TRIB
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2902/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2902/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1
Reverberi Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Chiara Cavalca del Foro di Cremona, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso presentato il 15 aprile 2025, come aggiornate con le stesse note depositate il 16 giugno 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 aprile 2025 ed premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario il 29 agosto 2021, in Colorno (PR), e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte,
pagina 1 di 2 hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come aggiornate con le stesse note depositate il 16 giugno 2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Colorno (PR), il 29 agosto 2021, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 6, P. 2, S. A, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 8 aprile 2025 e depositato il 15 aprile 2025, così come aggiornate con le note scritte depositate il 16 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2902/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_1
Reverberi Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Chiara Cavalca del Foro di Cremona, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso presentato il 15 aprile 2025, come aggiornate con le stesse note depositate il 16 giugno 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 15 aprile 2025 ed premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario il 29 agosto 2021, in Colorno (PR), e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti esclusivamente questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte,
pagina 1 di 2 hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come aggiornate con le stesse note depositate il 16 giugno 2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda in oggetto è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Per altro verso, vanno omologate le condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Colorno (PR), il 29 agosto 2021, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 6, P. 2, S. A, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 8 aprile 2025 e depositato il 15 aprile 2025, così come aggiornate con le note scritte depositate il 16 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del menzionato Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2