva la sussistenza di una ipotesi di litispendenza della presente causa con quella principale in essere;
- Il era privo della legittimazione attiva a domandare in restituzione la somma CP_1 di euro 823.444,74. Nella sentenza di appello, infatti, era stato statuito che, a seguito dei fenomeni di franamento, erano stati effettivamente eseguiti lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza degli edifici per un ammontare di € 1.281.333,78, dei quali pagati da € 457.890,04 restando da pagare € 823.443,74. Tale importo non CP_3 poteva costituire una voce del danno emergente patito dal , ma solo un Parte_1 credito dei soggetti che avevano eseguito gli interventi in favore di che li CP_3 aveva appaltati. Pertanto, tale importo costituiva non già un danno del ma Parte_1
Contr un credito di terzi nei confronti di che sola avrebbe potuto chiederli in restituzione. Il era invece del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra il CP_1
e l'impresa appaltatrice. Parte_1
- ancora, la sentenza di appello, nella parte in cui aveva ridotto il risarcimento per l'importo corrispondente alla somma ingiunta, era meramente accertativa. Pertanto, il avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della stessa prima di poter CP_1 agire per il recupero della somma, in quanto la decisione sul punto non era provvisoriamente esecutiva.
Tutto ciò premesso, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso, e Parte_1 in subordine, la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza di appello.
Si è costituito il che alle avverse ragioni di opposizione ha replicato: CP_1
• Relativamente all'eccepito difetto del contraddittorio, non esteso nei confronti di tutti i condomini, era sufficiente rilevare che la sentenza di appello aveva inequivocabilmente statuito che il danno liquidato in favore del solo condominio era stato ridotto di € 823.444,74. Pertanto, esclusivamente quest'ultimo era legittimato passivo della pretesa restitutoria. In ogni caso, l'importo di € 823.444,74 era pari al
Pagina nr. 4 costo delle opere provvisionali eseguite d'urgenza, per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'edificio, nell'immediatezza dei fenomeni franosi del dicembre 2009.
Pertanto, tale somma non riguardava i danni subiti dai singoli condomini.
• Sotto altro profilo, non poteva ritenersi sussistente alcuna litispendenza del presente giudizio con quello pendente innanzi alla Suprema Corte, considerato che per espressa affermazione della controparte in quella sede non era stata proposta alcuna domanda di restituzione della somma di cui si discute.
• Quanto poi alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, il ha CP_1 rilevato che l'ente, in forza della sentenza di primo grado, si era fatto carico di pagare a titolo di debitore solidale somme ben superiori a quelle oggetto della propria quota di corresponsabilità. Perciò, l'ente locale aveva maturato nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido un ingente credito (oggi pari ad € 3.559.876,22) ed era quindi pienamente legittimato a chiedere al le somme che la Corte d'Appello Parte_1 aveva accertato come non dovute e da restituire in riforma della Sentenza di prime cure.
Il aveva infatti pagato l'importo complessivo di euro 6.979.452,90 a fronte di CP_1 un “dovuto” di 1.657.943,65.
• Infine, l'azione monitoria del era ben proponibile in quanto, sebbene la CP_1 sentenza della Corte d'appello fosse meramente accertativa in relazione alla riduzione del risarcimento liquidato, per euro 823.444,74, tale accertamento era avvenuto in riforma di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in relazione alla condanna di pagamento del risarcimento. Pertanto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia”.
In conclusione, l'opposta ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e di rigettare la domanda di sospensione della quale non sussistevano i presupposti.
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per la discussione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, ai sensi dell'art. 189
c.p.c.
Pagina nr. 5 *******************
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni già sinteticamente indicate nell'ordinanza del 21.5.2025 di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e che di seguito si espongono più approfonditamente.
