Articolo 54 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 53Articolo 55
Versione
11 febbraio 1994
Art. 54. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi. 2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, compresi quelli della sessione speciale, si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire, rispettivamente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e con il decreto di cui all'articolo 53, comma 2
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994