È documentato che:
- con sentenza 36/2016, il Tribunale di Savona aveva così statuito sulla domanda risarcitoria del e dei condomini nei confronti del Controparte_2
e degli altri responsabili dei danni subiti, tutti obbligati solidalmente: CP_1
“CONDANNA in via solidale e per l'intero, in concordato preventivo, CP_4 CP_5 in concordato preventivo, ed il al risarcimento del
[...] Parte_3 CP_1 danno subito dal nonché dai Parte_4 condomini dello stesso , , , Parte_5 Parte_6 CP_6
, , , , CP_7 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , , sia in Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 proprio che quale genitore della minore , , Persona_1 Parte_20 Pt_21
, , , e ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 quantificato in complessivi € 5.365,465,50=, oltre interessi legali decorrenti dal
14.12.2009 fino al saldo effettivo, importo poi eventualmente da suddividersi e da attribuirsi ai singoli condomini in percentuale delle rispettive proprietà nell'ambito del condominio in forza delle tabelle millesimali vigenti”;
- tale sentenza, contenendo una statuizione di condanna, era evidentemente provvisoriamente esecutiva, tant'è vero che il e i condomini hanno agito in Parte_1 via esecutiva nei confronti del che risulta aver pagato la somma di euro CP_1
6.979.452,90;
- La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 915/2022, ha parzialmente riformato la sentenza così decidendo: “in accoglimento dell'appello di
[...]
, nonché in parziale accoglimento Parte_26 dell'appello del in parziale riforma della sentenza n. 36/2016 CP_1 pronunciata inter partes in data 18/1/2016 dal Tribunale di SAVONA in composizione monocratica, riduce dell'importo di € 823.444,74 il danno liquidato in favore del
; Controparte_8
Pagina nr. 6 - È pacifico che sia il sia il abbiano proposto ricorso in CP_1 Parte_1
Cassazione avverso la sentenza di appello, tutt'ora pendente.
- Il ha agito in via monitoria per ottenere in restituzione la somma di CP_1 euro 823.444,77, pari alla riduzione del risarcimento operata dalla Corte d'Appello, nei soli confronti del Condominio.
****************
Muovendo da tali incontestate e documentate circostanze, si procede ad esaminare i singoli motivi di doglianza formulati dal Parte_1
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio per difetto di contraddittorio
In primo luogo, parte opponente ha eccepito un difetto del contraddittorio, sostenendo che il avrebbe dovuto agire in via monitoria, non solo nei confronti del CP_1
ma anche dei singoli condomini, in quanto anch'essi avevano proposto Parte_1 domanda risarcitoria ed erano stati parti del giudizio principale.
Tale argomentazione difensiva non viene condivisa.
Innanzitutto, appare già sufficiente rilevare che la decisione della Corte d'Appello ha ridotto per l'importo pari a quello azionato in via monitoria il solo risarcimento liquidato in favore del . Pertanto, è evidente che il legittimato passivo della Parte_1 pretesa restitutoria non possa che essere proprio e solo il . Parte_1
Del resto, come noto, il è un ente di gestione sfornito di personalità Parte_1 giuridica distinta da quella dei condomini, ma può essere convenuto in giudizio in persona dell'amministratore per qualunque azione che rientri nelle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 1131 e 1130 c.c., come chiaramente occorso nel caso di specie in cui lo stesso era stato destinatario del pagamento ed è pertanto Parte_1 tenuto corrispondentemente alla restituzione.
Inoltre, è corretto quanto affermato dalla difesa del per cui dalla lettura della CP_1 sentenza emerge che l'importo di euro 823.444,74 costituisce il costo delle opere eseguite d'urgenza per la messa in sicurezza dell'edificio condominiale nell'immediatezza del fenomeno franoso occorso nel 2009. Pertanto, il relativo valore economico non riguarda specifiche poste risarcitorie fatte valere dai singoli condomini.
Sull'inammissibilità della domanda per la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
Pagina nr. 7 Sotto altro profilo, il ha eccepito l'inammissibilità della domanda Parte_1 restitutoria, in quanto la relativa statuizione non è passata in giudicato, essendo pendente giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha assunto la decisione.
Secondo l'opponente, tale situazione determinerebbe quantomeno due effetti: - per un verso, sussisterebbe litispendenza tra la presente causa e quella pendente in Cassazione;
per altro verso, precluderebbe all'opposto di agire in ripetizione, considerato che la sentenza di appello è meramente dichiarativa e pertanto priva della provvisoria esecutorietà.
Entrambe le argomentazioni sono infondate.
Sull'eccezione di litispendenza
Relativamente alla prima, non è configurabile l'invocata litispendenza, considerato che il nella causa di appello, così come nel ricorso in Cassazione, non ha CP_1 formulato alcuna domanda di condanna della controparte a restituire quanto eventualmente pagato in eccedenza, che invece è precipuamente oggetto del presente giudizio.
Neppure può profilarsi una ipotesi di litispendenza in astratto, prospettata dall'opponente sul presupposto che – a prescindere da una specifica domanda restitutoria – il giudice di appello (e di Cassazione) avrebbe il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, è vero che l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione. Ne consegue l'automaticità dell'obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Pertanto, in sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio.
Tuttavia, “l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia” (Cass. 26849/2022).
Pagina nr. 8 Se, dunque, il giudice di appello incorre in una omessa pronuncia laddove non decida sulla formulata domanda di condanna alla restituzione delle somme derivanti dalla riforma della sentenza di primo grado, ugualmente incorre in vizio di ultrapetizione ove condanni alla restituzione pur in assenza di specifica domanda.
Conseguentemente, difetta il presupposto pure potenziale della litispendenza, considerato che nel giudizio pendente in Cassazione il non ha formulato nei CP_1 confronti del (per espressa affermazione dell'opponente) alcuna domanda Parte_1 di condanna alla restituzione - ciò che preclude al giudice di assumere tale pronuncia – mentre con l'azione monitoria l'ente ha formulato esclusivamente tale richiesta.
Sull'asserita necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza in quanto avente natura dichiarativa
Relativamente alla seconda doglianza, è sufficiente osservare che, per consolidato principio giurisprudenziale, “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza
e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio” (ex multis Cass. 30389/2019).
Il ritiene tale orientamento giurisprudenziale, già richiamato nell'ordinanza Parte_1 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non pertinente al caso di specie, rilevando che “La sentenza d'appello, quindi, relativamente alla domanda di cui si tratta, pacificamente non è provvisoriamente esecutiva. La mancanza della “provvisoria esecutorietà” è questione che si ritiene dirimente ai fini della decisione della presente causa.
Infatti, a sostegno della sua domanda in sede monitoria il ha CP_1 richiamato la giurisprudenza – fatta propria dal Giudice nella sua ordinanza - che ha statuito che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorgerebbe automaticamente con la riforma della sentenza e che questo diritto può essere esercitato immediatamente, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, in virtù del principio “restituito ante omnia”.
Orbene, questa giurisprudenza non ha nessuna pertinenza con il caso di specie, ove, come sopra specificato, non esiste alcuna sentenza provvisoriamente esecutiva sulla
Pagina nr. 9 specifica domanda relativa alla somma di cui si tratta, attesa la natura di mero accertamento della sentenza della Corte di Appello di Genova.
La differenza tra il caso di specie e quello analizzato dalla giurisprudenza invocata dal risiede proprio nell'esistenza o nell'inesistenza (come nella CP_1 presente ipotesi) di una sentenza provvisoriamente esecutiva come presupposto per
l'azione.”
Tuttavia, differentemente da quanto argomentato, il caso che ci occupa è esattamente corrispondente a quello esaminato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, non può essere evocato in dubbio che le somme richieste in questa sede in restituzione sono state erogate dal proprio in forza di una sentenza di CP_1 condanna, emessa in primo grado, e provvisoriamente esecutiva, con la quale era stato imposto all'ente, unitamente agli altri condebitori solidali, di pagare al e ai Parte_1 condomini una somma complessiva a titolo risarcitorio.
Con la sentenza di appello, avente pacificamente valore dichiarativo, proprio l'ammontare di quel danno è stato ridotto, in quanto in sede di impugnazione il CP_1 non ha svolto domande restitutorie.
Ebbene, è proprio questo il caso esaminato dalla giurisprudenza citata, in cui la sentenza di primo grado – provvisoriamente esecutiva con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni – è stata riformata in appello, mediante un accertamento che ha ridotto il quantum del ristoro pecuniario.
In tale caso, come già prima accennato, l'obbligo restitutorio discende automaticamente dalla legge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., ma, nel caso in cui nel giudizio di impugnazione non sia stata formulata una domanda restitutoria, esige comunque una espressa pronuncia giudiziaria, anche di natura monitoria, affinché possa essere eseguito.
Del resto, se la domanda restitutoria fosse stata proposta in appello (essendo ammissibile come riconosciuto dalla stessa parte opponente), non vi è dubbio alcuno che la relativa statuizione di condanna, discendente dall'accertamento di riduzione del credito risarcitorio, sarebbe stata immediatamente esecutiva.
E nulla vieta che, in assenza di una domanda proposta in tale sede, il creditore agisca con autonomo giudizio, anche di natura monitoria, per ottenere il medesimo effetto esecutivo che la pronuncia di mero accertamento intrinsecamente non ha.
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva del CP_1
Pagina nr. 10 Ancora, il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Parte_1 CP_1
a formulare la domanda di restituzione. In particolare, l'opponente ha sostenuto
[...] che l'ente non sarebbe titolare del credito azionato e che la pretesa avrebbe potuto Contr essere fatta valere dalla sola poiché la sentenza di appello sul punto così rilevava
“… Per quanto riguarda i detti interventi di messa in sicurezza, dalle pagg. 32 e ss. della CTU si evince che sono stati effettivamente eseguiti lavori per ammontare di €
1.281.333,78, dei quali pagati da € 457.890,04 restando da pagare € CP_3
823.443,74…. Se peraltro si assume che l'importo di € 1.281.333,78 (di cui pagati da
€ 457.890,04, restando da pagare € 823.443,74) si riferisca a lavori di messa CP_3 in sicurezza eseguiti, i quali, come sottolineato dal Tribunale, non rappresentano un danno, avendone invece evitato l'aggravamento, appare evidente che neppure la quota del suddetto importo pagata può costituire una voce del danno emergente patito dal
, ma solo un credito dei soggetti che hanno eseguito gli interventi nei Parte_1 confronti di che li ha appaltati.” Dunque, ha dedotto che “Orbene, la Corte CP_3 di Appello ha statuito che le somme pagate per i lavori di messa in sicurezza eseguiti da Contr non costituiscono un danno per il essendo stati posti in essere con Parte_1
Contr la finalità di limitare detto danno, ma un credito di soggetti terzi nei confronti di .
Il ha rilevato ancora che il è estraneo ai rapporti intercorrenti tra Parte_1 CP_1
Contr e per cui “il medesimo non potrà che agire in regresso nei confronti Parte_1
Contr di una volta che questa abbia dimostrato di aver effettivamente pagato i debiti residui, come sopra specificati”
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, la pretesa creditoria fatta valere dal è di natura restitutoria CP_1
e trova titolo, non già nei rapporti intercorsi tra debitori e creditori del rapporto principale, bensì nella sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto al In altri termini, la Parte_1
Contr circostanza che il sia totalmente estraneo ai rapporti tra e è CP_1 Parte_1 del tutto irrilevante, posto che non sono in discussione le reciproche obbligazioni assunte dalle parti nell'ambito del rapporto principale.
Al contrario, semplicemente, il in forza di un titolo esecutivo giudiziale si è CP_1 fatto carico del pagamento di una obbligazione solidale di natura risarcitoria nei confronti del Condominio e, quale soggetto che ha pagato, ha diritto a richiedere in
Pagina nr. 11 restituzione quanto versato in eccesso, nella misura riconosciuta non dovuta sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Genova.
La titolarità del credito fatto valere nel presente giudizio discende, cioè, direttamente dalla sentenza di appello, che ha ridotto il quantum risarcitorio corrisposto interamente dal al . È, infatti, pacifico che l'ente sia l'unico tra i condebitori CP_1 Parte_1 solidali ad aver versato in favore del l'intero ammontare del risarcimento Parte_1 quantificato dal Tribunale in primo grado, per un totale di euro 6.979.452,90.
Considerato che la corresponsabilità del è stata valutata pari al 20% del totale, CP_1 risulta che il ha corrisposto in eccedenza, in quanto tenuto in solido, la somma CP_1 di euro 5.321.509,00.
Posto, dunque, che l'opposto ha pagato il debito per intero, anche per la quota dell'altrui responsabilità, esso è certamente legittimato a richiedere in restituzione gli importi versati in eccedenza al , del tutto indipendentemente rispetto alle azioni di Parte_1 regresso intentate tra condebitori solidali.
Ed infatti, costituisce dato certo che il abbia pagato a titolo risarcitorio l'intero CP_1 portato dalla sentenza n. 36/2016 del Tribunale di Savona, e dunque anche l'importo di
823.444,74 che invece la Corte d'Appello ha ritenuto non dovuto, in quanto non già qualificabile come posta risarcitoria, bensì come credito di soggetti terzi nei confronti di Contr
Se così è, il ragionamento dell'opponente secondo cui il non potrebbe far altro CP_1
Contr che agire in regresso nei confronti di unico soggetto legittimato a chiedere le somme in restituzione al , è doppiamente fallace. Parte_1
Contr Innanzitutto, si fonda sull'erroneo presupposto che quale debitore solidale, avrebbe il diritto di agire in ripetizione nei confronti del Tuttavia, l'azione Parte_1 di ripetizione presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento, che in questo caso Contr non è stato effettuato da bensì dal CP_1
Contr Inoltre, ipotizza un'azione di regresso del nei confronti di che in concreto CP_1
è inverificabile. Infatti, seguendo il ragionamento della Corte d'Appello, per le opere di Contr messa in sicurezza del era tenuta a pagare a soggetti terzi appaltatori Parte_1 la somma di euro 1.281.333,78 ed ha pagato 457.890,04, restando da pagare appunto
823.444,74. Tale ultimo importo, dunque, non costituisce una perdita patrimoniale del Contr (che invece ha ricevuto la somma), ma è un debito residuo di nei Parte_1 confronti di terzi.
Pagina nr. 12 Non si comprende, dunque, come e perché il dovrebbe agire in regresso verso CP_1
l'impresa se, da un lato, questa è tenuta a pagare a terzi l'importo ma non già a richiederla indietro al in quanto non l'ha versata;
d'altro lato, il Parte_1 ha ricevuto un importo non dovuto e dunque è tenuto a restituirlo a chi, tra Parte_1
i debitori solidali, ha eseguito il pagamento dell'intero.
Sull'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio
Infine, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del processo in attesa del pronunciamento della Suprema Corte. In tal senso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza già citata nel decreto del 18.9.2025, secondo cui “la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio” (cfr. Cass., S.U., n. 12190/2004; Cass.
n. 13454/2011). Ciò in quanto il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia. Dunque, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello (Cass. n. 28167/2013).
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte, con orientamento che viene integralmente condiviso, ha ripetutamente affermato che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del
18/03/2014. Cfr. anche Cass. 12773/2017 che esclude nel caso di specie non solo la sussistenza dei requisiti per disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma anche quella facoltativa di cui all'art. 337 co. 2 c.p.c.).
Pagina nr. 13 Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione è integralmente infondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisionale (non essendosi svolta attività istruttoria ed essendo le difese conclusive sostanzialmente riproduttive delle argomentazioni già spiegate nei precedenti scritti difensivi).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2024 emesso dal
Tribunale di Savona in data 25.11.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Co
3) Condanna dei civici 18 e bis della in al Parte_1 Parte_1 CP_1 pagamento delle spese processuali nei confronti del che liquida in CP_1 euro 18.420,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 4.2.2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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